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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/08/2025, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 3.5.2022 e per pubblici proclami in data 11.5.2022 da
CF Parte_1 C.F._1
CF Parte_2 C.F._2
CF Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Trasatti ed Emanuela Contin , come da procura alle liti in calce all'atto di citazione del 4.4.2022, , con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore, in
Milano, Via Dezza 26
- ATTORI -
CONTRO
CF Controparte_1 C.F._4
CF CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Franchina , come da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano, Via Podgora 11
CONVENUTI
E CONTRO
Controparte_3
- CONVENUTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI DELLE PARTI per GLI ATTORI
In via principale e nel merito pagina 1 di 5 -Accertare e dichiarare i signori e litisconsorti necessari nel presente Controparte_1 CP_2 giudizio ex art 102 cpc in quanto possessori per oltre vent'anni del terreno oggetto del presente giudizio
- Accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto in favore di e del diritto Controparte_1 CP_2 di proprietà ai sensi e agli effetti dell'art. 1158 c.c. degli immobili di cui al seguente mappale e, di conseguenza, dichiarare l'avvenuto trasferimento del bene in favore delle successive acquirenti e per l'effetto confermare la titolarità in capo all'attuale proprietaria della porzione di terreno Foglio 2 particella 7 classe 2 reddito Parte_3 dominicale 4,63 agrario 5,42
- Con vittoria di spese
Per i convenuti costituiti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare:
- nel merito: accogliere le domande proposte da parte attrice disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio gli eredi di fu e i signori e
[...] CP_3 Per_1 Controparte_1
, questi ultimi loro danti causa. CP_2
Hanno esposto quanto segue.
In data 24.6.2019 e avevano acquistato dai signori Parte_1 Parte_2 [...]
un immobile sito in Assago via Tiziano Vecellio 22, così censito: Foglio 3 Parte_4 mappale 194 subalterni 1 categoria A/7 classe 3 vani 8,5 mq 162 R.C. 1075,52 e foglio 3 mappale 194 sub 2 categoria C/6 classe 3 mq 25 R.C. euro 76,18. (doc.1)
Durante i lavori di ristrutturazione del giardino del suindicato immobile, a seguito di ispezioni al catasto terreni, era emerso che una porzione dello stesso risultava di proprietà in parte del Comune di
Assago e un'altra porzione del sig. (quest'ultima così identificata: Foglio 2 particella 7 CP_3 classe 2 reddito dominicale 4,63 agrario 5,42 (doc.2 2a) di ca 40 mq. (doc.2 2a)).
Interrogati i danti causa, il sig. aveva rassicurato le attrici osservando che la questione era CP_1 nota (e comune) a tutti i condomini e che tuttavia egli aveva posseduto detta porzione di giardino, che aveva inglobato a quella di sua proprietà, esattamente come un proprietario per più di venti anni, acquisendone pertanto la proprietà in virtù di usucapione. pagina 2 di 5 Gli attori hanno quindi dichiarato che, per motivi personali, l'immobile, comprensivo di giardino, era stato poi venduto alla sig.ra . Parte_3
Tutti e tre gli attori hanno pertanto deciso di introdurre il giudizio volto ad accertare l'avvenuta acquisizione della proprietà della porzione di giardino nella titolarità come da catasto terreni di CP_3
per possesso, in accessione a quello dei danti causa, ininterrotto ed indisturbato per più di venti
[...] anni;
peraltro i signori e non avevano ritenuto di partecipare alla mediazione né CP_4 CP_2 tantomeno di aggiungersi quali attori all'azione, in qualità di litisconsorti necessari.
Quanto al sig. fu intestatario della porzione di giardino al catasto terreni, successive CP_3 Per_1 indagini avevano consentito di scoprire che egli era deceduto, lasciando quali eredi i sig.ri Persona_2
Pers Per_ in Novi, e e la moglie Tuttavia le ricerche volte alla concreta Persona_3 Persona_6 individuazione di detti eredi erano state infruttuose in assenza di codici fiscali e data di nascita ricavabili dalla denuncia di successione.
Veniva pertanto richiesta ed ottenuta dal Presidente del Tribunale di Milano, l'autorizzazione alla notifica della citazione per pubblici proclami.
I convenuti eredi non si sono costituiti. CP_3
Viceversa si sono costituiti i signori e , aderendo alla domanda degli attori e CP_4 CP_2 chiedendo la compensazione delle spese di lite atteso che l'utilizzo della porzione di giardino uti dominus era chiara ed evidente ed emergeva dalla recinzione da parte di questi ultimi di tutta la zona di giardino, alla quale nessuno per venti anni aveva apportato modifiche. Quanto all'animus rem sibi habendi essa derivava dal convincimento che tutto il giardino fosse appartenuto ad un unico proprietario, il dante causa dei convenuti, e che neppure il notaio rogante a suo tempo aveva evidenziato una porzione di proprietà altrui.
Hanno concluso aderendo dunque alle domande attoree ed invocando la compensazione dlele spese tenuto conto del comportamento processuale adesivo e della giustificazione alla mancata partecipazione alla mediazione data dal fatto che neppure il era comparso. CP_5
Nel corso del processo venivano sentiti come testimoni i sig.ri ed , Tes_1 Testimone_2
All'udienza di escussione testi venivano sentiti i testi di parte attrice: il teste ing. il primo Tes_1 confermava che la porzione di terreno interclusa nel giardino di proprietà risultava al catasto Pt_3 attribuita agli eredi;
la signora , figlia dei convenuti e precedenti CP_3 Testimone_2 proprietari dell'immobile, confermava che la suddetta porzione di giardino, identificata con mappe e fotografie allegate agli atti ed esibite alla teste, era stata in possesso dei genitori “a far data dal 28 novembre 1991 sino al 24 giugno 2019” .
pagina 3 di 5 Esaurita l'istruzione della causa, gli attori precisavano le conclusioni all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
La domanda proposta dagli attori è pienamente fondata.
All'esito dell'istruttoria (documentale e per testi) emerge infatti la prova certa del possesso degli attori,
e prima ancora dei loro danti causa sigg.ri e , esclusivo, continuato, indisturbato e CP_1 CP_2 ininterrotto delle aree corrispondenti Foglio 2 particella 7 classe 2 reddito dominicale 4,63 agrario 5,42
(doc.2 2a) di ca 40 mq., quantomeno a partire dal 28.11.1991.
Lo stato dei luoghi è comprovato dalle immagini fotografiche allegate alla memoria 183 sesto comma n. 2 cpc dell'attore ed è immutato da almeno trent'anni, come hanno confermato in modo univoco e coincidente i testimoni ed . Tes_1 Testimone_2
La porzione di terreno corrispondente al Foglio 2 particella 7 classe 2 reddito dominicale 4,63 agrario
5,42 (doc.2 2a) di ca 40 mq. risulta essere stata inclusa quanto meno dal 28.11.1991 all'interno della recinzione della più ampia proprietà esclusiva dei sig.ri e , con conseguente chiara CP_4 CP_2 volontà di esclusione di qualunque terzo - in particolare anche di e dei suoi eredi - dal Persona_7 godimento e da ogni altra possibile forma di utilizzo delle medesime aree. Tale condotta materiale è qualificabile alla stregua di un'interversione del possesso, come chiarito - in un caso del tutto analogo - anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (v. Cass. 20 gennaio 2022, n. 1796).
Da allora, i danti causa degli attori e, dopo la vendita, gli stessi attori stessi hanno esercitato senza interruzione e senza disturbo da parte di qualsiasi terzo il possesso uti dominus.
L'acquisto della proprietà a titolo originario in favore dei sig.ri e si deve ritenere CP_1 CP_2 avvenuta in misura proporzionale alle quote di rispettiva proprietà della adiacente unità immobiliare, e quindi nella misura di 1/2 ciascuno.
4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, vi è la prova che e Controparte_1 CP_2 abbiano posseduto dalla fine del 1991 uti dominus e quindi successivamente fino all'atto di vendita del
24.6.2019 con i sigg.ri e ( e dunque per un periodo Parte_1 Parte_2 superiore al ventennio) , in unione di possesso e di animus, per oltre venti anni, in modo continuativo e indisturbato, l'area sita in Assago via Tiziano Vecellio 22, così identificata al Catasto terreni del
Comune di Assago: Foglio 2 particella 7 classe 2 reddito dominicale 4,63 agrario 5,42 (doc.2 2a) di ca
40 mq.. pagina 4 di 5 Si deve pertanto accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà delle predette unità immobiliari, da parte dei signori a partire dal novembre 1991. Parte_4
Tale situazione, verificatasi in fatto al compimento del ventennio, consente di affermare che i sigg.ri
[...]
e ebbero a trasferire unitamente alla unità immobiliare di loro proprietà ai signori CP_1 CP_2
e di e successivamente dalla signora anche la porzione immobiliare della Parte_1 Per_8 Pt_3 quale oggi si è accertata l'intervenuta usucapione nei loro confronti essendo essa indistintamente ricompresa nel giardino adiacente alla abitazione di proprietà.
Questi gli effetti della natura dichiarativa della sentenza che accerta l'intervenuto acquisto della usucapione ad una data anteriore all'atto di vendita ( cfr
Sez. 3, Sentenza n. 8650 del 21/10/1994 (Rv. 488193 - 01))
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
5. Le spese possono essere compensate alla luce della completa adesione delle convenute costituite alle domande dlele parti attrici, fin dalla prima difesa, ed essendo giustificata la ragione della iniziale mancata comparizione in mediazione (alla quale neppure gli Eredi di avevano partecipato, CP_3 ciò che avrebbe comunque reso necessario l'esperimento del presente giudizio).
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accerta e dichiara che e hanno acquistato per usucapione il Controparte_1 CP_2 diritto di piena proprietà, per la quota ideale indivisa di 1/2 ciascuno, della porzione immobiliare sita in Assago (MI) censita al Catasto terreni del Comune di Assago al foglio 2 particella 7 classe
2 reddito dominicale 4,63 agrario 5,42 (doc.2 2a) di ca 40 mq. e che detta porzione è stata quindi acquistata a titolo derivativo dai signori e e successivamente dalla sig.ra Parte_1 Parte_2
Parte_3
- dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II.;
- spese compensate
Così deciso in Milano il 27 agosto 2025.
Il giudice Valentina Boroni
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