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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3153 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LG CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3153/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da: ato il 19/04/1974 a AS (AT) Parte_1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARPIGNANO IRENE ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa famigliare sita in Neive (CN), Corso Scagliola nr 203, di proprietà del signor , Pt_2 rimarrà allo stesso unitamente agli arredi ivi presenti;
la signora potrà asportare i propri Parte_1 effetti personali ed i beni di sua proprietà non appena avrà la disponibilità della nuova abitazione;
- la signora trasferirà la propria residenza presso un immobile condotto in locazione nel Parte_1 comune di Castagnole delle Lanze ed il signor sosterrà i costi necessari per le due/tre Pt_2 mensilità di caparra e l'acquisto di elettrodomestici necessari alla signora ed ai figli Parte_1 minori;
- i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, affidamento condiviso, ed al fine di far mantenere l'attuale medico curante ed i documenti, anche validi per l'espatrio, appena emessi dalle autorità a favore dei minori, i coniugi concordano a che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la casa coniugale;
- i signori e stabiliscono, stante le età dei figli, di concordare i periodi di Pt_2 Parte_1 permanenza presso ciascun genitore in via amichevole, valutando primariamente gli interessi dei minori, con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate in relazione alle loro esigenze, con preavviso ragionevole in caso di modifica degli orari che verranno tra loro concordati;
- per quanto concerne le vacanze estive i figli potranno trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi preventivamente per venire incontro alle esigenze lavorative di entrambi;
- per quanto attiene alle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal
23 dicembre al 31 gennaio ovvero dal 31 gennaio al 6 dicembre con possibilità di passare un giorno a scelta da concordarsi fra il 24 e il 25 dicembre con il genitore cui spetterebbe il secondo periodo per lo scambio dei regali;
- analogamente per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il periodo che va dalla chiusura delle scuole alla domenica di Pasqua ovvero dal
Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola;
- per tutte le altre festività infrannuali varrà il criterio dell'alternanza, festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà; - il padre verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese la somma di € 1500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora così composta: € 500,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la stessa ed € 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori;
- il signor sosterrà integralmente il 100% delle spese straordinarie necessarie per i figli (si Pt_2 allega protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017);
- i coniugi si impegnano ad autorizzare reciprocamente il rilascio dei documenti per l'espatrio con annotazione dei minori sui rispettivi documenti;
- i coniugi sono proprietari in via esclusiva di un'auto ciascuno, e ne manterranno la proprietà ed il possesso;
- la signora si dichiara disponibile, a semplice richiesta da parte del signor , ad Parte_1 Pt_2 eventualmente sciogliere il fondo patrimoniale costituito in data 20/10/2018 a rogito Notaio Per_1 di Alba annotato a margine dell'atto di matrimonio (doc. 1);
- i coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato ogni questione con il presente ricorso”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a [...]_2
LI (AT) l'11/11/1971, celebrato in NEIVE in data 31/07/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte I, Serie, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LG CE
Sara Pozzetti CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3153/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da: ato il 19/04/1974 a AS (AT) Parte_1
e nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARPIGNANO IRENE ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa famigliare sita in Neive (CN), Corso Scagliola nr 203, di proprietà del signor , Pt_2 rimarrà allo stesso unitamente agli arredi ivi presenti;
la signora potrà asportare i propri Parte_1 effetti personali ed i beni di sua proprietà non appena avrà la disponibilità della nuova abitazione;
- la signora trasferirà la propria residenza presso un immobile condotto in locazione nel Parte_1 comune di Castagnole delle Lanze ed il signor sosterrà i costi necessari per le due/tre Pt_2 mensilità di caparra e l'acquisto di elettrodomestici necessari alla signora ed ai figli Parte_1 minori;
- i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, affidamento condiviso, ed al fine di far mantenere l'attuale medico curante ed i documenti, anche validi per l'espatrio, appena emessi dalle autorità a favore dei minori, i coniugi concordano a che i figli mantengano la residenza anagrafica presso la casa coniugale;
- i signori e stabiliscono, stante le età dei figli, di concordare i periodi di Pt_2 Parte_1 permanenza presso ciascun genitore in via amichevole, valutando primariamente gli interessi dei minori, con conseguente ampia disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate in relazione alle loro esigenze, con preavviso ragionevole in caso di modifica degli orari che verranno tra loro concordati;
- per quanto concerne le vacanze estive i figli potranno trascorrere almeno due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore da concordarsi preventivamente per venire incontro alle esigenze lavorative di entrambi;
- per quanto attiene alle festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il periodo che va dal
23 dicembre al 31 gennaio ovvero dal 31 gennaio al 6 dicembre con possibilità di passare un giorno a scelta da concordarsi fra il 24 e il 25 dicembre con il genitore cui spetterebbe il secondo periodo per lo scambio dei regali;
- analogamente per quanto riguarda le vacanze pasquali trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il periodo che va dalla chiusura delle scuole alla domenica di Pasqua ovvero dal
Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola;
- per tutte le altre festività infrannuali varrà il criterio dell'alternanza, festa della mamma con la mamma, festa del papà con il papà; - il padre verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese la somma di € 1500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora così composta: € 500,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la stessa ed € 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori;
- il signor sosterrà integralmente il 100% delle spese straordinarie necessarie per i figli (si Pt_2 allega protocollo del Tribunale di Asti 7/7/2017);
- i coniugi si impegnano ad autorizzare reciprocamente il rilascio dei documenti per l'espatrio con annotazione dei minori sui rispettivi documenti;
- i coniugi sono proprietari in via esclusiva di un'auto ciascuno, e ne manterranno la proprietà ed il possesso;
- la signora si dichiara disponibile, a semplice richiesta da parte del signor , ad Parte_1 Pt_2 eventualmente sciogliere il fondo patrimoniale costituito in data 20/10/2018 a rogito Notaio Per_1 di Alba annotato a margine dell'atto di matrimonio (doc. 1);
- i coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro avendo già regolamentato ogni questione con il presente ricorso”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato a [...]_2
LI (AT) l'11/11/1971, celebrato in NEIVE in data 31/07/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte I, Serie, Anno 2010, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.