Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/11/2003, n. 17849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17849 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto / Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE 9 promozionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 8 B.G.N. 12352/00 Dott. Ernesto LUPO 7 Dott. Michele Co sigliere : 1 Consigliere Cron. 35722 Dott. Italo Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. 4657 Ud. 16/06/03Consig liereDott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AT SNC, con sede in Veglie, in persona dell'amministratore unico signor Ernesto Guarini, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente d
contro
NI SRL, con sede in Corato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. LO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2003 MONSERRATO 64, presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO ARACHI, difesa dall'avvocato FAUSTO DONNO, giusta 1401 delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 536/99 del Tribunale di TRANI emessa il 18/05/99 e depositata il 22/05/99 (R.G. 1803/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'AS LA snc proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 18.9.1995 emesso dal Pretore di RA per la somma di lire 9.277.301 ad istanza della soc. LO, sulla base di fatture relative al paga- mento di attività promozionale. Rilevava che la SOC. LO non aveva provato di aver ricevuto l'incarico per eseguire la suddetta attività ; contestava le somme indicate dalle fatture perché mai concordate e la di- sposta decorrenza degli interessi dalle scadenze e non dalla domanda. La società opposta si costituiva chie- dendo il rigetto dell'opposizione sull'assunto secondo cui il credito in questione traeva fondamento da ac- cordi verbali tra le parti. Il Pretore con sentenza 20.5.1997, in accoglimen- 2 to dell'opposizione, revocava il decreto e compensava le spese di lite. La SOC. LO proponeva appello , deducendo che il credito contestato era provato sia dalle scritture contabili tenute a norma di legge , sia dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di pri- mo grado. La SOC. AS proponeva appello incidentale per le spese di lite. Il Tribunale di RA , con sen- tenza 22.5.1999, in accoglimento dell'appello principa- le confermava il decreto opposto e condannava la soc. AS alle spese di lite di primo e secondo grado;
rigettava l'appello incidentale. La soc. AS propone ricorso per cassazione affidato a tre mezzi di gravame. L'intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione Il giudice di appello ha Osservato ' a sostegno della decisione che la SOC. LO ha prodotto gli f estratti conformi del proprio registro IVA aventi ef- f ficacia probatoria ex art. 2710 cc.; che l'assunto del- la soc. Cannello, secondo cui le fatture furono ricevu- te dalla soc. AS ed inserite nella sua contabilità, non è stato contestato dall'appellato ; che tale circo- stanza rende attendibile quanto dichiarato dai testi MU e NI circa gli accordi intercorsi fra le due società. La Soc. ricorrente con il primo mezzo di gravame 3 lamenta la violazione dell'art. 2710 CC. Deduce contro l'affermazione del Tribunale secondo cui le fat- ture non sarebbero state da essa impresa contestate f che , invece , tale contestazione fu effettuata con la raccomandata 17.3.94. Rileva infine che dette lettera anche se non fossero state contestate non fatture avrebbero comunque costituito prova del contratto in quanto atti unilaterali provenienti dalla parte asseri- tamente creditrice. Si riporta a sostegno del suo as- sunto а Cass. 771/82. La censura non merita accogli- mento. Quanto alla prima parte di essa Occorre osser- una questione di vare che la SOC. ricorrente investe merito qual è appunto la mancanza di contestazione delle fatture La decisione su tale punto , in quanto sorretta da adeguata motivazione, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità, restando così accertato quanto ritenuto dal giudice a quo in esito alla valuta- zione degli atti di causa In ordine alla seconda par- . te della censura appare opportuno osservare che la fat- tura commerciale , avuto riguardo alla sua funzione di documentazione della esecuzione di un contratto si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipa- tivo , quale dichiarazione indirizzata all'altra parte ( vedi Cass. III n. 6502/1998), così da poter costitui- re, nei rapporti tra imprenditori, un valido elemento 4 di prova lasciato al libero apprezzamento del giudice , in concorso con altre risultanze processuali se inse- rita nelle scritture contabili regolarmente tenute vedi Cass.
3.4.96 n. 3108). A tale principio si è atte- nuto il giudice a quo che ha posto a fondamento della decisione non solo le fatture stesse ma altresì 1'avvenuta ricezione delle stesse senza contestazione , da parte della soc. AS LA , che le ha anche regolarmente inserite nella sua contabilità . Con il secondo mezzo di gravame la soc. AS Ge- lati lamenta la violazione dell'art. 2697 cc e l'omessa. motivazione su di un punto decisivo della controversia Osserva infatti che era onere della SOC. LO provare la conclusione del contratto e l'esecuzione della prestazione posta a suo carico;
che il giudice a quo ha omesso la motivazione sul punto. La censura non merita accoglimento. Il Tribunale di RA ha espresso sul punto sufficiente motivazione, fondata oltre che ' sul trattenimento delle fatture da parte del destinata- rio anche sul tenore delle deposizioni rese dai testi MU e NI che hanno confermato l'esistenza del contratto anche per l'anno 1991. Infine con la terza ed ultima doglianza la soc. ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di mo- tivazione in ordine alla ritenuta ratifica degli accor- 5 di intercorsi con personale dell'AS LA non avente potere rappresentativo della società. Osserva che dall'esame delle risultanze processuali non è dato ricavare la ratifica in questione. Anche tale censura non può essere accolta perché incidente sulla valuta- zione di merito compiuta dal giudice di appello che ' ' in esito all'esame delle risultanze processuali ha ' ritenuto la ratifica per atti concludenti e ha posto a sostegno della decisione un motivazione succinta s ma sufficiente ed immune da vizi di illogicità Infatti • il Tribunale ha ritenuto che la promessa fatta dal le- gale rappresentante della soc, AS di pagare le fat- ture ed il premio finale abbia integrato una in equivo- ca dichiarazione di ratifica degli accordi intervenuti a mezzo di dipendenti sprovvisti del potere rappresen- tativo della società. Il ricorso deve essere quindi ri- gettato e le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate come previsto dall'art. 91 cpc.
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 900, di cui euro 800 per onorari. Così deciso in Roma, addì 16.6.2003. Il Cons. est. Il Presidente Jalikufan Emmisto lupo Dott.ssa Maja Atello