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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Melicchio, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 629/2023, emessa dal Giudice di Pace di DE
(VV) il 4.11.2023 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.12.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Parte_1
DE (VV) spiegando opposizione avverso la cartella di pagamento n.
13920220003701434000, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività provvedimento impugnato, notificata a mezzo PEC ed emessa da Controparte_1
, per il recupero della somma complessiva di euro 2.387,92, relativa a verbali di
[...] accertamento di presunte violazioni del Codice della Strada.
A sostegno della spiegata opposizione l'avv. eccepiva: 1) l'inesistenza della cartella di Pt_1 pagamento per inesistenza della sua notifica a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri;
2) l'inesistenza e/o illegittimità della cartella per inesistenza dei verbali e dei titoli presupposti – prescrizione – inesistenza di titolo, non risultando alcuna regolare notifica dei predetti verbali che avrebbero dovuto essere notificati entro 90 giorni dalla contestazione;
3) la
Pagina 1 di 12 riserva di impugnazione dei verbali presupposti, una volta che sia provata la loro regolare notifica, stante l'assenza di cognizione di ogni verbale indicato in cartella;
4) l'illegittimità della cartella di pagamento per illegittimità degli interessi e mancata indicazione del loro calcolo;
5)
l'illegittimità della cartella per illegittimità dei ruoli, tardività dell'iscrizione, tardività della notifica della cartella;
6) violazioni di legge per mancata indicazione, nella cartella impugnata, del Giudice chiamato a decidere dell'opposizione all'esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, che il Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 13920220003701434000, dichiarasse inesistente e/o illegittima la cartella esattoriale impugnata con contestuale annullamento dell'avversa pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la mancata vocatio in ius dell'Ente impositore, Comune di Roma, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla fase precedente alla consegna dei ruoli da parte dell'Ente Impositore. Nel merito, contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto, con il successo delle spese e competenze di processo, con distrazione.
Con la sentenza n. 629/2023, emessa il 4.11.2023 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
DE (VV) rigettava l'opposizione di sul presupposto della validità della Parte_1 notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'opponente e conseguente infondatezza dei rilievi di prescrizione, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello , il quale lamentava l'erroneità Parte_1 della sentenza del giudice onorario rilevando che, sebbene il titolo del secondo motivo di impugnazione in prime cure richiamasse la “prescrizione”, nel corpo del motivo era stata eccepita l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella e la violazione dell'art. 201 c.d.s. per non essere stati notificati i verbali entro i 90 giorni previsti per legge. Sul punto, pertanto, censurava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. stante la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Rilevava, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica a mezzo pec della cartella impugnata nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non aver accertato la mancata prova della notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale.
Concludeva, pertanto, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 629/2023 nonché della cartella di pagamento n. 13920220003701434000, della decisione
Pagina 2 di 12 impugnata con la declaratoria di inesistenza e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o illegittima e, pertanto, anche annullare la cartella di pagamento n. 13920220003701434000, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resisteva al gravame chiedendone il rigetto con conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come anticipato, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di opposizione afferente la ritenuta inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella impugnata in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri.
L'appellante ha, altresì, lamentato che il rigetto dell'opposizione sulla base dell'unico motivo della ritenuta validità della predetta notifica avesse integrato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e
115 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, sebbene il titolo del secondo motivo di impugnazione in prime cure richiamasse la “prescrizione”, nel corpo del motivo era stata in realtà eccepita l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella e la violazione dell'art. 201 c.d.s. per non essere stati notificati i verbali entro i 90 giorni previsti per legge.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante ha evidenziato che, una volta qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., poiché l'opponente aveva formalmente eccepito l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella di pagamento impugnata, il
Giudice a quo avrebbe dovuto verificare la regolare notifica e l'esistenza dei verbali indicati nella cartella impugnata e, in assenza della prova dell'esistenza dei verbali, avrebbe dovuto accogliere la domanda.
1.1 Ciò precisato, deve innanzitutto farsi chiarezza sulla qualificazione della domanda avanzata in prime cure.
Ebbene, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
Pagina 3 di 12 allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella,
e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. civ. Sez. I, 20/04/2006, n. 9180).
In materia, sono intervenute più di recente anche le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
22/09/2017, n. 22080) le cui motivazioni sarà utile riportare proprio per affrontare la questione in termini chiari e completi e dare riscontro alle argomentazioni di parte appellante in punto di qualificazione della sua opposizione.
Ebbene, nella giurisprudenza meno recente costituisce ius receptum l'affermazione per la quale avverso l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa va esperita l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23
(ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) in caso di mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (così, tra le altre, Cass. S.U. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass.
S.U. 23 novembre 1995, n. 12107; Cass. 26 agosto 1996, n. 7830; 2 settembre 1997, n. 8380; 11 dicembre 1998, n. 12487; 11 febbraio 1999, n. 1149; 15 febbraio 199, n. 1227; 14 giugno 1999,
n. 5852; 30 agosto 1999, n. 9138; 29 ottobre 1999, n. 12192; 27 novembre 1999, n. 13242; 25 gennaio 2000, n. 799). L'orientamento è dato per consolidato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 489 del 13 luglio 2000, la quale, per come è fatto palese dalla relativa motivazione, non lo smentisce affatto, ma anzi, dandone atto (mediante i richiami della giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, in particolare di Cass. S.U. n. 190/1992 cit.), lo conferma per l'ipotesi qui in esame dell'omessa od irregolare notificazione del provvedimento sanzionatorio (o del verbale di accertamento della violazione al codice della strada). Perciò, finisce per contrapporre, al rimedio tipico, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. come esperibile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che le stesse Sezioni Unite individuano in "morte del soggetto passivo, pagamento,
Pagina 4 di 12 prescrizione"). Nello stesso senso si esprime, per un lungo periodo, la giurisprudenza successiva
(sia delle Sezioni Unite, con le sentenze del 13 luglio 2000, n. 491 e del 18 agosto 2000, n. 562, sia delle sezioni ordinarie, tra le altre, con le sentenze del 9 marzo 2001, n. 3449 e del Cass. 27 settembre 2001, n. 12098).
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è, invece, individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, a far data dal precedente costituito da Cass. ord. 25 febbraio 2008, n. 4814 (non massimata), al quale è seguita la sentenza di cui a Cass. 29 dicembre 2011, n. 29696 (non massimata): la prima distingue tra nullità della notificazione del verbale (che ritiene vizio deducibile col rimedio tipico dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981) ed inesistenza di detta notificazione (che ritiene vizio impeditivo della formazione del titolo esecutivo, da dedurre con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.); la seconda non distingue le due fattispecie, argomentando piuttosto in base al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 5, reputato norma che individua un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, quindi da fare valere ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (secondo quanto si assume affermato dal precedente costituito da Cass. n. 9180/06, citata in motivazione).
Ancora, mentre la successiva Cass. 25 febbraio 2016, n. 12412 torna sull'argomento dell'inesistenza del titolo esecutivo per ritenere esperibile l'opposizione all'esecuzione quando sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, la più recente Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 ribadisce la tesi della sopravvenuta estinzione del titolo (e/o del diritto), accomunando in questo effetto sia l'ipotesi dell'omessa che quella della tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, cui perciò ritiene possibile reagire con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dopo questo excursus, la Suprema Corte prosegue “Queste Sezioni Unite ritengono che vada disatteso quest'ultimo orientamento, vada ribadito il principio di diritto già espresso dal precedente, pure a Sezioni Unite, del 10 gennaio 1992, n. 190 e vada confermato l'orientamento successivamente precisato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze 13 luglio 2000, n. 489 e n.
491 e con la sentenza 10 agosto 2000, n. 562 ed, infine, riassunto nella massima tratta da Cass. sez. 1, 18 luglio 2005, n. 15149, confermata da diverse alte decisioni successive, tra cui, da ultimo, quelle indicate nell'ordinanza interlocutoria (n. 1985 del 29 gennaio 2014 e n. 12412 del
16 giugno 2016; nonchè, sia pure con argomentazioni in parte differenti, n. 15120 del 22 luglio
2016 e n. 16282 del 4 agosto 2016)” concludendo che “L'opposizione alla cartella di
Pagina 5 di 12 pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Per quel che interessa dell'odierno giudizio, a fronte delle argomentazioni parte appellata, la
Suprema Corte ha precisato, invero, che l'omessa notificazione del verbale è “un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento (obbligo, che sorge per legge al momento della commissione dell'illecito) e che non attiene direttamente alle vicende del credito che ne è oggetto, bensì all'agire amministrazione nella formazione dell'atto sanzionatorio. La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria. La sua mancanza, quindi, non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell'obbligato ed il pagamento. Il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria della p.a. ed, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro” sicché esso non è deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). […]
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080 cit.).
Pertanto, diversamente da quanto divisato da parte appellante (vedi massima di Cass. n.
3751/2016 riportata a pag. 11 dell'atto di appello), la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella impugnata non è deducibile con l'opposizione
Pagina 6 di 12 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma con il rimedio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, da esperire nelle forme del rito del lavoro, nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Anche più di recente, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 201 C.d.S., comma 5 – nel sancire che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto” – delinea un fatto estintivo di quell'obbligo (che sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo) e ribadito che
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7” (Cass. Civ. sez. III, sent. 14 febbraio 2022, n. 4690).
E' stato, altresì, precisato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata. Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione;
se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Traendo le conseguenze da questa impostazione, la giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una
Pagina 7 di 12 tempestiva notificazione del verbale – senza necessità di contestare il merito della violazione del
C.d.S. – e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez.
6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).
Tutto ciò ricordato in diritto per rilevare, nell'odierno giudizio, che l'opposizione in prime cure, nella parte in cui ha censurato la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale impugnata – implicante, nella prospettazione dell'opponente, la mancata prova dell'esistenza dei titoli presupposti alla cartella e la conseguente illegittimità e/o inesistenza della cartella stessa
(cfr. atto di opposizione in prime cure) – avrebbe dovuto essere qualificata quale opposizione ex art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (in passato, di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23) ovvero un'opposizione “recuperatoria”, sebbene solo in senso lato, per come precisato dalla Suprema
Corte.
1.2 Tanto detto, deve a questo punto essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, litisconsorte necessario.
Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n.11661; Cass.. civ. sez. III, 06/11/2023, n. 30777.
Nello stesso senso, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, Sent.,
29/01/2014, n. 1985; Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha evidenziato, infatti, che nelle opposizioni cd. recuperatorie (come detto, opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione e da proporre ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
Pagina 8 di 12 n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), “la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3870; cfr. in motivazione anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36505).
Peraltro, è lo stesso art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ad individuare chiaramente i soggetti legittimati passivi da convenire in giudizio, stabilendo che: “La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”.
Trattandosi, poi, “d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n.11661 cit.; Cass. civ. Sez. III, 17/02/2023, n. 5129).
Orbene, nel caso di specie, la cartella di pagamento è relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate, per l'accertata violazione del Codice della Strada, dagli Agenti di
Polizia Urbana del Comune di Roma e l'opponente, nel giudizio di primo grado, ha impugnato la cartella di pagamento deducendo, tra gli altri motivi, la mancata notificazione dei verbali presupposti. Avendo dunque l'opponente proposto anche un'opposizione di natura recuperatoria, nel senso sopra precisato, lo stesso avrebbe dovuto convenire in giudizio anche l'Ente
Pagina 9 di 12 impositore, ossia il Comune di Roma, legittimato passivo rispetto alla censura avente ad oggetto la mancata notifica dei verbali di accertamento.
Poiché l'Ente impositore non è stato convenuto in giudizio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre d'ufficio, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, posto che, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, nei casi di opposizione recuperatoria aventi ad oggetto verbali di accertamento per infrazioni al codice stradale è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, risulta dunque pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza dell'Ente creditore.
E' noto che nei casi in cui, come nella specie, uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è "inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (a titolo esemplificativo, Cass., n. 18127 del 26-07-2013 secondo cui: "Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche
d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.". nello stesso senso, tra le decisioni più recenti: Cass. Ord.
n. 4665 del 22-02-2021; Ord. 23315 del 23-10-2020; Ord. n. 3973 del 18-02-2020; Ord. n. 6644 del 16-03- 2018).
Alla luce di quanto detto, va quindi dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio, la cui violazione, come sopra precisato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'annullamento della sentenza, con rimessione della causa, ex art. 354 comma 1 c.p.c., al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c..
È soltanto il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta questione non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando, nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa
Pagina 10 di 12 quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre
2009, n. 20935).
In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale
(come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 793 del 2013).
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
2. Quanto al governo delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495 (rv.
644620-01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13550 del 12/06/2006 (Rv. 589834 - 01)). Infatti, nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.
Nel caso di specie, tuttavia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per la fase di appello, tenuto conto del rilievo officioso della nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e della non univocità di orientamenti della giurisprudenza sulla questione del litisconsorzio necessario tra e nei giudizi Parte_2 Controparte_3 di opposizione a cartella di pagamento.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, come sopra anticipato, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez.
III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della conclusiva sentenza n. 629/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 4.11.2023;
- rimette gli atti al Giudice di Pace di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
Pagina 11 di 12 - visto l'art. 353 c.p.c. assegna il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ordinando che venga integrato il contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, Comune di Roma;
- riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo.
Così deciso in Lamezia Terme, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, nella funzione di giudice dell'appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art. 86 c.p.c.;
Appellante
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Melicchio, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 629/2023, emessa dal Giudice di Pace di DE
(VV) il 4.11.2023 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 17.12.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di Parte_1
DE (VV) spiegando opposizione avverso la cartella di pagamento n.
13920220003701434000, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività provvedimento impugnato, notificata a mezzo PEC ed emessa da Controparte_1
, per il recupero della somma complessiva di euro 2.387,92, relativa a verbali di
[...] accertamento di presunte violazioni del Codice della Strada.
A sostegno della spiegata opposizione l'avv. eccepiva: 1) l'inesistenza della cartella di Pt_1 pagamento per inesistenza della sua notifica a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri;
2) l'inesistenza e/o illegittimità della cartella per inesistenza dei verbali e dei titoli presupposti – prescrizione – inesistenza di titolo, non risultando alcuna regolare notifica dei predetti verbali che avrebbero dovuto essere notificati entro 90 giorni dalla contestazione;
3) la
Pagina 1 di 12 riserva di impugnazione dei verbali presupposti, una volta che sia provata la loro regolare notifica, stante l'assenza di cognizione di ogni verbale indicato in cartella;
4) l'illegittimità della cartella di pagamento per illegittimità degli interessi e mancata indicazione del loro calcolo;
5)
l'illegittimità della cartella per illegittimità dei ruoli, tardività dell'iscrizione, tardività della notifica della cartella;
6) violazioni di legge per mancata indicazione, nella cartella impugnata, del Giudice chiamato a decidere dell'opposizione all'esecuzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, che il Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 13920220003701434000, dichiarasse inesistente e/o illegittima la cartella esattoriale impugnata con contestuale annullamento dell'avversa pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la mancata vocatio in ius dell'Ente impositore, Comune di Roma, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla fase precedente alla consegna dei ruoli da parte dell'Ente Impositore. Nel merito, contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto, con il successo delle spese e competenze di processo, con distrazione.
Con la sentenza n. 629/2023, emessa il 4.11.2023 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di
DE (VV) rigettava l'opposizione di sul presupposto della validità della Parte_1 notifica della cartella di pagamento nei confronti dell'opponente e conseguente infondatezza dei rilievi di prescrizione, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello , il quale lamentava l'erroneità Parte_1 della sentenza del giudice onorario rilevando che, sebbene il titolo del secondo motivo di impugnazione in prime cure richiamasse la “prescrizione”, nel corpo del motivo era stata eccepita l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella e la violazione dell'art. 201 c.d.s. per non essere stati notificati i verbali entro i 90 giorni previsti per legge. Sul punto, pertanto, censurava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. stante la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Rilevava, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica a mezzo pec della cartella impugnata nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non aver accertato la mancata prova della notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale.
Concludeva, pertanto, per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 629/2023 nonché della cartella di pagamento n. 13920220003701434000, della decisione
Pagina 2 di 12 impugnata con la declaratoria di inesistenza e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o illegittima e, pertanto, anche annullare la cartella di pagamento n. 13920220003701434000, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resisteva al gravame chiedendone il rigetto con conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, concessi i termini per lo scambio di scritti conclusivi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come anticipato, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di opposizione afferente la ritenuta inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella impugnata in quanto proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri.
L'appellante ha, altresì, lamentato che il rigetto dell'opposizione sulla base dell'unico motivo della ritenuta validità della predetta notifica avesse integrato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e
115 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, sebbene il titolo del secondo motivo di impugnazione in prime cure richiamasse la “prescrizione”, nel corpo del motivo era stata in realtà eccepita l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella e la violazione dell'art. 201 c.d.s. per non essere stati notificati i verbali entro i 90 giorni previsti per legge.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante ha evidenziato che, una volta qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., poiché l'opponente aveva formalmente eccepito l'inesistenza dei titoli sottesi alla cartella di pagamento impugnata, il
Giudice a quo avrebbe dovuto verificare la regolare notifica e l'esistenza dei verbali indicati nella cartella impugnata e, in assenza della prova dell'esistenza dei verbali, avrebbe dovuto accogliere la domanda.
1.1 Ciò precisato, deve innanzitutto farsi chiarezza sulla qualificazione della domanda avanzata in prime cure.
Ebbene, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
Pagina 3 di 12 allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella,
e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981” (Cass. civ. Sez. I, 20/04/2006, n. 9180).
In materia, sono intervenute più di recente anche le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
22/09/2017, n. 22080) le cui motivazioni sarà utile riportare proprio per affrontare la questione in termini chiari e completi e dare riscontro alle argomentazioni di parte appellante in punto di qualificazione della sua opposizione.
Ebbene, nella giurisprudenza meno recente costituisce ius receptum l'affermazione per la quale avverso l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa va esperita l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23
(ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) in caso di mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (così, tra le altre, Cass. S.U. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass.
S.U. 23 novembre 1995, n. 12107; Cass. 26 agosto 1996, n. 7830; 2 settembre 1997, n. 8380; 11 dicembre 1998, n. 12487; 11 febbraio 1999, n. 1149; 15 febbraio 199, n. 1227; 14 giugno 1999,
n. 5852; 30 agosto 1999, n. 9138; 29 ottobre 1999, n. 12192; 27 novembre 1999, n. 13242; 25 gennaio 2000, n. 799). L'orientamento è dato per consolidato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 489 del 13 luglio 2000, la quale, per come è fatto palese dalla relativa motivazione, non lo smentisce affatto, ma anzi, dandone atto (mediante i richiami della giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, in particolare di Cass. S.U. n. 190/1992 cit.), lo conferma per l'ipotesi qui in esame dell'omessa od irregolare notificazione del provvedimento sanzionatorio (o del verbale di accertamento della violazione al codice della strada). Perciò, finisce per contrapporre, al rimedio tipico, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. come esperibile qualora l'interessato voglia far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (che le stesse Sezioni Unite individuano in "morte del soggetto passivo, pagamento,
Pagina 4 di 12 prescrizione"). Nello stesso senso si esprime, per un lungo periodo, la giurisprudenza successiva
(sia delle Sezioni Unite, con le sentenze del 13 luglio 2000, n. 491 e del 18 agosto 2000, n. 562, sia delle sezioni ordinarie, tra le altre, con le sentenze del 9 marzo 2001, n. 3449 e del Cass. 27 settembre 2001, n. 12098).
Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione è, invece, individuato come praticabile contro la cartella esattoriale, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, a far data dal precedente costituito da Cass. ord. 25 febbraio 2008, n. 4814 (non massimata), al quale è seguita la sentenza di cui a Cass. 29 dicembre 2011, n. 29696 (non massimata): la prima distingue tra nullità della notificazione del verbale (che ritiene vizio deducibile col rimedio tipico dell'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981) ed inesistenza di detta notificazione (che ritiene vizio impeditivo della formazione del titolo esecutivo, da dedurre con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.); la seconda non distingue le due fattispecie, argomentando piuttosto in base al disposto dell'art. 201 C.d.S., comma 5, reputato norma che individua un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, quindi da fare valere ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (secondo quanto si assume affermato dal precedente costituito da Cass. n. 9180/06, citata in motivazione).
Ancora, mentre la successiva Cass. 25 febbraio 2016, n. 12412 torna sull'argomento dell'inesistenza del titolo esecutivo per ritenere esperibile l'opposizione all'esecuzione quando sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, la più recente Cass. 11 luglio 2016, n.
14125 ribadisce la tesi della sopravvenuta estinzione del titolo (e/o del diritto), accomunando in questo effetto sia l'ipotesi dell'omessa che quella della tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento, cui perciò ritiene possibile reagire con opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dopo questo excursus, la Suprema Corte prosegue “Queste Sezioni Unite ritengono che vada disatteso quest'ultimo orientamento, vada ribadito il principio di diritto già espresso dal precedente, pure a Sezioni Unite, del 10 gennaio 1992, n. 190 e vada confermato l'orientamento successivamente precisato dalle stesse Sezioni Unite con le sentenze 13 luglio 2000, n. 489 e n.
491 e con la sentenza 10 agosto 2000, n. 562 ed, infine, riassunto nella massima tratta da Cass. sez. 1, 18 luglio 2005, n. 15149, confermata da diverse alte decisioni successive, tra cui, da ultimo, quelle indicate nell'ordinanza interlocutoria (n. 1985 del 29 gennaio 2014 e n. 12412 del
16 giugno 2016; nonchè, sia pure con argomentazioni in parte differenti, n. 15120 del 22 luglio
2016 e n. 16282 del 4 agosto 2016)” concludendo che “L'opposizione alla cartella di
Pagina 5 di 12 pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Per quel che interessa dell'odierno giudizio, a fronte delle argomentazioni parte appellata, la
Suprema Corte ha precisato, invero, che l'omessa notificazione del verbale è “un fatto estintivo dell'obbligo di pagamento (obbligo, che sorge per legge al momento della commissione dell'illecito) e che non attiene direttamente alle vicende del credito che ne è oggetto, bensì all'agire amministrazione nella formazione dell'atto sanzionatorio. La notificazione tempestiva si viene perciò a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria. La sua mancanza, quindi, non è equiparabile agli altri fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell'obbligato ed il pagamento. Il fatto estintivo non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria della p.a. ed, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro” sicché esso non è deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. “L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). […]
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22/09/2017, n. 22080 cit.).
Pertanto, diversamente da quanto divisato da parte appellante (vedi massima di Cass. n.
3751/2016 riportata a pag. 11 dell'atto di appello), la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto alla cartella impugnata non è deducibile con l'opposizione
Pagina 6 di 12 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma con il rimedio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, da esperire nelle forme del rito del lavoro, nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Anche più di recente, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 201 C.d.S., comma 5 – nel sancire che “l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto” – delinea un fatto estintivo di quell'obbligo (che sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo) e ribadito che
“L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7” (Cass. Civ. sez. III, sent. 14 febbraio 2022, n. 4690).
E' stato, altresì, precisato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata. Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione – che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione;
se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Traendo le conseguenze da questa impostazione, la giurisprudenza della Suprema Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una
Pagina 7 di 12 tempestiva notificazione del verbale – senza necessità di contestare il merito della violazione del
C.d.S. – e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez.
6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).
Tutto ciò ricordato in diritto per rilevare, nell'odierno giudizio, che l'opposizione in prime cure, nella parte in cui ha censurato la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella esattoriale impugnata – implicante, nella prospettazione dell'opponente, la mancata prova dell'esistenza dei titoli presupposti alla cartella e la conseguente illegittimità e/o inesistenza della cartella stessa
(cfr. atto di opposizione in prime cure) – avrebbe dovuto essere qualificata quale opposizione ex art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (in passato, di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23) ovvero un'opposizione “recuperatoria”, sebbene solo in senso lato, per come precisato dalla Suprema
Corte.
1.2 Tanto detto, deve a questo punto essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, litisconsorte necessario.
Invero, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n.11661; Cass.. civ. sez. III, 06/11/2023, n. 30777.
Nello stesso senso, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, Sent.,
29/01/2014, n. 1985; Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154).
Ancora più di recente la Suprema Corte ha evidenziato, infatti, che nelle opposizioni cd. recuperatorie (come detto, opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione e da proporre ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
Pagina 8 di 12 n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.), “la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3870; cfr. in motivazione anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023, n. 36505).
Peraltro, è lo stesso art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 ad individuare chiaramente i soggetti legittimati passivi da convenire in giudizio, stabilendo che: “La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.”.
Trattandosi, poi, “d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. civ. sez. III, 30/04/2024, n.11661 cit.; Cass. civ. Sez. III, 17/02/2023, n. 5129).
Orbene, nel caso di specie, la cartella di pagamento è relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate, per l'accertata violazione del Codice della Strada, dagli Agenti di
Polizia Urbana del Comune di Roma e l'opponente, nel giudizio di primo grado, ha impugnato la cartella di pagamento deducendo, tra gli altri motivi, la mancata notificazione dei verbali presupposti. Avendo dunque l'opponente proposto anche un'opposizione di natura recuperatoria, nel senso sopra precisato, lo stesso avrebbe dovuto convenire in giudizio anche l'Ente
Pagina 9 di 12 impositore, ossia il Comune di Roma, legittimato passivo rispetto alla censura avente ad oggetto la mancata notifica dei verbali di accertamento.
Poiché l'Ente impositore non è stato convenuto in giudizio, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre d'ufficio, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, posto che, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, nei casi di opposizione recuperatoria aventi ad oggetto verbali di accertamento per infrazioni al codice stradale è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, risulta dunque pregiudiziale ed assorbente il rilievo della nullità del giudizio di merito, che si è svolto in mancanza dell'Ente creditore.
E' noto che nei casi in cui, come nella specie, uno dei litisconsorti necessari non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa è "inutiliter data" e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (a titolo esemplificativo, Cass., n. 18127 del 26-07-2013 secondo cui: "Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche
d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.". nello stesso senso, tra le decisioni più recenti: Cass. Ord.
n. 4665 del 22-02-2021; Ord. 23315 del 23-10-2020; Ord. n. 3973 del 18-02-2020; Ord. n. 6644 del 16-03- 2018).
Alla luce di quanto detto, va quindi dichiarata la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio, la cui violazione, come sopra precisato è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e comporta l'annullamento della sentenza, con rimessione della causa, ex art. 354 comma 1 c.p.c., al giudice di primo grado, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c..
È soltanto il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta questione non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando, nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa
Pagina 10 di 12 quando si tratti di questioni in punto di mero diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre
2009, n. 20935).
In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale
(come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 793 del 2013).
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di gravame.
2. Quanto al governo delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495 (rv.
644620-01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13550 del 12/06/2006 (Rv. 589834 - 01)). Infatti, nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.
Nel caso di specie, tuttavia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite per la fase di appello, tenuto conto del rilievo officioso della nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e della non univocità di orientamenti della giurisprudenza sulla questione del litisconsorzio necessario tra e nei giudizi Parte_2 Controparte_3 di opposizione a cartella di pagamento.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, come sopra anticipato, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez.
III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della conclusiva sentenza n. 629/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 4.11.2023;
- rimette gli atti al Giudice di Pace di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
Pagina 11 di 12 - visto l'art. 353 c.p.c. assegna il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ordinando che venga integrato il contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore, Comune di Roma;
- riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo.
Così deciso in Lamezia Terme, 23.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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