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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10772/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Antonella Castellone
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 17 ottobre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di di , cittadino italiano, nato il [...] a [...], Persona_1 figlio di di e , che il 14 dicembre 1907 a Buenos Aires Per_2 Persona_3
(Argentina), sposava in seconde nozze . Controparte_2
Dalla loro unione nasceva, in data 2 giugno 1909, , il quale in data 23 aprile Parte_2
1932 contraeva matrimonio con . Controparte_3
Dalla loro unione coniugale nasceva ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), in data 27 luglio 1935, . Parte_3
Dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires Parte_3 CP_4
(Argentina), in data 1° marzo 1961 Parte_1
1 In data 29 giugno 1989, ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), Parte_1 contraeva matrimonio con;
dalla loro unione, il 22.11.1991, nasceva a Buenos Persona_4
Aires (Argentina) . Parte_2
In data 8.10.2025 l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio non opponendosi al riconoscimento della cittadinanza.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino
[...]
, il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il proprio status Persona_5 civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_5 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_4
Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità
d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n.
241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione al riconoscimento della cittadinanza italiana e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nato a [...] in data [...] e , nato a [...] Parte_2
Aires (Argentina) in data 22.11.1991così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
2 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 24 novembre 2025
Il Giudice
Gianluca IN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10772/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Antonella Castellone
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 17 ottobre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di di , cittadino italiano, nato il [...] a [...], Persona_1 figlio di di e , che il 14 dicembre 1907 a Buenos Aires Per_2 Persona_3
(Argentina), sposava in seconde nozze . Controparte_2
Dalla loro unione nasceva, in data 2 giugno 1909, , il quale in data 23 aprile Parte_2
1932 contraeva matrimonio con . Controparte_3
Dalla loro unione coniugale nasceva ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), in data 27 luglio 1935, . Parte_3
Dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires Parte_3 CP_4
(Argentina), in data 1° marzo 1961 Parte_1
1 In data 29 giugno 1989, ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), Parte_1 contraeva matrimonio con;
dalla loro unione, il 22.11.1991, nasceva a Buenos Persona_4
Aires (Argentina) . Parte_2
In data 8.10.2025 l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio non opponendosi al riconoscimento della cittadinanza.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino
[...]
, il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il proprio status Persona_5 civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_5 web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_4
Argentina versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità
d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n.
241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 – In mancanza di opposizione al riconoscimento della cittadinanza italiana e alla luce delle circostanze testé evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nato a [...] in data [...] e , nato a [...] Parte_2
Aires (Argentina) in data 22.11.1991così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
2 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 24 novembre 2025
Il Giudice
Gianluca IN
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