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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6498/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Verona C.F._2 presso lo studio dell'Avv. TODESCHI GESSICA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv. Nicola
Manzini
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARCO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(P. I.V.A. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 9.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.9.2022, e Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2
1826/2022 ing. del 4.7.2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.6.2022, deducendo: a) in via preliminare, l'intervenuta decadenza per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., negozialmente esteso a 36 mesi ex art. 6 dei contratti di garanzia, per non avere il creditore agito giudizialmente nei confronti del debitore principale;
b) la prescrizione delle rate dei mutui scadute da oltre un decennio;
c) la nullità di alcune clausole contenute nella fideiussione in quanto conformi al modello ABI;
d) l'inidoneità degli estratti conto con certificazione ex art. 50 TUB a provare il credito azionato;
e) l'assenza di prova del credito. Gli opponenti hanno quindi chiesta la revoca del decreto ingiuntivo e che venga ordinata la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi.
Si è costituita in giudizio evidenziando di Controparte_1 avere dato idonea prova del proprio credito;
eccependo l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso in esame, in quanto la fideiussione prevede che “i diritti derivanti…dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, sicché il termine di decadenza di 36 mesi inizierebbe a decorrere non dalla scadenza dell'obbligazione, ma dalla sua estinzione;
evidenziando di non essere incorsa in nessuna decadenza, poiché la previsione contrattuale del “pagamento a semplice richiesta scritta” deve intendersi quale deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato, ed avendo la banca agito tempestivamente per la tutela delle proprie ragioni creditorie,
pagina 2 di 6 mediante l'invio ai fideiussori e alla società della richiesta di pagamento stragiudiziale (doc. 7 di parte opposta); l'infondatezza della dedotta prescrizione;
infine, la legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è fondata e accolta alla luce delle considerazioni che seguono.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale, convenuta in giudizio dagli opponenti, Controparte_2 non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, con riferimento al rapporto processuale tra Pt_1
e e detta società, deve essere dichiarato il
[...] Parte_2 difetto di legittimazione passiva dell'opposta, non essendo titolare del rapporto giuridico azionato, ma avendo agito in via monitoria unicamente in qualità di mandataria di Controparte_1
Venendo al restante oggetto del giudizio, deve, innanzitutto, evidenziarsi l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di nullità (apparentemente articolata come nullità totale) delle fideiussioni perché conformi allo Schema ABI, non avendo gli opponenti nemmeno curato di indicare quali sarebbero le clausole contrattuali affette da nullità, le ragioni per cui la conformità a detto Schema di talune clausole avrebbe determinato l'invalidità totale del negozio, e non avendo prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Dette carenze impediscono altresì che tale invalidità possa essere, nel caso di specie, rilevata d'ufficio: se è vero, infatti, che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato non è condizionata all'onere di allegazione della parte, che dell'eccezione può beneficiare, dei fatti su cui l'eccezione si fonda, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è però altrettanto vero che essa è condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi pagina 3 di 6 fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (Cass. 4867/24).
Ancora, va rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione del credito consistente nelle rate scadute da oltre un decennio.
È, infatti, noto che, nei contratti di mutuo, quali sono quelli da cui sorge il debito azionato, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unitaria: la differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata nel quale le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma una modalità di adempimento (frazionato) dell'unica obbligazione restitutoria. Ne consegue che la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata (Cass.,
17798/11, Cass. 19291/2010).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento in cui ha notificato la risoluzione dei Controparte_3 finanziamenti, intimando il pagamento del dovuto, in data
19/4/2013 (doc. 7 di parte opposta) e lo stesso è stato successivamente interrotto mediante la successiva diffida di pagamento in data 3/6/2014 (doc. 8 di parte opposta), sicché detto fatto estintivo non si è perfezionato.
Può, invece, essere accolta l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1957 c.c.
Sebbene con ordinanza del 28.4.2023 sia stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo sulla base della non condivisibilità della tesi di parte opposta e della ritenuta necessità che il creditore agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza, si ritiene in questa sede preferibile – re melius perpensa – dare seguito all'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pagina 4 di 6 pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. Cass. 33470/24; Cass.
25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App.
Venezia 1726/2024, che giungono alla medesima conclusione pur qualificando come autonomo il contratto di garanzia, in presenza di detta clausola).
Ora, nel caso di specie, sebbene nei contratti per cui è causa sia previsto l'obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta scritta”, occorre nondimeno sottolineare come sia emerso in giudizio che sia la raccomandata con cui ha Controparte_3 esercitato il recesso dai rapporti oggetto di causa ed ha contestualmente richiesto il pagamento del dovuto a titolo di rate scadute e impagate, interessi di mora e capitale a scadere (cfr. doc.
7 e 7.1 di parte opposta, recanti lo stesso n. di protocollo) sia la successiva diffida di pagamento (docc. 8 e 8.1 di parte opposta) siano state ricevute, rispettivamente, il 19/4/2013 e il 3.6.2014, dalla (sola) società debitrice principale Atlantic s.n.c. di Ordine
NE & c. Per contro, la società opposta non ha dato prova di avere inoltrato tempestivamente la richiesta scritta di pagamento ai fideiussori, sicché, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale, che esige che l'istanza venga rivolta nei confronti del garante (cfr. Cass. 13078/2008, nonché tutte le pronunce ad essa successive), la decadenza non può considerarsi evitata.
Essendosi l'obbligazione fideiussoria estinta ai sensi dell'art. 1957
c.c., il decreto ingiuntivo va revocato.
Non può, per contro, essere ordinata giudizialmente la cancellazione dei nominativi di e dalla Parte_1 Parte_2
Centrale dei Rischi, non avendo gli opponenti allegato (né tantomeno provato) di che tipo di segnalazione trattasi.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (per tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
[...]
In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1826/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.6.2022;
Compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e
[...]
Controparte_2
Condanna a rimborsare a parte Controparte_4 opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6498/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Verona C.F._2 presso lo studio dell'Avv. TODESCHI GESSICA che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv. Nicola
Manzini
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARCO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(P. I.V.A. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 9.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.9.2022, e Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_2
1826/2022 ing. del 4.7.2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.6.2022, deducendo: a) in via preliminare, l'intervenuta decadenza per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., negozialmente esteso a 36 mesi ex art. 6 dei contratti di garanzia, per non avere il creditore agito giudizialmente nei confronti del debitore principale;
b) la prescrizione delle rate dei mutui scadute da oltre un decennio;
c) la nullità di alcune clausole contenute nella fideiussione in quanto conformi al modello ABI;
d) l'inidoneità degli estratti conto con certificazione ex art. 50 TUB a provare il credito azionato;
e) l'assenza di prova del credito. Gli opponenti hanno quindi chiesta la revoca del decreto ingiuntivo e che venga ordinata la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi.
Si è costituita in giudizio evidenziando di Controparte_1 avere dato idonea prova del proprio credito;
eccependo l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso in esame, in quanto la fideiussione prevede che “i diritti derivanti…dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, sicché il termine di decadenza di 36 mesi inizierebbe a decorrere non dalla scadenza dell'obbligazione, ma dalla sua estinzione;
evidenziando di non essere incorsa in nessuna decadenza, poiché la previsione contrattuale del “pagamento a semplice richiesta scritta” deve intendersi quale deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato, ed avendo la banca agito tempestivamente per la tutela delle proprie ragioni creditorie,
pagina 2 di 6 mediante l'invio ai fideiussori e alla società della richiesta di pagamento stragiudiziale (doc. 7 di parte opposta); l'infondatezza della dedotta prescrizione;
infine, la legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è fondata e accolta alla luce delle considerazioni che seguono.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale, convenuta in giudizio dagli opponenti, Controparte_2 non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, con riferimento al rapporto processuale tra Pt_1
e e detta società, deve essere dichiarato il
[...] Parte_2 difetto di legittimazione passiva dell'opposta, non essendo titolare del rapporto giuridico azionato, ma avendo agito in via monitoria unicamente in qualità di mandataria di Controparte_1
Venendo al restante oggetto del giudizio, deve, innanzitutto, evidenziarsi l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale di nullità (apparentemente articolata come nullità totale) delle fideiussioni perché conformi allo Schema ABI, non avendo gli opponenti nemmeno curato di indicare quali sarebbero le clausole contrattuali affette da nullità, le ragioni per cui la conformità a detto Schema di talune clausole avrebbe determinato l'invalidità totale del negozio, e non avendo prodotto in giudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Dette carenze impediscono altresì che tale invalidità possa essere, nel caso di specie, rilevata d'ufficio: se è vero, infatti, che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato non è condizionata all'onere di allegazione della parte, che dell'eccezione può beneficiare, dei fatti su cui l'eccezione si fonda, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è però altrettanto vero che essa è condizionata dalla emergenza ex actis degli elementi pagina 3 di 6 fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (Cass. 4867/24).
Ancora, va rigettata l'eccezione preliminare di prescrizione del credito consistente nelle rate scadute da oltre un decennio.
È, infatti, noto che, nei contratti di mutuo, quali sono quelli da cui sorge il debito azionato, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unitaria: la differita restituzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata nel quale le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma una modalità di adempimento (frazionato) dell'unica obbligazione restitutoria. Ne consegue che la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata (Cass.,
17798/11, Cass. 19291/2010).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento in cui ha notificato la risoluzione dei Controparte_3 finanziamenti, intimando il pagamento del dovuto, in data
19/4/2013 (doc. 7 di parte opposta) e lo stesso è stato successivamente interrotto mediante la successiva diffida di pagamento in data 3/6/2014 (doc. 8 di parte opposta), sicché detto fatto estintivo non si è perfezionato.
Può, invece, essere accolta l'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1957 c.c.
Sebbene con ordinanza del 28.4.2023 sia stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo sulla base della non condivisibilità della tesi di parte opposta e della ritenuta necessità che il creditore agisca giudizialmente nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza, si ritiene in questa sede preferibile – re melius perpensa – dare seguito all'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pagina 4 di 6 pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché
l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. Cass. 33470/24; Cass.
25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App.
Venezia 1726/2024, che giungono alla medesima conclusione pur qualificando come autonomo il contratto di garanzia, in presenza di detta clausola).
Ora, nel caso di specie, sebbene nei contratti per cui è causa sia previsto l'obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta scritta”, occorre nondimeno sottolineare come sia emerso in giudizio che sia la raccomandata con cui ha Controparte_3 esercitato il recesso dai rapporti oggetto di causa ed ha contestualmente richiesto il pagamento del dovuto a titolo di rate scadute e impagate, interessi di mora e capitale a scadere (cfr. doc.
7 e 7.1 di parte opposta, recanti lo stesso n. di protocollo) sia la successiva diffida di pagamento (docc. 8 e 8.1 di parte opposta) siano state ricevute, rispettivamente, il 19/4/2013 e il 3.6.2014, dalla (sola) società debitrice principale Atlantic s.n.c. di Ordine
NE & c. Per contro, la società opposta non ha dato prova di avere inoltrato tempestivamente la richiesta scritta di pagamento ai fideiussori, sicché, alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale, che esige che l'istanza venga rivolta nei confronti del garante (cfr. Cass. 13078/2008, nonché tutte le pronunce ad essa successive), la decadenza non può considerarsi evitata.
Essendosi l'obbligazione fideiussoria estinta ai sensi dell'art. 1957
c.c., il decreto ingiuntivo va revocato.
Non può, per contro, essere ordinata giudizialmente la cancellazione dei nominativi di e dalla Parte_1 Parte_2
Centrale dei Rischi, non avendo gli opponenti allegato (né tantomeno provato) di che tipo di segnalazione trattasi.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (per tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
[...]
In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1826/2022 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.6.2022;
Compensa integralmente le spese di lite tra gli opponenti e
[...]
Controparte_2
Condanna a rimborsare a parte Controparte_4 opponente le spese di lite, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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