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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3072 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL BU CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3072/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. MACCARIO FRANCESCA
e ato il 22/08/1986 ad AL (CN) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. VACCANEO MAURO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) L 'abitazione coniugale, sita in Castagnole delle Lanze, Via Boschi nr. 1, di proprietà dei genitori della SI.ra , i quali la avevano concessa ai coniugi a titolo di comodato d 'uso familiare, Pt_1 sarà assegnata in abitazione alla moglie, che ivi permarrà in uno ai figli minori;
il SI. si Parte_2
è allontanato dall'abitazione coniugale nel mese di gennaio 2025, da allora le parti hanno due diverse abitazioni. Le parti hanno già provveduto a dividere, fra loro, stoviglie, tovagliato, lenzuola, tendaggi e altri arredi e suppellettili e, comunque, i loro effetti personali, sul punto espressamente dichiarando di nulla avere più da pretendere l'uno dall'altro.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 stabile collocazione e residenza principale presso la madre in Castagnole.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alterni dalle ore 8,30 del sabato mattina alla domenica sera alle 18,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nelle settimane in cui non avrà il week end di spettanza, il padre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle 21,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, applicando il criterio dell'alternanza, i figli minori trascorreranno con la madre il 25 dicembre ed il 1gennaio; mentre con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre a far data dell'anno in corso (2025). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con i figli il giorno di Pasqua, e l'altro, il Lunedì dell'Angelo. A far data dal 202 6, i figli saranno con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo il periodo sarà invertito. Per quanto concerne le vacanze estive, nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli minori nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, ciascun genitore terrà con sé i medesimi per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente con un preavviso entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile -
1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse. Per
l'anno 202 5: il 1° novembre i figli lo trascorreranno con il padre ed l'8 dicembre con la madre.
5) Ogni ulteriore occasione di incontro tra i figli minori ed i genitori, al di fuori dei periodi e delle modalità sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei medesimi figli o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra genitore e figli.
6) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici dei minori ovvero dei genitori stessi.
7) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di Euro Parte_2 Pt_1
6 00,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
detto importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, con riferimento e decorrenza dal mese di giugno 2026. Il SI. si impegna Parte_2 altresì a pagare integralmente la retta mensile prevista per la scuola materna frequentata da
, nonché la spesa prevista per la mensa scolastica di entrambi i figli minori. Le parti Per_2 espressamente pattuiscono che la presente pattuizione avrà efficacia dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) Fatto salvo quanto sopra, in punto spese straordinarie, si disciplinano come segue: Le spese straordinarie, verranno sostenute al 50% da ogni parte, i genitori richiamano il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17 elenco decreti, doc.11) sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del
50% del costo sostenuto.
9) Le parti statuiscono espressamente che l'assegno unico e le detrazioni fiscali riconosciuti per i figli minori a carico saranno destinati ad entrambi al 50%.
10) I ricorrenti dichiarano di aver risolto con la presente separazione esclusivamente quanto dedotto, potendo i medesimi liberamente tutelare i rispettivi diritti patrimoniale nelle separate sedi;
11) I coniugi si dichiarano titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti, non avanzando dunque alcuna reciproca richiesta di mantenimento;
12) I coniugi sono titolari di conti correnti e di veicoli propri, non avanzando in merito, reciprocamente, alcuna domanda.
13) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio anche per i figli minori, riconoscendosi altresì la facoltà di portare con sé i figli all'estero, previa tempestiva informativa ed accordo sulla destinazione e la durata del viaggio con l'altro genitore;
14) Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente;
15) Le spese legali del presente procedimento sono poste a carico di entrambi i ricorrenti, nel senso che ognuno sosterrà le proprie”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: , nata ad [...] il [...] e da nato ad [...]_2
AL (CN) il 22/08/1986, celebrato in CASTAGNOLE DELLE LANZE in data 15/06/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
EL BU CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3072/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. MACCARIO FRANCESCA
e ato il 22/08/1986 ad AL (CN) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. VACCANEO MAURO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) L 'abitazione coniugale, sita in Castagnole delle Lanze, Via Boschi nr. 1, di proprietà dei genitori della SI.ra , i quali la avevano concessa ai coniugi a titolo di comodato d 'uso familiare, Pt_1 sarà assegnata in abitazione alla moglie, che ivi permarrà in uno ai figli minori;
il SI. si Parte_2
è allontanato dall'abitazione coniugale nel mese di gennaio 2025, da allora le parti hanno due diverse abitazioni. Le parti hanno già provveduto a dividere, fra loro, stoviglie, tovagliato, lenzuola, tendaggi e altri arredi e suppellettili e, comunque, i loro effetti personali, sul punto espressamente dichiarando di nulla avere più da pretendere l'uno dall'altro.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 stabile collocazione e residenza principale presso la madre in Castagnole.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avranno con sé i figli, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli a week end alterni dalle ore 8,30 del sabato mattina alla domenica sera alle 18,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
nelle settimane in cui non avrà il week end di spettanza, il padre terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle 21,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, applicando il criterio dell'alternanza, i figli minori trascorreranno con la madre il 25 dicembre ed il 1gennaio; mentre con il padre il 24 dicembre ed il 31 dicembre a far data dell'anno in corso (2025). Il periodo pasquale sarà suddiviso tra i genitori in misura tale che un genitore starà con i figli il giorno di Pasqua, e l'altro, il Lunedì dell'Angelo. A far data dal 202 6, i figli saranno con il padre la domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo. L'anno successivo il periodo sarà invertito. Per quanto concerne le vacanze estive, nel corso dell'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli minori nonché con gli impegni lavorativi dei ricorrenti, ciascun genitore terrà con sé i medesimi per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente con un preavviso entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori suddivideranno col criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile -
1° maggio - 2 giugno - 1° novembre - 8 dicembre e Santo Patrono) in quanto non soppresse. Per
l'anno 202 5: il 1° novembre i figli lo trascorreranno con il padre ed l'8 dicembre con la madre.
5) Ogni ulteriore occasione di incontro tra i figli minori ed i genitori, al di fuori dei periodi e delle modalità sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei medesimi figli o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra genitore e figli.
6) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici dei minori ovvero dei genitori stessi.
7) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di Euro Parte_2 Pt_1
6 00,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
detto importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, con riferimento e decorrenza dal mese di giugno 2026. Il SI. si impegna Parte_2 altresì a pagare integralmente la retta mensile prevista per la scuola materna frequentata da
, nonché la spesa prevista per la mensa scolastica di entrambi i figli minori. Le parti Per_2 espressamente pattuiscono che la presente pattuizione avrà efficacia dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) Fatto salvo quanto sopra, in punto spese straordinarie, si disciplinano come segue: Le spese straordinarie, verranno sostenute al 50% da ogni parte, i genitori richiamano il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17 elenco decreti, doc.11) sull'individuazione delle spese straordinarie per i figli in materia di separazione. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, previa esibizione di relativo idoneo giustificativo, avrà diritto all'immediato rimborso da parte dell'altro genitore del
50% del costo sostenuto.
9) Le parti statuiscono espressamente che l'assegno unico e le detrazioni fiscali riconosciuti per i figli minori a carico saranno destinati ad entrambi al 50%.
10) I ricorrenti dichiarano di aver risolto con la presente separazione esclusivamente quanto dedotto, potendo i medesimi liberamente tutelare i rispettivi diritti patrimoniale nelle separate sedi;
11) I coniugi si dichiarano titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti, non avanzando dunque alcuna reciproca richiesta di mantenimento;
12) I coniugi sono titolari di conti correnti e di veicoli propri, non avanzando in merito, reciprocamente, alcuna domanda.
13) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio anche per i figli minori, riconoscendosi altresì la facoltà di portare con sé i figli all'estero, previa tempestiva informativa ed accordo sulla destinazione e la durata del viaggio con l'altro genitore;
14) Le parti espressamente si impegnano vicendevolmente a mantenere un comportamento corretto e diligente;
15) Le spese legali del presente procedimento sono poste a carico di entrambi i ricorrenti, nel senso che ognuno sosterrà le proprie”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: , nata ad [...] il [...] e da nato ad [...]_2
AL (CN) il 22/08/1986, celebrato in CASTAGNOLE DELLE LANZE in data 15/06/2013, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2013, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.