Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2025, proposto da Centro Gamma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Melisurgo n. 4;
contro
Azienda Ospedaliera San Pio Benevento, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Concetta Tedesco, Angelo D'Avella e Michele Salomone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 103 - Benevento 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Conchiglia, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla A.O. San Pio di Benevento sull'atto stragiudiziale di invito e diffida, notificato a mezzo p.e.c. del 3 giugno 2025, con cui il Centro Gamma ha chiesto alla Amministrazione resistente di riscontrate la richiesta di convenzionamento formulata con p.e.c. del 25 marzo 2025;
e di conseguenza per l'accertamento
del susseguente obbligo della A.O. San Pio di provvedere con provvedimento espresso motivato sulla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio Benevento e dell’Asl 103 - Benevento 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS MA nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il ricorso in trattazione il Centro Gamma S.r.l. agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio asseritamente serbato dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento sulla richiesta di convenzionamento del 25 marzo 2025 per la produzione di PRP secondo le modalità descritte nel decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 e delle Linee Guida di cui al decreto del Commissario ad acta della Regione Campania del 28 dicembre 2017;
-che l’istanza è stata sollecitata con il successivo atto stragiudiziale di invito e diffida notificato a mezzo p.e.c. del 3 giugno 2025;
Rilevato che in data 25 settembre 2025 l’Azienda Ospedaliera intimata ha depositato la nota p.e.c. prot. 2025/0017843/GEN/DIRGEN del 2 settembre 2025 (che la ricorrente assume impugnata con autonomo ricorso), a mezzo della quale ha riscontrato l’istanza oggetto di causa respingendo la richiesta di convenzionamento sul presupposto della “ fattuale impossibilità temporanea di dar seguito, ai sensi di legge, alla richiesta di convenzionamento in oggetto ”;
Rilevato altresì che la stessa parte ricorrente con note del 9 ottobre 2025, preso atto del provvedimento sopravvenuto in corso di causa, ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, viceversa, che l'adozione del provvedimento con il quale è stata esitata negativamente l'istanza di convenzionamento integri una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
-che, difatti, in materia di silenzio inadempimento, la condanna della P.A. a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio - inadempimento.
-che, in particolare, “ trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; ne deriva, quindi, che l'adozione di qualsiasi atto esplicito da parte dell'Amministrazione, in riscontro alla specifica istanza, ne interrompe l'inerzia e rende, alternativamente, inammissibile il ricorso avverso il silenzio della P.A. per carenza originaria dell'interesse ad agire se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse - come nella specie - se l'atto interviene nel corso del giudizio all'uopo instaurato. Ciò in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione (elusione) dell'obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini a tal fine previsti” (T.A.R. Roma Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 18179);
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.;
Ritenuto nondimeno che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite anche in considerazione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI RE Di PO, Presidente
OS MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS MA | LI RE Di PO |
IL SEGRETARIO