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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/03/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3999/2022 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Pulzone e Angelo Iandolo ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Don Minzoni n. 18;
ATTORE
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Fabiola De Stefano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via
Santissima Trinità n. 36;
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Avellino
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di essere Parte_1
autorizzato ai sensi dell'art. 250 c.c. al riconoscimento del minore , nato il [...]. In Persona_1
1/6 punto di fatto l'attore ha esposto di essere il padre di di essere stato legato per un lungo Per_1
periodo di tempo con la convenuta con cui ha convissuto more uxorio e che, pur essendo venuto meno il loro legame affettivo proprio durante il periodo della gravidanza, non si era mai sottratto ai suoi obblighi di padre facendosi carico delle spese mediche. La parte ha, poi, dedotto che la resistente ingiustificatamente non lo aveva avvisato dell'imminente nascita del figlio negandogli il consenso al riconoscimento nonostante la sua piena disponibilità e volontà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.02.2023 si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo al Tribunale di Avellino di negare l'autorizzazione al riconoscimento del minore
[...]
all'attore o, in caso di accertamento della paternità, di disporre l'affidamento esclusivo del Per_1
minore a sé con disciplina del diritto di visita del padre ma senza possibilità di pernottamento e un assegno di mantenimento a carico dell'attore della somma non inferiore ad € 400,00 mensili. In punto di fatto, la convenuta ha rappresentato di aver deciso di lasciare il compagno nel mese di aprile del 2022 in seguito al rifiuto dello stesso di accompagnarla in ospedale in un momento di malessere accusato alla decima settimana di gravidanza e di aver deciso anche di querelarlo per una serie di condotte di maltrattamento, di violenza e di sopraffazione gravemente lesive della sua integrità morale e personale assunte dalla controparte sin dal 2019 ed anche durante la gravidanza. In merito la resistente ha richiamato i precedenti penali dell'attore e il capo di imputazione formulato nel decreto di giudizio immediato avente ad oggetto il reato previsto e punito dall'art. 572 comma due del codice penale per aver l'attore, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattato, nel corso della convivenza, la compagna , mantenendo costantemente, nelle relazioni personali e familiari, CP_1
un atteggiamento violento, minaccioso ed aggressivo, innescato da ragioni di gelosia;
perpetrando nei confronti della predetta persona offesa violenze fisiche e psicologiche;
esercitando sulla donna un controllo ed una signoria di fatto, costringendola a rinunciare a lavorare, impendendole di frequentare i propri familiari, isolandola da amici e frequentazioni e vietandole le frequentazioni della palestra e l'uso dei social network;
minacciandola di morte con un coltello nell'estate del 2019 per essere stata contattata da un amico ed avvertendola che l'avrebbe uccisa se avesse ricevuto un altro contatto;
umiliandola ed insultandola quotidianamente;
colpendola con schiaffi e pugni e reiterando ed intensificando tali condotte dopo la scoperta che era incinta e dopo l'interruzione della relazione sentimentale con l'invio di messaggi quotidiani contenenti minacce e strattonandola in varie occasioni.
Infine la parte, dopo aver dedotto che con ordinanza del 15.6.2022 veniva prescritto nei confronti dell'attore il divieto di avvicinarsi alla sua abitazione e con successivo provvedimento del 5.10.2022 il
2/6 divieto di dimora nel comune di Altavilla Irpina, ha rappresentato di trovarsi in un continuo stato di soggezione e paura con gravi conseguenze mentali e fisiche, di essere seguita da un centro antiviolenza e ha concluso opponendosi al riconoscimento della paternità per la ritenuta sussistenza di un pregiudizio per il minore derivante dalle condotte assunte nei suoi confronti anche durante la gravidanza.
Con note scritte del 18.05.2023 la convenuta si è riportata alle conclusioni già rassegnate.
Con note scritte del 19.05.2023 l'attore ha evidenziato di essere sempre stato amorevole, premuroso ed attento ai bisogni della propria compagna, di averla accompagnata ed assistita al pronto soccorso nel mese di aprile del 2022 quando aveva avuto la minaccia di aborto e di avere una piena consapevolezza del ruolo di genitore già assunto nei confronti di una bambina nata da un precedente matrimonio. Infine, la parte ha precisato di essere stato autorizzato dal g.i.p. il 22.6.2022 a contattare direttamente la convenuta per rimanere aggiornato sullo stato di gravidanza.
Con successive note scritte l'attore ha evidenziato che i precedenti penali a proprio carico menzionati dalla convenuta risalivano agli anni 2009 e 2010 ed attenevano a fatti diversi da quelli per i quali pende il giudizio penale.
Con note scritte del 31.05.2023 la convenuta ha, invece, evidenziato che i precedenti penali dell'attore, seppur datati di qualche anno, riguardavano reati contro la persona e la famiglia e, in ordine all'episodio del 18.04.2022, ha ribadito che l'attore si era rifiutato di accompagnarla in ospedale.
Con comparse conclusionale e di replica la convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti richiamando la condanna dell'attore a tre anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e ad una provvisionale di € 2.000,00 pronunciata all'esito del giudizio penale definito in data 11.01.2024.
Con comparse conclusionale e di replica l'attore ha dedotto che la sentenza di condanna non poteva essere considerata ostativa al riconoscimento del minore insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda dell'attore non può essere accolta per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, occorre ricordare, come noto anche alle parti, che in tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, in caso di rifiuto del consenso di un genitore, il giudice è tenuto a operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico sulla sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro
3/6 e semplice acquisto dello “status” genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
In altri termini il diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio può essere sacrificato qualora si sia in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore. Ad affermare i suddetti principi è stata la Corte di Cassazione sin dagli anni novanta. Infatti la Suprema Corte ha affermato che il sacrificio del diritto in esame non può avvenire che in presenza di un fatto impeditivo di importanza proporzionata al suo valore (cfr. Cass. del 1990 n. 6093) ovvero quando altre esigenze di importanza pari al suo valore ne giustifichino la compressione (cfr. Cassazione 2003 n. 11949). In materia deve essere richiamata anche la sentenza n. 27729 dell'11 dicembre 2013 nella quale la Suprema Corte ha chiarito che il riconoscimento non costituisce sempre un interesse per il figlio che deve essere accertato in concreto valorizzando non solo la verità biologica, ma anche “l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia”
(cfr. anche Cassazione 18600 del 2021). In applicazione dei predetti principi nella sentenza n. 5634 del
2023 la Cassazione ha ritenuto insussistente il pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore rilevando che gli episodi di aggressione, oggetto di accertamento nel procedimento penale in corso, erano stati dichiarati occasionali perché verificatisi solo in seguito alla rottura del rapporto.
Ciò premesso osserva anzitutto il Tribunale che l'esigenza in esame di tutelare l'interesse del minore deve essere valutata in modo particolare nei casi in cui il figlio è nato grazie alla volontà della sola madre nonché nei casi in cui la condotta violenta e prevaricatrice del padre posta in essere nei confronti della madre anche durante lo stato di gravidanza abbia assunto una connotazione di tale gravità da impedire in concreto una valutazione positiva dell'interesse del minore al predetto riconoscimento.
Orbene, ai fini della decisione della presente controversia devono essere necessariamente valutate tutte le condotte poste in essere dall'attore evidenziando in primo luogo che il processo penale si è concluso con la sentenza n. 2/2024 che ha dichiarato responsabile del reato a lui ascrittogli Parte_1
condannandolo a tre anni di reclusione, al risarcimento dei danni da quantificare in sede civile e al pagamento di una provvisionale di € 2.000,00 e che le condotte dell'attore sono state assunte non via occasionale, ma nel corso dell'intero rapporto di convivenza ed anche dopo la rottura del rapporto.
Dall'esame degli atti emerge, infatti, che l'attore ha posto in essere nei confronti della madre di suo figlio gravissime condotte, che la sua indole aggressiva e violenta si è manifestata con continuità durante l'intero rapporto affettivo. L'esercizio da parte sua di un potere di controllo nei confronti della resistente,
4/6 peraltro, trova conferma nella circostanza che il contatto con il ginecologo è avvenuto solo per il suo tramite oltre che nelle dichiarazioni rese dalla madre della parte convenuta durante il processo penale.
Inoltre, le plurime sentenze di condanna rese nei suoi confronti anche in passato sono state pronunciate per delitti perpetrati contro la persona. Infatti dall'esame del certificato del casellario giudiziario del
6.06.2022 emerge che nei confronti di sono state pronunciate la sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Napoli divenuta irrevocabile il 18.10.2012 di conferma della sentenza Tribunale di Avellino con riferimento al reato previsto dall'art. 612 bis comma 1 c.p. (atti persecutori) commesso in
Mercogliano con condotta perdurante e con riferimento al reato previsto dall'art. 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) con reclusione pari ad anni uno e mesi quattro;
la sentenza del Tribunale di Avellino del 12.11.2012 con riferimento ai resti di atti persecutori, violenza privata e lesione personale con reclusione di anni 1 e mesi 4; la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Avellino del 29.04.2013 per il reato di cui all'art. 612 bis (atti persecutori) con reclusione di due anni.
Orbene il facile e reiterato ricorso alla violenza da parte dell'attore che ha caratterizzato l'intero rapporto delle parti, l'esercizio di un assoluto potere di controllo, le plurime sentenze di condanna rese nei suoi confronti a seguito di delitti perpetrati contro la persona, le minacce rivolte alla convenuta, costituiscono certamente elementi più che sufficienti per ritenere nel caso in esame sussistente la rilevante probabilità di un rischio o pericolo della compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore in caso di riconoscimento da parte del padre (cfr. Cassazione 23074/2005, Cassazione 11949/2003, Cassazione
6093/1990). In altre parole ritiene il Tribunale che è assolutamente legittimo nella fattispecie in esame il rifiuto al riconoscimento opposto dalla resistente perché pregiudizievole al figlio minore risultando accertati gravi motivi ostativi al riconoscimento della paternità fondati sulla probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore tenuto conto, peraltro, che le condotte violente assunte nei confronti della madre del minore, se portate a compimento, avrebbero potuto anche impedire il decorso della gravidanza e la nascita del figlio di cui nella presente sede si chiede il riconoscimento.
Infine, deve essere anche considerato che ha violato in data 23.09.2022 il Parte_1
provvedimento reso dal g.i.p. con cui era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, avvicinandosi alla sua abitazione e seguendola con la sua autovettura durante gli spostamenti.
5/6 A fini di completezza vale rilevare che il ruolo genitoriale assunto dall'attore in seguito all'affidamento condiviso della figlia minore nata dal precedente matrimonio risulta oggetto di omologa da parte del
Tribunale di Avellino che ha preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e che alcuna rilevanza può assumere nel presente giudizio l'autorizzazione del 24.06.2022 concessa dal g.i.p. volta a consentire alla parte di prendere contatti con la persona offesa per avere riscontri sulla gravidanza e sulla modalità di accredito del contributo economico per le spese sanitarie mediche necessarie.
Sulle suesposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
La particolare natura della controversia e gli interessi coinvolti legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.2.2024
Il giudice relatore dott.ssa Paola Beatrice Il Presidente dott. Raffaele Califano
6/6