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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2843/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2843/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pizii Francesca, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. De Luca Massimo, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2022 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a Fier (Albania) in data 08/09/2006 con ( trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nereto), da cui erano nati i figli
1 (il 21/01/2012) e (il 05/08/2017) e che, con sentenza n. 1066/2020 in Per_1 Parte_2
data 23/12/2020, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate- ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento) del matrimonio;
confermare le condizioni della separazione in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, all'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di Nereto, alla regolamentazione dei tempi di permanenza della prole presso di sé, all'assegno mensile di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed alla paritaria ripartizione delle spese straordinarie, da regolare sulla scorta del Protocollo di intensa tra il Tribunale di Teramo ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 05.12.2018.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- era rimasto ininterrottamente separato dalla moglie fin dall'epoca della separazione, senza alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
- erano fallite le trattative per addivenire ad una domanda di divorzio congiunto.
Con comparsa in data 27/04/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio ed a quelle di affidamento e collocamento della prole, ha chiesto di aumentare ad € 600,00 il mantenimento dovuto dal padre per la prole, in ragione di € 300,00 per ciascun figlio. Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione della casa famigliare, così descritta “identificata al N.C.E.U. del
Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4 e sub 5”.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- era titolare di un'impresa individuale denominata “Emmy Alternative”;
-era necessario aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, per adeguarlo alle loro accresciute esigenze di vita.
All'udienza di comparizione in data 28/04/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – e fallito il
2 tentativo di conciliazione, ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 898/1970 e s.m.i.:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di
Teramo del 23/12/20.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
12/06/2024, il ricorrente ha precisato la domanda, deducendo che la casa coniugale assegnata alla moglie era costituito dall'appartamento al piano terra distinto in N.C.E.U. del Comune di Nereto al Foglio 2 particella 1059 sub. 4, con esclusione del distinto appartamento, sito al primo piano, individuato come porzione sub. 5, mai adibito a residenza famigliare, in cui da tempo abitava un'altra famiglia.
Successivamente, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 23/10/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del
Collegio, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, la questione più dibattuta tra le parti riguarda l'esatta individuazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Nereto contrada Pignotto, in comproprietà tra i coniugi, assegnato alla moglie per viverci con la prole già nella fase
3 separativa. In particolare, quest'ultima, quale genitrice collocataria, ha chiesto l'assegnazione, non solo dell'appartamento distinto come sub 4, ove pacificamente il nucleo famigliare abitava in costanza di matrimonio e dove attualmente la stessa vive con i due figli, ma anche del distinto ed autonomo appartamento sub 5, sito al piano superiore del medesimo edificio, occupato da terzi.
Va premesso che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., è funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare
(per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale contesto si sono radicate), onde preservarne l'habitat dai possibili esiti negativi conseguenti alla crisi coniugale, giacché la casa rappresenta il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e continua a svolgersi la prosecuzione delle relazioni domestiche. In sostanza, la casa familiare si identifica nel luogo in cui i figli minori o non ancora autosufficienti costruiscono le loro vite affettive attraverso il rapporto con i genitori nello scorrere relazionale della vita quotidiana, o, meglio luogo protetto dove, in particolare, la prole minorenne potrà elaborare l'esperienza traumatica che può scaturire dalla crisi di coppia (V. Corte Costituzionale sentenza n. 454 del 1989; anche, Cass. SU n. 13603/2004; Cass. Sez. VI-1, n. 8580/2014
e Cass. Sez. V, n. 25889/2015). Ne deriva che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinato al coniuge affidatario dei figli o con essi residente, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis, collegato all'interesse superiore dei figli, si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite e viene a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Dunque, l'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'“habitat domestico”, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con
4 riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza (Cass.14553 2011; Cass 1198/2006) con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass. 4816/ 2009; 9 settembre 2002
n. 13065).
Si è poi precisato, per le situazioni d'incerta soluzione, in primo luogo, che deve escludersi che possa essere qualificata "casa familiare" l'immobile in cui la coppia coniugata o non coniugata non abbia mai convissuto prima della nascita del figlio, in secondo luogo che la mera destinazione dell'immobile ad un progetto di coabitazione è insufficiente a fondarne il godimento in funzione del prioritario interesse del minore, quando né i genitori né quest'ultimo vi abbiano mai abitato ( Cass. 3331/2016). Ne consegue che la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all'immobile dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione) ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza. Per queste ragioni la fruizione dell'abitazione da parte del minore con il genitore collocatario è stata, fondatamente, ritenuta la scelta più coerente con il suo prioritario interesse secondo il criterio dettato dalla norma.
Applicando tali principi nella fattispecie, all'appartamento contraddistinto come sub
5, seppur facente parte del medesimo edificio acquistato in comune dai coniugi , non può attribuirsi la qualificazione giuridica di casa coniugale, nel senso sopra precisato, ove di consideri che non vi è prova che in tale porzione immobiliare, in concreto, la prole abbia abitato unitamente ai propri genitori prima della separazione, risultando, anzi, pacificamente abitato, dal 2020, da un diverso nucleo famigliare ( cugini del marito, come precisato dalla stessa ricorrente nella memoria istruttoria datata 16/02/2024 ) ) mentre appare del tutto irrilevante in questa sede la circostanza che tale detenzione a terzi sia stata concessa dal marito senza il consenso della moglie comproprietaria.
Conclusivamente sul punto e dando continuità alla situazione di fatto, resta assegnata alla moglie la casa coniugale, da individuare nell'appartamento ove la stessa
5 attualmente abita con la prole, sito in Nereto, contrada Pignotti “ identificato al
N.C.E.U. del Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4”.
In ordine all'affidamento condiviso della prole, in assenza di contrasto, vanno confermate le condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione.
Quanto al mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione lavorativa e reddituale dei coniugi, da ritenersi sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, delle accresciute esigenze di vita dei figli minori, correlate al tempo trascorso dall'epoca della separazione ( dichiarata nel 2020), del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ( assicurato dall'attività lavorativa di entrambi i coniugi e comprovato dall'acquisto in comune di un edificio bifamigliare, composto da due distinti appartamenti, come sopra detto), dei maggiori tempi di permanenza della prole presso la madre, delle maggiori spese gravanti sul padre a seguito della nascita ( agosto 2024 ) di un'altra figlia, appare equo e proporzionale aumentare l'assegno mensile dovuto a tale titolo dal padre pervenendo alla congrua misura di
€ 500,00, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, confermando nel resto le condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Fier (Albania) in data 08/09/2006 e trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Nereto al n. 5, p. II, s. C;
2) conferma l'assegnazione alla madre della casa coniugale, da individuare nell'appartamento ove la stessa attualmente abita con la prole, sito in Nereto, contrada Pignotti “identificato al N.C.E.U. del Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4”;
6 3) pone a carico di l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della prole, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4) conferma nel resto le condizioni della separazione;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2843/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pizii Francesca, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. De Luca Massimo, giusta CP_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2022 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile a Fier (Albania) in data 08/09/2006 con ( trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nereto), da cui erano nati i figli
1 (il 21/01/2012) e (il 05/08/2017) e che, con sentenza n. 1066/2020 in Per_1 Parte_2
data 23/12/2020, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate- ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento) del matrimonio;
confermare le condizioni della separazione in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, all'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di Nereto, alla regolamentazione dei tempi di permanenza della prole presso di sé, all'assegno mensile di mantenimento di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT ed alla paritaria ripartizione delle spese straordinarie, da regolare sulla scorta del Protocollo di intensa tra il Tribunale di Teramo ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 05.12.2018.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- era rimasto ininterrottamente separato dalla moglie fin dall'epoca della separazione, senza alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
- erano fallite le trattative per addivenire ad una domanda di divorzio congiunto.
Con comparsa in data 27/04/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio ed a quelle di affidamento e collocamento della prole, ha chiesto di aumentare ad € 600,00 il mantenimento dovuto dal padre per la prole, in ragione di € 300,00 per ciascun figlio. Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'assegnazione della casa famigliare, così descritta “identificata al N.C.E.U. del
Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4 e sub 5”.
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- era titolare di un'impresa individuale denominata “Emmy Alternative”;
-era necessario aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, per adeguarlo alle loro accresciute esigenze di vita.
All'udienza di comparizione in data 28/04/2023 il Presidente, dopo aver sentito le parti – le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate senza soluzione di continuità dal tempo della separazione e che non intendevano riconciliarsi – e fallito il
2 tentativo di conciliazione, ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 4, comma 8, L. n. 898/1970 e s.m.i.:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione omologata dal Tribunale di
Teramo del 23/12/20.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, con memoria integrativa in data
12/06/2024, il ricorrente ha precisato la domanda, deducendo che la casa coniugale assegnata alla moglie era costituito dall'appartamento al piano terra distinto in N.C.E.U. del Comune di Nereto al Foglio 2 particella 1059 sub. 4, con esclusione del distinto appartamento, sito al primo piano, individuato come porzione sub. 5, mai adibito a residenza famigliare, in cui da tempo abitava un'altra famiglia.
Successivamente, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 23/10/2024, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del
Collegio, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato. Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod.. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, la questione più dibattuta tra le parti riguarda l'esatta individuazione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Nereto contrada Pignotto, in comproprietà tra i coniugi, assegnato alla moglie per viverci con la prole già nella fase
3 separativa. In particolare, quest'ultima, quale genitrice collocataria, ha chiesto l'assegnazione, non solo dell'appartamento distinto come sub 4, ove pacificamente il nucleo famigliare abitava in costanza di matrimonio e dove attualmente la stessa vive con i due figli, ma anche del distinto ed autonomo appartamento sub 5, sito al piano superiore del medesimo edificio, occupato da terzi.
Va premesso che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., è funzionale a tutelare l'interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare
(per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale contesto si sono radicate), onde preservarne l'habitat dai possibili esiti negativi conseguenti alla crisi coniugale, giacché la casa rappresenta il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e continua a svolgersi la prosecuzione delle relazioni domestiche. In sostanza, la casa familiare si identifica nel luogo in cui i figli minori o non ancora autosufficienti costruiscono le loro vite affettive attraverso il rapporto con i genitori nello scorrere relazionale della vita quotidiana, o, meglio luogo protetto dove, in particolare, la prole minorenne potrà elaborare l'esperienza traumatica che può scaturire dalla crisi di coppia (V. Corte Costituzionale sentenza n. 454 del 1989; anche, Cass. SU n. 13603/2004; Cass. Sez. VI-1, n. 8580/2014
e Cass. Sez. V, n. 25889/2015). Ne deriva che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, prioritariamente destinato al coniuge affidatario dei figli o con essi residente, è destinato a creare un vincolo di destinazione sui generis, collegato all'interesse superiore dei figli, si atteggia - secondo l'opinione maggiormente seguita - a diritto personale di godimento del cespite e viene a caducarsi nel caso di allontanamento del coniuge assegnatario, ossia allo scemare delle ragioni di protezione della prole per raggiunta indipendenza dei figli, ovvero, infine, nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Dunque, l'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'“habitat domestico”, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con
4 riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza (Cass.14553 2011; Cass 1198/2006) con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità (Cass. 4816/ 2009; 9 settembre 2002
n. 13065).
Si è poi precisato, per le situazioni d'incerta soluzione, in primo luogo, che deve escludersi che possa essere qualificata "casa familiare" l'immobile in cui la coppia coniugata o non coniugata non abbia mai convissuto prima della nascita del figlio, in secondo luogo che la mera destinazione dell'immobile ad un progetto di coabitazione è insufficiente a fondarne il godimento in funzione del prioritario interesse del minore, quando né i genitori né quest'ultimo vi abbiano mai abitato ( Cass. 3331/2016). Ne consegue che la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all'immobile dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione) ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza. Per queste ragioni la fruizione dell'abitazione da parte del minore con il genitore collocatario è stata, fondatamente, ritenuta la scelta più coerente con il suo prioritario interesse secondo il criterio dettato dalla norma.
Applicando tali principi nella fattispecie, all'appartamento contraddistinto come sub
5, seppur facente parte del medesimo edificio acquistato in comune dai coniugi , non può attribuirsi la qualificazione giuridica di casa coniugale, nel senso sopra precisato, ove di consideri che non vi è prova che in tale porzione immobiliare, in concreto, la prole abbia abitato unitamente ai propri genitori prima della separazione, risultando, anzi, pacificamente abitato, dal 2020, da un diverso nucleo famigliare ( cugini del marito, come precisato dalla stessa ricorrente nella memoria istruttoria datata 16/02/2024 ) ) mentre appare del tutto irrilevante in questa sede la circostanza che tale detenzione a terzi sia stata concessa dal marito senza il consenso della moglie comproprietaria.
Conclusivamente sul punto e dando continuità alla situazione di fatto, resta assegnata alla moglie la casa coniugale, da individuare nell'appartamento ove la stessa
5 attualmente abita con la prole, sito in Nereto, contrada Pignotti “ identificato al
N.C.E.U. del Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4”.
In ordine all'affidamento condiviso della prole, in assenza di contrasto, vanno confermate le condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione.
Quanto al mantenimento dei figli, tenuto conto della situazione lavorativa e reddituale dei coniugi, da ritenersi sostanzialmente invariata rispetto all'epoca della separazione, delle accresciute esigenze di vita dei figli minori, correlate al tempo trascorso dall'epoca della separazione ( dichiarata nel 2020), del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio ( assicurato dall'attività lavorativa di entrambi i coniugi e comprovato dall'acquisto in comune di un edificio bifamigliare, composto da due distinti appartamenti, come sopra detto), dei maggiori tempi di permanenza della prole presso la madre, delle maggiori spese gravanti sul padre a seguito della nascita ( agosto 2024 ) di un'altra figlia, appare equo e proporzionale aumentare l'assegno mensile dovuto a tale titolo dal padre pervenendo alla congrua misura di
€ 500,00, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, confermando nel resto le condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Fier (Albania) in data 08/09/2006 e trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Nereto al n. 5, p. II, s. C;
2) conferma l'assegnazione alla madre della casa coniugale, da individuare nell'appartamento ove la stessa attualmente abita con la prole, sito in Nereto, contrada Pignotti “identificato al N.C.E.U. del Comune di Nereto al foglio 2 particella 1059 sub 4”;
6 3) pone a carico di l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di Parte_1
mantenimento della prole, in ragione di € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
4) conferma nel resto le condizioni della separazione;
5) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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