Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.219/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
a scioglimento della riserva di decisione assunta all'udienza del 14.01.2025, celebrata in forma scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 219/2024 R.G. di reclamo avverso la sentenza resa il 18.05.2024 dal Tribunale
di Isernia in composizione monocratica a conclusione del procedimento n. 17-1/2024 R.G., avente ad oggetto: “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, proposto da
BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.P.A., c.f. 00884060526, P.iva 01483500524, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, v. A. Depretis n. 102
presso lo studio legale associato Moschiano, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Moschiano per mandato in calce all'atto di reclamo.
RECLAMANTE
nei confronti di
AC NA, c.f. [...], nonché TI EL, c.f. RMN NGL
57H04C246V, coniugi tra loro, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Campobasso, v. Ugo Petrella n. 22 per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo.
RECLAMATI
e di
Avv. Sara Nini, c.f. NNI SRA 78M62335D, nella qualità di GESTORE DELLA CRISI dell'OCC
del Comune di Cerro al Volturno, difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c.
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private - come da note contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente, depositate nei termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
L'avv. Sara Nini ha concluso riportandosi alla relazione particolareggiata allegata al piano e resa in atti della procedura di sovraindebitamento, nonché alle integrazioni rese nella relazione al G.D.,
all'esito delle osservazioni dei creditori, parimenti in atti, ravvisando la correttezza delle conclusioni del Giudice Delegato del Tribunale di Isernia nella sentenza di omologa.
FATTO e DIRITTO
In data 21.06.2024 la BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha proposto reclamo, ex artt. 70 e 51 CCII, avverso la sentenza resa il 18.05.2024 dal Tribunale di Isernia nel procedimento n. 17-1/2024 R.G. con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori AC NA e TI EL, coniugi tra loro, chiedendone la riforma integrale con conseguente rigetto del piano.
I reclamati si sono costituiti in giudizio eccependo, in rito, l'inammissibilità ed improcedibilità
del gravame del quale hanno chiesto il rigetto anche nel merito, vinte le spese con distrazione. Con ordinanza del 21.11.2024 è stato disposto che parte reclamante notificasse l'atto di reclamo e la stessa ordinanza all'O.C.C. nella persona dell'avv. Sara Nini che si è costituita con memoria del 13.01.205, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
*****
In via preliminare, in merito alla eccepita inammissibilità del reclamo, per omessa specifica individuazione dell'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, tale da determinare una decisione differente, si osserva che l'eccezione dei reclamati è priva di pregio.
Infatti, dalla lettura complessiva del reclamo si evincono chiaramente le parti della decisione che si reputano errate e le censure sollevate afferiscono alla insufficienza della motivazione e alla discrezionalità del provvedimento del giudice comportante un'asserita lesione del diritto di credito ipotecario della reclamante.
Nel merito, propriamente, a fondamento del reclamo si assume che la sentenza impugnata è
errata e carente nella motivazione e che pregiudica il diritto di credito privilegiato e di natura fondiaria in ordine alla valutazione economica dell'immobile, unico bene di proprietà dei debitori adibito a residenza familiare.
Deduce , altresì, la Banca che “Se è vero che la normativa di riferimento (articolo 67 comma IV
CCII) prevede che anche i creditori previlegiati possono essere soddisfatti non integralmente
allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato
in caso di liquidazione giudiziale, è anche vero che la individuazione del relativo valore
economico deve essere rigorosa e non espressione di una mera discrezionalità del giudice, pena
un completo annullamento della tutela del diritto di credito ipotecario. Il Giudice, infatti,
nonostante le critiche svolte dalla Banca in relazione al valore del cespite, nulla ha dedotto e/o
argomentato sul punto….”.
Ciò posto val la pena, ai fini della confutazione delle doglianze della reclamante, riportare quanto la sentenza gravata dispone con riferimento al piano: “rilevato quanto alla percentuale, alle
modalità ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta consiste nel pagamento del complessivo debito familiare e personale lungo un periodo di 7 anni: quanto ai creditori in
prededuzione al 100%, quanto al credito previlegiato e al credito degradato a chirografo
(compreso il credito da mutuo fondiario) nella misura del 24%, quanto ai creditori chirografari
nei limiti del 3% a far data dal mese successivo all'omologa del piano;
considerato che
, a mente
dell'articolo 67, coma IV, CCII, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o
ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato immobiliare attribuibile ai
beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C. Considerato altresì
che la norma di cui all'art. 70 comma IX del CCII attribuisce al Giudice, quando uno dei
creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la
convenienza della proposta, il potere di omologare il piano se ritenga che comunque il credito
dell'opponente potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria.
Ritenuto nel caso di specie la infondatezza di quanto dedotto dal creditore opponente Banca
Monte dei Paschi di Siena in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa
liquidatoria, in considerazione particolare del valore di mercato dell'immobile di proprietà dei
debitori adibito ad abitazione familiare, come pure attestato dall'O.C.C., atteso che, ove
l'immobile fosse aggiudicato al quinto esperimento di vendita, partendo dal prezzo base di €
133.500,00, l'alternativa liquidatoria alla presente procedura garantirebbe un attivo non
superiore a € 50.062,50 che, detratte le spese di esecuzione, non consentirebbe di soddisfare, se
non parzialmente il creditore ipotecario opponente e comunque in misura verosimilmente
inferiore a quanto riceverebbe dall'esecuzione del piano…”
Come si vede, dunque, la sentenza reclamata è tutt'altro che carente di motivazione ed errata proprio con riferimento alle contestazioni al piano mosse dall' attuale reclamante, che il Tribunale ha senz'altro vagliato senza incorrere in errori giuridici o fattuali, e condivisibilmente le ha giudicate destituite di fondamento.
In sostanza, l'Istituto bancario non condivide la valutazione del prezzo di mercato del cespite oggetto del piano basata sulla perizia depositata dai debitori (cfr. all. 7, relazione di stima immobile, fascicolo di primo grado degli attuali reclamati) di cui contesta altresì i criteri e i metodi adottati.
Sul punto va evidenziato, contrariamente da quanto sostenuto dalla Banca, che il consulente di parte indicava puntualmente i criteri e i metodi di determinazione del valore dell'immobile.
Anzitutto il perito teneva ben presente il pessimo stato attuale del fabbricato e la necessità di interventi manutentivi che vanno presi in considerazione ai fini di una corretta valutazione dell'immobile. In particolare, il perito rilevava come “lo stato generale di conservazione e
manutentivo dell'immobile non è del tutto ottimale, infatti si rendono urgenti ed indifferibili
interventi in copertura, ove il manto in tegole di argilla in più punti risulta sconnesso e
danneggiato a seguito dell'ormai datata esposizione agli agenti atmosferici;
tale situazione
potrebbe comportare a breve termine infiltrazioni di acqua nei piani sottostanti. Altri interventi
indifferibili riguardano la manutenzione dei cornicioni e degli aggetti dei balconi ove, in alcuni
punti, si è distaccato il copriferro a causa di un avanzato processo di carbonatazione del
calcestruzzo, con conseguente ammaloramento delle armature in acciaio. Il terrazzo di copertura
calpestabile del locale posto al Piano S2 destinato a deposito, ed attiguo al locale tecnico, versa
in uno stato di degrado totale, causa infiltrazioni di acqua piovana, per cui si rende necessario
lo smantellamento totale ed il rifacimento del massetto e della pavimentazione, previa
impermeabilizzazione ed isolamento termico… La pavimentazione delle aree carrabili esterne,
costituite essenzialmente da battuto in cemento, risultano in diversi punti lesionate ed in fase di
disgregazione, in quanto nel tempo prive di manutenzione…Internamente è stata riscontrata la
presenza di umidità e muffe di notevole entità, sia nel vano scala che collega i vari livelli, sia nel
laboratorio posto al Piano S1…” Risulta, poi che il consulente di parte teneva puntualmente conto dei valori attuali OMI, nonché
della situazione effettiva ed attuale dell'immobile, la posizione, la presenza di servizi nelle vicinanze, tutti criteri e metodi di determinazione del valore dell'immobile che la Banca sembra ignorare nelle proprie contestazioni.
Sul punto il perito precisava che “l'ubicazione in area periferica e distante dal centro abitato di
Castelpetroso, ne penalizza l'appetibilità economica per carenza di servizi, attrezzature, negozi
immediatamente fruibili in termini di comoda vivibilità e autonomia del contesto ambientale di
zona. Altri fattori che influenzano in maniera negativa il valore di mercato, è la notevole distanza
dal capoluogo regionale, nonché la mancanza di mezzi di collegamento sufficienti a garantire la
mobilità nelle diverse fasce orarie della giornata ….”, aggiungendo giuste considerazioni anche sulle criticità negli ultimi anni del mercato immobiliare. Sul punto, infatti, il consulente relazionava: “… Altro aspetto da non sottovalutare è la grande disponibilità sul mercato di
fabbricati simili a quello oggetto di stima, sia nel comune di Castelpetroso sia nel vicino comune
di S. Maria del Molise, costruiti o ristrutturati nell'ultimo trentennio, ed oggi in vendita per
ragioni legate essenzialmente allo scarso funzionamento della località sciistica di Campitello
Matese…”. Ed ancora: “…nella valutazione si è tenuto conto della grave congiuntura economica
che sta attraversando il mercato immobiliare nazionale, ma soprattutto quella delle zone
periferiche; un decremento importante nella valutazione è stato determinato anche in
conseguenza del fattore spopolamento, tenuto conto che il Molise negli ultimi 20 anni ha perso
circa 30mila residenti…”.
Il consulente di parte altresì espletava la perizia anche attraverso l'analisi dei progetti del cespite depositati in Comune, tant'è che rilevava diverse difformità che vanno ad incidere sul reale valore dell'immobile (“la stima ha tenuto conto anche della problematica riscontrata in merito alle
difformità edilizie da sanare in caso di commercializzazione dell'immobile”). La Banca ha insistito nelle proprie contestazioni, richiamandosi alla perizia effettuata dall'Istituto
stesso in occasione della concessione del mutuo ipotecario risalente al 2015 (dalla quale scaturisce una stima dell' immobile notevolmente più alta).
Anche tale deduzione è infondata.
Sull'argomento è d'uopo precisare che il perito dell'Istituto effettuava la propria stima, appunto,
nell'anno 2015 ovvero circa 10 anni orsono ed i valori di stima posti a base di riferimento risultano essere puramente formali.
E' evidente che all'epoca, in un momento storico molto differente dall'attuale e di fronte ad immobili sui quali, con tutta probabilità, non era strettamente necessario eseguire urgenti interventi manutentivi, la stima ben poteva essere superiore. Ciò non incide in alcun modo sulla stima odierna che necessariamente deve fare i conti con un periodo storico di crollo per le vendite immobiliari e con immobili oramai vetusti.
Infine, va osservato che il Gestore indicava il V incanto, quale possibile ambito di realizzo della vendita dell'immobile, facendo riferimento alle ordinanze di vendita del Tribunale di Isernia e quindi basandosi su analoghe aste immobiliari avvenute negli ultimi anni nel circondario in cui è
ubicato l'immobile in questione;
mentre il consulente di parte si è basato su compravendite,
valutazioni immobiliari di analoga consistenza e vocazione, nonché dei valori OMI del Comune
di Castelpetroso, rapportati al periodo di forte congiuntura economica con quasi totale assenza di scambi immobiliari e, di conseguenza, di notevole calo dei valori di mercato.
Al contrario risulta che il perito della Banca prendeva in considerazione vendite di immobili
(avvenute circa dieci anni orsono) ubicati ad alcuni chilometri di distanza da quello in esame,
senza tenere presente che nel comune di Castelpetroso il valore delle unità immobiliari varia molto a seconda della distanza dai servizi e dal centro abitato, nonché dalla distanza da punti di interesse (quale il Santuario dell'Addolorata). Come opportunamente rilevato nella relazione di parte, l'immobile in questione risulta essere ubicato fuori dal centro abitato, distante dai servizi e dai punti di interesse. Da tanto si desume la correttezza della valutazione effettuata dal perito dei debitori e l'infondatezza delle contestazioni e deduzioni dell'Istituto bancario.
Per tali motivi il reclamo va disatteso.
Attesa la soluzione adottata, la reclamante è tenuta a rimborsare ai reclamati e all'avv. Sara Nini,
n.q., le spese del presente procedimento di reclamo, liquidate in dispositivo in riferimento alla scaglione di valore indeterminabile di cui al D.M. n. 147/2022, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare novità o difficoltà delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, – collegio civile -, ogni diversa domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare, in favore degli avv.ti Giampiero Castrataro e Nicola Criscuoli, dichiaratisi antistatari, e in favore dell'avv. Sara Nini, n.q., le spese sostenute per il presente procedimento, liquidandole, in favore di ognuno, in euro 3.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della pronuncia di integrale rigetto del reclamo, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1 – quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.01.2025
Il Consigliere est. - dr.ssa Rita Carosella
Il Presidente - dr. ssa Maria Grazia d'Errico