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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2541 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. MARTINI FILIPPO;
attore contro
GIÀ Controparte_1 [...]
(c.f. ), con l'avv. MEZZASALMA Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE;
(c.f. ), con l'avv. DELL'ALI MIRIAM;
Controparte_3 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed il per ottenerne la condanna a risarcire il danno
[...] Controparte_3
dagli stessi subito a seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto il sig. il Pt_1
28.5.2023 quando, alla guida della propria motocicletta lungo la strada provinciale
66 Pozzallo – Sampieri, in direzione Pozzallo, urtò contro una pianta collocata nello spartitraffico e che sporgeva sulla carreggiata.
In particolare, il sig. ha lamentato un pregiudizio non patrimoniale quale Pt_1
conseguenza delle lesioni fisiche subite e patrimoniale quale conseguenza dei danni riportati dal motoveicolo;
la sig.ra quale compagna del sig. Pt_2
, ha invece lamentato un danno non patrimoniale conseguente alle lesioni Pt_1
subite dal proprio congiunto.
Gli enti convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il difensore degli attori ha depositato atto di rinuncia alla domanda nei confronti del , che è stata accettata dal difensore di Controparte_1
questo.
Va premesso che la rinuncia alla domanda ha ad oggetto il diritto sostanziale azionato e dunque, facendo venir meno la pretesa sostanziale, non necessita dell'accettazione della controparte (C. ). P.IVA_3
Entrambi i difensori sono muniti di procura a conciliare, il che li autorizza anche a rinunciare ai diritti azionati, potendo la causa essere conciliata anche tramite la desistenza dell'attore, come del resto era stato proposto dal giudice con ordinanza del 4.2.2025.
Avendo le parti chiesto di definire il procedimento tra le stesse senza ulteriori incombenze (in particolare il ha chiesto la propria Controparte_1
estromissione); e dovendo la cessazione della materia del contendere essere pronunciata con sentenza;
a tanto può provvedersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pur in assenza di un preventivo rinvio per la precisazione delle conclusioni. La rinuncia al diritto comporta la cessazione della materia del contendere tra gli attori e il , a spese compensate come dagli stessi concordato. Controparte_1
Il processo prosegue invece, come disposto con separata ordinanza, tra gli attori e il Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
da un lato ed il dall'altro, a Parte_2 Controparte_1
spese compensate, disponendo con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio tra i primi e il Controparte_3
Ragusa, 10/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2541 2024
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2
con l'avv. MARTINI FILIPPO;
attore contro
GIÀ Controparte_1 [...]
(c.f. ), con l'avv. MEZZASALMA Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE;
(c.f. ), con l'avv. DELL'ALI MIRIAM;
Controparte_3 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed il per ottenerne la condanna a risarcire il danno
[...] Controparte_3
dagli stessi subito a seguito del sinistro in cui è rimasto coinvolto il sig. il Pt_1
28.5.2023 quando, alla guida della propria motocicletta lungo la strada provinciale
66 Pozzallo – Sampieri, in direzione Pozzallo, urtò contro una pianta collocata nello spartitraffico e che sporgeva sulla carreggiata.
In particolare, il sig. ha lamentato un pregiudizio non patrimoniale quale Pt_1
conseguenza delle lesioni fisiche subite e patrimoniale quale conseguenza dei danni riportati dal motoveicolo;
la sig.ra quale compagna del sig. Pt_2
, ha invece lamentato un danno non patrimoniale conseguente alle lesioni Pt_1
subite dal proprio congiunto.
Gli enti convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio il difensore degli attori ha depositato atto di rinuncia alla domanda nei confronti del , che è stata accettata dal difensore di Controparte_1
questo.
Va premesso che la rinuncia alla domanda ha ad oggetto il diritto sostanziale azionato e dunque, facendo venir meno la pretesa sostanziale, non necessita dell'accettazione della controparte (C. ). P.IVA_3
Entrambi i difensori sono muniti di procura a conciliare, il che li autorizza anche a rinunciare ai diritti azionati, potendo la causa essere conciliata anche tramite la desistenza dell'attore, come del resto era stato proposto dal giudice con ordinanza del 4.2.2025.
Avendo le parti chiesto di definire il procedimento tra le stesse senza ulteriori incombenze (in particolare il ha chiesto la propria Controparte_1
estromissione); e dovendo la cessazione della materia del contendere essere pronunciata con sentenza;
a tanto può provvedersi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pur in assenza di un preventivo rinvio per la precisazione delle conclusioni. La rinuncia al diritto comporta la cessazione della materia del contendere tra gli attori e il , a spese compensate come dagli stessi concordato. Controparte_1
Il processo prosegue invece, come disposto con separata ordinanza, tra gli attori e il Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
da un lato ed il dall'altro, a Parte_2 Controparte_1
spese compensate, disponendo con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio tra i primi e il Controparte_3
Ragusa, 10/05/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)