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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 , si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. "
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."