Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4291/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego
Ragozini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34137/2023 nel procedimento civile n. R.G. 90217/2019, depositata in data
16/09/2019.
TRA
IF PL IN SPA (P. IVA 04494710272 – già IF PL
Spa) e per essa, quale mandataria IF PL SERVICING SPA (P. IVA
04602210272), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi elettivamente domiciliato in Verona, Via Settembrini 5.
- appellante-
E
RI GEREMIA- CF: [...]e SA
AL - CF: [...], entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pasquale
Ottaviano Paolo Francesco Ambroselli, elettivamente domiciliati in
Napoli, Corso G. Garibaldi n. 62.
- appellati -
CONCLUSIONI per l'appellante: come dagli atti di causa, riformare la sentenza n.
34137/2023 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9761/2018 del 2/11/2018 proposta da IO MI e MA VA perché infondata in fatto e in diritto con accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
per gli appellati: come dagli atti di causa, rigettare i motivi di appello proposti da IF PL IN S.p.A. e confermare la sentenza n.
34137/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli sez. V, oggetto di gravame e le statuizioni in essa contenute e, per l'effetto, condannare
IF PL IN S.p.A. alla refusione delle spese e degli onorari del grado di appello con attribuzione ai procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n.
4 c.p.c.
La IF IN PL Spa ha agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento
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Compass n. 6122607 avente ad oggetto la concessione di un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura per l'importo di € 5.000,00 da rimborsarsi mediante n. 48 rate mensili d'importo pari ad € 121,48 cadauna con un TAN del 7,75% ed un TAEG dell'8,03%, ottenendo, nei confronti dei sig.ri IO e MA, il decreto ingiuntivo n.
9761/2018 del 02/11/2018, con cui il Giudice di Pace di Napoli ha ingiunto il pagamento a IF IN PL Spa della somma di €
2.479,95, oltre a interessi e spese.
IO e MA hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo contestando l'inesistenza della prova del credito,
l'omessa notifica delle cessioni del credito, l'inesattezza del credito, eccezioni contestate dalla IF PL costituitasi nel giudizio di opposizione.
Con sentenza n. 34137/2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l'opposizione e revocato il D.I. n. 9761/2018 (RG n. 83336/2018), accertando l'esistenza della prova del credito a consumo stipulato con l'originaria Compass Spa, ma dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell'opposta non essendo stata la cessione tra la Compass spa alla Cofactor spa notificata agli opponenti né, tantomeno, quella per fusione per incorporazione alla Creditech spa, condannando la IF
PL IN spa alla refusione delle spese della procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 21.02.2024,
l'appellante IF PL IN SPA (di seguito denominata IF), adiva il Tribunale in intestazione in funzione di giudice dell'appello, esponendo come motivo di gravame:
“Si impugna la sentenza nelle parti in cui il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto che:
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“l'opposta è carente di legittimazione passiva non essendo stata la cessione tra la Compass spa alla Cofactor spa notificata agli opponenti né, tantomeno, quella per fusione per incorporazione alla Creditech spa” (cfr. pagg.
2-3 sentenza);
Si impugna, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Giudice ha
1. Accolto “l'opposizione e revocato il D.I. n. 9761/2018, RG
83336/2018, emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 5/11/2018, notificato ad istanza Ifis Npl spa il 18/12/2018, con il quale gli opponenti erano stati condannati al pagamento della somma di euro
2.479,95 oltre interessi, spese e compensi del decreto, in favore dell'opposta, in ogni sua parte”;
2. Condannato “l'opposta al pagamento delle spese e compensi, di questa fase di giudizio che liquida in euro 1.200,00 così distinti: euro
100,00 per spese, euro 1.100,00 per compensi oltre il 15% delle spese generali, IVA e C.A. come per legge con attribuzione ai procuratori costituiti, solidalmente” (cfr. pag. 3 sentenza)”.
Per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe.
Nel costituirsi gli appellanti IO e MA, chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del primo grado di giudizio, come in epigrafe, senza promuovere appello incidentale.
Il giudice, ritenuto il quadro probatorio e documentale completo, rinviava la causa per la remissione in decisione all'udienza del
28.02.2025 con termini di legge a ritroso per memorie.
Sull'ammissibilità dell'atto appello.
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Preliminarmente va accertata e dichiarata l'ammissibilità e la proponibilità del gravame. L'atto di appello, in conformità a quanto statuito dall'art. 342 c.p.c., contiene le indicazioni prescritte nell'articolo
163 c.p.c,, appare adeguatamente motivato sotto il profilo volitivo, argomentativo e censorio, con idonea individuazione dei capi impugnati, delle censure sollevate, e delle violazioni denunciate. Inoltre
è' stato tempestivamente promosso.
L'appello dunque è ammissibile e tempestivo.
Sulla legittimazione dell'appellante e sulla efficacia della cessione del credito.
Prima di entrare nel merito delle questioni dedotte in giudizio, appare opportuno riepilogare l'iter degli atti di cessione del credito perfezionatisi tra le società di credito, come da allegazione della IF.
Il credito dell'originaria società Compass Spa, derivante da contratto di finanziamento concesso al IO, debitore principale, con la garanzia del coobbligato MA, è stato ceduto in data 24/9/2010 alla
Cofactor S.p.A.
Quest'ultima società, con atto di fusione del 19/3/2014 è confluita nella
Creditech S.p.A., e tale nuovo assetto societario acquisiva la nuova denominazione di MBCREDIT SOLUTION SPA, che a sua volta ha ceduto il credito alla Banca IF S.p.A.
Infine la Banca IF spa ha ceduto ramo di azienda alla IF spa, con pubblicità della cessione in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 09.08.2018.
In ordine alla declaratoria in primo grado di carenza legittimazione della
IF, appare opportuno evidenziare in questa sede che la legittimazione
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della società corrisponde alla titolarità del credito azionato, non avendo nessun rilievo giuridico in merito alla titolarità l'eventuale mancata comunicazione della cessione del credito.
Ciò che invece rileva ai fini della legittimazione è il vaglio sulla circostanza che il debito sorto in capo agli odierni appellati sia stato oggetto della contrattazione di cessione.
La circostanza che il credito eseguito in giudizio sia stato oggetto delle cessioni di cui sopra non appare confutabile.
Difatti dalla documentazione prodotta dalle parti, si può verificare che tutte le cessioni del credito pro soluto hanno avuto ad oggetto “crediti classificati in sofferenza derivanti da concessioni di finanziamenti di qualsiasi titoli a persone fisiche ed enti collettivi”. Per quanto invece concerne la cessione del ramo d'azienda si legge che “la Banca IF spa ha conferito a IF PL spa il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, ovvero il trasferimento è da considerarsi omnicomprensivo di tutti i crediti in sofferenza.
Pertanto appare incontrovertibile la circostanza che il rapporto di credito pendente con il IO sia stato oggetto di cessione, circostanza tra l'altro non contestata in questo grado e non oggetto di gravame.
Di contro l'appellante ha assolto all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione producendo in giudizio gli atti negoziali delle cessioni susseguitesi, della fusione e del conferimento di ramo d'azienda. Allegazione documentale idonea altresì a dare prova dell'esistenza del credito e del suo ammontare, che pertanto risulta accertato.
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Inoltre la documentazione afferente alle cessioni del credito, alla fusione ed alla cessione del ramo di azienda, nel loro oggetto e contenuto, non sono state contestate ad opera degli appellanti.
In ordine alla comunicazione degli atti negoziali al terzo, si rileva che l'unico atto di cessione comunicato al debitore IO, odierno appellato,
è stato l'atto di cessione tra la MBCREDIT SOLUTION SPA e la
Banca IF SPA a mezzo lettera raccomandata a.r. n. 66579588862-2 del 29.05.2018. Mentre il successivo negozio di cessione di ramo di azienda in favore dell'IF ha trovato adeguata pubblicità in Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 09.08.2018.
E' bene evidenziare che il contratto di cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso del cedente e del cessionario e che, a differenza di quanto accade in caso di cessione del contratto, non è richiesto anche il consenso del debitore ceduto, essendo per il debitore indifferente il soggetto del creditore.
La mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente. Tuttavia, il debitore deve essere avvertito della cessione, altrimenti, egli ha ragione di ritenere di essere sempre obbligato verso il creditore originario e potrebbe adempiere in buona fede a quest'ultimo. Pertanto, affinché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto, occorre che gli venga notificata, dal cedente o dal cessionario, o che la cessione sia da lui accettata (art. 1264 c.c.).
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Dunque la ratio della norma è quella di garantire l'esatto adempimento del debitore.
Nel caso in esame, seppure non sia stata fornita prova della comunicazione al debitore delle cessioni del credito antecedenti a quella in forza della quale l'IF ha agito, con la notificazione del decreto ingiuntivo e del ricorso, il debitore è stato reso edotto della cessione in favore di Ifis per cui, in mancanza della prova di un adempimento effettuato in precedenza ad uno dei danti causa, deve ritenersi comunque efficace la cessione anche nei confronti della parte appellata.
Ciò perché, in ordine alla forma della notificazione, la stessa è da ritenersi atto a forma libera, non soggetto a particolari formalità o discipline e, come tale, può concretizzarsi in qualsivoglia altra manifestazione di volontà, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e di prova della titolarità del credito azionato non più dal cedente bensì dal cessionario, purché abbia raggiunto lo scopo di porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ. n. 12734/2021) e pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 1770/2014).
Alla luce di quanto sopra motivato, le cessioni susseguitesi nel tempo si sono correttamente perfezionate e il credito ingiunto è stato trasferito in capo all'odierna appellante.
Assorbita dalle osservazioni in ordine alla posizione del debitore principale, la posizione del coobbligato MA che, pur non avendo ricevuto notifica neppure dell'ultima cessione, ma essendo destinatario
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del provvedimento di ingiunzione, nonché parte del giudizio di opposizione e del presente giudizio di gravame, nulla ha osservato in merito, neppure in ordine al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Dunque, accertato il perfezionamento delle cessioni del credito ed accertato che il credito dedotto in lite è stato oggetto degli atti di cessione, va dichiarata la legittimazione della IF e l'efficacia e l'opponibilità al debitore della cessione del credito
Per tali ragione, il motivo di gravame è fondato.
Sulla eventuale abusività delle clausole determinative degli interessi moratori e della clausola penale ai sensi dell'art. 33 codice del consumo
A seguito di invito del giudice, la parte appellata ha dedotto che il contratto di finanziamento contiene clausole vessatorie e/o abusive.
In primo luogo non vi è dubbio che i IO e MA rivestano la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. Non vi è prova agli atti della riconducibilità del
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prestito allo svolgimento di attività professionale ad opera dell'opponente.
La vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4
Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11,
Mohamed Aziz). Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi di mora praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 28 marzo 2018 applicabile ratione temporis, possa costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la
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contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario.
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola 10 del contratto di finanziamento che prevede l'applicazione di un tasso di interesse moratorio nella misura pari al 12% annuo con una differenza in termini di maggiorazione di 4,25%.
Di conseguenza, stante la nullità parziale che colpisce il negozio, il credito vantato dall'appellante nei confronti del debitore ède ve essere rideterminato in € 2.395,09, a titolo di capitale e ciò la somma di €
1.336,28 a titolo di rate scadute non pagate ed € 1.058,81 a titolo di capitale residuo, espunto l'importo pari ad € 84,86 per interessi di mora.
Rilevato inoltre che, laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE
12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola
(sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi
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rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del
18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata). Per tale ragione in questa sede è da escludere anche l'applicabilità del tasso legale.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado è revocata, e sulla scorta dell'abusività della clausola, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e i IO e MA vanno condannati al pagamento della diversa somma emersa in corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite che vede sia pure di somma modesta, ridotto il credito di parte appellante, con la conseguenza di una soccombenza reciproca.
Ai fini della liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 4 co. I D.M.
55/2014, tenuto conto delle caratteristiche, della natura documentale e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i valori medi di cui alle tabelle sono diminuiti fino al 50 per cento, determinate secondo lo scaglione di competenza nell'importo di € 2540,00 con compensazione del 10% per un importo pari ad euro 2286,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione del giudice dell'Appello, definitivamente pronunziando:
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1) Accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza n.
34137/2023 emessa dal Giudice di Pace Di Napoli;
2) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna IO MI e
MA VA a pagare ad IF l'importo di € 2.395,09 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna IO MI e MA VA, in solido, al pagamento in favore dell'appellante IF IN
PL spa, delle spese e competenze del presente grado di giudizio liquidate in € 2286,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, ed € 174,00 per esborsi;
4) Condanna IO MI e MA VA, in solido, al pagamento in favore dell'appellante IF IN
PL spa, delle spese e competenze del primo grado di giudizio liquidate in € 570,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Napoli, 18.3.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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