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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg 245-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice rel. dott.ssa Daniela Cavaliere giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Vista l'istanza presentata da (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1962 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaia Germani, (CF. ), con studio in Roma – Viale Appio CodiceFiscale_2
Claudio che lo appresenta e difende come da mandato depositato, presso il quale elegge il proprio domicilio, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Forense di Roma nella persona dell'Avv. Luciana Carpentieri;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di oltre 452.826,07, ha un attivo patrimoniale rappresentato dai compensi mensili (variabili) di circa € 1.600,00 netti derivanti della sua attività di libero professionista;
rilevato che il ricorrente, che auspica un aumento del suo reddito nei prossimi tre anni, non ha alternative alla liquidazione controllata e mette a disposizione tutte le sue entrate, nella misura ritenuta dal Tribunale tutto ciò premesso verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Coluccio,
NOMINA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC Forense di Roma Avv. Luciana
Carpentieri;
ORDINA
pag. 2/5 al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione pag. 3/5 di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato pag. 4/5 deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280
e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 201, comma
2 ccii. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine il liquidatore, esaminate le osservazioni, formerà lo stato passivo, lo depositerà nel fascicolo informatico e lo comunicherà ai sensi del comma dell'art 273 comma 1 CCII. Con il deposito lo stato passivo diventerà esecutivo.
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale
Così deciso in Roma il 19.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Angela Coluccio dott. Giorgio Jachia
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Angela Coluccio giudice rel. dott.ssa Daniela Cavaliere giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
Vista l'istanza presentata da (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1962 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaia Germani, (CF. ), con studio in Roma – Viale Appio CodiceFiscale_2
Claudio che lo appresenta e difende come da mandato depositato, presso il quale elegge il proprio domicilio, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento Forense di Roma nella persona dell'Avv. Luciana Carpentieri;
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di oltre 452.826,07, ha un attivo patrimoniale rappresentato dai compensi mensili (variabili) di circa € 1.600,00 netti derivanti della sua attività di libero professionista;
rilevato che il ricorrente, che auspica un aumento del suo reddito nei prossimi tre anni, non ha alternative alla liquidazione controllata e mette a disposizione tutte le sue entrate, nella misura ritenuta dal Tribunale tutto ciò premesso verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione controllata di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...],
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Angela Coluccio,
NOMINA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC Forense di Roma Avv. Luciana
Carpentieri;
ORDINA
pag. 2/5 al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749,
2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione pag. 3/5 di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi 3 anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato pag. 4/5 deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280
e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 201, comma
2 ccii. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine il liquidatore, esaminate le osservazioni, formerà lo stato passivo, lo depositerà nel fascicolo informatico e lo comunicherà ai sensi del comma dell'art 273 comma 1 CCII. Con il deposito lo stato passivo diventerà esecutivo.
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale
Così deciso in Roma il 19.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Angela Coluccio dott. Giorgio Jachia
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