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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2959/2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 495/2022 TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso la sede della predetta casa di cura, sita in Mugnano di Napoli, al Corso Italia, n. 110, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Franzese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Vico Equense, al Corso Umberto I, n, 49, presso lo studio dell'avvocato Mario Castellano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.5.2022, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
495/2022 del 20.4.2022, notificato in data 20.4.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei suoi confronti, per la somma di euro 41.620,00, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 41.620,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per come risultava dalle seguenti fatture, emesse per la fornitura di reattivi per analisi di laboratorio: nn. 10965 del 15/11/2020 di euro 788,10 (per il quale è stato corrisposto un acconto di euro 451,46); 11941 del 30/11/2020 di euro 3.134,94; 13039 del 30/12/2020 di euro 2.342,00; 463 del 15/01/2021 di euro 1.690,54; 1185 del 30/01/2021 di euro 2.522,00; 1804 del 15/02/2021 di euro 3.307,54; 2380 del 28/02/2021 di euro 3.410,30; 3603 del 31/03/2021 di euro 1.510,54; 4529 del 30/04/2021 di euro 4.951,32; 1900A del 17/05/2021 di euro 1.510,54; 6090 del 31/05/2021 di euro 2.110,54; 6632 del 15/06/2021 di euro 2.110,54; 7263 del 30/06/2021 di euro 2.110,54; 8168 del 31/07/2021 di euro 4.219,08; 11046 del 15/10/2021 di euro 2.110,54; 11374 del 30/10/2021 di euro 2.530,35; 944 del 14/03/2022 di euro 2.164,20. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva: di essere un soggetto erogatore di prestazioni di assistenza ospedaliera, in forza di apposite convenzioni stipulate con la , la quale lo remunera nei limiti degli importi fissati Controparte_2 dalla Regione Campania, in relazione alle singole prestazioni;
che, atteso l'obbligo per le strutture sanitarie di eseguire tamponi di rilevamento CO -19 ai pazienti da accogliere in struttura, la Regione Campania avrebbe imposto il costo di esecuzione complessivo di ciascuno di tali tamponi dapprima in euro 62,89 (cfr. allegato 3, comunicazione della Associazione di ospedalità privata), poi calmierato (già da ottobre 2020) ad euro 42,50 omnia, e, infine, ad euro 35 (a partire da luglio 2021), come da Delibere della Giunta Regionale Campania nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.07.2021. In particolare, l'opponente asseriva che, al fine di rispondere all'obbligo di eseguire i predetti tamponi sia al proprio personale che ai pazienti, aveva sottoscritto, con la a) in data 29.5.2020, un contratto prot. 05/2020 OI per Controparte_1
l'acquisto di un'apparecchiatura Sistema per analisi di biologia Molecolare - Genexpert IV-4 chepeid- (al prezzo di euro 52.500,00), afferente anche alla somministrazione dei reattivi XpertXpress Sars Cov 2; b) in data 1.7.2020, il contratto n. 3037.2 di somministrazione continuativa di reattivi, dedicati alla predetta apparecchiatura, denominato “Contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” (entrambi recante il numero di protocollo 05/2020 OI, il cui prezzo viene richiamato nell'offerta n. 030/AV/A/2020/0332). Secondo quanto sostenuto dall'opponente, esso avrebbe ricevuto la merce al prezzo indicato nell'allegato al contratto solo fino al dicembre del 2020, mentre, a partire dal gennaio 2021, l'opposta avrebbe rialzato unilateralmente i prezzi (senza accettazione dell'opponente), fino ad arrivare alla cifra di euro 430,00 per ciascuna confezione di 10 pezzi di reagente, in spregio alle Delibere della Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.7.2021) che avrebbero dapprima fissato il prezzo omnicomprensivo dei costi totali di elaborazione di un tampone covid -19 in euro 38,64, oltre il 10% di oneri riflessi e poi in euro 35,00, comprensivo del 10% di oneri riflessi, determinando, di conseguenza, una drastica riduzione dei costi dei tamponi (e quindi di rimborsabilità da parte della Regione). A causa di tale circostanza, l'opponente lamentava che i predetti aumenti sarebbero stati tali da configurare la sopravvenienza di un factum principis (quale è di norma una disposizione di legge e /o provvedimento dell'autorità), il quale avrebbe causato uno squilibrio del sinallagma contrattuale che, come tale, avrebbe dovuto ingenerare un dovere di rinegoziazione del contratto (ex artt. 1175, 1374,1375 c.c.), sulla base del principio di buona fede;
dovere a cui parte opposta sarebbe venuta meno, generando un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Il venir meno a tale dovere, secondo quanto sostenuto dall'opponente, legittimerebbe il rifiuto di eseguire la propria prestazione rispetto a quelle pregresse e fonderebbe anche la propria legittima istanza di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., anche in considerazione della presenza di clausole vessatorie inerenti all'obbligo minimo di acquisto del reagente, che, se non rispettato, porterebbe all'applicazione di una penale irriducibile ex art.
2.1 del contratto. Inoltre, l'opponente eccepiva, altresì, la vendita aliud pro alio del macchinario acquistato, in quanto la società opposta avrebbe taciuto la circostanza secondo cui il predetto macchinario funzionerebbe solo con gli specifici reagenti da essa forniti. Tanto premesso, l'opponente deduceva di aver subito un danno economico causato in primo luogo dal rifiuto, da parte dell'opposta, di ricontrattare il prezzo e, in secondo luogo (un danno da lucro cessante) dall'acquisto del macchinario per la cifra pari ad euro 52.500,00 (danno emergente), nonché dalla maggiorazione unilaterale applicata ai costi dei reagenti dopo il mese di dicembre 2020 (sebbene il periodo di vigenza della Delibera della Giunta Regionale n.465 fosse operativa già dal 28.10.2020). Tale danno (protrattosi a partire dal 28.10.2020) ammonterebbe: per il 2020 e per i primi 7 mesi del 2021, ad euro 20.550,00; ad euro 13.545,00 per i restanti mesi del 2021; ad euro 3.900,00 per il 2022, per un totale complessivo pari ad euro 37.995,00, oltre interessi. Inoltre, parte opponente contestava, poi, il quantum del decreto ingiuntivo, in quanto esso avrebbe pagato parte delle fatture oggetto del predetto decreto (afferenti, in prevalenza, al materiale diverso dai reagenti oggetto di causa) per un totale di euro 5.818,75; dunque, residuerebbe da pagare solo la cifra di euro 35.801,60. Ancora, parte opponente asseriva che il mancato adempimento dell'obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato causerebbe non solo il ristoro del danno, ma porterebbe anche ad una tutela in forma specifica. In particolare, il Giudice dovrebbe sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario con effetto ex tunc. Infine, parte opponente esprimeva la propria volontà, per il futuro, di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. derivante dalla vigenza delle suddette Delibere della Giunta Regionale;
nonché la volontà di risolvere il contratto prot. 05/2020 OI del 29.05.2020 inerente all'apparecchiatura denominata “sistema per analisi di biologia Molecolare- Genexpert IV-4 chepeid” al prezzo già corrisposto di euro 52.500,00, attesa la natura di aliud pro alio della vendita. Inoltre, chiedeva, altresì, la riduzione delle penali (contrattualizzate illecitamente in deroga all'art. 1384 c.c.) di cui agli artt.
2.1 e 8 del contratto stesso. In conclusione, l'opponente chiedeva: la revoca del decreto ingiuntivo n.495/2022; accertare e dichiarare l'inadempimento della per aver violato Controparte_1
l'obbligo di non modificare unilateralmente il prezzo di vendita senza accettazione e/o per aver violato l'obbligo di rinegoziazione contrattuale, e/o per aver violato il disposto eterointegrato nel contratto in forza dell'art. 1374 c.c. a seguito dell'entrata in vigore delle Delibere Regionali;
accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e pronunciare una declaratoria di non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo;
la riforma del decreto ingiuntivo, in ipotesi di conferma dello stesso, decurtando dalla debitoria di euro 41.620,00, la cifra di euro 5.818,75, già corrisposta all'opposta per prodotti fatturati diversi dai reagenti, per un totale pari ad euro 35.801,25; condannare, in via riconvenzionale, la al risarcimento dei danni per la somma di euro 37.995, 00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazioni o, in subordine, per come quantificati ai punti 18-19- 20 dei motivi in fatto o a rifondergli gli importi maggiori o minori che il Giudicante intendesse riconoscerle;
; accogliere la domanda riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento della per violazione dell'obbligo di Controparte_1 rinegoziare, inerente la pronuncia ex art. 2932 c.c. circa le clausole contrattuali che avrebbero dovuto produrre gli effetti del contratto non concluso per negata rinegoziazione, a far data dalla rideterminazione dei prezzi operata dalla Regione Campania e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
accogliere, in via riconvenzionale, la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, sia del contratto di somministrazione dei reattivi prot. O5/2020 OI del 01.07.2020, e sia di quello recante medesimo protocollo e sottoscritto in data 29.5.2020 inerente l'apparecchiatura oggetto di causa, condannando l'opposta a reintegrare l'opponente della cifra di euro 52.500,00, decurtato, eventualmente, il compenso per usura;
la risoluzione, in via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione del contratto dei reagenti ex art. 1467 c.c., pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., mediante la quale si riduca ad equità, per il futuro, il contratto sperequato, rideterminando il prezzo dei reattivi in proporzione al costo dei tamponi indicato dalla Regione Campania e provvedendo anche alla eliminazione di tutte le penali e clausole vessatorie in esso inserite, condannando, altresì, l'opposta a rifonderle le somme indebitamente fatturate e percepite;
in via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi in cui non venga risolto il contratto di somministrazione dei reattivi ex art. 1467 c.c., né venga pronunciata con sentenza la eterointegrazione del contratto ex art. 2932 c.c., la riduzione di tutte le penali presenti nel contratto, previa declaratoria di inefficacia e illegittimità delle rinunce al potere giudiziale ex art. 1384 c.c. nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_3 esposta da controparte deducendo che: la Regione non avrebbe imposto un tetto al costo di acquisto o di vendita dei tamponi, ma avrebbe solo stabilito la cifra che avrebbe rimborsato alle strutture ospedaliere. In particolare, non vi sarebbe stato alcun illegittimo aumento dei prezzi, in quanto il contratto, all'art. 3, prevedeva che: “la somministrante si obbliga ad effettuare la fornitura al prezzo di cui al listino ufficiale della casa produttrice, scontato in fattura alla scontistica come da offerta N. 030/AV/A/2020/0332”. Dunque, le parti non avrebbero pattuito dei prezzi fissi (per i quali non sarebbe stata chiesta alcuna revisione dall'opponente), ma solo una percentuale (fissa ed invariabile) da applicare al prezzo di listino imposto dalla ditta produttrice. A fondamento delle proprie ragioni, la sosteneva che l'opponente Controparte_1 avrebbe ammesso di essere inadempiente nei confronti delle fatture di cui al monitorio, confermando, quindi, l'ordine e la ricezione della merce, esonerandola, pertanto, dalla relativa prova, in virtù del principio di non contestazione. Inoltre, in merito all'obbligo di rinegoziazione, l'opposta deduceva l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo di rinegoziazione e di modifica del rapporto, il cui inadempimento comporterebbe una responsabilità contrattuale;
potere di modifica che, peraltro, spetterebbe solo alle parti contraenti. In tal senso, infatti, l'opposta precisava che ad essa, anche alla luce delle delibere emanate dalla Giunta Regionale della Campania, non spettava alcun obbligo di riduzione dei costi. Tanto premesso, in merito alle domande riconvenzionali, l'opposta deduceva che: la domanda riconvenzionale relativa all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. risulterebbe essere inconferente, in quanto tale disposizione si riferirebbe all'ipotesi in cui rimanga inadempiuto un obbligo a contrarre e non sarebbe riferibile a un presunto obbligo a contrattare nuovamente alcune pattuizioni;
la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sarebbe infondata, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di ricontrattare e ridurre il prezzo pattuito;
la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura sarebbe infondata, in quanto l'opponente avrebbe continuato ad acquistare i materiali sino a tutto il 2022, inoltre alcun sacrificio economico sarebbe stato patito dalla stessa opponente;
la domanda riconvenzionale di risoluzione della compravendita, non sarebbe configurabile alcuna vendita di un aliud pro alio, in quanto lo strumento (mai contestato) sarebbe stato sempre funzionante;
la domanda riconvenzionale di riduzione della penale evidenziava che le parti avrebbe contrattualmente pattuito l'irriducibilità della stessa, in deroga all'art. 1384 c.c., anche in considerazione delle condizioni stabilite fin dal momento della sottoscrizione. In conclusione, l'opposta chiedeva: rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 37.336,38, maggiorata di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002; rigettare le domande riconvenzionali in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, oltre le spese e danni ex art. 96, comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente, va evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Nel caso specifico, parte opposta ha adempiuto all'onere di provare la fonte negoziale dell'obbligo, attesa anche la non contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione. Più precisamente, dal punto di vista dell'inquadramento normativo della questione, si osserva che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è riconducibile al contratto di fornitura, il quale è annoverabile nello schema del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., quando ha ad oggetto una fornitura di determinati beni, in cambio del pagamento di un corrispettivo. Inoltre, esso è, a sua volta, da ricondurre nel contratto ad esecuzione periodica, attesa la sussistenza di più prestazioni (o forniture) effettuate in momenti diversi e ripetute a distanza di tempo ed a scadenze determinate.
3. Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato quanto segue. In primo luogo, non risulta essere contestata né la fonte negoziale dell'obbligo (rinvenibile nei contratti a) “Offerta N. 0030/AV/a/2020/0332” datata 29.5.2020 per l'acquisto di un'apparecchiatura Sistema per analisi di biologia Molecolare - Genexpert IV-4 chepeid- al prezzo di euro 52.500,00; b) “Contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” datato 1.7.2020 n. 3036.2 di somministrazione continuativa di reattivi), né l'esecuzione delle prestazioni di cui parte opposta ne chiede la remunerazione. I predetti contratti, prima del 3.3.2022 (data di risposta da parte dell'opponente alla messa in mora inviata dalla , oltre a Controparte_1 non essere contestati nell'an, non risultavano essere stati contestati nemmeno nel quantum. In seguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte dell'opposta-creditrice, parte opponente contestava la pretesa creditoria, sull'assunto che la CP_1 avrebbe provveduto ad alzare unilateralmente i prezzi dei reagenti. Secondo
[...] quanto sostenuto dall'opponente, esso avrebbe ricevuto la merce al prezzo indicato nell'allegato al contratto solo fino al dicembre del 2020, mentre, a partire dal gennaio 2021, l'opposta avrebbe rialzato unilateralmente i prezzi per l'acquisto dei reagenti, in spregio alle Delibere della Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.7.2021) che, avendo, in definitiva, fissato in euro 35,00 il prezzo omnicomprensivo dei costi totali di elaborazione di un tampone CO-19, avrebbero comportato, secondo la prospettazione di parte opponente, un obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
3.1. Ciò posto, in merito all'obbligo di rinegoziazione del contratto oggetto di causa (di vendita e somministrazione Genexpert Iv-4, recante numero di protocollo 08/2020 VDf e sottoscritto in data 1.7.2020), va osservato che, nella materia contrattuale di cui trattasi, non sussiste alcun “obbligo” di rinegoziazione per le parti, le quali, in virtù del principio di autonomina negoziale, ex art. 1322, comma 1 c.c. (nonché in ossequio al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata), hanno la possibilità di determinare liberamente il contenuto degli accordi negoziali, nei limiti imposti dalla legge. Infatti, da un'attenta lettura delle Delibere di Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.07.2021) emerge che: “la tariffa da individuare per ciascun test non deve essere una tariffa nomenclatore, bensì una tariffa di orientamento e di rimborso.” Da ciò ne deriva, dunque, che da tali provvedimenti non si rinviene alcun “limite” all'autonomia negoziale delle parti, le quali ben avrebbero potuto stabilire finanche un prezzo superiore a quanto fissato nei provvedimenti stessi. Orbene, in considerazione di quanto esposto, non sussiste, oltremodo, alcun obbligo per le parti di procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali già pattuite, dal cui mancato rispetto possa derivare una responsabilità per inadempimento. In particolare, come è possibile riscontrare dai predetti contratti (sottoscritti da entrambe le parti), in essi vi è contenuta la specifica indicazione sia del macchinario che dei materiali occorrenti per il funzionamento dello stesso. Dunque, non è possibile far riferimento al criterio dell'aliud pro alio (così come dedotto, ma non provato dall'opponente), sulla base dell'ipotizzata circostanza che il macchinario oggetto di causa funzionerebbe solo ed esclusivamente con i materiali forniti dall'opposta. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata. (cfr. Cass. Civ. 13214/2024). Tale ultima circostanza, non risulta essersi verificata nel caso de quo, in considerazione sia della specifica accettazione delle condizioni contrattuali e sia dell'inoltro di ordini da parte dell'opponente (confermati dalla presenza in atti di documenti ordinativi e di DDT attestanti la spedizione degli ordini), anche occorsi nel periodo contestato dall'opponente (dall'emanazione della prima Delibera di Giunta Regionale) intercorrente tra il 28.10.2020 e i primi mesi dell'anno 2022. 3.2. Ancora, in merito alla fornitura dei materiali, dal “contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” datato 1.7.2020 n. 3037.2, emerge, all'art. 3, che: “la somministrante si obbliga ad effettuare la fornitura al prezzo di cui al listino ufficiale della casa produttrice, scontato in fattura alla scontistica come da offerta N. 030/AV/a/2020/0332. Resta inteso che la scontistica è relativa al prezzo di cui al listino ufficiale vigente al momento della consegna.”. La predetta scontistica risulta essere stata prodotta nella tabella (in atti) allegata all'offerta N. 030/AV/a/2020/0332. Tale tabella (contenente, dunque, il parametro indicativo dell'oscillazione dei prezzi da corrispondere), non risulta essere stata contestata, anzi, al contrario, il pagamento delle fatture oggetto di causa da parte dell'opponente, è stato effettuato (talvolta solo parzialmente) sia prima dell'emanazione delle delibere che dopo, ovvero durante il periodo in cui deduceva di aver corrisposto un prezzo maggiorato. Peraltro, il pagamento delle fatture (totale o parziale) implica, in ogni caso, un'ipotesi di “acquiescenza”, anche per facta concludentia, delle prestazioni pattuite in un contratto (si ripete) pienamente operativo e vincolante tra le parti stesse. D'altronde, è la stessa parte opponente che nell'atto di citazione in opposizione afferma di essersi “vista astretta a firmare un contratto capestro, composto di sole clausole vessatorie” (comunque sottoscritto), nonché di aver pagato (addirittura in anticipo) le fatture dell'anno 2022 per euro 2.150,00 per una presunta minaccia (non provata) della “di bloccare le forniture”. Controparte_1
Dunque, tali suddette delibere (che, non sono da considerarsi precipuamente un factum principis, atteso che non costituiscono un fatto sopravvenuto tale da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione), non sono idonee a causare, per ciò solo, la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta. Invero, quest'ultima è un rimedio che opera sul presupposto dell'esistenza di una causa di forza maggiore, laddove essa non renda impossibile la prestazione, ma ne determini una maggiore onerosità che supera quella normalmente accettabile dell'alea contrattuale e che alteri le condizioni pattuite. Per configurare l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è necessario che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili lamentati determinino un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l'originario rapporto di equilibrio del negozio, incidendo sul rapporto di valore di una prestazione rispetto all'altra, ovvero facendo diminuire o cessare l'utilità della controprestazione. A tal proposito, la giurisprudenza prevalente, ritiene che la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla “rigorosa prova” del fatto la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili;
circostanza che, nel caso specifico, non può aver riguardo alle suddette Delibere della Giunta Regionale, le quali hanno individuato una “tariffa di orientamento e di rimborso”, e non, al contrario, una “tariffa nomenclatore”. In tal senso, il nomenclatore tariffario rappresenta l'insieme delle tariffe, determinate in maniera univoca e a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza. Tali tariffe, sono stabilite periodicamente dal Ministero della salute insieme al Ministero dell'Economia, con il supporto della Commissione permanente per l'aggiornamento delle tariffe (costituita da rappresentanti di detti Ministeri, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)). Sul punto, va, poi, osservato, a fortiori, che in caso di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, quest'ultima deve si essere sopravvenuta, ma non deve intervenire quando il contraente è già in mora. Infatti, “la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta…non può essere invocata ed opposta dal contraente inadempiente, con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e straordinari verificatisi successivamente alla sua costituzione in mora, in quanto, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, deve ritenersi, a fortiori, a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità di essa” (cfr. Cass. Civ. 10139/1991). Invero, ex art. 1221 c.c., “il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”; ciò avuto riguardo al principio della cd. perpetuatio obligationis, gravante sul debitore fino al verificarsi dell'adempimento. Pertanto, non configurandosi alcuna ipotesi di inadempimento in capo all'opposta- creditrice, la domanda principale di non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo, deve essere rigettata, attesa l'insussistenza di un obbligo, in capo a parte opposta, di provvedere a rideterminare le condizioni contrattuali.
4. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, sollevata dall'opponente, di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sia del contratto di somministrazione dei reattivi (datato 1.7.2020) che di quello sottoscritto in data 29.5.2020 inerente all'apparecchiatura oggetto di causa, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014). Ciò posto, nello specifico, per quanto concerne, in particolare, le domande riconvenzionali circa a) la richiesta di una pronuncia ex art. 2932 c.c. per violazione dell'obbligo di rinegoziare e b) la richiesta di una pronuncia ex art. 2932 c.c. al fine di ridurre ad equità il contratto per il futuro, rideterminare il prezzo dei reattivi, l'eliminazione di tutte le penali va osservato quanto segue. L'art. 2932 c.c., rubricato “esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”, è una norma che tutela la parte che ha correttamente adempiuto, fornendogli, in caso di inadempimento dell'altra pare, uno strumento adeguato alla reale soddisfazione dell'interesse da essa perseguito. All'uopo, va ricordato il principio “nemo ad factum cogi potest”, in base al quale, quando l'oggetto di una obbligazione consiste in un facere, ossia in una specifica attività del debitore, si presenta il problema della coercibilità della prestazione. Gli obblighi di facere, infatti, sono generalmente infungibili, nel senso che per il loro adempimento è necessaria l'attività del debitore, non essendo sufficiente la prestazione effettuata da un terzo: è in tali circostanze, vale a dire laddove esista già un'obbligazione ben definita dalle parti (o dalla legge) poi rimasta inadempiuta, che la cd. sentenza costituiva può spiegare i propri effetti. Nel caso in esame, ovvero nell'ipotesi dell'obbligo di rinegoziazione o di riduzione ad equità, rideterminazione di prezzi e/o penali, l'applicazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c. risulta essere escluso, atteso che non è possibile per il Giudice sindacare il contenuto di un contratto e restringere lo spazio dell'autonomia privata, la quale opera sia nel momento costituivo, modificativo o estintivo del contratto stesso.
4.1. Per ciò che attiene alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di riduzione di tutte le penali presenti nel contratto, va osservato quanto segue. Dalla lettura del contratto sottoscritto in data 1.7.2020, in calce allo stesso risultano essere state specificamente approvate, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 2 (minimo garantito – condizioni generali di vendita – penale – proroga); 5 (durata e validità); 6 (sospensione fornitura – modifica modalità pagamento – fatturazione interessi); 7 (clausola risolutiva espressa); 8 (penale); 9 (foro esclusivo). Tali disposizioni risultano essere ritualmente e specificamente approvate, in ossequio al principio secondo il quale le clausole vessatorie, affinché siano valide, devono essere specificamente elencate e poi sottoscritte in calce;
ciò in considerazione della circostanza secondo la quale si ritiene essere sufficiente ai fini della validità delle clausole vessatorie che la specifica sottoscrizione sia apposta in calce alla lista contenente il riferimento a tutte le clausole, purché le stesse siano indicate in modo tale da richiamare l'attenzione sul loro contenuto, ovvero quanto meno citate con riferimento alla individuazione numerica e di titolo (cfr. Cass. civ., 26538/2018 e 12739/2017). Nello specifico, in merito al contestato art. 8 inerente l'applicazione della penale irriducibile, in deroga all'art. 1384 c.c., deve evidenziarsi che tale disposizione non è da ricondursi tra le clausole di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. (per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti), bensì nella vincolatività dello stesso accordo negoziale che, nel caso specifico, prevede la realizzazione, da parte dell'opponente, di un fatturato minimo annuale pari ad euro 4.000,00+I.V.A. Secondo la S.C., invero, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., 18550/2021; Cass. civ., 6558/2010). Peraltro, nella specie, in merito alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va tenuta in considerazione l'effettiva incidenza dell'interesse del creditore all'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale che, nel caso de quo, risulta essere effettivo e concreto, atteso il mancato pagamento di buona parte delle fatture oggetto di causa. Sul punto, secondo la S.C.: “il criterio al quale giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, precisandosi che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento, sicché ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riguardo al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento. Inoltre, deve evidenziarsi che l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, ai sensi dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito” (Cass. civ., n. 15468 del 1.7.2009).
5. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata. Tuttavia, tenuto conto dell'accertamento della debenza di un diverso importo, il decreto ingiuntivo n. 496/2022 deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione. Per ciò che concerne l'effettivo quantum della pretesa creditoria, esso va determinato come segue. In particolare, al netto (non contestato) della nota di credito 356 del 30.4.2021 (pari ad euro 514,80), degli acconti corrisposti dall'opponente sulle fatture: 10965 del 15.1.20 pari ad euro 451,46; 11941 del 30.11.20 pari ad euro 780,74; 2380 del 28.2.21 pari ad euro 450,00; 4529 del 30.4.21 pari ad euro 713,95; 11374 del 30.10.21 pari ad euro 401,52, nonché del saldo delle fatture: 3603 del 31.3.21; 1900A del 17.5.21 intervenuto dopo la presentazione del ricorso monitorio, l' Parte_2 deve essere condannato al pagamento, in favore della del Controparte_1 restante importo pari ad euro 36.704,76, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla messa in mora (28.2.2022) al saldo.
6.In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
7. In relazione alle spese liquidate in sede monitoria, le stesse devono essere integralmente poste a carico dell'opponente. Infatti, va ricordato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che inizia con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Conseguentemente, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14818 del 18-2-2002); il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 2217/2007; Cass. civ., n. 75/2010); “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. civ., sentenza n. 24482 del 9-8-2022). Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per condannare l'opponente al ristoro delle spese della fase monitoria, sia perché l'opponente, come evidenziato, va condannato nel merito, sia perché il pagamento parziale è avvenuto solo in corso di causa.
7.1. Quanto alle spese di lite del giudizio di opposizione, queste vanno regolate in osservanza del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 495/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna, l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, nei confronti della Controparte_1 dell'importo pari ad euro 36.704,76, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla messa in mora (28.2.2022) al saldo;
C. rigetta le domande riconvenzionali proposte con l'opposizione; D. condanna l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., così come disposte nel CP_1 decreto ingiuntivo n. 495/2022; E. condanna l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 21 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso la sede della predetta casa di cura, sita in Mugnano di Napoli, al Corso Italia, n. 110, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Franzese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Vico Equense, al Corso Umberto I, n, 49, presso lo studio dell'avvocato Mario Castellano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.5.2022, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
495/2022 del 20.4.2022, notificato in data 20.4.2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, nei suoi confronti, per la somma di euro 41.620,00, oltre interessi moratori e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che assumeva di Controparte_1 essere creditrice della complessiva somma di euro 41.620,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, per come risultava dalle seguenti fatture, emesse per la fornitura di reattivi per analisi di laboratorio: nn. 10965 del 15/11/2020 di euro 788,10 (per il quale è stato corrisposto un acconto di euro 451,46); 11941 del 30/11/2020 di euro 3.134,94; 13039 del 30/12/2020 di euro 2.342,00; 463 del 15/01/2021 di euro 1.690,54; 1185 del 30/01/2021 di euro 2.522,00; 1804 del 15/02/2021 di euro 3.307,54; 2380 del 28/02/2021 di euro 3.410,30; 3603 del 31/03/2021 di euro 1.510,54; 4529 del 30/04/2021 di euro 4.951,32; 1900A del 17/05/2021 di euro 1.510,54; 6090 del 31/05/2021 di euro 2.110,54; 6632 del 15/06/2021 di euro 2.110,54; 7263 del 30/06/2021 di euro 2.110,54; 8168 del 31/07/2021 di euro 4.219,08; 11046 del 15/10/2021 di euro 2.110,54; 11374 del 30/10/2021 di euro 2.530,35; 944 del 14/03/2022 di euro 2.164,20. A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva: di essere un soggetto erogatore di prestazioni di assistenza ospedaliera, in forza di apposite convenzioni stipulate con la , la quale lo remunera nei limiti degli importi fissati Controparte_2 dalla Regione Campania, in relazione alle singole prestazioni;
che, atteso l'obbligo per le strutture sanitarie di eseguire tamponi di rilevamento CO -19 ai pazienti da accogliere in struttura, la Regione Campania avrebbe imposto il costo di esecuzione complessivo di ciascuno di tali tamponi dapprima in euro 62,89 (cfr. allegato 3, comunicazione della Associazione di ospedalità privata), poi calmierato (già da ottobre 2020) ad euro 42,50 omnia, e, infine, ad euro 35 (a partire da luglio 2021), come da Delibere della Giunta Regionale Campania nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.07.2021. In particolare, l'opponente asseriva che, al fine di rispondere all'obbligo di eseguire i predetti tamponi sia al proprio personale che ai pazienti, aveva sottoscritto, con la a) in data 29.5.2020, un contratto prot. 05/2020 OI per Controparte_1
l'acquisto di un'apparecchiatura Sistema per analisi di biologia Molecolare - Genexpert IV-4 chepeid- (al prezzo di euro 52.500,00), afferente anche alla somministrazione dei reattivi XpertXpress Sars Cov 2; b) in data 1.7.2020, il contratto n. 3037.2 di somministrazione continuativa di reattivi, dedicati alla predetta apparecchiatura, denominato “Contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” (entrambi recante il numero di protocollo 05/2020 OI, il cui prezzo viene richiamato nell'offerta n. 030/AV/A/2020/0332). Secondo quanto sostenuto dall'opponente, esso avrebbe ricevuto la merce al prezzo indicato nell'allegato al contratto solo fino al dicembre del 2020, mentre, a partire dal gennaio 2021, l'opposta avrebbe rialzato unilateralmente i prezzi (senza accettazione dell'opponente), fino ad arrivare alla cifra di euro 430,00 per ciascuna confezione di 10 pezzi di reagente, in spregio alle Delibere della Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.7.2021) che avrebbero dapprima fissato il prezzo omnicomprensivo dei costi totali di elaborazione di un tampone covid -19 in euro 38,64, oltre il 10% di oneri riflessi e poi in euro 35,00, comprensivo del 10% di oneri riflessi, determinando, di conseguenza, una drastica riduzione dei costi dei tamponi (e quindi di rimborsabilità da parte della Regione). A causa di tale circostanza, l'opponente lamentava che i predetti aumenti sarebbero stati tali da configurare la sopravvenienza di un factum principis (quale è di norma una disposizione di legge e /o provvedimento dell'autorità), il quale avrebbe causato uno squilibrio del sinallagma contrattuale che, come tale, avrebbe dovuto ingenerare un dovere di rinegoziazione del contratto (ex artt. 1175, 1374,1375 c.c.), sulla base del principio di buona fede;
dovere a cui parte opposta sarebbe venuta meno, generando un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Il venir meno a tale dovere, secondo quanto sostenuto dall'opponente, legittimerebbe il rifiuto di eseguire la propria prestazione rispetto a quelle pregresse e fonderebbe anche la propria legittima istanza di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., anche in considerazione della presenza di clausole vessatorie inerenti all'obbligo minimo di acquisto del reagente, che, se non rispettato, porterebbe all'applicazione di una penale irriducibile ex art.
2.1 del contratto. Inoltre, l'opponente eccepiva, altresì, la vendita aliud pro alio del macchinario acquistato, in quanto la società opposta avrebbe taciuto la circostanza secondo cui il predetto macchinario funzionerebbe solo con gli specifici reagenti da essa forniti. Tanto premesso, l'opponente deduceva di aver subito un danno economico causato in primo luogo dal rifiuto, da parte dell'opposta, di ricontrattare il prezzo e, in secondo luogo (un danno da lucro cessante) dall'acquisto del macchinario per la cifra pari ad euro 52.500,00 (danno emergente), nonché dalla maggiorazione unilaterale applicata ai costi dei reagenti dopo il mese di dicembre 2020 (sebbene il periodo di vigenza della Delibera della Giunta Regionale n.465 fosse operativa già dal 28.10.2020). Tale danno (protrattosi a partire dal 28.10.2020) ammonterebbe: per il 2020 e per i primi 7 mesi del 2021, ad euro 20.550,00; ad euro 13.545,00 per i restanti mesi del 2021; ad euro 3.900,00 per il 2022, per un totale complessivo pari ad euro 37.995,00, oltre interessi. Inoltre, parte opponente contestava, poi, il quantum del decreto ingiuntivo, in quanto esso avrebbe pagato parte delle fatture oggetto del predetto decreto (afferenti, in prevalenza, al materiale diverso dai reagenti oggetto di causa) per un totale di euro 5.818,75; dunque, residuerebbe da pagare solo la cifra di euro 35.801,60. Ancora, parte opponente asseriva che il mancato adempimento dell'obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato causerebbe non solo il ristoro del danno, ma porterebbe anche ad una tutela in forma specifica. In particolare, il Giudice dovrebbe sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell'accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario con effetto ex tunc. Infine, parte opponente esprimeva la propria volontà, per il futuro, di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. derivante dalla vigenza delle suddette Delibere della Giunta Regionale;
nonché la volontà di risolvere il contratto prot. 05/2020 OI del 29.05.2020 inerente all'apparecchiatura denominata “sistema per analisi di biologia Molecolare- Genexpert IV-4 chepeid” al prezzo già corrisposto di euro 52.500,00, attesa la natura di aliud pro alio della vendita. Inoltre, chiedeva, altresì, la riduzione delle penali (contrattualizzate illecitamente in deroga all'art. 1384 c.c.) di cui agli artt.
2.1 e 8 del contratto stesso. In conclusione, l'opponente chiedeva: la revoca del decreto ingiuntivo n.495/2022; accertare e dichiarare l'inadempimento della per aver violato Controparte_1
l'obbligo di non modificare unilateralmente il prezzo di vendita senza accettazione e/o per aver violato l'obbligo di rinegoziazione contrattuale, e/o per aver violato il disposto eterointegrato nel contratto in forza dell'art. 1374 c.c. a seguito dell'entrata in vigore delle Delibere Regionali;
accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e pronunciare una declaratoria di non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo;
la riforma del decreto ingiuntivo, in ipotesi di conferma dello stesso, decurtando dalla debitoria di euro 41.620,00, la cifra di euro 5.818,75, già corrisposta all'opposta per prodotti fatturati diversi dai reagenti, per un totale pari ad euro 35.801,25; condannare, in via riconvenzionale, la al risarcimento dei danni per la somma di euro 37.995, 00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazioni o, in subordine, per come quantificati ai punti 18-19- 20 dei motivi in fatto o a rifondergli gli importi maggiori o minori che il Giudicante intendesse riconoscerle;
; accogliere la domanda riconvenzionale, accertato e dichiarato l'inadempimento della per violazione dell'obbligo di Controparte_1 rinegoziare, inerente la pronuncia ex art. 2932 c.c. circa le clausole contrattuali che avrebbero dovuto produrre gli effetti del contratto non concluso per negata rinegoziazione, a far data dalla rideterminazione dei prezzi operata dalla Regione Campania e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
accogliere, in via riconvenzionale, la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, sia del contratto di somministrazione dei reattivi prot. O5/2020 OI del 01.07.2020, e sia di quello recante medesimo protocollo e sottoscritto in data 29.5.2020 inerente l'apparecchiatura oggetto di causa, condannando l'opposta a reintegrare l'opponente della cifra di euro 52.500,00, decurtato, eventualmente, il compenso per usura;
la risoluzione, in via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione del contratto dei reagenti ex art. 1467 c.c., pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., mediante la quale si riduca ad equità, per il futuro, il contratto sperequato, rideterminando il prezzo dei reattivi in proporzione al costo dei tamponi indicato dalla Regione Campania e provvedendo anche alla eliminazione di tutte le penali e clausole vessatorie in esso inserite, condannando, altresì, l'opposta a rifonderle le somme indebitamente fatturate e percepite;
in via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi in cui non venga risolto il contratto di somministrazione dei reattivi ex art. 1467 c.c., né venga pronunciata con sentenza la eterointegrazione del contratto ex art. 2932 c.c., la riduzione di tutte le penali presenti nel contratto, previa declaratoria di inefficacia e illegittimità delle rinunce al potere giudiziale ex art. 1384 c.c. nel costituirsi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_3 esposta da controparte deducendo che: la Regione non avrebbe imposto un tetto al costo di acquisto o di vendita dei tamponi, ma avrebbe solo stabilito la cifra che avrebbe rimborsato alle strutture ospedaliere. In particolare, non vi sarebbe stato alcun illegittimo aumento dei prezzi, in quanto il contratto, all'art. 3, prevedeva che: “la somministrante si obbliga ad effettuare la fornitura al prezzo di cui al listino ufficiale della casa produttrice, scontato in fattura alla scontistica come da offerta N. 030/AV/A/2020/0332”. Dunque, le parti non avrebbero pattuito dei prezzi fissi (per i quali non sarebbe stata chiesta alcuna revisione dall'opponente), ma solo una percentuale (fissa ed invariabile) da applicare al prezzo di listino imposto dalla ditta produttrice. A fondamento delle proprie ragioni, la sosteneva che l'opponente Controparte_1 avrebbe ammesso di essere inadempiente nei confronti delle fatture di cui al monitorio, confermando, quindi, l'ordine e la ricezione della merce, esonerandola, pertanto, dalla relativa prova, in virtù del principio di non contestazione. Inoltre, in merito all'obbligo di rinegoziazione, l'opposta deduceva l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un obbligo di rinegoziazione e di modifica del rapporto, il cui inadempimento comporterebbe una responsabilità contrattuale;
potere di modifica che, peraltro, spetterebbe solo alle parti contraenti. In tal senso, infatti, l'opposta precisava che ad essa, anche alla luce delle delibere emanate dalla Giunta Regionale della Campania, non spettava alcun obbligo di riduzione dei costi. Tanto premesso, in merito alle domande riconvenzionali, l'opposta deduceva che: la domanda riconvenzionale relativa all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. risulterebbe essere inconferente, in quanto tale disposizione si riferirebbe all'ipotesi in cui rimanga inadempiuto un obbligo a contrarre e non sarebbe riferibile a un presunto obbligo a contrattare nuovamente alcune pattuizioni;
la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sarebbe infondata, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di ricontrattare e ridurre il prezzo pattuito;
la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura sarebbe infondata, in quanto l'opponente avrebbe continuato ad acquistare i materiali sino a tutto il 2022, inoltre alcun sacrificio economico sarebbe stato patito dalla stessa opponente;
la domanda riconvenzionale di risoluzione della compravendita, non sarebbe configurabile alcuna vendita di un aliud pro alio, in quanto lo strumento (mai contestato) sarebbe stato sempre funzionante;
la domanda riconvenzionale di riduzione della penale evidenziava che le parti avrebbe contrattualmente pattuito l'irriducibilità della stessa, in deroga all'art. 1384 c.c., anche in considerazione delle condizioni stabilite fin dal momento della sottoscrizione. In conclusione, l'opposta chiedeva: rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 37.336,38, maggiorata di interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002; rigettare le domande riconvenzionali in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, oltre le spese e danni ex art. 96, comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente, va evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Nel caso specifico, parte opposta ha adempiuto all'onere di provare la fonte negoziale dell'obbligo, attesa anche la non contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione. Più precisamente, dal punto di vista dell'inquadramento normativo della questione, si osserva che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è riconducibile al contratto di fornitura, il quale è annoverabile nello schema del contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., quando ha ad oggetto una fornitura di determinati beni, in cambio del pagamento di un corrispettivo. Inoltre, esso è, a sua volta, da ricondurre nel contratto ad esecuzione periodica, attesa la sussistenza di più prestazioni (o forniture) effettuate in momenti diversi e ripetute a distanza di tempo ed a scadenze determinate.
3. Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria, va osservato quanto segue. In primo luogo, non risulta essere contestata né la fonte negoziale dell'obbligo (rinvenibile nei contratti a) “Offerta N. 0030/AV/a/2020/0332” datata 29.5.2020 per l'acquisto di un'apparecchiatura Sistema per analisi di biologia Molecolare - Genexpert IV-4 chepeid- al prezzo di euro 52.500,00; b) “Contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” datato 1.7.2020 n. 3036.2 di somministrazione continuativa di reattivi), né l'esecuzione delle prestazioni di cui parte opposta ne chiede la remunerazione. I predetti contratti, prima del 3.3.2022 (data di risposta da parte dell'opponente alla messa in mora inviata dalla , oltre a Controparte_1 non essere contestati nell'an, non risultavano essere stati contestati nemmeno nel quantum. In seguito dell'ottenimento del decreto ingiuntivo da parte dell'opposta-creditrice, parte opponente contestava la pretesa creditoria, sull'assunto che la CP_1 avrebbe provveduto ad alzare unilateralmente i prezzi dei reagenti. Secondo
[...] quanto sostenuto dall'opponente, esso avrebbe ricevuto la merce al prezzo indicato nell'allegato al contratto solo fino al dicembre del 2020, mentre, a partire dal gennaio 2021, l'opposta avrebbe rialzato unilateralmente i prezzi per l'acquisto dei reagenti, in spregio alle Delibere della Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.7.2021) che, avendo, in definitiva, fissato in euro 35,00 il prezzo omnicomprensivo dei costi totali di elaborazione di un tampone CO-19, avrebbero comportato, secondo la prospettazione di parte opponente, un obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
3.1. Ciò posto, in merito all'obbligo di rinegoziazione del contratto oggetto di causa (di vendita e somministrazione Genexpert Iv-4, recante numero di protocollo 08/2020 VDf e sottoscritto in data 1.7.2020), va osservato che, nella materia contrattuale di cui trattasi, non sussiste alcun “obbligo” di rinegoziazione per le parti, le quali, in virtù del principio di autonomina negoziale, ex art. 1322, comma 1 c.c. (nonché in ossequio al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata), hanno la possibilità di determinare liberamente il contenuto degli accordi negoziali, nei limiti imposti dalla legge. Infatti, da un'attenta lettura delle Delibere di Giunta Regionale (nn. 465 del 28.10.2020 e 319 del 20.07.2021) emerge che: “la tariffa da individuare per ciascun test non deve essere una tariffa nomenclatore, bensì una tariffa di orientamento e di rimborso.” Da ciò ne deriva, dunque, che da tali provvedimenti non si rinviene alcun “limite” all'autonomia negoziale delle parti, le quali ben avrebbero potuto stabilire finanche un prezzo superiore a quanto fissato nei provvedimenti stessi. Orbene, in considerazione di quanto esposto, non sussiste, oltremodo, alcun obbligo per le parti di procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali già pattuite, dal cui mancato rispetto possa derivare una responsabilità per inadempimento. In particolare, come è possibile riscontrare dai predetti contratti (sottoscritti da entrambe le parti), in essi vi è contenuta la specifica indicazione sia del macchinario che dei materiali occorrenti per il funzionamento dello stesso. Dunque, non è possibile far riferimento al criterio dell'aliud pro alio (così come dedotto, ma non provato dall'opponente), sulla base dell'ipotizzata circostanza che il macchinario oggetto di causa funzionerebbe solo ed esclusivamente con i materiali forniti dall'opposta. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata. (cfr. Cass. Civ. 13214/2024). Tale ultima circostanza, non risulta essersi verificata nel caso de quo, in considerazione sia della specifica accettazione delle condizioni contrattuali e sia dell'inoltro di ordini da parte dell'opponente (confermati dalla presenza in atti di documenti ordinativi e di DDT attestanti la spedizione degli ordini), anche occorsi nel periodo contestato dall'opponente (dall'emanazione della prima Delibera di Giunta Regionale) intercorrente tra il 28.10.2020 e i primi mesi dell'anno 2022. 3.2. Ancora, in merito alla fornitura dei materiali, dal “contratto di vendita e somministrazione Genexpert Iv -4” datato 1.7.2020 n. 3037.2, emerge, all'art. 3, che: “la somministrante si obbliga ad effettuare la fornitura al prezzo di cui al listino ufficiale della casa produttrice, scontato in fattura alla scontistica come da offerta N. 030/AV/a/2020/0332. Resta inteso che la scontistica è relativa al prezzo di cui al listino ufficiale vigente al momento della consegna.”. La predetta scontistica risulta essere stata prodotta nella tabella (in atti) allegata all'offerta N. 030/AV/a/2020/0332. Tale tabella (contenente, dunque, il parametro indicativo dell'oscillazione dei prezzi da corrispondere), non risulta essere stata contestata, anzi, al contrario, il pagamento delle fatture oggetto di causa da parte dell'opponente, è stato effettuato (talvolta solo parzialmente) sia prima dell'emanazione delle delibere che dopo, ovvero durante il periodo in cui deduceva di aver corrisposto un prezzo maggiorato. Peraltro, il pagamento delle fatture (totale o parziale) implica, in ogni caso, un'ipotesi di “acquiescenza”, anche per facta concludentia, delle prestazioni pattuite in un contratto (si ripete) pienamente operativo e vincolante tra le parti stesse. D'altronde, è la stessa parte opponente che nell'atto di citazione in opposizione afferma di essersi “vista astretta a firmare un contratto capestro, composto di sole clausole vessatorie” (comunque sottoscritto), nonché di aver pagato (addirittura in anticipo) le fatture dell'anno 2022 per euro 2.150,00 per una presunta minaccia (non provata) della “di bloccare le forniture”. Controparte_1
Dunque, tali suddette delibere (che, non sono da considerarsi precipuamente un factum principis, atteso che non costituiscono un fatto sopravvenuto tale da rendere impossibile l'esecuzione della prestazione), non sono idonee a causare, per ciò solo, la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta. Invero, quest'ultima è un rimedio che opera sul presupposto dell'esistenza di una causa di forza maggiore, laddove essa non renda impossibile la prestazione, ma ne determini una maggiore onerosità che supera quella normalmente accettabile dell'alea contrattuale e che alteri le condizioni pattuite. Per configurare l'eccessiva onerosità sopravvenuta, dunque, è necessario che gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili lamentati determinino un aggravio patrimoniale che alteri, sostanzialmente, l'originario rapporto di equilibrio del negozio, incidendo sul rapporto di valore di una prestazione rispetto all'altra, ovvero facendo diminuire o cessare l'utilità della controprestazione. A tal proposito, la giurisprudenza prevalente, ritiene che la eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione deve essere corredata dalla “rigorosa prova” del fatto la cui sopravvenienza abbia determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze assolutamente imprevedibili;
circostanza che, nel caso specifico, non può aver riguardo alle suddette Delibere della Giunta Regionale, le quali hanno individuato una “tariffa di orientamento e di rimborso”, e non, al contrario, una “tariffa nomenclatore”. In tal senso, il nomenclatore tariffario rappresenta l'insieme delle tariffe, determinate in maniera univoca e a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza. Tali tariffe, sono stabilite periodicamente dal Ministero della salute insieme al Ministero dell'Economia, con il supporto della Commissione permanente per l'aggiornamento delle tariffe (costituita da rappresentanti di detti Ministeri, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nonché dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)). Sul punto, va, poi, osservato, a fortiori, che in caso di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, quest'ultima deve si essere sopravvenuta, ma non deve intervenire quando il contraente è già in mora. Infatti, “la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta…non può essere invocata ed opposta dal contraente inadempiente, con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e straordinari verificatisi successivamente alla sua costituzione in mora, in quanto, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, deve ritenersi, a fortiori, a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità di essa” (cfr. Cass. Civ. 10139/1991). Invero, ex art. 1221 c.c., “il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”; ciò avuto riguardo al principio della cd. perpetuatio obligationis, gravante sul debitore fino al verificarsi dell'adempimento. Pertanto, non configurandosi alcuna ipotesi di inadempimento in capo all'opposta- creditrice, la domanda principale di non debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo, deve essere rigettata, attesa l'insussistenza di un obbligo, in capo a parte opposta, di provvedere a rideterminare le condizioni contrattuali.
4. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, sollevata dall'opponente, di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sia del contratto di somministrazione dei reattivi (datato 1.7.2020) che di quello sottoscritto in data 29.5.2020 inerente all'apparecchiatura oggetto di causa, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014). Ciò posto, nello specifico, per quanto concerne, in particolare, le domande riconvenzionali circa a) la richiesta di una pronuncia ex art. 2932 c.c. per violazione dell'obbligo di rinegoziare e b) la richiesta di una pronuncia ex art. 2932 c.c. al fine di ridurre ad equità il contratto per il futuro, rideterminare il prezzo dei reattivi, l'eliminazione di tutte le penali va osservato quanto segue. L'art. 2932 c.c., rubricato “esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”, è una norma che tutela la parte che ha correttamente adempiuto, fornendogli, in caso di inadempimento dell'altra pare, uno strumento adeguato alla reale soddisfazione dell'interesse da essa perseguito. All'uopo, va ricordato il principio “nemo ad factum cogi potest”, in base al quale, quando l'oggetto di una obbligazione consiste in un facere, ossia in una specifica attività del debitore, si presenta il problema della coercibilità della prestazione. Gli obblighi di facere, infatti, sono generalmente infungibili, nel senso che per il loro adempimento è necessaria l'attività del debitore, non essendo sufficiente la prestazione effettuata da un terzo: è in tali circostanze, vale a dire laddove esista già un'obbligazione ben definita dalle parti (o dalla legge) poi rimasta inadempiuta, che la cd. sentenza costituiva può spiegare i propri effetti. Nel caso in esame, ovvero nell'ipotesi dell'obbligo di rinegoziazione o di riduzione ad equità, rideterminazione di prezzi e/o penali, l'applicazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c. risulta essere escluso, atteso che non è possibile per il Giudice sindacare il contenuto di un contratto e restringere lo spazio dell'autonomia privata, la quale opera sia nel momento costituivo, modificativo o estintivo del contratto stesso.
4.1. Per ciò che attiene alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di riduzione di tutte le penali presenti nel contratto, va osservato quanto segue. Dalla lettura del contratto sottoscritto in data 1.7.2020, in calce allo stesso risultano essere state specificamente approvate, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 2 (minimo garantito – condizioni generali di vendita – penale – proroga); 5 (durata e validità); 6 (sospensione fornitura – modifica modalità pagamento – fatturazione interessi); 7 (clausola risolutiva espressa); 8 (penale); 9 (foro esclusivo). Tali disposizioni risultano essere ritualmente e specificamente approvate, in ossequio al principio secondo il quale le clausole vessatorie, affinché siano valide, devono essere specificamente elencate e poi sottoscritte in calce;
ciò in considerazione della circostanza secondo la quale si ritiene essere sufficiente ai fini della validità delle clausole vessatorie che la specifica sottoscrizione sia apposta in calce alla lista contenente il riferimento a tutte le clausole, purché le stesse siano indicate in modo tale da richiamare l'attenzione sul loro contenuto, ovvero quanto meno citate con riferimento alla individuazione numerica e di titolo (cfr. Cass. civ., 26538/2018 e 12739/2017). Nello specifico, in merito al contestato art. 8 inerente l'applicazione della penale irriducibile, in deroga all'art. 1384 c.c., deve evidenziarsi che tale disposizione non è da ricondursi tra le clausole di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. (per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti), bensì nella vincolatività dello stesso accordo negoziale che, nel caso specifico, prevede la realizzazione, da parte dell'opponente, di un fatturato minimo annuale pari ad euro 4.000,00+I.V.A. Secondo la S.C., invero, “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., 18550/2021; Cass. civ., 6558/2010). Peraltro, nella specie, in merito alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c., va tenuta in considerazione l'effettiva incidenza dell'interesse del creditore all'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale che, nel caso de quo, risulta essere effettivo e concreto, atteso il mancato pagamento di buona parte delle fatture oggetto di causa. Sul punto, secondo la S.C.: “il criterio al quale giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, precisandosi che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento, sicché ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riguardo al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento. Inoltre, deve evidenziarsi che l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, ai sensi dell'art. 1384 c.c., sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito” (Cass. civ., n. 15468 del 1.7.2009).
5. Per le ragioni esposte l'opposizione è infondata. Tuttavia, tenuto conto dell'accertamento della debenza di un diverso importo, il decreto ingiuntivo n. 496/2022 deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione. Per ciò che concerne l'effettivo quantum della pretesa creditoria, esso va determinato come segue. In particolare, al netto (non contestato) della nota di credito 356 del 30.4.2021 (pari ad euro 514,80), degli acconti corrisposti dall'opponente sulle fatture: 10965 del 15.1.20 pari ad euro 451,46; 11941 del 30.11.20 pari ad euro 780,74; 2380 del 28.2.21 pari ad euro 450,00; 4529 del 30.4.21 pari ad euro 713,95; 11374 del 30.10.21 pari ad euro 401,52, nonché del saldo delle fatture: 3603 del 31.3.21; 1900A del 17.5.21 intervenuto dopo la presentazione del ricorso monitorio, l' Parte_2 deve essere condannato al pagamento, in favore della del Controparte_1 restante importo pari ad euro 36.704,76, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla messa in mora (28.2.2022) al saldo.
6.In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave in capo a parte opponente. A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez., sentenza n. 9080 del 15/04/2013). Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte opposta abbia assolto a nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
7. In relazione alle spese liquidate in sede monitoria, le stesse devono essere integralmente poste a carico dell'opponente. Infatti, va ricordato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che inizia con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Conseguentemente, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14818 del 18-2-2002); il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 2217/2007; Cass. civ., n. 75/2010); “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (Cass. civ., sentenza n. 24482 del 9-8-2022). Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per condannare l'opponente al ristoro delle spese della fase monitoria, sia perché l'opponente, come evidenziato, va condannato nel merito, sia perché il pagamento parziale è avvenuto solo in corso di causa.
7.1. Quanto alle spese di lite del giudizio di opposizione, queste vanno regolate in osservanza del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., nei confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 495/2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. condanna, l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento, nei confronti della Controparte_1 dell'importo pari ad euro 36.704,76, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla messa in mora (28.2.2022) al saldo;
C. rigetta le domande riconvenzionali proposte con l'opposizione; D. condanna l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., così come disposte nel CP_1 decreto ingiuntivo n. 495/2022; E. condanna l' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_1
7.616,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 21 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo