Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 aprile 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 dicembre 2021 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2022, n. 14561Provvedimento: 1456 1-22 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDENNITA' · Primo Presidente f.f. - ACCOMPAGNAMENTO ADELAIDE AMENDOLA - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 23275/2017 CI LI - Consigliere - from 14561 Rep. MASSIMO FERRO -Consigliere - - Rel. Consigliere - FABRIZIA GARRI MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23275-2017 proposto da: POLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/2015, n. 25204Provvedimento: E 125204 15 T N E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sostituzione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pensione di inabilità SEZIONI UNITE CIVILI con l'assegno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sociale- operatività Dott. FEDERICO ROSELLI Primo Pres.te f.f. - soluzione contrasto Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione R.G.N. 18522/2013 Rel. Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - Cron. 25204 - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rep. Consigliere Dott. LINA MATERA Ud. 03/11/2015 Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE PU Consigliere C.U. Dott. PIETRO CURZIO - procedure Consigliere Dott. ANRI AMBROSIO recupero Consigliere Dott. ANTONIO GRECO ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 3. Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3604Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici: 1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente 2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice 3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2482/2025 R.G. pendente T R A , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Buccarella e dall'avv. Carmela Parte_1 Fiore, in virtù di procura in atti - RICORRENTE - E CP_1 - RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari - …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2024, n. 3299Provvedimento: 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati: - dott. Alessandro Nunziata Presidente - dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. - dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza dell'8.10.2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 805/2023 R.G. vertente TRA e , nella qualità di unici eredi di Parte_1 Parte_2 _1 , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Maccarrone, presso il cui studio domiciliano in Roma [...] alla Via Ugo Ojetti n. 350 APPELLANTE E in persona del Presidente pro-tempore CP_1 APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Conversione)
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili. - Art. 2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale." - Art. 3. (Assistenza sanitaria)
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'.
L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.