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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.55 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.01.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.1964), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario
Antonio Plutino e Ermelinda Chiumiento, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Bolzano n.12 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
19.06.1962), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.14 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 07 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 16.02.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-il 30.04.1988 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, , oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
-con sentenza parziale n.117/2018 del 24.01.2018 il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi e con successiva sentenza definitiva n.572/2022 del 16.05.2022 aveva rigettato le domande di addebito avanzate da ciascuna parte e previsto che nessun mantenimento era dovuto in favore della CP_1
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza prevedere alcuna altra condizione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 16.02.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1
pagina 2 di 4 del matrimonio concordatario, riservando ogni eventuale richiesta risarcitoria all'esito del giudizio di scioglimento dei beni in comunione.
All'udienza del 10.09.2024, entrambe le parti ribadivano che non erano state formulate richieste economiche;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del
07.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali e dell'accesa conflittualità ancora esistente tra le parti, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza parziale n.117/2018 depositata il
24.01.2018 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, ed essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1988 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.166 parte II serie A anno 1988.
Nessun ulteriore provvedimento va adottato, essendo la figlia della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e non avendo nessuna delle parti avanzato richieste di natura economica.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 09.01.2024, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 30.04.1988 tra e , il cui atto risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.166 parte II serie A anno 1988;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.02.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.55 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.01.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.03.1964), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mario
Antonio Plutino e Ermelinda Chiumiento, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Bolzano n.12 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
19.06.1962), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio n.14 ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 4 Conclusioni delle parti
All'udienza del 07 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 16.02.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.01.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: CP_1
-il 30.04.1988 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, , oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
-con sentenza parziale n.117/2018 del 24.01.2018 il Tribunale di Reggio Calabria aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi e con successiva sentenza definitiva n.572/2022 del 16.05.2022 aveva rigettato le domande di addebito avanzate da ciascuna parte e previsto che nessun mantenimento era dovuto in favore della CP_1
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, senza prevedere alcuna altra condizione.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 16.02.2024.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1
pagina 2 di 4 del matrimonio concordatario, riservando ogni eventuale richiesta risarcitoria all'esito del giudizio di scioglimento dei beni in comunione.
All'udienza del 10.09.2024, entrambe le parti ribadivano che non erano state formulate richieste economiche;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del
07.01.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali e dell'accesa conflittualità ancora esistente tra le parti, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza parziale n.117/2018 depositata il
24.01.2018 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, ed essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.04.1988 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.166 parte II serie A anno 1988.
Nessun ulteriore provvedimento va adottato, essendo la figlia della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e non avendo nessuna delle parti avanzato richieste di natura economica.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il 09.01.2024, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 30.04.1988 tra e , il cui atto risulta Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.166 parte II serie A anno 1988;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.02.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4