Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1686/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA Parte_1 C.F._1
BARATONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANILO Controparte_1 C.F._2
MANFREDI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, via Castel San Pietro n. 13
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 12.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 30.07.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza disattesa e respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra a US (RA) in data 07.06.2008 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Pt_1
Comune (Atto N. 6, parte 2 serie A – Anno 2008), con il sig. (nato a [...] il Controparte_1 pagina 1 di 7
2) assegnare alla ricorrente la casa familiare;
3) disporre che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 13.00 andandoli a prendere da scuola o da casa della madre, fino al lunedì mattina, in cui li riaccompagnerà
a scuola o presso casa della madre. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli tutte le settimane il martedì sera dall'orario di uscita dal lavoro (indicativamente dalle ore 19.00) fino al giovedì mattina riportandoli a scuola o presso casa della madre. I genitori potranno trascorrere altresì con i figli 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, nonché 7 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze natalizie (con alternanza del giorno di Natale con il Capodanno, cosicché se un anno i figli trascorreranno con il padre il Natale e con la madre il Capodanno, l'anno successivo trascorreranno con la madre il Natale e con il padre il Capodanno e così via), periodi durante i quali il diritto di visita ordinario dell'altro genitore resta sospeso;
4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei minori sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, con la somma mensile di € 808,80 (ossia € 800,00 rivalutati), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prossima rivalutazione marzo 2025), da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese alla sig.ra mediante bonifico bancario alle Pt_1 coordinate alla stessa intestate e già note al sig. CP_1
5) ciascun genitore provvederà inoltre al 50 % delle spese straordinarie così come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi qui interamente richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 05 del mese successivo;
le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del
50 %; a tal fine, stante il differente regime fiscale, le spese per i minori saranno portate interamente in detrazione dal padre, il quale a cadenza annuale sarà tenuto ed obbligato a versare il corrispondente
50 % dei rimborsi fiscali ricevuti alla sig.ra fornendo di ciò evidenza documentale;
Pt_1 allorquando la ricorrente potrà fruire del regime di detraibilità/deducibilità, le spese per i figli saranno portate in detrazione/deduzione da ciascun genitore nella misura del 50 %;
6) l'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50 %;
7) nulla sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile od a qualsivoglia altro titolo in assenza dei presupposti di legge”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 25.08.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 18.12.2024.
In data 05.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Si costituiva in giudizio in data 18.11.2024 al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, previa emissione dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cpc:
- affidare in maniera condivisa, ai genitori, i figli minorenni e disponendo che gli Per_1 Per_2 stessi trascorreranno periodi di permanenza presso i genitori sostanzialmente equivalenti con ciascuno di loro;
pagina 2 di 7 - disporre che le parti provvedano al mantenimento dei loro figli in maniera diretta, in considerazione delle condizioni economiche, patrimoniali, reddituali e finanziarie di ciascuna, in via subordinata, per tutti i motivi di cui in atti, disporre che il Signor contribuisca al mantenimento nella misura CP_1 complessiva di € 350,00 mensili, ovvero quella diversa somma, pur sempre inferiore a quanto previsto in sede di separazione;
- assegnare la casa coniugale ubicata in US Via Traversa n. 12/A alla ricorrente, che vi vivrà unitamente ai figli minorenni e in cui risulteranno avere la collocazione abitativa prevalente ed anagrafica;
- disporre che ciascun genitore provveda inoltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi qui interamente richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa e che le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%:
- disporre che l'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%;
- dichiarare che nessun assegno debba essere versato da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
provvedimenti strumentali all'accoglimento delle seguenti domande:
1) pronunciare, con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in US (RA) in data 07.06.2008 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune (Atto N. 6, parte 2 serie A - Anno 2008) ordinando all'Ufficiale di stato civile del
Comune competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) respingere la domanda con cui controparte richiede che il Signor sia tenuto al versamento CP_1 del contributo al mantenimento dei figli per l'importo di € 800,00 mensili complessivi;
3) assegnare la casa coniugale ubicata in US Via Traversa 12/a alla madre con la Pt_2 Pt_1 quale i figli minorenni avranno la collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica;
4) dichiarare che nessun assegno di divorzio debba essere versato da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
5) anche in via riconvenzionale, disporre che il padre potrà tenere i figli con sé ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le preminenti esigenze dei minorenni, per periodi di permanenza sostanzialmente equivalenti fra i genitori, in maniera tale che e trascorrano 15 Per_1 Per_2 giorni al mese con entrambi i genitori;
6) sempre in via riconvenzionale disporre che le parti provvedano al mantenimento dei loro figli in maniera diretta, in considerazione delle condizioni economiche, patrimoniali, reddituali e finanziarie di ciascuno o, in via subordinata, per tutti i motivi di cui in atti, disporre che il Signor CP_1 contribuisca al mantenimento di e in misura pari ad € 4.200,00 in ragione di anno, Per_1 Per_2 mediante versamento in rate mensili anticipate pari ad € 350,00 mensili, ovvero quella diversa minore somma rispetto a quanto previsto in sede di separazione, che verrà ritenuta di ragione e/o giustizia;
7) disporre che ciascun genitore provvederà inoltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi qui interamente richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa e che le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%;
pagina 3 di 7 8) disporre che l'assegno unico e comunque ogni forma di sostentamento corrisposta da enti pubblici e/o privati in favore dei figli e/o dei nuclei familiari sarà percepita da ciascun genitore in ragione del
50%;
9) disporre che ciascun genitore presti il consenso per l'espletamento delle formalità burocratiche necessarie per il rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore dei figli e Per_1 Per_2
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario per le spese generali di studio, IVA e CPA come per legge in caso di opposizione”.
Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa e, al fine di consentire alle parti di valutarla, rinviava il procedimento all'udienza del 30.01.2025.
Alla suddetta udienza, le parti chiedevano la concessione di un termine per precisare conclusioni congiunte, di talché il Giudice delegato rinviava il procedimento all'udienza del 12.02.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte ivi rassegnate e prodotte anche in allegato sottoscritte personalmente dalle parti.
Con ordinanza emessa in data 21.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - rinunciata dalle parti ogni diversa domanda in atti formulata e reciprocamente accettate le rispettive rinunce - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra (C.F.: Parte_1
, nata a [...], il [...] e residente a [...]) con il C.F._1 sig. (C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Liguria, n. 2), a US (RA) in data 07.06.2008 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune (Atto N. 6, parte 2 serie A – Anno 2008), alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minorenni e in via condivisa ai genitori con collocazione Per_1 Per_2 anagrafica di residenza presso la madre;
2) assegnare la casa familiare alla ricorrente;
3) disporre che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì alle 13.00 andandoli a prendere da scuola o da casa della madre, fino al lunedì mattina, in cui li riaccompagnerà
a scuola o presso casa della madre. Il padre, inoltre, terrà presso di sé i figli tutte le settimane il martedì sera dall'orario di uscita dal lavoro (indicativamente dalle ore 19.00) fino al giovedì mattina riportandoli a scuola o presso casa della madre. I genitori potranno trascorrere altresì con i figli 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, nonché 7 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze natalizie (con alternanza del giorno di Natale con il Capodanno, cosicché se un anno i figli trascorreranno con il padre il Natale e con la madre il Capodanno, l'anno successivo trascorreranno con la madre il Natale e con il padre il Capodanno e così via), periodi durante i quali il diritto di visita ordinario dell'altro genitore resta sospeso.
Resta inteso che i genitori, nel sommo rispetto delle preminenti esigenze dei figli minorenni, potranno concordemente modificare l'assetto dei tempi di permanenza;
pagina 4 di 7 4) disporre che il padre contribuisca al mantenimento ordinario dei minorenni sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, con la somma in ragione di anno pari ad € 6.000,00 (euroseimila/oo) da corrispondere mediante rate mensili di € 500,00 (ossia € 250,00 a figlio) a far data dal mese di febbraio 2025 compreso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prossima rivalutazione febbraio 2026), da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese alla sig.ra Pt_1 con le modalità che saranno indicate sub 5);
5) il sig. si impegna ed obbliga a conferire sin da ora, e comunque entro e non oltre 5 giorni CP_1 decorrenti dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, alla Banca BPM Filiale di US presso cui è titolare di rapporto di conto corrente, mandato irrevocabile ex art. 1723, comma 2 c.c., a bonificare alla sig.ra la somma di € 500,00 il giorno 12 di ciascun mese alle seguenti coordinate Pt_1 bancarie IBAN: [...].
Il mandato dovrà intendersi irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata in assenza del preventivo assenso della sig.ra dovranno inoltre essere comunicate all'istituto di credito a Pt_1 cura del sig. a cadenza annuale gli importi rivalutati ex indici ISTAT;
CP_1
6) ad avvenuto conferimento del suindicato mandato irrevocabile mediante trasmissione alla sig.ra della relativa documentazione sottoscritta, quest'ultima provvederà senza ritardo a richiedere Pt_1 la revoca presso il datore di lavoro dell'ordine di pagamento diretto del mantenimento Controparte_2 ex art. 473 bis.37 c.p.c. notificato in data 26.07.2024;
7) ciascun genitore provvederà al 50% delle spese straordinarie così come individuate e ripartite dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi qui interamente richiamato, da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 12 del mese successivo;
le detrazioni competeranno a ciascun genitore in ragione del 50%;
8) disporre che l'assegno unico e comunque ogni forma di sostentamento corrisposta da enti pubblici e/o privati in favore dei figli e/o dei nuclei familiari sarà percepita da ciascun genitore in ragione del
50%;
9) disporre che ciascun genitore presti il consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio in favore l'uno dell'altra e dei figli e Per_1 Per_2
10) nulla sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di assegno divorzile od a qualsivoglia altro titolo in assenza dei presupposti di legge;
11) il sig. rinuncia irrevocabilmente agli atti, alla domanda e all'azione riguardanti il CP_1 procedimento n. 2338/2024 r.g. dallo stesso promosso innanzi al Tribunale di Ravenna nei confronti della sig.ra con prima udienza fissata al 11.06.2025, con spese per l'assistenza legale in suo Pt_1 favore a proprio carico, nel quale la sig.ra non è costituita, rinunciando altresì espressamente Pt_1 per il futuro ad avanzare ogni e qualsivoglia domanda riguardante l'immobile posto in US (RA), Via
Traversa, n. 12/A, di proprietà della sig.ra Pt_1
12) il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma pari ad € CP_1 Pt_1
6.750,00 - rimossa qualsivoglia eccezione o contestazione al riguardo - forfettariamente convenuta fra le parti a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il periodo decorrente dal novembre 2023 al luglio 2024, oltre alle spese di procedura;
tale somma verrà corrisposta nei tempi e modi indicati nel separato mandato irrevocabile di pagamento, che le parti sottoscrivono contestualmente al presente atto e che il sig. si impegna ed obbliga a presentare al proprio istituto di credito CP_1
Banca BPM Filiale di US - per la sottoscrizione ed approvazione entro il medesimo termine sub 5)
pagina 5 di 7 indicato (e dunque entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto). Ad avvenuto perfezionamento del suddetto mandato irrevocabile, la sig.ra si impegna ed obbliga Pt_1
a depositare nel fascicolo telematico della causa n. 843/2024 r.g.es. Tribunale di Ravenna atto di rinuncia al pignoramento, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del procedimento e che siano conseguentemente liberati i beni di proprietà del debitore esecutato sottoposti a pignoramento, con ogni consequenziale statuizione, dando di ciò contestuale notizia all'Istituto di credito ed al sig.
CP_1
13) spese del presente procedimento integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. art. 13 legge n. 247/2012”.
In primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 07.06.2008 a US e iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte seconda, dell'anno 2008.
Dalla documentazione agli atti, risulta che, con sentenza n. 669/2023 emessa in data 05.10.2023 e già passata in giudicato, il Tribunale di Ravenna abbia omologato la separazione personale dei coniugi e, come desumibile dal tenore degli atti, dichiarato dalle stesse parti in udienza ed attestato altresì dalla diversità delle residenze certificate agli atti, la separazione si protrae ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, svoltasi in modalità cartolare, e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione in modalità cartolare dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'insistenza da parte di entrambi nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, non vi sono ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto dalle parti, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e posto che le condizioni concordate non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
Il Collegio prende invece atto degli accordi raggiunti dalle parti di cui alle condizioni nn. 11 e 12 in quanto concernenti la regolamentazione dei loro rapporti economico-patrimoniali.
Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...]
Faenza il 09.09.1976, e da nata a Forlì l'11.05.1978, a [...] in data [...] e Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 6, parte 2, S. A, dell'anno 2008, alle condizioni concordate tra le parti riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti tra le parti di cui alle condizioni nn. 11 e 12 delle conclusioni congiunte;
pagina 6 di 7 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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