Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 aprile 1971 |
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| Data dell'ultima modifica : | 21 dicembre 2021 |
Commentari • 223
- 1. Pignoramento Della Pensione E Cessione Del Quinto: Cosa FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025
Hai ricevuto un atto di pignoramento della pensione, ma hai già una cessione del quinto in corso e ti stai chiedendo se possono toglierti altro denaro, cosa rischi davvero e come puoi difenderti? Ti è arrivata una comunicazione da parte dell'INPS o di un creditore e ora temi di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane? Quando si cumula una cessione del quinto con un pignoramento sulla pensione, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e come difendersi se le trattenute superano quanto è legalmente consentito. Non tutto è pignorabile, e spesso i creditori o gli ufficiali giudiziari vanno oltre i limiti. Quanto della pensione può essere pignorato? – Il pignoramento …
Leggi di più… - 2. Ordinanza Cassazione lavoro n. 26483 del 8.11.2017https://www.fiscoetasse.com/
- 3. Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento: i limiti di competenza tra INPS e INAILBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 17 novembre 2025
- 4. Inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e organi competenti nella formazione del piano educativo individualizzato (Nota a Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio…Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La normativa di riferimento in materia di inclusione scolastica. – 2.1. Il quadro costituzionale. – 2.2. Un excursus sul piano normativo dall'integrazione all'inclusione scolastica dello studente con disabilità. – 3. Lo strumento del P.E.I.: competenze e alterne vicende sul piano normativo e nella giurisprudenza. – 4. La questione dell'assegnazione delle ore di sostegno. – 5. Il caso di specie: istituti scolastici statali e comunali e relative competenze in materia di inclusione alla luce della normativa vigente. – 6. Brevi considerazioni conclusive. 1. Il caso di specie La pronuncia in esame concerne l'ambito delle concrete misure di attuazione del …
Leggi di più… - 5. Distanze tra edifici quando è vietata la sopraelevazioneRedazione · https://ildiritto.it/ · 23 dicembre 2025
Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2022, n. 14561Provvedimento: 1456 1-22 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDENNITA' · Primo Presidente f.f. - ACCOMPAGNAMENTO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 23275/2017 CI LI - Consigliere - from 14561 Rep. MASSIMO FERRO -Consigliere - - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23275-2017 proposto da: POLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204Provvedimento: E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANRI AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 18/12/2024, n. 8770Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 18.12.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16459/2024 + n. 10957/2023 (ATP) riunito TRA (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1 Buonvicino (CS) il 09/05/1951 e residente in [...], (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 03/09/1979 ed ivi residente a[...] e [...] (C.F. ) nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3 ed ivi residente a[...], nella qualità di unici e soli eredi del sig. (C.F. ) nato a Controparte_3 C.F._4 Napoli il 31/07/1944 ed ivi …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 05/07/2024, n. 8080Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 5 luglio 2024 la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 662 del R.G. per l'anno 2023, DA con l'Avv. Giampaolo D'Arcangelo) Parte_1 Ricorrente CONTRO CP_1 Resistente - contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il …Leggi di più...
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- art. 1 Legge 18/1980·
- opposizione art. 445-bis c.p.c.·
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- 5. Trib. Roma, sentenza 15/10/2024, n. 10219Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15 ottobre 2024, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 39780/2023 r.a.c.c., vertente TRA , elettivamente domiciliata in Roma, L.go Toniolo Parte_1 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela De Salvatore che la rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente con l' avv. Francesco Elia per procura allegata al ricorso; RICORRENTE E in persona …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Conversione)
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili. - Art. 2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale." - Art. 3. (Assistenza sanitaria)
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'.
L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.