CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 36/2023 R.G., vertente TRA (CF ), in persona Ministro p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Pirenei n. 6 (C.F.: , rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._1 speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'Avv. Giuseppe Versace;
appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414, e contestuale domanda ex art. 700, depositato in data 29 novembre 2019, , premesso di essere vincitore del concorso per dirigenti scolastici Controparte_1 indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, ha esposto che il a seguito della CP_2 pubblicazione della graduatoria generale di merito, con nota pubblicata in data 01/08/2019, aveva comunicato la disponibilità di 1984 posti vacanti, complessivamente considerate tutte le Regioni (con esclusione della Campania e del Trentino Alto Adige); che secondo l'avviso di cui al punto precedente, i candidati avrebbero potuto indicare l'ordine di preferenza tra le 17 Regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS, tenendo comunque presente che i vincitori del concorso sarebbero stati assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR in assenza delle quali l'assegnazione avrebbe avuto luogo d'ufficio; che, a seguito dell'assegnazione ai ruoli della Regione, l'USR competente avrebbe provveduto all'assegnazione della sede scolastica sulla base delle disponibilità pubblicate dalla Regione stessa;
che egli è referente unico per l'assistenza della madre, soggetto Persona_1 portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; che egli stesso, in considerazione della condizione della propria madre, risultando utilmente collocato nella suddetta graduatoria con posizione n. 1173, atteso il punteggio conseguito pari a punti 174,50, aveva stilato l'ordine delle preferenze tra le Regioni disponibili, indicando la Regione Sicilia come prima scelta ai fini dell'assegnazione al ruolo regionale;
che né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione del suddetto ordine di priorità era stato consentito ai candidati di far valere diritti di precedenza nella scelta di sede ex art. 33 L. n. 104/1992, in quanto la procedura informatizzata (tramite sistema POLIS – Istanze on line) non forniva alcuna schermata all'uopo dedicata, né tanto meno la possibilità di inoltrare telematicamente allegati di alcun tipo;
che, stante la portata del comma 3 dell'art. 15 del bando di concorso – ai sensi del quale Parte
“Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”, l'Amministrazione Scolastica aveva ritenuto che le precedenze ex lege n. 104/1992 non potessero farsi valere in sede di assegnazione alle Regioni, bensì soltanto nella successiva fase concernente l'assegnazione della sede di primo incarico;
che, pertanto, lui stesso era stato costretto a selezionare la scuola meno distante dalla residenza della madre tra quelle disponibili, individuandola nell'Istituto Comprensivo “San Luca Bovalino di San Luca”, comunque distante circa 320 km dal luogo di residenza, sito in Gela. Ha inoltre dedotto l'applicabilità dell'art. 33 della L. n. 104 cit., novellato dall'art. 24, co.1, lett. b) L. n. 183/2010, che riconosce il diritto del lavoratore, dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado, di scegliere “ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere …” da leggere in combinato disposto con l'art. 21 ai fini del diritto di precedenza, e con l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), secondo cui “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”, nonché la giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito espressasi circa la portata della normativa in parola. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni “Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti ACCERTARE e DICHIARARE che il Prof. CP_1
è referente unico che assiste la madre non ricoverata in istituti di cura
[...] Persona_1 e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., ACCERTARE e DICHIARARE ILLEGITTIMO e/o ANNULLARE il provvedimento dell'8.8.2019 (Prot. CP_2 Parte 36621) di assegnazione della ricorrente ai ruoli dell' per la CALABRIA, del conseguente decreto er la CALABRIA n. 14013 del 23.08.2019 di individuazione del ricorrente per l'assunzione Pt_2
a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione CALABRIA a decorrere dal 1 settembre 2019, il conseguente provvedimento di conferimento primo incarico presso l'Istituto Comprensivo “San Luca Bovalino” di San Luca (RC) (RCIC81400P) nonché, infine, ogni altro atto o determinazione conseguenti e/o correlati, posti in essere in attuazione degli artt. 15 e ss. del bando D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) e/o delle altre disposizioni CP_2 di settore. CONSEGUENTEMENTE e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i provvedimenti di assegnazioni al ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale dell'Abruzzo nonché i conseguenti incarichi a tempo determinato conferiti per le sedi dirigenziali disponibili nella provincia di Gela (CL) e/o nella stessa Provincia o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, e Caltagirone, ai candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici CP_3 bandito con DDG n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017) a decorrere dal 1 CP_2 settembre 2019, che risulteranno confliggenti con l'accertamento del diritto di scelta di sede del ricorrente ex art. 33 comma 5 della legge 1094/1992 ed in ogni caso nella parte in cui non includono il nominativo del Prof. tra i candidati vincitori di concorso assegnati al Controparte_1 ruolo dell'amministrazione scolastica periferica regionale della SICILIA;
CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta alla immediata e definitiva assegnazione del ricorrente il Prof. nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione scolastica periferica nella Controparte_1
Provincia di Caltanissetta e/o in una sede più vicina alla residenza del ricorrente. CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale alla ricorrente presso un Istituto libero o dato in reggenza a Gela (CL) e/o nella stessa Provincia o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella provincia di Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, e Caltagirone e/o CP_3 in una sede più vicina alla residenza del ricorrente, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2019/2020 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2020/2021. IN SUBORDINE CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale alla ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di Caltanissetta, Ragusa, Agrigento, e Caltagirone, tra quelle dichiarate disponibili dal anche con decorrenza da questo anno CP_3 CP_2 scolastico 2019/2020. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA CONDANNARE l'amministrazione scolastica convenuta al conferimento di incarico dirigenziale al ricorrente presso altra sede scolastica sita nella provincia di Caltanissetta, Ragusa, Agrigento, e Caltagirone e/o CP_3 risultante priva di dirigente scolastico titolare ancorché già affidata in reggenza, anche con decorrenza da questo anno scolastico 2019/2020 o in subordine dal prossimo anno scolastico 2020/2021. ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde ”. Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di Parte_1 spese.
Con ordinanza del 12/03/2020 è stata accolta la domanda cautelare, non oggetto di reclamo. Con note successivamente depositate il procuratore di parte ricorrente ha esposto che la parte, in esecuzione della predetta ordinanza, era stato trasferita presso l'Istituto Comprensivo Petralia Sottana Geraci Alimena di Petralia Sottana, ed ha pertanto chiesto la conferma del provvedimento d'urgenza.
La fase di merito è stata decisa con la sentenza n. 1062/2022 di conferma della decisione cautelare. La sentenza è stata gravata dall'appello proposto dal , che ne Parte_1 invocava la riforma, con rigetto del ricorso perché inammissibile per difetto di giurisdizione, e, comunque, infondato in fatto e in diritto. Il ribadiva che le pretese vantate dalla ricorrente all'applicazione dell'art. 21, L. Parte_1
104/1992 e riconosciute dal Tribunale erano inerenti al bando di concorso, dunque, di competenza del G.A., poiché, nel momento in cui i candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria avevano espresso preferenza per la sede regionale, non si era ancora conclusa la fase amministrativa e non era consentito dare valore ai titoli di preferenza/precedenza posseduti. Tale circostanza era espressione del precetto contenuto in una fonte di rango primario: la previsione dell'art. 15, c. 3, del bando di concorso che prevedeva l'applicazione dei benefici riconosciuti dalla l. n. 104/1992 solo nella fase della costituzione del rapporto di Parte lavoro con il direttore generale dell' di destinazione, allorquando, per l'appunto, avviene l'individuazione della sede di servizio del dirigente. Essa aveva il valore di lex specialis rispetto alla generale previsione contenuta nell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui “nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso 'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa”. Ragionando a contrario “dovrebbe sostenersi che l'art. 21, L. n. 104 del 1992, attribuisca al vincitore di procedura concorsuale, seppur soggetto affetto da disabilità grave, il potere di sovvertire la graduatoria di merito, potendo esercitare il diritto di scelta della sede lavorativa tra quelle relative ai posti messi a concorso, in via poziore rispetto ai vincitori classificatisi in posizione antecedente la propria”. D'altronde, il Prof al momento CP_1 opportuno, quindi dopo l'assegnazione della sede regionale e prima dell'assegnazione all'istituzione scolastica, aveva potuto esercitare la sua preferenza. a nulla rilevando il grave nocumento alla stessa arrecato dall'assegnazione ad una regione diversa da quella di residenza, lontano dalle sole persone in grado di prendersi cura di lei. Si costituiva in giudizio l'appellato per difendersi Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. La questione sottoposta al vaglio della Corte è stata decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 19857/2025 <In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 14 e 20 del d.m. n. 138 del 2017, di attuazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria>> In sintesi la tesi del appellate- secondo cui i benefici connessi alla legge n. Parte_1
104/1992 vanno riconosciuti soltanto all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il Parte D.G. dell' di destinazione, poiché solo da tale momento avviene l'individuazione della sede di servizio del dirigente - è corretta.
Come affermato nella sentenza citata il bando di concorso (Decreto direttoriale del 23 novembre 2017 - Bando corso-concorso dirigenti scolastici – in GU n.90 del 24-11-2017 -), all'art. 15 prevede, al comma 2, che: «I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e ciascun USR” e al comma 3 che “I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Nell'assegnazione della sede di Parte servizio, il competente si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5,6,7 della legge 104/1992». Il suddetto decreto direttoriale è stato emanato sulla base del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 (in Gazz. Uff., 20 settembre 2017, n. 220). - Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'art. 1 di tale D.M. stabilisce che: «ll presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo». L'art. 14 di detto D.M. prevede altresì che: «All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. 2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del . Della pubblicazione si dà avviso Parte_1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Il successivo art. 20, ai commi 1 e 2, stabilisce che: “
1. Sono dichiarati vincitori del corso- concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento Parte della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente , a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» ed al successivo comma 4 prevede che: «
4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente». Il meccanismo di reclutamento è chiaro: prima c'è l'assegnazione nei ruoli regionali, poi c'è l'attribuzione della sede sulla base anche delle precedenze di cui alla legge n. 104/1992.
Ciò è del tutto in linea con le previsioni di legge. L'art. 29 del d.lgs. 165/2001, che è la fonte primaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che nel corso del tempo ha subìto numerose modificazioni, tali da alterare anche in termini significativi la disciplina della materia, nella stesura attualmente vigente, quale modificata da ultimo dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, prevede, al comma 1, primo periodo, che: «il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami organizzato su base regionale…».
L'ultimo periodo di tale comma demanda a: «uno o più decreti del
[...]
, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Controparte_4
Ministro dell'economia delle finanze": - la definizione delle modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione;
- la definizione delle prove e dei programmi concorsuali;
- la definizione della valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli;
- la disciplina del periodo di formazione e prova;
- la definizione dei contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo». La fonte primaria è chiara ne prevedere, da un lato, che il relativo bando sia emanato in forma accentrata dal;
dall'altro, che il concorso sia «organizzato su base Parte_1 regionale».
3.3. L'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001 stabilisce, poi, che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Il concorso, dunque, si svolge a livello regionale e per ciascuna Regione sono previamente definiti i posti disponibili. Il candidato in sede di domanda indica secondo un certo ordine le Regioni per le quali concorre. Vi è una prova selettiva e poi una prova scritta (ai sensi della legge n. 114/2014, art. 25, le persone che versano nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, invalidità uguale o superiore all'80%, non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici e l'abilitazione alle professioni). La graduatoria finale è unica e nazionale (art. 14 del D.M. n. 138/2017 e art. 15 del bando di concorso sopra riportati) ed in base ad essa i posti sono assegnati alle regioni secondo una combinazione di: 1) posto in graduatoria;
2) indicazione della Regione secondo l'ordine di preferenza indicato dal candidato. In questa fase non è prevista alcuna precedenza. Ai sensi dell'art. 15 del decreto direttoriale sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun Controparte_5
[...]
La pretesa del ricorrente avrebbe l'effetto di costituire due graduatorie: quella dei titolari delle preferenze, abilitati a scegliere il posto di lavoro sull'intero territorio nazionale e quella dei non titolari di preferenza, per i quali resterebbe valido il criterio di assegnazione su base regionale.
Si realizzerebbe, in tal modo, una riserva di posti indeterminata - non essendo quantificabili a priori i potenziali beneficiari - e, in ogni caso, non prevista dalla normativa vigente. In sostanza, verrebbe ad effettuarsi uno scorrimento, prescindendo dalla posizione in graduatoria, a favore dei titolari delle prerogative ex lege n. 104/1992 e si assegnerebbero i posti residui ai candidati non beneficiari della suddetta normativa. Ma ciò comporterebbe non l'espressione di una preferenza ma un vero e proprio sovvertimento della graduatoria formata sulla base del giudizio della commissione esaminatrice, necessaria e preliminare all'assegnazione in ruolo ed alla scelta della sede di servizio. L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende da un lato, dalla posizione in graduatoria nazionale al netto delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, dalla disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti (si richiama, al riguardo, l'art. 15, comma 2 del Bando sopra riportato che riproduce fedelmente quanto disposto dall'art. 20 del D.M. n. 138 che, all'art. 20, comma 2 secondo il quale i ruoli regionali sono determinati, nei limiti dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze per le regioni dei candidati). Un diverso effetto sarebbe assolutamente in contrasto con la citata norma primaria di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 secondo la quale, come detto, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami organizzato “su base regionale”. Pertanto, in base alle suddette disposizioni del bando di concorso l'Amministrazione ha legittimamente ritenuto che le precedenze ex lege n. 104/1992 non potessero farsi valere in sede di assegnazione alle Regioni, bensì soltanto nella successiva fase inerente l'assegnazione della sede di primo incarico e, quindi, soltanto nel momento della scelta della sede disponibile all'interno della Regione già assegnata. Il ricorrente contesta l'operato dell'Amministrazione che ha inteso la richiamata norma del bando di concorso nel senso dell'applicabilità del diritto di precedenza previa differenziazione tra le due fasi, quella inziale di assegnazione della Regione di pertinenza e quella successiva della scelta del plesso scolastico, limitando la tutela ex lege n. 104/1992 solo in questo più ristretto ambito regionale, mentre la legge n. 104, in quanto di rango primario, avrebbe dovuto applicarsi già in fase di assegnazione ai ruoli regionali, pena una ingiustificata compromissione del diritto medesimo. L'assunto non può essere condiviso. Sempre l'art. 15 del citato Decreto direttoriale prevede, al comma 5, che: «
5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella Regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente».
Quindi vi è un obbligo di permanenza nella sede di assegnazione di tre anni. Sul punto l'art. 9, del CCNL 15.07.2010, per quanto di interesse, dispone che: «1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.
2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri: (…) 3. In deroga ai criteri di cui al comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: (…) c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell di provenienza e con il CP_5 Controparte_5 consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della Regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito». Tale disposizione ha realizzato, dunque, con riguardo alla mobilità interregionale, una comparazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, anch'esse di rango costituzionale (art. 97 Cost) con l'interesse del singolo dirigente al trasferimento bilanciando in tal modo le necessità individuali con le esigenze organizzative di continuità e soprattutto di efficienza del servizio pubblico.
4. Va, dunque, ritenuto, quanto alle richiamate tutele di cui alla legge n. 104/1992, che in base alle previsioni del bando secondo cui: «Nell'assegnazione della sede di servizio, il Parte competente si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6, 7 della legge 104/1992», il candidato vincitore possa far valere il diritto alla scelta di sede, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione, ma solamente in sede intraregionale, dopo quindi che la Regione di prima nomina sia stata stabilita in ragione del collocamento in graduatoria. Vi è da aggiungere che, come è noto, il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap (così Cass. 20 settembre 2012, n. 15873; Cass. 18 dicembre 2013, n. 28320; Cass. 3 agosto 2015, n. 16298). Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso “ove possibile” valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Nel caso in esame la Regione Sicilia non era disponibile tra le sedi opzionabili all'atto della sua immissione in ruolo, in base al punteggio ed alla posizione in graduatoria ottenuti dal CP_1
La Corte di Cassazione ha precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), che la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. Orbene la motivazione sopra trascritta del tutto condivisibile determina il rigetto dell'originario ricorso e l'accoglimento dell'appello. Le spese di lite del doppio grado attesi gli indirizzi interpretativi non univoci vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1065 del 2022 emessa dal Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata con il rigetto del ricorso;
2. Compensa le spese del doppio grado;
Così deciso nella camera di consiglio del 5/12/2025.
Il relatore Il presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott.ssa Marialuisa Crucitti