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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OR RA, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8504/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CUT INVITO PAG n. V082023000244228C CUT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5738/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 244228/2023, notificato in data 25.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento intimava alla soc. Ricorrente_1 Srl la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario (di € 30,00), in riferimento al ricorso proposto nel giudizio iscritto al n. 51/2023 R.G.R., sul presupposto dell'insufficiente versamento a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore.
La società impugnava l'atto, eccependo:
I) la nullità dell'atto, avendo esso contribuente presentato ricorso solo ed esclusivamente contro l'intimazione di pagamento, con versamento del CUT solo in riferimento a tale provvedimento;
II) la erronea richiesta di pagamento delle spese di notifica, pari a € 8,75, risultando la intimazione notificata a mezzo PEC;
III) la mancata risposta alla istanza in autotutela presentata dal contribuente, con conseguente nullità dell'atto emesso;
IV) la carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici;
V) la nullità per carenza di poteri del sottoscrittore dell'atto impugnato.
VI) l'omesso invito al contraddittorio.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e Finanze che chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con la sentenza n. 544/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice ha osservato che:
1) il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti sulla base del valore di ognuno di essi. Nella specie, l'opponente ha chiesto l'annullamento della intimazione e (anche) del compenso di riscossione (oggetto della cartella e non della intimazione), degli interessi di mora e la sospensione della efficacia esecutiva anche della cartella;
2) La richiesta di pagamento di € 8,75 quale spesa di notifica eseguita a mezzo PEC è legittima ai sensi del D.M. 12/9/2012 vigente al momento della notifica dell'atto che prevede un costo di € 8,75 per le notifiche effettuate a mezzo PEC;
3) L'Amministrazione non è obbligata a rispondere alla istanza di autotutela. Peraltro, l'assenza di risposta al ricorso in autotutela va inteso come rigetto dell'istanza;
4) non sussiste alcuna nullità dell'atto per mancata allegazione degli atti prodromici, non essendoci alcun atto prodromico (se non il ricorso proposto dalla stessa parte); 5) La motivazione dell'atto è chiara, trattandosi di omesso/parziale pagamento del contributo unificato sulla base della interpretazione della normativa di riferimento;
6) L'atto è validamente sottoscritto, essendo dimostrata la sussistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore, alla luce della delega depositata in atti, di cui all'ordine di servizio n. 10 del 20/5/2022, nella quale risulta nominata la dott.ssa Nominativo_1 appartenente all'area III F6, con potere di firma degli inviti al pagamento.
7) Non è previsto alcun contraddittorio preventivo nel caso di specie.
Avverso la predetta sentenza, il contribuente ha proposto appello.
L'appellata ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice non abbia esaminato le doglianze proposte avverso l'atto impugnato, o le abbia esaminate in modo generico.
In particolare:
A) Il primo giudice non avrebbe esaminato l'eccezione sub III), che avrebbe dovuto accogliere, perché la segreteria della CGT di I grado di Benevento, ai sensi dell'art. 10 quater della Legge 212/2000, aveva l'obbligo giuridico di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento di annullamento in autotutela richiesto dal contribuente prima della scadenza del termine previsto per la proposizione del ricorso.
Il motivo è infondato perché la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata. Infatti, come evidenziato da Sez. 5, Sentenza n. 12496 del 2014, in motivazione, < giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che "non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida - messa in mora diretta essenzialmente ad ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno" (cfr. Cons.
Stato sez. 5, 3 ottobre 2012, n. 5199; Cons. Stato sez. 6, 6 luglio 2010, n. 4308) … [inoltre] con specifico riferimento all'esercizio dell'autotutela in materia tributaria … compete al giudice tributario il solo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio (o non esercizio) dell'adozione dell'atto in autotutela, senza che possa mai aversi la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali (cfr., per tutte,
Cass. civ. sez. unite 27 marzo 2007, n. 7388)>>.
B) la Corte di primo grado non avrebbe rilevato la nullità dell'atto per carenza di motivazione: sia perché il CUT è stato rideterminato senza indicare quali atti sono stati assoggettati ad imposizione e in quale misura;
sia perché non sarebbero stati allegati gli atti prodromici, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata. L'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente viene messo in condizione di conoscere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della imposizione, in modo da poter far valere il proprio diritto di difesa. Nella fattispecie, non c'è possibilità di equivocare sul numero di atti assoggettati ad imposizione, che sono solo due: la cartella e l'intimazione. Ed anche l'ammontare del tributo è oggettivamente determinabile, perché stabilito per legge. Inoltre, non vi sono atti prodromici da allegare.
C) Il ricorso avrebbe avuto ad oggetto solo la intimazione di pagamento, reputata nulla per una pluralità di motivi in fatto ed in diritto. Non si tratterebbe di ricorso cumulativo.
Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata.
Nel ricorso contro la intimazione di pagamento n. 01720229001363057000 l'attuale appellante dedusse espressamente che < pertanto nulla. Essa è gravemente lesiva dei diritti del ricorrente e va annullata>>. Inoltre, come ha ben osservato la Corte di primo grado, Ricorrente_1 SRL chiese < riscossione>> che sono portati dalla cartella. Sicchè, nessun dubbio sussiste sul fatto che la controversia aveva ad oggetto sia l'intimazione che la cartella.
D) la Corte di primo grado non avrebbe rilevato la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Infatti, l'atto depositato dall'Ufficio non dimostrerebbe che la dr.ssa Nominativo_1 aveva il potere di sottoscrivere gli inviti al pagamento, ma solo che può stare in giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato perché l'Amministrazione ha depositato l'ordine di servizio n. 10 del 20/05/2022, con la quale veniva nominata la dr.ssa Nominativo_1, Responsabile dell'Ufficio recupero spese di giustizia e CUT, attualmente appartenente all'area III F7, conferendole il potere di firma degli inviti al pagamento.
E) Il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio, perché l'Amministrazione è risultata vittoriosa sulla base di documenti che ha prodotto solo nel corso del giudizio, e perché è stata in giudizio senza il ministero di difensore.
Il motivo è manifestamente infondato, perché le ragioni addotte dall'appellante non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che consentano la compensazione delle spese. Né l'Amministrazione è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Ai sensi dell'art. 15 D. Lg. n. 546/92, l'ente impositore ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio, anche se è assistito in causa da un proprio funzionario.
F) La sentenza sarebbe nulla, perché priva di reale motivazione e perché non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Anche questo motivo è manifestamente infondato, perché il primo giudice ha sufficientemente spiegato le ragioni della sua decisione, esaminando tutte le doglianze prospettate dal ricorrente/appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
-rigetta l'appello e condanna per l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 300,00.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OR RA, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8504/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 544/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CUT INVITO PAG n. V082023000244228C CUT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5738/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto n. 244228/2023, notificato in data 25.01.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento intimava alla soc. Ricorrente_1 Srl la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario (di € 30,00), in riferimento al ricorso proposto nel giudizio iscritto al n. 51/2023 R.G.R., sul presupposto dell'insufficiente versamento a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore.
La società impugnava l'atto, eccependo:
I) la nullità dell'atto, avendo esso contribuente presentato ricorso solo ed esclusivamente contro l'intimazione di pagamento, con versamento del CUT solo in riferimento a tale provvedimento;
II) la erronea richiesta di pagamento delle spese di notifica, pari a € 8,75, risultando la intimazione notificata a mezzo PEC;
III) la mancata risposta alla istanza in autotutela presentata dal contribuente, con conseguente nullità dell'atto emesso;
IV) la carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici;
V) la nullità per carenza di poteri del sottoscrittore dell'atto impugnato.
VI) l'omesso invito al contraddittorio.
Si costituiva il Ministero dell'Economia e Finanze che chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con la sentenza n. 544/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento ha rigettato il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice ha osservato che:
1) il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti sulla base del valore di ognuno di essi. Nella specie, l'opponente ha chiesto l'annullamento della intimazione e (anche) del compenso di riscossione (oggetto della cartella e non della intimazione), degli interessi di mora e la sospensione della efficacia esecutiva anche della cartella;
2) La richiesta di pagamento di € 8,75 quale spesa di notifica eseguita a mezzo PEC è legittima ai sensi del D.M. 12/9/2012 vigente al momento della notifica dell'atto che prevede un costo di € 8,75 per le notifiche effettuate a mezzo PEC;
3) L'Amministrazione non è obbligata a rispondere alla istanza di autotutela. Peraltro, l'assenza di risposta al ricorso in autotutela va inteso come rigetto dell'istanza;
4) non sussiste alcuna nullità dell'atto per mancata allegazione degli atti prodromici, non essendoci alcun atto prodromico (se non il ricorso proposto dalla stessa parte); 5) La motivazione dell'atto è chiara, trattandosi di omesso/parziale pagamento del contributo unificato sulla base della interpretazione della normativa di riferimento;
6) L'atto è validamente sottoscritto, essendo dimostrata la sussistenza del potere di rappresentanza del sottoscrittore, alla luce della delega depositata in atti, di cui all'ordine di servizio n. 10 del 20/5/2022, nella quale risulta nominata la dott.ssa Nominativo_1 appartenente all'area III F6, con potere di firma degli inviti al pagamento.
7) Non è previsto alcun contraddittorio preventivo nel caso di specie.
Avverso la predetta sentenza, il contribuente ha proposto appello.
L'appellata ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che il primo giudice non abbia esaminato le doglianze proposte avverso l'atto impugnato, o le abbia esaminate in modo generico.
In particolare:
A) Il primo giudice non avrebbe esaminato l'eccezione sub III), che avrebbe dovuto accogliere, perché la segreteria della CGT di I grado di Benevento, ai sensi dell'art. 10 quater della Legge 212/2000, aveva l'obbligo giuridico di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento di annullamento in autotutela richiesto dal contribuente prima della scadenza del termine previsto per la proposizione del ricorso.
Il motivo è infondato perché la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata. Infatti, come evidenziato da Sez. 5, Sentenza n. 12496 del 2014, in motivazione, < giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che "non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida - messa in mora diretta essenzialmente ad ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno" (cfr. Cons.
Stato sez. 5, 3 ottobre 2012, n. 5199; Cons. Stato sez. 6, 6 luglio 2010, n. 4308) … [inoltre] con specifico riferimento all'esercizio dell'autotutela in materia tributaria … compete al giudice tributario il solo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio (o non esercizio) dell'adozione dell'atto in autotutela, senza che possa mai aversi la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali (cfr., per tutte,
Cass. civ. sez. unite 27 marzo 2007, n. 7388)>>.
B) la Corte di primo grado non avrebbe rilevato la nullità dell'atto per carenza di motivazione: sia perché il CUT è stato rideterminato senza indicare quali atti sono stati assoggettati ad imposizione e in quale misura;
sia perché non sarebbero stati allegati gli atti prodromici, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.
Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata. L'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto quando il contribuente viene messo in condizione di conoscere le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della imposizione, in modo da poter far valere il proprio diritto di difesa. Nella fattispecie, non c'è possibilità di equivocare sul numero di atti assoggettati ad imposizione, che sono solo due: la cartella e l'intimazione. Ed anche l'ammontare del tributo è oggettivamente determinabile, perché stabilito per legge. Inoltre, non vi sono atti prodromici da allegare.
C) Il ricorso avrebbe avuto ad oggetto solo la intimazione di pagamento, reputata nulla per una pluralità di motivi in fatto ed in diritto. Non si tratterebbe di ricorso cumulativo.
Il motivo è infondato perché, anche in questo caso, la Corte di primo grado ha esaminato l'eccezione e l'ha correttamente rigettata.
Nel ricorso contro la intimazione di pagamento n. 01720229001363057000 l'attuale appellante dedusse espressamente che < pertanto nulla. Essa è gravemente lesiva dei diritti del ricorrente e va annullata>>. Inoltre, come ha ben osservato la Corte di primo grado, Ricorrente_1 SRL chiese < riscossione>> che sono portati dalla cartella. Sicchè, nessun dubbio sussiste sul fatto che la controversia aveva ad oggetto sia l'intimazione che la cartella.
D) la Corte di primo grado non avrebbe rilevato la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Infatti, l'atto depositato dall'Ufficio non dimostrerebbe che la dr.ssa Nominativo_1 aveva il potere di sottoscrivere gli inviti al pagamento, ma solo che può stare in giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato perché l'Amministrazione ha depositato l'ordine di servizio n. 10 del 20/05/2022, con la quale veniva nominata la dr.ssa Nominativo_1, Responsabile dell'Ufficio recupero spese di giustizia e CUT, attualmente appartenente all'area III F7, conferendole il potere di firma degli inviti al pagamento.
E) Il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio, perché l'Amministrazione è risultata vittoriosa sulla base di documenti che ha prodotto solo nel corso del giudizio, e perché è stata in giudizio senza il ministero di difensore.
Il motivo è manifestamente infondato, perché le ragioni addotte dall'appellante non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che consentano la compensazione delle spese. Né l'Amministrazione è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Ai sensi dell'art. 15 D. Lg. n. 546/92, l'ente impositore ha diritto alla liquidazione delle spese del giudizio, anche se è assistito in causa da un proprio funzionario.
F) La sentenza sarebbe nulla, perché priva di reale motivazione e perché non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Anche questo motivo è manifestamente infondato, perché il primo giudice ha sufficientemente spiegato le ragioni della sua decisione, esaminando tutte le doglianze prospettate dal ricorrente/appellante.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
-rigetta l'appello e condanna per l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in € 300,00.