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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 464/2024 RG promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA DEI FALLETTI 24 P CAGLIARI presso lo studio dell'avv. USAI ROBERTA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1 amente domiciliato in VIA FONTANA 28 MILANO presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. BRUZZONE ALESSANDRO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PISANO MARIA CATERINA in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentirlo cond ento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsole in data 11.11.2018, alle ore 21.20 circa, quando, nel percorrere Corso Umberto all'altezza del civico 144 dell'abitato di , era CP_1 caduta a terra a causa della presenza di un avvallamento nella pavimentazione di circa cinque centimetri rispetto al manto stradale, non percepibile né segnalato. L'attrice allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta
“una frattura composta dell'estremo distale dell'omero destro, frattura epifisaria prossimale dell'ulna destra con distacco e diastasi dell'olecrano, frattura del capitello radiale omolaterale”, con esiti di carattere permanente nella misura del 25%. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento di danni patiti, pari ad euro 102.491,25 o quella veriore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_1 assumendo ch o lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla considerato che le condizioni Pt_1 della strada erano chiaramente visibili e l'attrice non sarebbe dovuta transitare lungo la carreggiata riservata al traffico veicolare. Il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le istanze istruttorie e istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 702/2024, pubblicata il 20.11.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e ritenuta l'irrilevanza delle deduzioni istruttorie volte esclusivamente a confermare la dinamica del sinistro sinteticamente riferita nella relazione di intervento redatta dagli agenti di polizia accorsi in loco – affermava che la danneggiata non era stata in grado di indicare in maniera precisa a quale disconnessione del piano stradale facesse riferimento e che difficilmente gli infossamenti raffigurati nelle foto allegate avrebbero avuto una efficienza causale rispetto alla perdita di equilibrio di un pedone. Per tali ragioni, il primo giudice così concludeva: “A fronte della carenza di elementi idonei a far emergere, in modo certo o anche solo altamente probabile, un nesso di causalità diretta fra le condizioni del lastricato di Corso Umberto e la caduta del pedone al momento del fatto, è del tutto verosimile, piuttosto, Pt_1 che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia stato quello costituito dalla distrazione e dalla imprudenza della medesima attrice che, per cause non note, ebbe a perdere l'equilibrio, cadendo rovinosamente in terra”.
ha proposto appello eccependo, in via pregiudiziale, la nullità Parte_1 degli atti del giudizio per la mancata astensione del giudice ai sensi dell'art. 51 comma 1 c.p.c., avendo quest'ultimo rappresentato che il Sindaco del
[...]
era il suo medico di famiglia nonché amico personale;
nel CP_1
l'appellante ha lamentato, con un unico articolato motivo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. nonché la violazione del diritto di difesa avendo il primo giudice definito il giudizio secondo le forme previste dall'art. 281 sexies cpc, senza decidere compiutamente sulle istanze istruttorie e concedere termini per comparse conclusionali, pur richiesti con istanza fuori udienza del 28.10.2024. Secondo l'appellante, il tribunale, una volta esaminate le allegazioni delle parti e la chiara relazione di intervento redatta dagli agenti intervenuti subito dopo l'occorso, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla intrinseca pericolosità della cosa, con conseguente accoglimento della domanda, posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento delle prove orali già dedotte, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione ed istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Anzitutto deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di nullità degli atti processuali per violazione dell'art. 51 comma 1 c.p.c., in quanto l'appellante non ha depositato alcuna istanza di ricusazione del giudice, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento”(Cass. n. 2270/2019). In ogni caso, sul punto è appena il caso di rilevare che nella fattispecie in esame non era configurabile una ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dall'art. 51 comma 1 c.p.c., come sostenuto dall'appellante, non sussistendo alcuna delle ipotesi ivi previste, dato che parte del giudizio era il e non il suo sindaco. CP_1
Né erano ravvisabili le gravi ragioni di convenien al 2 comma, come affermato dal Presidente del Tribunale in data 13.2.2024 nella ordinanza di rigetto dell'istanza di astensione del giudice istruttore, posto che il Sindaco del
“dott. Nizzi non partecipa(va) al giudizio in proprio cioè Controparte_1
tutelando, in qualità di persona fisica, un suo personale interesse economico, bensì lo stesso partecipa(va) al giudizio in qualità di Sindaco e, dunque, di legale rappresentante pro-tempore dell'ente pubblico il cui patrimonio è(era), ovviamente, ben distinto da quello personale del dott. Nizzi”. Inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa della nella Pt_1 parte in cui il tribunale decideva la causa nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale e non concedeva un termine per comparse conclusionali, rigettando espressamente la relativa richiesta formulata con istanza fuori udienza in data 28.10.2024, posto che la non avanzava Pt_1 alcuna eccezione in tale senso all'udienza fissata pe decisione, con conseguente sanatoria ex art. 157, comma 2 c.p.c., dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto comunque la possibilità di svolgere appieno le loro difese discutendo oralmente la causa (vedi Cass. n. 26106/22). Nel merito, pur ritenendo - contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale - che la dimostrava che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, Pt_1 risultando dagli atti di causa e dalla documentazione allegata (relazione dei carabinieri di e fotografie allegate) che la stessa era caduta mentre CP_1 transitava sulla strada in prossimità di un avvallamento nella pavimentazione rispetto al manto stradale – con conseguente irrilevanza delle prove orali dedotte sulla dinamica - l'evento di danno poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete. Dalle foto prodotte dalla stessa appellante e da quelle allegate alla relazione di servizio redatta dalla Compagnia dei Carabinieri di , può, infatti, facilmente CP_1 constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che l'avvallamento presente nel manto stradale, peraltro nella parte centrale della via, e su cui era asseritamente avvenuta la caduta, era ampiamente visibile (cfr. foto allegate in citazione e nella relazione di servizio dei Carabinieri di - docc. 1 e 2). CP_1
Dalle medesime foto scattate subito dopo il fatto, può, inoltre, evincersi che la strada era completamente sgombra e con una sufficiente illuminazione. Giova, invero, ribadire che la caduta si era verificata al centro della carreggiata dove normalmente transitano le auto e non sul marciapiede dove camminano i pedoni. Inoltre, l'appellante avrebbe potuto facilmente evitare il dislivello attraversando la carreggiata lungo l'attraversamento pedonale posto a breve distanza dal luogo della caduta anziché immettersi direttamente nella carreggiata ove era presente il dislivello ampiamente visibile, così come correttamente affermato dal tribunale (cfr. pag. 6 sentenza: “è pacifico che la caduta della avvenne al centro Pt_1 della carreggiata del Corso Umberto destinata al transito (anche) veicolare e, comunque, non (solo) pedonale, come dimostrato dai veicoli immortalati nelle immagini fotografiche medesime (v. immagini fotografiche in all. 4-5-6-7 alla comparsa di costituzione e di risposta di parte convenuta), a breve distanza, tra l'altro, dalle strisce longitudinali pedonali ivi presenti” ). In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta della la quale, utilizzando una Pt_1 maggiore diligenza ed attenzione nell'attrave to della carreggiata, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 52.000 -260.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 702/2024, pubblicata il 20.11.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese Controparte_1 ri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.7.2025 Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA DEI FALLETTI 24 P CAGLIARI presso lo studio dell'avv. USAI ROBERTA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. Controparte_1 amente domiciliato in VIA FONTANA 28 MILANO presso P.IVA_1 lo studio dell'avv. BRUZZONE ALESSANDRO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PISANO MARIA CATERINA in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il dinanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentirlo cond ento dei danni subiti in seguito al sinistro occorsole in data 11.11.2018, alle ore 21.20 circa, quando, nel percorrere Corso Umberto all'altezza del civico 144 dell'abitato di , era CP_1 caduta a terra a causa della presenza di un avvallamento nella pavimentazione di circa cinque centimetri rispetto al manto stradale, non percepibile né segnalato. L'attrice allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta
“una frattura composta dell'estremo distale dell'omero destro, frattura epifisaria prossimale dell'ulna destra con distacco e diastasi dell'olecrano, frattura del capitello radiale omolaterale”, con esiti di carattere permanente nella misura del 25%. Sulla base di tali premesse, chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al pagamento di danni patiti, pari ad euro 102.491,25 o quella veriore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea ed Controparte_1 assumendo ch o lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dalla considerato che le condizioni Pt_1 della strada erano chiaramente visibili e l'attrice non sarebbe dovuta transitare lungo la carreggiata riservata al traffico veicolare. Il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le istanze istruttorie e istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 702/2024, pubblicata il 20.11.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando integralmente le spese di lite. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e ritenuta l'irrilevanza delle deduzioni istruttorie volte esclusivamente a confermare la dinamica del sinistro sinteticamente riferita nella relazione di intervento redatta dagli agenti di polizia accorsi in loco – affermava che la danneggiata non era stata in grado di indicare in maniera precisa a quale disconnessione del piano stradale facesse riferimento e che difficilmente gli infossamenti raffigurati nelle foto allegate avrebbero avuto una efficienza causale rispetto alla perdita di equilibrio di un pedone. Per tali ragioni, il primo giudice così concludeva: “A fronte della carenza di elementi idonei a far emergere, in modo certo o anche solo altamente probabile, un nesso di causalità diretta fra le condizioni del lastricato di Corso Umberto e la caduta del pedone al momento del fatto, è del tutto verosimile, piuttosto, Pt_1 che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia stato quello costituito dalla distrazione e dalla imprudenza della medesima attrice che, per cause non note, ebbe a perdere l'equilibrio, cadendo rovinosamente in terra”.
ha proposto appello eccependo, in via pregiudiziale, la nullità Parte_1 degli atti del giudizio per la mancata astensione del giudice ai sensi dell'art. 51 comma 1 c.p.c., avendo quest'ultimo rappresentato che il Sindaco del
[...]
era il suo medico di famiglia nonché amico personale;
nel CP_1
l'appellante ha lamentato, con un unico articolato motivo, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. nonché la violazione del diritto di difesa avendo il primo giudice definito il giudizio secondo le forme previste dall'art. 281 sexies cpc, senza decidere compiutamente sulle istanze istruttorie e concedere termini per comparse conclusionali, pur richiesti con istanza fuori udienza del 28.10.2024. Secondo l'appellante, il tribunale, una volta esaminate le allegazioni delle parti e la chiara relazione di intervento redatta dagli agenti intervenuti subito dopo l'occorso, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla intrinseca pericolosità della cosa, con conseguente accoglimento della domanda, posto che il comune appellato non assolveva all'onere di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra l'evento dannoso e il pregiudizio patito. Per tali ragioni, l'appellante ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento delle prove orali già dedotte, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito il resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. La causa, rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione ed istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Anzitutto deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di nullità degli atti processuali per violazione dell'art. 51 comma 1 c.p.c., in quanto l'appellante non ha depositato alcuna istanza di ricusazione del giudice, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “L'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento”(Cass. n. 2270/2019). In ogni caso, sul punto è appena il caso di rilevare che nella fattispecie in esame non era configurabile una ipotesi di astensione obbligatoria ai sensi dall'art. 51 comma 1 c.p.c., come sostenuto dall'appellante, non sussistendo alcuna delle ipotesi ivi previste, dato che parte del giudizio era il e non il suo sindaco. CP_1
Né erano ravvisabili le gravi ragioni di convenien al 2 comma, come affermato dal Presidente del Tribunale in data 13.2.2024 nella ordinanza di rigetto dell'istanza di astensione del giudice istruttore, posto che il Sindaco del
“dott. Nizzi non partecipa(va) al giudizio in proprio cioè Controparte_1
tutelando, in qualità di persona fisica, un suo personale interesse economico, bensì lo stesso partecipa(va) al giudizio in qualità di Sindaco e, dunque, di legale rappresentante pro-tempore dell'ente pubblico il cui patrimonio è(era), ovviamente, ben distinto da quello personale del dott. Nizzi”. Inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa della nella Pt_1 parte in cui il tribunale decideva la causa nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale e non concedeva un termine per comparse conclusionali, rigettando espressamente la relativa richiesta formulata con istanza fuori udienza in data 28.10.2024, posto che la non avanzava Pt_1 alcuna eccezione in tale senso all'udienza fissata pe decisione, con conseguente sanatoria ex art. 157, comma 2 c.p.c., dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto comunque la possibilità di svolgere appieno le loro difese discutendo oralmente la causa (vedi Cass. n. 26106/22). Nel merito, pur ritenendo - contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale - che la dimostrava che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, Pt_1 risultando dagli atti di causa e dalla documentazione allegata (relazione dei carabinieri di e fotografie allegate) che la stessa era caduta mentre CP_1 transitava sulla strada in prossimità di un avvallamento nella pavimentazione rispetto al manto stradale – con conseguente irrilevanza delle prove orali dedotte sulla dinamica - l'evento di danno poteva essere previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte della danneggiata delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete. Dalle foto prodotte dalla stessa appellante e da quelle allegate alla relazione di servizio redatta dalla Compagnia dei Carabinieri di , può, infatti, facilmente CP_1 constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, il fatto che l'avvallamento presente nel manto stradale, peraltro nella parte centrale della via, e su cui era asseritamente avvenuta la caduta, era ampiamente visibile (cfr. foto allegate in citazione e nella relazione di servizio dei Carabinieri di - docc. 1 e 2). CP_1
Dalle medesime foto scattate subito dopo il fatto, può, inoltre, evincersi che la strada era completamente sgombra e con una sufficiente illuminazione. Giova, invero, ribadire che la caduta si era verificata al centro della carreggiata dove normalmente transitano le auto e non sul marciapiede dove camminano i pedoni. Inoltre, l'appellante avrebbe potuto facilmente evitare il dislivello attraversando la carreggiata lungo l'attraversamento pedonale posto a breve distanza dal luogo della caduta anziché immettersi direttamente nella carreggiata ove era presente il dislivello ampiamente visibile, così come correttamente affermato dal tribunale (cfr. pag. 6 sentenza: “è pacifico che la caduta della avvenne al centro Pt_1 della carreggiata del Corso Umberto destinata al transito (anche) veicolare e, comunque, non (solo) pedonale, come dimostrato dai veicoli immortalati nelle immagini fotografiche medesime (v. immagini fotografiche in all. 4-5-6-7 alla comparsa di costituzione e di risposta di parte convenuta), a breve distanza, tra l'altro, dalle strisce longitudinali pedonali ivi presenti” ). In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa”, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta della la quale, utilizzando una Pt_1 maggiore diligenza ed attenzione nell'attrave to della carreggiata, data la situazione dei luoghi e l'ampia visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa 52.000 -260.000, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza della parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 702/2024, pubblicata il 20.11.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese Controparte_1 ri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 18.7.2025 Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi