Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 618/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Stefano Conti) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.02.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente già riconosciuta invalida con totale e permanente Parte_1 inabilità lavorativa (100%), possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Vista la decorrenza dell'invalidità, le spese di lite si compensano per intero.
1
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di luglio 2024; compensa per intero le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 26.02.2025
Il Giudice
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