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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/04/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierandrea Setzu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicheranno ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, pur con il diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio U.E.
2) Il Sig. verserà in favore della figlia minore un Parte_1 Per_1 assegno pari ad €. 300,00 mensili finché la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica;
la Sig.ra percepirà interamente l'assegno Pt_2 unico della figlia;
le spese straordinarie, previamente concordate e Per_1 documentate saranno divise nella misura del 50% tra le parti.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita a NI (SU) vico 1
A. Castoldi rimarrà alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con le Parte_2 figlie.
4) La minore vedrà il padre quando lo vorrà, compatibilmente con i Per_1 suoi impegni scolastici, sportivi e con gli impegni lavorativi del Sig. Pt_1
5) Il Sig. verserà la somma pari ad €. 300,00 alla Sig.ra fino al mese Pt_1 Pt_2 di gennaio 2027.
Pag. 2 di 3 6) Il Sig. continuerà a tenere la Peugeot 207 mentre la Sig.ra terrà la Pt_1 Pt_2
Fiat 600.
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Il Sig. si impegna a effettuare il cambio della sua residenza entro il mese Pt_1 di febbraio 2025.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 430 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/08/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/04/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierandrea Setzu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 07/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e comunicheranno ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, pur con il diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio U.E.
2) Il Sig. verserà in favore della figlia minore un Parte_1 Per_1 assegno pari ad €. 300,00 mensili finché la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica;
la Sig.ra percepirà interamente l'assegno Pt_2 unico della figlia;
le spese straordinarie, previamente concordate e Per_1 documentate saranno divise nella misura del 50% tra le parti.
3) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita a NI (SU) vico 1
A. Castoldi rimarrà alla Sig.ra che continuerà ad abitarvi con le Parte_2 figlie.
4) La minore vedrà il padre quando lo vorrà, compatibilmente con i Per_1 suoi impegni scolastici, sportivi e con gli impegni lavorativi del Sig. Pt_1
5) Il Sig. verserà la somma pari ad €. 300,00 alla Sig.ra fino al mese Pt_1 Pt_2 di gennaio 2027.
Pag. 2 di 3 6) Il Sig. continuerà a tenere la Peugeot 207 mentre la Sig.ra terrà la Pt_1 Pt_2
Fiat 600.
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8) Il Sig. si impegna a effettuare il cambio della sua residenza entro il mese Pt_1 di febbraio 2025.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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