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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. AU IO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 685/2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
AG (PEC: ; Email_1
- appellante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Gambuli (PEC: ; Email_2
- appellato e appellante in via incidentale -
Oggetto: azione di accertamento e condanna al pagamento di somme derivanti da riserve societarie
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 24.05.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. Parte_1
1594/2023 del 20.10.2023, pronunciata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'appellante contro con la quale è stato revocato il decreto CP_1 ingiuntivo ed è stata condannata a corrispondere al padre il minor CP_1 importo di € 26.856,00, oltre interessi legali, a titolo di somme dovute sino ad ottobre
2023 in forza di un accordo concluso dalle parti, collegato alla rinuncia del diritto di usufrutto da parte di sulle quote della società Immobilfin s.a.s. di CP_1 proprietà di Parte_1
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza deducendo l'invalidità, e comunque l'inefficacia, della scrittura privata dell'11.12.2019, stipulata tra le parti in causa, sulla quale si fonderebbe il credito vantato da nei suoi confronti, e CP_1 assumendo che tale scrittura, poiché antecedente, sarebbe stata superata dall'atto notarile del 28.1.2020, ai rogati dal notaio , con il quale le parti Persona_1 avrebbero definito ogni questione relativa alle rispettive partecipazioni societarie e ai correlati rapporti economici.
Con il secondo motivo, la censura è stata diretta alla parte della in cui è stata ritenuta valida ed efficace la scrittura privata del 28.1.2020, la quale andrebbe parimenti ritenuta superata dal suddetto atto pubblico in pari data, essendo stata stipulata qualche ora prima dell'atto notarile e non potrebbe, pertanto, avere valore ricognitivo del debito da lei contratto.
Con il terzo motivo ha criticato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto danni inferiori rispetto a quelli che ha assunto di aver subito a causa delle indebite condotte tenute da soprattutto sotto il profilo dei pregiudizi non patrimoniali, da CP_1 lei indicati in complessivi € 20.000,00.
Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale da lei richiesta, diretta, in particolare, a dimostrare la sussistenza degli asseriti danni patrimoniali e non subiti.
Con il quinto motivo, ha dedotto un vizio di ultrapetizione della pronuncia, essere stata condannata a pagare al padre, oltre al debito esistente al tempo del ricorso per decreto ingiuntivo, anche le ulteriori somme relative alle mensilità dovute sino pagina 2 di 10 all'ottobre 2023, ossia alla data della pronuncia della sentenza, ritenendo che tale richiesta non fosse stata proposta dall'appellato.
Con il sesto motivo, ha lamentato l'erroneità dell'integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando l'enorme sproporzione economica tra la somma richiesta da controparte e quella per cui è stata disposta la condanna, che avrebbe giustificato l'addebito, sia pure parziale, delle spese a carico all'appellato.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo CP_1 inammissibile e comunque infondato nel merito e ha contestualmente proposto appello incidentale con riferimento al quantum della somma dovuta allo stesso dall'appellante, ritenendo fosse corretto l'importo che era stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.9.2025.
È opportuno affrontare congiuntamente i primi due motivi di appello, attesa la stretta connessione logica tra gli stessi, essendo volti entrambi a dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'appellato, in ragione del fatto che ogni accordo precedente all'atto pubblico notarile del 28.1.2020 dovrebbe ritenersi privo di efficacia e di valore giuridico, dato che solo con tale atto pubblico padre e figlia avrebbero definitivamente chiarito e concordato ogni aspetto economico inerente le rispettive partecipazioni societarie.
L'accordo oggetto di contestazione è quello contenuto nella scrittura privata del
11.12.2019, con la quale si impegnava a restituire al padre, a titolo di Parte_1 riserve contabilizzate a riserve già tassate della società Immobilfin s.a.s., la somma di €
176.319,87, mediante pagamenti mensili dell'importo di € 1.150,00, atteso che dal 2017 tutte le quote della suddetta società erano passate in proprietà a lei con riserva del diritto di usufrutto sull'85% delle quote in favore di L'appellante CP_1 sostiene, non solo che il padre avrebbe rinunciato al proprio credito con dichiarazione del 30.12.2016 e con raccomandata del 16.7.2019, ma anche che la suddetta scrittura dovrebbe ritenersi definitivamente superata dall'atto del 28.1.2020 a rogito del Notaio
, in quanto successivo alla stessa. Inoltre, contesta per gli stessi motivi la validità Per_1
e l'efficacia anche della scrittura privata del 28.1.2020, che il primo Giudice ha ritenuto ricognitiva del debito contratto da con il padre, atteso che con la stessa Parte_1
pagina 3 di 10 l'appellante aveva rilasciato, a garanzia del credito di 24 assegni bancari CP_1 non datati dell'importo di € 1.150,00 ciascuno ed uno dell'importo di € 148.719,87.
I due motivi di gravame sono infondati in quanto, innanzitutto, gli invocati accordi precedenti al dicembre 2019 non possono avere alcuna rilevanza nello stabilire l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellato, la cui fonte è rappresentata proprio dalla scrittura dell'11.12.2019, la quale non può evidentemente essere privata di effetto da determinazioni temporalmente precedenti alla stessa e, al contrario, deve ritenersi idonea ad elidere il valore giuridico delle precedenti pattuizioni tra le parti.
Inoltre, a ben vedere, l'accordo di cui alla scrittura privata in data 11.12.2019 va interpretato alla luce del più ampio contesto delle operazioni di definizione degli assetti societari della famiglia e, in particolare, collegando la cennata scrittura al CP_1 successivo atto pubblico del 28.1.2020, con il quale rinunciava al suo CP_1 diritto di usufrutto e, di conseguenza, diveniva titolare della quota in Parte_1 piena proprietà del 99% della società Immobilfin s.a.s., donando l'1% alla figlia Pt_2
[...]
Ciò anche alla luce dell'altra scrittura privata, di cui l'appellante contesta l'efficacia, coeva al rogito del 28.1.2020 in quanto stipulata nella medesima data, con la quale
[...] consegnava all'Avv. Crignoni, in qualità di custode, gli assegni bancari sopra Pt_1 indicati, a garanzia dei suoi pagamenti a cadenza mensile dell'importo di € 1.150,00 nei confronti del padre. L'appellante, d'altronde, non fornisce alcuna prova della stipula di tale seconda scrittura anteriormente all'atto notarile, limitandosi ad affermare che sarebbe stata firmata nelle precedenti ore della giornata, per cui deve ragionevolmente ritenersi che due atti conclusi nella medesima data siano espressione di una volontà univoca e non, invece, che siano il risultato di due propositi opposti.
Va aggiunto che proprio la lettura della raccomandata del 16.7.2019 conduce a ritenere che la cessione del diritto di usufrutto fosse condizionata al rimborso delle riserve societarie, dato che lo stesso afferma in tale dichiarazione di non CP_1 voler più cedere l'usufrutto, “non essendo possibile percepire le riserve generate da utili già tassati” (vedi doc. 8 del fascicolo dell'appellante di primo grado).
Trova così conferma l'esistenza del debito contratto dall'appellante nei confronti dell'appellato, come dimostrato, del resto, dal comportamento della stessa appellante,
pagina 4 di 10 che, successivamente al gennaio 2020, ha proceduto al pagamento di dieci rate in favore del padre e dal successivo accordo dell'aprile 2020 con il quale si è pattuita una sospensione dei pagamenti mensili.
Il terzo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento di danni non patrimoniali sofferti da a causa delle indebite condotte tenute da Parte_1 [...]
richiede una preventiva breve narrazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda. CP_1
Con scrittura privata dell'aprile 2020, padre e figlia pattuivano di sospendere fino al
31.10.2020 i pagamenti mensili di € 1.150,00 dovuti da in ragione delle Parte_1 difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, concordando altresì che fino alla suddetta data si sarebbe astenuto dal negoziare gli assegni bancari CP_1 consegnati in garanzia dall'appellante. In spregio a tale accordo, in data 19.10.2020 negoziava otto assegni bancari dell'importo di € 1.150,00 ciascuno, CP_1 peraltro nulli in quanto privi di data, violando sia il patto di sospensione dei pagamenti sia l'impegno a non porre all'incasso gli assegni ricevuti e ottenendo in un'unica soluzione l'intero importo delle rate sospese.
Ebbene, l'appellante sostiene che tale condotta illecita abbia causato, non solo il danno patrimoniale riconosciuto dal primo Giudice per l'importo di € 1.554,08 relativo a spese di protesto, penali e interessi, ma, altresì, un pregiudizio patrimoniale e non, consistente nel discredito commerciale e personale patito da nel contesto Parte_1 del piccolo paese di San Giustino ove è persona ben conosciuta, nell'aver subito conseguenze negative nei suoi rapporti con la banca, essendo andata fuori fido e avendo perso la possibilità di emettere assegni e di ricorrere ulteriormente al credito bancario e, infine, nello stato di prostrazione psico-fisica che ha prodotto conseguenze negative sulla sua salute e vita di relazione, come sarebbe dimostrato dal certificato medico emesso il 20.11.2023 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta. Per_2
Ora, la condotta di consistente nell'aver negoziato gli assegni CP_1 venendo meno all'accordo concluso con la figlia, integra sicuramente una condotta scorretta, ancor più censurabile in ragione dello stretto rapporto di parentela, la quale giustifica la decisione di porre a carico dello stesso quanto versato dall'appellante in conseguenza della negoziazione degli assegni, ossia le spese di protesto, le penali e gli interessi.
pagina 5 di 10 Tuttavia, gli ulteriori pregiudizi lamentati non risultano sufficientemente provati da
Anzi, non sono neanche allegati ed esattamente quantificati i danni che Parte_1 la stessa avrebbe sofferto per essere andata fuori fido e per essersi vista negare ulteriori linee di credito dalla banca. I danni consistenti nelle spese di protesto e quelli integrati dalle spese legali per il giudizio cautelare avviato dall'odierno appellato per ottenere il sequestro conservativo, sono già stati correttamente riconosciuti dal Giudice di primo grado, che ha provveduto a compensare tali crediti con il debito riconosciuto in capo all'appellante.
Al contrario, non può essere accolta la richiesta, come sopra articolata, di danni patrimoniali e non patrimoniali diversi da quelli già riconosciuti in sentenza.
In particolare, benché dalla documentazione prodotta emergano indizi di una complessa e conflittuale situazione familiare, l'appellante non ha provato che i pregiudizi morali ed esistenziali lamentati derivino causalmente proprio dalla condotta del padre violativa dell'accordo dell'aprile 2020 e non da precedenti e diverse contingenze familiari, magari anche connesse alla gestione delle diverse società, amministrate dall'appellante insieme con il padre e con la sorella. Anche il certificato medico della dott.ssa prodotto per la prima volta dinanzi a questa Corte, Per_2 presenta un contenuto piuttosto generico e non circostanziato, in quanto si limita ad attestare una sintomatologia, ossia uno stato di salute psichica compromesso a causa di problemi familiari e lavorativi, senza consentire di ricavare la prova, ancorché solo indiziaria, che sia stato proprio a dare origine a tali stati patologici. CP_1
Quanto detto consente di ricollegarsi al quarto motivo di appello e alla richiesta reiterata in questa sede, della quale si ribadisce la superfluità e irrilevanza, atteso che, per come sono formulati i capitoli di prova e alla luce dei soggetti chiamati a deporre, la stessa, ancorché di esito favorevole all'appellante, non potrebbe fornire elementi univoci e sufficienti ad imputare all'appellato la causazione degli invocati danni, che, come detto, non sono neanche quantificati con precisione.
Anche il quinto motivo di appello, relativo all'asserito vizio di ultrapetizione, è infondato. assume l'illegittimità della condanna emessa dal primo Parte_1
Giudice a pagare, oltre al credito scaduto al momento dell'introduzione della domanda monitoria, anche le somme relative alle mensilità scadute successivamente, e pagina 6 di 10 precisamente dal gennaio 2022 all'ottobre 2023, data di pronuncia della sentenza impugnata, sostenendo che nel giudizio di opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo non avesse proposto tale domanda e che il Giudice in motivazione sia andato in contraddizione con la negata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c..
Per vero, nella sentenza di primo grado non vi è alcuna contraddizione né alcun vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale, proprio per non aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per applicare la decadenza della debitrice dal beneficio del termine, ha riconosciuto solo una parte della somma richiesta da con il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, che non poteva che essere quella esigibile alla data della sentenza.
Per le stesse ragioni, ritenuti infondati tutti i motivi di impugnazione proposti dall'appellante e alla luce dell'appello incidentale proposto dall'appellato che insiste per la condanna alla somma originariamente ingiunta, questa Corte deve procedere a rideterminare il quantum dell'importo dovuto da al padre, prendendo Parte_1 come riferimento la data di pronuncia della presente decisione di secondo grado.
Prima di procedere a tale rideterminazione, occorre esaminare i motivi di appello incidentale presentati da CP_1
Con il primo motivo, lo stesso censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'incasso da parte dell'appellato in un'unica soluzione dell'intero importo delle rate sospese e ha, di conseguenza, condannato lo stesso alla refusione all'appellante delle spese di protesto, penali ed interessi. Sostiene, infatti, che sarebbe stato legittimato ad esigere le rate venute a scadenza nei mesi precedenti, una volta terminato il periodo di sospensione pattuito sino a ottobre 2020, richiamando una presunta prassi del periodo dell'emergenza sanitaria in base alla quale andrebbe interpretato l'accordo di aprile 2020; in particolare richiama le previsioni che consentivano, soprattutto in materia tributaria e previdenziale, di rinviare i pagamenti dovuti per alcuni mesi, accordando una nuova scadenza al debitore, scaduta la quale il precedente pagamento diveniva immediatamente esigibile, andandosi a sommare a quelli eventualmente maturati nelle more.
L'assunto di partenza è del tutto errato, non essendo necessario interpretare favorevolmente al debitore o al creditore un accordo ambiguo né ricorrere agli usi pagina 7 di 10 interpretativi di cui all'art 1368 c.c. per chiarire il contenuto di una pattuizione che appare di per sé chiarissima e che non ha bisogno di alcuna integrazione interpretativa.
Padre e figlia nell'aprile 2020 concordavano, infatti, una sospensione dei pagamenti mensili e non un mero rinvio o differimento nel pagamento di una o più rate, cosa che avrebbe prodotto il risultato invocato dall'appellante incidentale. La sospensione dei pagamenti, di regola e come suggerisce il significato letterale del termine, determina la non debenza degli stessi per tutto il periodo in cui si estende, con l'effetto che essi riprendono in maniera ordinaria al termine della fase di sospensione, a nulla valendo il richiamo fatto dall'appellato alle previsioni normative in materia fiscale o previdenziale, le quali rispondono evidentemente ad una diversa ratio. Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere pacifico che i versamenti in favore di CP_1 dovessero riprendere con cadenza mensile a partire dal mese di novembre 2020.
Quanto detto trova conferma anche nella ratio della previsione contenuta nella scrittura dell'aprile 2020, evidentemente stipulata per agevolare la debitrice messa in difficoltà dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, ratio che sarebbe totalmente disattesa ove l'accordo fosse interpretato nel senso voluto dall'appellato.
Pretendere il pagamento di tutte le rate sospese in un'unica soluzione a novembre 2020 violerebbe, infatti, l'equilibrio contrattuale risultante dagli accordi del 2019 e del 2020 e, dunque, avrebbe dovuto essere espressamente e specificamente concordato nella stessa scrittura dalle parti.
Anche il secondo motivo di appello incidentale, che censura la statuizione della sentenza con riferimento all'esclusione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., non merita accoglimento, dato che non sussistevano all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo i presupposti richiesti dalla norma, ossia la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse, atteso che il mancato pagamento di alcune rate o l'interruzione di pagamenti rateali non è sufficiente a giustificare di per sé sola il ricorso a tale istituto e la richiesta dell'intera prestazione dovuta (cfr. Cass., Ord. n. 14702 del 27.5.2024; Cass.
Sez. L, n. 23093 dell'11.11.2016). E al momento di avvio del procedimento monitorio risultava in mora di sole sei mensilità, considerato quanto ottenuto dal Parte_1
pagina 8 di 10 padre attraverso l'indebita negoziazione di otto assegni prima della scadenza pattuita per la ripresa dei pagamenti.
L'appellante incidentale invoca, inoltre, al fine di provare lo stato di insolvenza, le vicende successive all'emanazione della sentenza di primo grado e in particolare i tentativi di esecuzione forzata esperiti nei confronti della debitrice, inadempiente rispetto alla condanna emessa dal Tribunale. Tali circostanze non sono affatto rilevanti, poiché inconferenti, atteso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempienza dell'obbligazione scaturente da un accordo tra le parti, rispetto alla quale l'inadempienza all'ottemperanza della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado è di natura del tutto diversa e non può essere invocata per provare l'insolvenza o il pericolo di insolvenza ai fini dell'applicazione dell'art. 1186 c.c., insolvenza che doveva sussistere al tempo di vigenza dell'accordo e che non può ricavarsi da eventi intervenuti successivamente. D'altronde, come replica l'appellante, la stessa non ha dato spontaneamente esecuzione alla sentenza di condanna in quanto la riteneva errata, atteso che sostiene tutt'ora di non dover corrispondere alcunché al padre, condotta difensiva pienamente legittima a prescindere dalla sua fondatezza.
In conclusione, deve confermarsi la condanna di al pagamento del Parte_1 debito per l'importo previsto nella sentenza del Tribunale di Perugia impugnata e, ritenendo parzialmente fondate le richieste avanzate con appello incidentale, va condannata a corrispondere all'appellato l'ulteriore somma di € 28.750,00, corrispondente alle 25 mensilità dovute da novembre 2023 a novembre 2025. Pertanto, va condannata a pagare la somma complessiva di € 55.606,00, oltre gli Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., decorrenti, per le rispettive quote capitali, da ogni singola mensilità fino al 23.12.2021 (data del deposito del ricorso monitorio, ovvero della proposizione della domanda giudiziale) e successivamente, ex art. 1284, 4° comma, c.c., nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non avendo le parti stabilito diversamente.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello incidentale nella parte relativa all'importo del credito vantato dall'appellato, vanno liquidate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nonostante la soccombenza dell'appellante, in applicazione del principio di pagina 9 di 10 causalità vanno interamente compensate, considerata la notevole riduzione del quantum della condanna finale rispetto all'importo originariamente richiesto da in CP_1 fase monitoria, la situazione di elevata litigiosità tra le parti, che si inserisce in un contesto di complessi rapporti familiari, nonché il comportamento non propriamente lineare e corretto da lui tenuto verso la figlia, contrario ai canoni di lealtà e buona fede nell'esecuzione contrattuale, il cui disvalore è all'evidenza aggravato dallo stretto rapporto di parentela.
L'appellante è tenuta altresì al pagamento ai sensi dell'art. 13, c. 1- Parte_1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1594/2023, condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 55.606,00, oltre gli interessi al tasso di CP_1 cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., decorrenti, per le rispettive quote capitali, da ogni singola mensilità fino al 23.12.2021, e successivamente nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c. 1- Parte_1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 12.11.2025
Il Presidente estensore
AU IO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. AU IO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 685/2023; promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
AG (PEC: ; Email_1
- appellante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Gambuli (PEC: ; Email_2
- appellato e appellante in via incidentale -
Oggetto: azione di accertamento e condanna al pagamento di somme derivanti da riserve societarie
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in ottemperanza dell'ordinanza emessa in data 24.05.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. Parte_1
1594/2023 del 20.10.2023, pronunciata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'appellante contro con la quale è stato revocato il decreto CP_1 ingiuntivo ed è stata condannata a corrispondere al padre il minor CP_1 importo di € 26.856,00, oltre interessi legali, a titolo di somme dovute sino ad ottobre
2023 in forza di un accordo concluso dalle parti, collegato alla rinuncia del diritto di usufrutto da parte di sulle quote della società Immobilfin s.a.s. di CP_1 proprietà di Parte_1
Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza deducendo l'invalidità, e comunque l'inefficacia, della scrittura privata dell'11.12.2019, stipulata tra le parti in causa, sulla quale si fonderebbe il credito vantato da nei suoi confronti, e CP_1 assumendo che tale scrittura, poiché antecedente, sarebbe stata superata dall'atto notarile del 28.1.2020, ai rogati dal notaio , con il quale le parti Persona_1 avrebbero definito ogni questione relativa alle rispettive partecipazioni societarie e ai correlati rapporti economici.
Con il secondo motivo, la censura è stata diretta alla parte della in cui è stata ritenuta valida ed efficace la scrittura privata del 28.1.2020, la quale andrebbe parimenti ritenuta superata dal suddetto atto pubblico in pari data, essendo stata stipulata qualche ora prima dell'atto notarile e non potrebbe, pertanto, avere valore ricognitivo del debito da lei contratto.
Con il terzo motivo ha criticato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto danni inferiori rispetto a quelli che ha assunto di aver subito a causa delle indebite condotte tenute da soprattutto sotto il profilo dei pregiudizi non patrimoniali, da CP_1 lei indicati in complessivi € 20.000,00.
Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha ammesso la prova testimoniale da lei richiesta, diretta, in particolare, a dimostrare la sussistenza degli asseriti danni patrimoniali e non subiti.
Con il quinto motivo, ha dedotto un vizio di ultrapetizione della pronuncia, essere stata condannata a pagare al padre, oltre al debito esistente al tempo del ricorso per decreto ingiuntivo, anche le ulteriori somme relative alle mensilità dovute sino pagina 2 di 10 all'ottobre 2023, ossia alla data della pronuncia della sentenza, ritenendo che tale richiesta non fosse stata proposta dall'appellato.
Con il sesto motivo, ha lamentato l'erroneità dell'integrale compensazione delle spese di lite, evidenziando l'enorme sproporzione economica tra la somma richiesta da controparte e quella per cui è stata disposta la condanna, che avrebbe giustificato l'addebito, sia pure parziale, delle spese a carico all'appellato.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo CP_1 inammissibile e comunque infondato nel merito e ha contestualmente proposto appello incidentale con riferimento al quantum della somma dovuta allo stesso dall'appellante, ritenendo fosse corretto l'importo che era stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.9.2025.
È opportuno affrontare congiuntamente i primi due motivi di appello, attesa la stretta connessione logica tra gli stessi, essendo volti entrambi a dimostrare l'insussistenza del credito vantato dall'appellato, in ragione del fatto che ogni accordo precedente all'atto pubblico notarile del 28.1.2020 dovrebbe ritenersi privo di efficacia e di valore giuridico, dato che solo con tale atto pubblico padre e figlia avrebbero definitivamente chiarito e concordato ogni aspetto economico inerente le rispettive partecipazioni societarie.
L'accordo oggetto di contestazione è quello contenuto nella scrittura privata del
11.12.2019, con la quale si impegnava a restituire al padre, a titolo di Parte_1 riserve contabilizzate a riserve già tassate della società Immobilfin s.a.s., la somma di €
176.319,87, mediante pagamenti mensili dell'importo di € 1.150,00, atteso che dal 2017 tutte le quote della suddetta società erano passate in proprietà a lei con riserva del diritto di usufrutto sull'85% delle quote in favore di L'appellante CP_1 sostiene, non solo che il padre avrebbe rinunciato al proprio credito con dichiarazione del 30.12.2016 e con raccomandata del 16.7.2019, ma anche che la suddetta scrittura dovrebbe ritenersi definitivamente superata dall'atto del 28.1.2020 a rogito del Notaio
, in quanto successivo alla stessa. Inoltre, contesta per gli stessi motivi la validità Per_1
e l'efficacia anche della scrittura privata del 28.1.2020, che il primo Giudice ha ritenuto ricognitiva del debito contratto da con il padre, atteso che con la stessa Parte_1
pagina 3 di 10 l'appellante aveva rilasciato, a garanzia del credito di 24 assegni bancari CP_1 non datati dell'importo di € 1.150,00 ciascuno ed uno dell'importo di € 148.719,87.
I due motivi di gravame sono infondati in quanto, innanzitutto, gli invocati accordi precedenti al dicembre 2019 non possono avere alcuna rilevanza nello stabilire l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellato, la cui fonte è rappresentata proprio dalla scrittura dell'11.12.2019, la quale non può evidentemente essere privata di effetto da determinazioni temporalmente precedenti alla stessa e, al contrario, deve ritenersi idonea ad elidere il valore giuridico delle precedenti pattuizioni tra le parti.
Inoltre, a ben vedere, l'accordo di cui alla scrittura privata in data 11.12.2019 va interpretato alla luce del più ampio contesto delle operazioni di definizione degli assetti societari della famiglia e, in particolare, collegando la cennata scrittura al CP_1 successivo atto pubblico del 28.1.2020, con il quale rinunciava al suo CP_1 diritto di usufrutto e, di conseguenza, diveniva titolare della quota in Parte_1 piena proprietà del 99% della società Immobilfin s.a.s., donando l'1% alla figlia Pt_2
[...]
Ciò anche alla luce dell'altra scrittura privata, di cui l'appellante contesta l'efficacia, coeva al rogito del 28.1.2020 in quanto stipulata nella medesima data, con la quale
[...] consegnava all'Avv. Crignoni, in qualità di custode, gli assegni bancari sopra Pt_1 indicati, a garanzia dei suoi pagamenti a cadenza mensile dell'importo di € 1.150,00 nei confronti del padre. L'appellante, d'altronde, non fornisce alcuna prova della stipula di tale seconda scrittura anteriormente all'atto notarile, limitandosi ad affermare che sarebbe stata firmata nelle precedenti ore della giornata, per cui deve ragionevolmente ritenersi che due atti conclusi nella medesima data siano espressione di una volontà univoca e non, invece, che siano il risultato di due propositi opposti.
Va aggiunto che proprio la lettura della raccomandata del 16.7.2019 conduce a ritenere che la cessione del diritto di usufrutto fosse condizionata al rimborso delle riserve societarie, dato che lo stesso afferma in tale dichiarazione di non CP_1 voler più cedere l'usufrutto, “non essendo possibile percepire le riserve generate da utili già tassati” (vedi doc. 8 del fascicolo dell'appellante di primo grado).
Trova così conferma l'esistenza del debito contratto dall'appellante nei confronti dell'appellato, come dimostrato, del resto, dal comportamento della stessa appellante,
pagina 4 di 10 che, successivamente al gennaio 2020, ha proceduto al pagamento di dieci rate in favore del padre e dal successivo accordo dell'aprile 2020 con il quale si è pattuita una sospensione dei pagamenti mensili.
Il terzo motivo di appello, relativo al mancato riconoscimento di danni non patrimoniali sofferti da a causa delle indebite condotte tenute da Parte_1 [...]
richiede una preventiva breve narrazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda. CP_1
Con scrittura privata dell'aprile 2020, padre e figlia pattuivano di sospendere fino al
31.10.2020 i pagamenti mensili di € 1.150,00 dovuti da in ragione delle Parte_1 difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, concordando altresì che fino alla suddetta data si sarebbe astenuto dal negoziare gli assegni bancari CP_1 consegnati in garanzia dall'appellante. In spregio a tale accordo, in data 19.10.2020 negoziava otto assegni bancari dell'importo di € 1.150,00 ciascuno, CP_1 peraltro nulli in quanto privi di data, violando sia il patto di sospensione dei pagamenti sia l'impegno a non porre all'incasso gli assegni ricevuti e ottenendo in un'unica soluzione l'intero importo delle rate sospese.
Ebbene, l'appellante sostiene che tale condotta illecita abbia causato, non solo il danno patrimoniale riconosciuto dal primo Giudice per l'importo di € 1.554,08 relativo a spese di protesto, penali e interessi, ma, altresì, un pregiudizio patrimoniale e non, consistente nel discredito commerciale e personale patito da nel contesto Parte_1 del piccolo paese di San Giustino ove è persona ben conosciuta, nell'aver subito conseguenze negative nei suoi rapporti con la banca, essendo andata fuori fido e avendo perso la possibilità di emettere assegni e di ricorrere ulteriormente al credito bancario e, infine, nello stato di prostrazione psico-fisica che ha prodotto conseguenze negative sulla sua salute e vita di relazione, come sarebbe dimostrato dal certificato medico emesso il 20.11.2023 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta. Per_2
Ora, la condotta di consistente nell'aver negoziato gli assegni CP_1 venendo meno all'accordo concluso con la figlia, integra sicuramente una condotta scorretta, ancor più censurabile in ragione dello stretto rapporto di parentela, la quale giustifica la decisione di porre a carico dello stesso quanto versato dall'appellante in conseguenza della negoziazione degli assegni, ossia le spese di protesto, le penali e gli interessi.
pagina 5 di 10 Tuttavia, gli ulteriori pregiudizi lamentati non risultano sufficientemente provati da
Anzi, non sono neanche allegati ed esattamente quantificati i danni che Parte_1 la stessa avrebbe sofferto per essere andata fuori fido e per essersi vista negare ulteriori linee di credito dalla banca. I danni consistenti nelle spese di protesto e quelli integrati dalle spese legali per il giudizio cautelare avviato dall'odierno appellato per ottenere il sequestro conservativo, sono già stati correttamente riconosciuti dal Giudice di primo grado, che ha provveduto a compensare tali crediti con il debito riconosciuto in capo all'appellante.
Al contrario, non può essere accolta la richiesta, come sopra articolata, di danni patrimoniali e non patrimoniali diversi da quelli già riconosciuti in sentenza.
In particolare, benché dalla documentazione prodotta emergano indizi di una complessa e conflittuale situazione familiare, l'appellante non ha provato che i pregiudizi morali ed esistenziali lamentati derivino causalmente proprio dalla condotta del padre violativa dell'accordo dell'aprile 2020 e non da precedenti e diverse contingenze familiari, magari anche connesse alla gestione delle diverse società, amministrate dall'appellante insieme con il padre e con la sorella. Anche il certificato medico della dott.ssa prodotto per la prima volta dinanzi a questa Corte, Per_2 presenta un contenuto piuttosto generico e non circostanziato, in quanto si limita ad attestare una sintomatologia, ossia uno stato di salute psichica compromesso a causa di problemi familiari e lavorativi, senza consentire di ricavare la prova, ancorché solo indiziaria, che sia stato proprio a dare origine a tali stati patologici. CP_1
Quanto detto consente di ricollegarsi al quarto motivo di appello e alla richiesta reiterata in questa sede, della quale si ribadisce la superfluità e irrilevanza, atteso che, per come sono formulati i capitoli di prova e alla luce dei soggetti chiamati a deporre, la stessa, ancorché di esito favorevole all'appellante, non potrebbe fornire elementi univoci e sufficienti ad imputare all'appellato la causazione degli invocati danni, che, come detto, non sono neanche quantificati con precisione.
Anche il quinto motivo di appello, relativo all'asserito vizio di ultrapetizione, è infondato. assume l'illegittimità della condanna emessa dal primo Parte_1
Giudice a pagare, oltre al credito scaduto al momento dell'introduzione della domanda monitoria, anche le somme relative alle mensilità scadute successivamente, e pagina 6 di 10 precisamente dal gennaio 2022 all'ottobre 2023, data di pronuncia della sentenza impugnata, sostenendo che nel giudizio di opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo non avesse proposto tale domanda e che il Giudice in motivazione sia andato in contraddizione con la negata decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c..
Per vero, nella sentenza di primo grado non vi è alcuna contraddizione né alcun vizio di ultrapetizione, in quanto il Tribunale, proprio per non aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per applicare la decadenza della debitrice dal beneficio del termine, ha riconosciuto solo una parte della somma richiesta da con il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, che non poteva che essere quella esigibile alla data della sentenza.
Per le stesse ragioni, ritenuti infondati tutti i motivi di impugnazione proposti dall'appellante e alla luce dell'appello incidentale proposto dall'appellato che insiste per la condanna alla somma originariamente ingiunta, questa Corte deve procedere a rideterminare il quantum dell'importo dovuto da al padre, prendendo Parte_1 come riferimento la data di pronuncia della presente decisione di secondo grado.
Prima di procedere a tale rideterminazione, occorre esaminare i motivi di appello incidentale presentati da CP_1
Con il primo motivo, lo stesso censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'incasso da parte dell'appellato in un'unica soluzione dell'intero importo delle rate sospese e ha, di conseguenza, condannato lo stesso alla refusione all'appellante delle spese di protesto, penali ed interessi. Sostiene, infatti, che sarebbe stato legittimato ad esigere le rate venute a scadenza nei mesi precedenti, una volta terminato il periodo di sospensione pattuito sino a ottobre 2020, richiamando una presunta prassi del periodo dell'emergenza sanitaria in base alla quale andrebbe interpretato l'accordo di aprile 2020; in particolare richiama le previsioni che consentivano, soprattutto in materia tributaria e previdenziale, di rinviare i pagamenti dovuti per alcuni mesi, accordando una nuova scadenza al debitore, scaduta la quale il precedente pagamento diveniva immediatamente esigibile, andandosi a sommare a quelli eventualmente maturati nelle more.
L'assunto di partenza è del tutto errato, non essendo necessario interpretare favorevolmente al debitore o al creditore un accordo ambiguo né ricorrere agli usi pagina 7 di 10 interpretativi di cui all'art 1368 c.c. per chiarire il contenuto di una pattuizione che appare di per sé chiarissima e che non ha bisogno di alcuna integrazione interpretativa.
Padre e figlia nell'aprile 2020 concordavano, infatti, una sospensione dei pagamenti mensili e non un mero rinvio o differimento nel pagamento di una o più rate, cosa che avrebbe prodotto il risultato invocato dall'appellante incidentale. La sospensione dei pagamenti, di regola e come suggerisce il significato letterale del termine, determina la non debenza degli stessi per tutto il periodo in cui si estende, con l'effetto che essi riprendono in maniera ordinaria al termine della fase di sospensione, a nulla valendo il richiamo fatto dall'appellato alle previsioni normative in materia fiscale o previdenziale, le quali rispondono evidentemente ad una diversa ratio. Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere pacifico che i versamenti in favore di CP_1 dovessero riprendere con cadenza mensile a partire dal mese di novembre 2020.
Quanto detto trova conferma anche nella ratio della previsione contenuta nella scrittura dell'aprile 2020, evidentemente stipulata per agevolare la debitrice messa in difficoltà dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, ratio che sarebbe totalmente disattesa ove l'accordo fosse interpretato nel senso voluto dall'appellato.
Pretendere il pagamento di tutte le rate sospese in un'unica soluzione a novembre 2020 violerebbe, infatti, l'equilibrio contrattuale risultante dagli accordi del 2019 e del 2020 e, dunque, avrebbe dovuto essere espressamente e specificamente concordato nella stessa scrittura dalle parti.
Anche il secondo motivo di appello incidentale, che censura la statuizione della sentenza con riferimento all'esclusione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., non merita accoglimento, dato che non sussistevano all'epoca del ricorso per decreto ingiuntivo i presupposti richiesti dalla norma, ossia la sopravvenuta insolvenza del debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse, atteso che il mancato pagamento di alcune rate o l'interruzione di pagamenti rateali non è sufficiente a giustificare di per sé sola il ricorso a tale istituto e la richiesta dell'intera prestazione dovuta (cfr. Cass., Ord. n. 14702 del 27.5.2024; Cass.
Sez. L, n. 23093 dell'11.11.2016). E al momento di avvio del procedimento monitorio risultava in mora di sole sei mensilità, considerato quanto ottenuto dal Parte_1
pagina 8 di 10 padre attraverso l'indebita negoziazione di otto assegni prima della scadenza pattuita per la ripresa dei pagamenti.
L'appellante incidentale invoca, inoltre, al fine di provare lo stato di insolvenza, le vicende successive all'emanazione della sentenza di primo grado e in particolare i tentativi di esecuzione forzata esperiti nei confronti della debitrice, inadempiente rispetto alla condanna emessa dal Tribunale. Tali circostanze non sono affatto rilevanti, poiché inconferenti, atteso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempienza dell'obbligazione scaturente da un accordo tra le parti, rispetto alla quale l'inadempienza all'ottemperanza della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado è di natura del tutto diversa e non può essere invocata per provare l'insolvenza o il pericolo di insolvenza ai fini dell'applicazione dell'art. 1186 c.c., insolvenza che doveva sussistere al tempo di vigenza dell'accordo e che non può ricavarsi da eventi intervenuti successivamente. D'altronde, come replica l'appellante, la stessa non ha dato spontaneamente esecuzione alla sentenza di condanna in quanto la riteneva errata, atteso che sostiene tutt'ora di non dover corrispondere alcunché al padre, condotta difensiva pienamente legittima a prescindere dalla sua fondatezza.
In conclusione, deve confermarsi la condanna di al pagamento del Parte_1 debito per l'importo previsto nella sentenza del Tribunale di Perugia impugnata e, ritenendo parzialmente fondate le richieste avanzate con appello incidentale, va condannata a corrispondere all'appellato l'ulteriore somma di € 28.750,00, corrispondente alle 25 mensilità dovute da novembre 2023 a novembre 2025. Pertanto, va condannata a pagare la somma complessiva di € 55.606,00, oltre gli Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., decorrenti, per le rispettive quote capitali, da ogni singola mensilità fino al 23.12.2021 (data del deposito del ricorso monitorio, ovvero della proposizione della domanda giudiziale) e successivamente, ex art. 1284, 4° comma, c.c., nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non avendo le parti stabilito diversamente.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello incidentale nella parte relativa all'importo del credito vantato dall'appellato, vanno liquidate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Nonostante la soccombenza dell'appellante, in applicazione del principio di pagina 9 di 10 causalità vanno interamente compensate, considerata la notevole riduzione del quantum della condanna finale rispetto all'importo originariamente richiesto da in CP_1 fase monitoria, la situazione di elevata litigiosità tra le parti, che si inserisce in un contesto di complessi rapporti familiari, nonché il comportamento non propriamente lineare e corretto da lui tenuto verso la figlia, contrario ai canoni di lealtà e buona fede nell'esecuzione contrattuale, il cui disvalore è all'evidenza aggravato dallo stretto rapporto di parentela.
L'appellante è tenuta altresì al pagamento ai sensi dell'art. 13, c. 1- Parte_1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra questione ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1 in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1594/2023, condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 55.606,00, oltre gli interessi al tasso di CP_1 cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., decorrenti, per le rispettive quote capitali, da ogni singola mensilità fino al 23.12.2021, e successivamente nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c. 1- Parte_1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 12.11.2025
Il Presidente estensore
AU IO
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