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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1210/2021 promosso da
) rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Larici e Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Mori ed elettivamente domiciliato ad NC in Via Menicucci n.3 presso e nello studio dell' Avv. Massimo Larici
APPELLANTE contro
( cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Federico Valori, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corridonia (MC) – V.le dell'Industria n. 70/A presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di CP_1
NC lo zio, , per chiedere il risarcimento dei danni subiti in data 22.10.2011, alle Parte_1 ore 11.00 circa, quando si trovava al porto di NC e veniva improvvisamente veniva colpito sul petto dal dopo una discussione e, cadendo al suolo, rimaneva privo di sensi sino al Pt_1
sopraggiungere dell'ambulanza. Si costituiva il convenuto contestando la dinamica dell'accaduto ed affermando che il nipote lo aveva affrontato in modo minaccioso e che entrambi si erano spintonati a vicenda.
L' Ospedale di NC rilasciava il seguente certificato: “Policontuso a seguito di aggressione. Trauma cranico minore, trauma distrattivo rachide cervicale, trauma contusivo anca sx. Episodio di fibrillazione atriale persistente cardiovertito farmacologicamente (flecainide) con prognosi di giorni dieci s.c.”
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali e CTU medico - legale) il Tribunale di
NC con sentenza nr. 661/2020 pubblicata in data 27/05/2021, resa ex art. 281 sexies cpc così decideva: “- dichiara che la responsabilità dei danni patiti dall'attore è da attribuire a CP_1
carico del convenuto;
- condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore della Parte_1
somma di €.12.986,34, oltre interessi legali da quantificarsi come da motivazione;
- condanna altresì
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €.545,00 Parte_1 CP_1
per spese ed €.4.025,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovuti;
la domanda e condannava parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il chiedendo, in riforma, Parte_1
“accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'appellato Sig. in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- in estremo subordine, disporre un supplemento di perizia nel senso rappresentato in premessa previa ammissione in ogni caso degli incombenti istruttori richiesti dal con memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc, su cui il Tribunale ha Pt_1
omesso qualsiasi decisione, e per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro €. 20.255,79, già corrispostagli all'appellante in adempimento della condanna di primo grado, ovvero della diversa eccedente somma che risulterà all'esito del presente giudizio”.
Si costituiva l'appellato chiedendo in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero di cui all'art. 342 c.p.c. e “ in via principale e nel merito, rigettare e/o dichiarare inammissibili tutti i motivi di cui all'impugnazione proposta dal sig. perché infondati in fatto e Pt_1
diritto, e per l'effetto rigettare le domande formulate con l'atto di appello volte alla richiesta di supplemento di c.t.u. e di ammissione degli incombenti istruttori, confermando la sentenza”.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l' eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
L'appellante con il primo motivo articolato in più punti lamenta “Violazione di legge in riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Erronea valutazione delle risultanze processuali ai fini della determinazione della responsabilità del convenuto.”
E precisamente: 1) “Erronea valutazione delle risultanze processuali ai fini della determinazione della responsabilità del convenuto”. In particolare lamenta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto provato il nesso causale tra l'asserito comportamento del d i danni subiti dall'appellato. Pt_1
Il motivo non è fondato
Premesso che risulta dagli atti che dopo il deposito della CTU nessuna delle parti ha insistito per l' ammissione delle prove testimoniali così come da entrambe articolate nelle memorie 183 cpc e neanche in sede di pc ( con la conseguenza che le richieste oggi formulate in via istruttoria dall' appellante devono essere ritenute inammissibili), osserva il Collegio che dalla documentazione in atti la dinamica della vicenda risulta comunque provata: a) il è stato soccorso dal un' Ambulanza e CP_1
trasportato immediatamente agli Ospedali riuniti di NC : b) dal verbale del Pronto Soccorso nel riquadro sub “ANAMNESI” ( cfr. all sub 1 atto di citazione ) si evince che ha riferito “ di essere caduto all'indietro dopo essere stato colpito al torace;
c) il CTU ha affermato ““la comparsa della fibrillazione atriale parossistica è con probabilità qualificata conseguenza dei fatti allegati dalla parte”( cfr perizia).
Di contro il addirittura afferma di essere stato affrontato dal nipote e che “ inevitabilmente CP_2
entrambi si sono spintonati a vicenda” ( cfr.pg 2 comparsa di costituzione I°) ed all'arrivo al Pronto
Soccorso presso il quale si era anch' egli si era recato, nulla ha riferito sulla vicenda per cui è causa.
Di conseguenza l' an deve ritenersi provato con ragionevole certezza. 2) “Omessa dimostrazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2059 CC - Sulla CTU medica”.
Punti da trattare congiuntamente perché connessi.
Il n sostanza lamenta che il CTU non ha considerato che il aveva manifestato in passato Pt_1 CP_1
“una chiara sintomatologia aritmica” e quindi non vi sarebbe “certezza sul momento di insorgenza dell'episodio di fibrillazione atriale del sig. che avrebbe potuto essere in atto anche da tempo” CP_1
e che “il avesse un chiaro terreno predisponente famigliare per la fibrillazione atriale”. CP_1
Premesso che sono affermazioni apodittiche non supportate sotto l' aspetto medico e/o documentale
( a nulla rileva il certificato medico prodotto dall' appellante che attesta come lo stesso sia stato sottoposto ad ablazione nel 2013 ), la doglianza è priva di pregio.
Sul punto il CTU è stato chiarissimo: “appare legittimo affermare che il non aveva precedenti CP_1
documentati di aritmia sopraventricolare ad alta frequenza, ovvero non aveva mai avuto momenti diagnostici accertativi di fibrillazione atriale o di flutter atriale: questo non comprova che egli non avesse già avuto episodi di fibrillazione atriale asintomatici ma, al tempo stesso, impone di ritenere l'ottobre del 2011 come il primo episodio di fibrillazione atriale. Rispetto alla causalità, al pari di ogni malattia cardio-vascolare, la fibrillazione atriale è sostenuta da una matrice causale multifattoriale, in cui assume un ruolo patogenetico anche lo stress psicologico, oltre che fisico”( cfr pg. 11 CTU).
Il consulente ha quindi riconosciuto un' invalidità permanente nella misura del 5% nonché “un periodo di danno biologico temporanea assoluto alla luce dei periodi di ospedalizzazione, di complessivi 5 giorni, al 75% per ulteriori 20, quindi un periodo di danno biologico al 50% per altri 15 giorni ed infine ulteriori 30 giorni di danno biologico al 25%, comprendo i diversi successivi momenti di fibrillazione atriale che si sono susseguiti, sino a diventare sostanzialmente cronica e meritevole di costante trattamento farmacologico, anche fluidificante”, escludendo invece ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e la circostanza che la menomazione avrebbe reso più usurante l'attività lavorativa del ( pescatore) . CP_1
E correttamente il Giudice ha posto a base della liquidazione tali conclusioni e non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la
Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi, allegati alla relazione peritale etc).
Quanto al danno patrimoniale è solo da osservare il primo giudice ha ritenuto potesse essere individuato nelle spese mediche sostenute e che comunque andavano riconosciute essendo state ritenute congrue dal CTU.
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza è solo da rilevare che la richiesta formulata in via istruttoria dall' appellante di integrazione CTU è inammissibile perché tardiva: all' udienza di pc del
18.09.2019 fissata per l'esame della c.t.u., nessuno era presente per la difesa del anto che non Pt_1
risultano a verbale osservazioni alla consulenza e né richieste istruttorie.
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di NC definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di di NC nr. 661/2020 pubblicata in CP_1
data 27/05/2021, resa ex art. 281 sexies cpc Macerata nr. 866/2021 così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in €. 3.366,00 oltre
€. 100,00 per esborsi , rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
NC, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 1210/2021 promosso da
) rappresentato e difeso dagli Avv. Massimo Larici e Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Mori ed elettivamente domiciliato ad NC in Via Menicucci n.3 presso e nello studio dell' Avv. Massimo Larici
APPELLANTE contro
( cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Federico Valori, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corridonia (MC) – V.le dell'Industria n. 70/A presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 24 maggio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di CP_1
NC lo zio, , per chiedere il risarcimento dei danni subiti in data 22.10.2011, alle Parte_1 ore 11.00 circa, quando si trovava al porto di NC e veniva improvvisamente veniva colpito sul petto dal dopo una discussione e, cadendo al suolo, rimaneva privo di sensi sino al Pt_1
sopraggiungere dell'ambulanza. Si costituiva il convenuto contestando la dinamica dell'accaduto ed affermando che il nipote lo aveva affrontato in modo minaccioso e che entrambi si erano spintonati a vicenda.
L' Ospedale di NC rilasciava il seguente certificato: “Policontuso a seguito di aggressione. Trauma cranico minore, trauma distrattivo rachide cervicale, trauma contusivo anca sx. Episodio di fibrillazione atriale persistente cardiovertito farmacologicamente (flecainide) con prognosi di giorni dieci s.c.”
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali e CTU medico - legale) il Tribunale di
NC con sentenza nr. 661/2020 pubblicata in data 27/05/2021, resa ex art. 281 sexies cpc così decideva: “- dichiara che la responsabilità dei danni patiti dall'attore è da attribuire a CP_1
carico del convenuto;
- condanna il convenuto al pagamento a favore dell'attore della Parte_1
somma di €.12.986,34, oltre interessi legali da quantificarsi come da motivazione;
- condanna altresì
a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €.545,00 Parte_1 CP_1
per spese ed €.4.025,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovuti;
la domanda e condannava parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il chiedendo, in riforma, Parte_1
“accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'appellato Sig. in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- in estremo subordine, disporre un supplemento di perizia nel senso rappresentato in premessa previa ammissione in ogni caso degli incombenti istruttori richiesti dal con memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cpc, su cui il Tribunale ha Pt_1
omesso qualsiasi decisione, e per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro €. 20.255,79, già corrispostagli all'appellante in adempimento della condanna di primo grado, ovvero della diversa eccedente somma che risulterà all'esito del presente giudizio”.
Si costituiva l'appellato chiedendo in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero di cui all'art. 342 c.p.c. e “ in via principale e nel merito, rigettare e/o dichiarare inammissibili tutti i motivi di cui all'impugnazione proposta dal sig. perché infondati in fatto e Pt_1
diritto, e per l'effetto rigettare le domande formulate con l'atto di appello volte alla richiesta di supplemento di c.t.u. e di ammissione degli incombenti istruttori, confermando la sentenza”.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 24 maggio 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che l' eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello interposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. non è fondata atteso che sono state rispettate le prescrizioni normative che, come definitivamente chiarito dalla SC , non richiedono formalismi sacramentali (cfr Corte di Cassazione SS.UU16/11/2017 n° 2719). La specificità dei motivi di appello deve essere infatti commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile solo laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza: ragioni che, nel caso di specie, l' appellante ha comunque rappresentato.
L'appellante con il primo motivo articolato in più punti lamenta “Violazione di legge in riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Erronea valutazione delle risultanze processuali ai fini della determinazione della responsabilità del convenuto.”
E precisamente: 1) “Erronea valutazione delle risultanze processuali ai fini della determinazione della responsabilità del convenuto”. In particolare lamenta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto provato il nesso causale tra l'asserito comportamento del d i danni subiti dall'appellato. Pt_1
Il motivo non è fondato
Premesso che risulta dagli atti che dopo il deposito della CTU nessuna delle parti ha insistito per l' ammissione delle prove testimoniali così come da entrambe articolate nelle memorie 183 cpc e neanche in sede di pc ( con la conseguenza che le richieste oggi formulate in via istruttoria dall' appellante devono essere ritenute inammissibili), osserva il Collegio che dalla documentazione in atti la dinamica della vicenda risulta comunque provata: a) il è stato soccorso dal un' Ambulanza e CP_1
trasportato immediatamente agli Ospedali riuniti di NC : b) dal verbale del Pronto Soccorso nel riquadro sub “ANAMNESI” ( cfr. all sub 1 atto di citazione ) si evince che ha riferito “ di essere caduto all'indietro dopo essere stato colpito al torace;
c) il CTU ha affermato ““la comparsa della fibrillazione atriale parossistica è con probabilità qualificata conseguenza dei fatti allegati dalla parte”( cfr perizia).
Di contro il addirittura afferma di essere stato affrontato dal nipote e che “ inevitabilmente CP_2
entrambi si sono spintonati a vicenda” ( cfr.pg 2 comparsa di costituzione I°) ed all'arrivo al Pronto
Soccorso presso il quale si era anch' egli si era recato, nulla ha riferito sulla vicenda per cui è causa.
Di conseguenza l' an deve ritenersi provato con ragionevole certezza. 2) “Omessa dimostrazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.2059 CC - Sulla CTU medica”.
Punti da trattare congiuntamente perché connessi.
Il n sostanza lamenta che il CTU non ha considerato che il aveva manifestato in passato Pt_1 CP_1
“una chiara sintomatologia aritmica” e quindi non vi sarebbe “certezza sul momento di insorgenza dell'episodio di fibrillazione atriale del sig. che avrebbe potuto essere in atto anche da tempo” CP_1
e che “il avesse un chiaro terreno predisponente famigliare per la fibrillazione atriale”. CP_1
Premesso che sono affermazioni apodittiche non supportate sotto l' aspetto medico e/o documentale
( a nulla rileva il certificato medico prodotto dall' appellante che attesta come lo stesso sia stato sottoposto ad ablazione nel 2013 ), la doglianza è priva di pregio.
Sul punto il CTU è stato chiarissimo: “appare legittimo affermare che il non aveva precedenti CP_1
documentati di aritmia sopraventricolare ad alta frequenza, ovvero non aveva mai avuto momenti diagnostici accertativi di fibrillazione atriale o di flutter atriale: questo non comprova che egli non avesse già avuto episodi di fibrillazione atriale asintomatici ma, al tempo stesso, impone di ritenere l'ottobre del 2011 come il primo episodio di fibrillazione atriale. Rispetto alla causalità, al pari di ogni malattia cardio-vascolare, la fibrillazione atriale è sostenuta da una matrice causale multifattoriale, in cui assume un ruolo patogenetico anche lo stress psicologico, oltre che fisico”( cfr pg. 11 CTU).
Il consulente ha quindi riconosciuto un' invalidità permanente nella misura del 5% nonché “un periodo di danno biologico temporanea assoluto alla luce dei periodi di ospedalizzazione, di complessivi 5 giorni, al 75% per ulteriori 20, quindi un periodo di danno biologico al 50% per altri 15 giorni ed infine ulteriori 30 giorni di danno biologico al 25%, comprendo i diversi successivi momenti di fibrillazione atriale che si sono susseguiti, sino a diventare sostanzialmente cronica e meritevole di costante trattamento farmacologico, anche fluidificante”, escludendo invece ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica e la circostanza che la menomazione avrebbe reso più usurante l'attività lavorativa del ( pescatore) . CP_1
E correttamente il Giudice ha posto a base della liquidazione tali conclusioni e non ci sono ragioni per dissentire: l' elaborato è stato redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti sia sul piano descrittivo che su quello valutativo e ad avviso del Collegio è adeguatamente e correttamente motivata e la
Corte di legittimità (sent. 10688/08) ha in più occasioni ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico": non può certo parlarsi di un' adesione acritica del primo giudice alla consulenza.
Nel caso di specie il consulente ha risposto compiutamente ai quesiti che gli erano stati posti ed ha risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata all'esito dei necessari rilievi e di completi accertamenti ( cfr. anamnesi, allegati alla relazione peritale etc).
Quanto al danno patrimoniale è solo da osservare il primo giudice ha ritenuto potesse essere individuato nelle spese mediche sostenute e che comunque andavano riconosciute essendo state ritenute congrue dal CTU.
Da ultimo, ma non certo in ordine di importanza è solo da rilevare che la richiesta formulata in via istruttoria dall' appellante di integrazione CTU è inammissibile perché tardiva: all' udienza di pc del
18.09.2019 fissata per l'esame della c.t.u., nessuno era presente per la difesa del anto che non Pt_1
risultano a verbale osservazioni alla consulenza e né richieste istruttorie.
L'appello deve pertanto essere respinto e la gravata sentenza interamente confermata
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di NC definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di di NC nr. 661/2020 pubblicata in CP_1
data 27/05/2021, resa ex art. 281 sexies cpc Macerata nr. 866/2021 così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in €. 3.366,00 oltre
€. 100,00 per esborsi , rimborso forfetario in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
NC, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico