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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
2
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 59 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 29/5/2024
da
rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv. Damiano Zamuner e Mauro Albertini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellante -
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv. Sandra e Manuela Troisi per mandato CP_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colellabella per mandato Controparte_2
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellati -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 19/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pordenone in data 25 gennaio 2024, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento competenze retributive.
Causa assunta in decisione nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale, in riforma della sentenza del 25.01.2024, n.
19/2024 del Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Angelo
Riccio Cobucci, mai notificata e pronunciata nella causa n. 186/2023 R.G. Lav.
all'udienza del 25.01.2024 con lettura del solo dispositivo e termine di 60 giorni per il deposito dei motivi a motivo del quale c'è il solo dispositivo alla data odierna di elaborazione del presente atto di appello, rigettarsi le domande avversarie formulate nel primo grado di giudizio per i motivi che ci si riserva di indicare e altresì in via istruttoria ammettere le prove articolate dalla appellante in atti.”
Per NI ZA: “Nel merito: voglia la Corte di Appello di Trieste respingere tutte le domande avanzate dall'appellante sia in via preliminare che nel merito, Parte_1
confermando per l'effetto la sentenza impugnata del Tribunale di Pordenone 19/2024
pubblicata il 17.06.2024, con condanna alla rifusione di spese e competenze di giudizio, anche per i precedenti gradi. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, quanto al n. 1) perché la circostanza non è contestata ed è documentale (nell'agosto 2022 la era pacificamente dipendente CP_1
Dmdental), e quanto ai nn. 2) e 3) perché inconferenti;
si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione prodotta. Qualora la Corte fosse di diverso avviso, chiedesi ammissione di prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e e per testi, sui capitoli di cui al ricorso Parte_1 Controparte_2
per decreto ingiuntivo depositato il 12.04.2023, e sui capitoli da A. ad E. di cui a pag.
2 e 3 del presente atto, da aversi qui per integralmente trascritti con la premessa “vero che”, indicando a testi le Sigg. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , con riserva di indicarne altri;
stessi testi anche a riprova
[...] Testimone_4
sui capitoli avversari che dovessero venire ammessi.”
Per “Respingere l'appello presentato da in quanto Controparte_2 Parte_1
Pag.2 inammissibile e/o infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del
Tribunale di Pordenone n. 19/2024 pubblicata il 17.06.2024 e non notificata, anche con eventuale diversa motivazione;
con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge di entrambi i gradi.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Il Tribunale di Pordenone aveva respinto con sentenza n. 19/2024 pronunciata in data
25 gennaio 2024 l'opposizione proposta, con distinti ricorsi successivamente riniti,
da e da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2023 dd. 13.4.2023, già dichiarato Controparte_2
provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, a titolo di differenze retributive inerenti a singole mensilità e trattamento di fine rapporto, in via solidale, della somma di euro 9.086,89 a favore dell'ex dipendente . CP_1
Con tale decisione era stato osservato: che non risultavano contestate nell'an e nel quantum le spettanze richieste dalla lavoratrice, essendo in contestazione unicamente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento;
che del pari non era in discussione il fatto che l'opposta fosse stata assunta alle dipendenze di a far tempo Parte_1
dal 1.5.2019, per poi passare sotto la direzione di con successivo Controparte_2
ripristino del rapporto di lavoro in capo a avvenendo tutti i predetti Parte_1
passaggi sempre senza soluzione di continuità e sempre con le medesime mansioni di assistente alla poltrona sino alla cessazione del rapporto, difettando in senso contrario la produzione di lettere di licenziamento, atti di risoluzione consensuale ovvero di riassunzione ex novo;
che dovevano pertanto ritenersi “senz'altro applicabili le garanzie e tutele previste dall'art. 2112 cod. civ.”
Aveva successivamente interposto appello la sola Parte_1
svolgendo appello con riserva dei motivi,
[...]
successivamente integrato a seguito del deposito della motivazione della decisione di primo grado, insistendo per il rigetto, nei termini esposti in epigrafe, delle domande
Pag.3 formulate dalla lavoratrice;
e si erano costituite CP_1 Controparte_2
resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di inibitoria e, successivamente, all'udienza del 28 novembre 2024 a seguito della discussione era stata pronunciata la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
L'appellante ha in primo luogo censurato la decisione di primo grado lamentando che non si era tenuto conto della natura dei rapporti contrattuali intercorsi con CP_2
nel caso di specie regolati da un contratto di “outsourcing” e da un contratto di
[...]
“rent to buy”, trascurando quindi di considerare che il passaggio della lavoratrice non era avvenuto sulla base di un appalto di servizi;
doveva pertanto escludersi l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., con la conseguenza che il pagamento delle competenze vantate dalla lavoratrice andava imputato esclusivamente a quest'ultima.
L'appellante ha inoltre lamentato la mancata ammissione della prova per interpello sui seguenti capitoli: quanto a : 1) vero che Lei ha prestato prestazioni CP_1
lavorative per la e non per la durante il periodo per cui Controparte_2 Parte_1
chiede il pagamento? 2) vero che fu resa edotta dal Dr. quale legale Per_1
rappresentante della che avrebbe avuto solo rapporti con la Parte_1 CP_2
e Lei nulla osservò sul punto? Quanto al legale rappresentante di
[...] CP_2
3) vero che ho sottoscritto i contratti che mi si mostrano e non ho pagato più
[...]
gli emolumenti degli ausiliari dopo l'invio – da parte di - di risoluzione Parte_1
dei contratti per inadempimento come da documentazione allegata al punto 3?
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è infondato ed andrà
conseguentemente respinto.
In tal senso va innanzitutto evidenziato che la lavoratrice era pacificamente stata assunta alle dipendenze di dal 27.5.2019; che era quindi passata alle Parte_1
dipendenze di dal 1.06.2021; che in tale occasione aveva seguitato a Controparte_2
Pag.4 lavorare svolgendo senza soluzione di continuità le medesime mansioni con la medesima qualifica;
che l'attività lavorativa era proseguita presso i medesimi locali;
che la lavoratrice era quindi tornata alle dipendenze di dal 1.9.2022; che Parte_1
in data 30.9.2022 era intervenuta la cessazione del rapporto.
Va inoltre evidenziato che i crediti recati dal decreto ingiuntivo opposto si riferiscono nel caso di specie sia alle competenze relative alla mensilità di agosto 2022, nella quale la lavoratrice aveva prestato servizio alle dipendenze di sia ad Controparte_2
ulteriori emolumenti riferiti a ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie,
permessi, riduzione orario lavorativo e trattamento di fine rapporto, chiaramente riferibili ad un più ampio spettro temporale.
Sulla base di tali coordinate fattuali non può dunque fondatamente dubitarsi del diritto della lavoratrice al mantenimento dei diritti maturati anche a seguito del mutamento della titolarità del rapporto lavorativo, dovendo essere ricordato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, n. 29422 del 07/12/2017), costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., “qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità
oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità,
da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate).”
È pertanto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità solidale, la natura dei rapporti intercorsi tra e non risultando neppure Parte_1 Controparte_2
contestato che il settore di attività era nel caso di specie rimasto identico nonostante il mutamento della titolarità del rapporto e che del pari erano rimasti invariati mansioni e luogo di lavoro.
Non vi sono, nel mentre, ulteriori questioni da esaminare, dovendo essere rilevato che l'appellante si è limitata a resistere alla pretesa svolta dalla lavoratrice senza
Pag.5 svolgere alcuna domanda nei confronti dell'altra coobbligata in solido.
L'appello andrà pertanto respinto, non sussistendo, sulla base delle anzidette considerazioni, alcuna necessità di procedere alla ammissione del richiesto interrogatorio formale, peraltro vertente su circostanze incontroverse e del tutto irrilevanti ai fini della decisione di merito.
Andrà conseguentemente confermata l'impugnata sentenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di e e per l'effetto
[...] CP_1 Controparte_2
conferma la sentenza n. 19/2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone in data 25
gennaio 2024;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
3.000,00 ciascuna, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, lì 28 novembre 2024
Il Giudice Estensore
Il Presidente
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
Pag.6
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 59 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 29/5/2024
da
rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv. Damiano Zamuner e Mauro Albertini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellante -
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv. Sandra e Manuela Troisi per mandato CP_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colellabella per mandato Controparte_2
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellati -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 19/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pordenone in data 25 gennaio 2024, in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento competenze retributive.
Causa assunta in decisione nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale, in riforma della sentenza del 25.01.2024, n.
19/2024 del Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Angelo
Riccio Cobucci, mai notificata e pronunciata nella causa n. 186/2023 R.G. Lav.
all'udienza del 25.01.2024 con lettura del solo dispositivo e termine di 60 giorni per il deposito dei motivi a motivo del quale c'è il solo dispositivo alla data odierna di elaborazione del presente atto di appello, rigettarsi le domande avversarie formulate nel primo grado di giudizio per i motivi che ci si riserva di indicare e altresì in via istruttoria ammettere le prove articolate dalla appellante in atti.”
Per NI ZA: “Nel merito: voglia la Corte di Appello di Trieste respingere tutte le domande avanzate dall'appellante sia in via preliminare che nel merito, Parte_1
confermando per l'effetto la sentenza impugnata del Tribunale di Pordenone 19/2024
pubblicata il 17.06.2024, con condanna alla rifusione di spese e competenze di giudizio, anche per i precedenti gradi. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, quanto al n. 1) perché la circostanza non è contestata ed è documentale (nell'agosto 2022 la era pacificamente dipendente CP_1
Dmdental), e quanto ai nn. 2) e 3) perché inconferenti;
si ritiene che la causa possa essere decisa sulla base della documentazione prodotta. Qualora la Corte fosse di diverso avviso, chiedesi ammissione di prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti di e e per testi, sui capitoli di cui al ricorso Parte_1 Controparte_2
per decreto ingiuntivo depositato il 12.04.2023, e sui capitoli da A. ad E. di cui a pag.
2 e 3 del presente atto, da aversi qui per integralmente trascritti con la premessa “vero che”, indicando a testi le Sigg. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , con riserva di indicarne altri;
stessi testi anche a riprova
[...] Testimone_4
sui capitoli avversari che dovessero venire ammessi.”
Per “Respingere l'appello presentato da in quanto Controparte_2 Parte_1
Pag.2 inammissibile e/o infondato, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del
Tribunale di Pordenone n. 19/2024 pubblicata il 17.06.2024 e non notificata, anche con eventuale diversa motivazione;
con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge di entrambi i gradi.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Il Tribunale di Pordenone aveva respinto con sentenza n. 19/2024 pronunciata in data
25 gennaio 2024 l'opposizione proposta, con distinti ricorsi successivamente riniti,
da e da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2023 dd. 13.4.2023, già dichiarato Controparte_2
provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, a titolo di differenze retributive inerenti a singole mensilità e trattamento di fine rapporto, in via solidale, della somma di euro 9.086,89 a favore dell'ex dipendente . CP_1
Con tale decisione era stato osservato: che non risultavano contestate nell'an e nel quantum le spettanze richieste dalla lavoratrice, essendo in contestazione unicamente l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento;
che del pari non era in discussione il fatto che l'opposta fosse stata assunta alle dipendenze di a far tempo Parte_1
dal 1.5.2019, per poi passare sotto la direzione di con successivo Controparte_2
ripristino del rapporto di lavoro in capo a avvenendo tutti i predetti Parte_1
passaggi sempre senza soluzione di continuità e sempre con le medesime mansioni di assistente alla poltrona sino alla cessazione del rapporto, difettando in senso contrario la produzione di lettere di licenziamento, atti di risoluzione consensuale ovvero di riassunzione ex novo;
che dovevano pertanto ritenersi “senz'altro applicabili le garanzie e tutele previste dall'art. 2112 cod. civ.”
Aveva successivamente interposto appello la sola Parte_1
svolgendo appello con riserva dei motivi,
[...]
successivamente integrato a seguito del deposito della motivazione della decisione di primo grado, insistendo per il rigetto, nei termini esposti in epigrafe, delle domande
Pag.3 formulate dalla lavoratrice;
e si erano costituite CP_1 Controparte_2
resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, era stata respinta l'istanza di inibitoria e, successivamente, all'udienza del 28 novembre 2024 a seguito della discussione era stata pronunciata la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
L'appellante ha in primo luogo censurato la decisione di primo grado lamentando che non si era tenuto conto della natura dei rapporti contrattuali intercorsi con CP_2
nel caso di specie regolati da un contratto di “outsourcing” e da un contratto di
[...]
“rent to buy”, trascurando quindi di considerare che il passaggio della lavoratrice non era avvenuto sulla base di un appalto di servizi;
doveva pertanto escludersi l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., con la conseguenza che il pagamento delle competenze vantate dalla lavoratrice andava imputato esclusivamente a quest'ultima.
L'appellante ha inoltre lamentato la mancata ammissione della prova per interpello sui seguenti capitoli: quanto a : 1) vero che Lei ha prestato prestazioni CP_1
lavorative per la e non per la durante il periodo per cui Controparte_2 Parte_1
chiede il pagamento? 2) vero che fu resa edotta dal Dr. quale legale Per_1
rappresentante della che avrebbe avuto solo rapporti con la Parte_1 CP_2
e Lei nulla osservò sul punto? Quanto al legale rappresentante di
[...] CP_2
3) vero che ho sottoscritto i contratti che mi si mostrano e non ho pagato più
[...]
gli emolumenti degli ausiliari dopo l'invio – da parte di - di risoluzione Parte_1
dei contratti per inadempimento come da documentazione allegata al punto 3?
* * *
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è infondato ed andrà
conseguentemente respinto.
In tal senso va innanzitutto evidenziato che la lavoratrice era pacificamente stata assunta alle dipendenze di dal 27.5.2019; che era quindi passata alle Parte_1
dipendenze di dal 1.06.2021; che in tale occasione aveva seguitato a Controparte_2
Pag.4 lavorare svolgendo senza soluzione di continuità le medesime mansioni con la medesima qualifica;
che l'attività lavorativa era proseguita presso i medesimi locali;
che la lavoratrice era quindi tornata alle dipendenze di dal 1.9.2022; che Parte_1
in data 30.9.2022 era intervenuta la cessazione del rapporto.
Va inoltre evidenziato che i crediti recati dal decreto ingiuntivo opposto si riferiscono nel caso di specie sia alle competenze relative alla mensilità di agosto 2022, nella quale la lavoratrice aveva prestato servizio alle dipendenze di sia ad Controparte_2
ulteriori emolumenti riferiti a ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie,
permessi, riduzione orario lavorativo e trattamento di fine rapporto, chiaramente riferibili ad un più ampio spettro temporale.
Sulla base di tali coordinate fattuali non può dunque fondatamente dubitarsi del diritto della lavoratrice al mantenimento dei diritti maturati anche a seguito del mutamento della titolarità del rapporto lavorativo, dovendo essere ricordato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, n. 29422 del 07/12/2017), costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., “qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità
oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità,
da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate).”
È pertanto irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità solidale, la natura dei rapporti intercorsi tra e non risultando neppure Parte_1 Controparte_2
contestato che il settore di attività era nel caso di specie rimasto identico nonostante il mutamento della titolarità del rapporto e che del pari erano rimasti invariati mansioni e luogo di lavoro.
Non vi sono, nel mentre, ulteriori questioni da esaminare, dovendo essere rilevato che l'appellante si è limitata a resistere alla pretesa svolta dalla lavoratrice senza
Pag.5 svolgere alcuna domanda nei confronti dell'altra coobbligata in solido.
L'appello andrà pertanto respinto, non sussistendo, sulla base delle anzidette considerazioni, alcuna necessità di procedere alla ammissione del richiesto interrogatorio formale, peraltro vertente su circostanze incontroverse e del tutto irrilevanti ai fini della decisione di merito.
Andrà conseguentemente confermata l'impugnata sentenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Parte_2
nei confronti di e e per l'effetto
[...] CP_1 Controparte_2
conferma la sentenza n. 19/2024 pronunciata dal Tribunale di Pordenone in data 25
gennaio 2024;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, spese che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro
3.000,00 ciascuna, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, lì 28 novembre 2024
Il Giudice Estensore
Il Presidente
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
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