Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2024, proposto da
Becchis Osiride S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Giovanni Battista Bramard, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del Decreto a firma del Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alla Imprese, Dipartimento per le Politiche per le Imprese, del Ministero dell’Imprese e del Made in Italy, in data 14/11/2024, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale il Ministero ha disposto la revoca del contributo di € 42.445,51, riconosciuto alla ricorrente con il Decreto di concessione n. 10706 del 30/03/2021, CUP B16G21002900008, ai sensi del D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25/01/2016;
- ogni altro atto presupposto, antecedente (in particolare, occorrendo, della nota ministeriale a firma del Dirigente della Divisione V – Accesso al Credito e Incentivi Fiscali del 23/04/2023, avente ad oggetto: “ Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 / Decreto interministeriale 22 aprile 2022 “Beni strumentali” (OV AT) – Comunicazione di avvio del procedimento di revoca totale del contributo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ditta BECCHIS OSIRIDE S.R.L. - Id 129397 ”), consequenziale e comunque connesso al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Becchis Osiride S.r.l., in data 9/11/2020, presentava alla Intesa San Paolo S.p.a. domanda di contributo ID 129397, per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9/8/2013 (cfr. modulo per la richiesta del contributo del Ministero dello sviluppo economico di cui al D.I. 25 gennaio 2016).
Con D.D. n. 10706 del 30/3/2021, l’attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy disponeva la concessione, in favore dell’impresa richiedente, di un contributo pari a euro 42.445,51, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento di euro 550.000,00, deliberato, in data 17/12/2020, da Intesa San Paolo S.p.a., a fronte di un investimento per l’acquisizione/acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo (investimenti ordinari) e/o di investimenti in beni materiali e immateriali (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
In data 11/3/2022, l’impresa presentava la dichiarazione con la quale attestava l’avvenuta ultimazione dell’investimento in data 13/1/2022, rendicontando l’acquisto di un impianto antincendio.
In data 23/4/2023, il Ministero comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca totale del contributo per contrasto con gli artt. 5 e 12, comma 1, lettera e) del Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016, con la seguente motivazione: “ le spese rendicontate per un importo complessivo pari a 515.000,02 €, di cui alle fatture riportate nella tabella seguente non rientrano tra gli investimenti ammissibili di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, in quanto trattasi di impianto generico (impianto antincendio) non strumentale rispetto all’attività tipica dell’impresa, contraddistinta dal Codice Ateco 23.99 – Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi, non strettamente funzionale al processo produttivo della stessa, non realizzato nel complesso di un più ampio programma di investimento in beni strumentali né al servizio dell’investimento stesso; la predetta circostanza, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto interministeriale, rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa ”.
Con nota recante data 11/5/2023, l’impresa presentava le controdeduzioni al citato provvedimento di avvio di revoca totale, rappresentando la specificità del bene nell’ottica di preservare le linee produttive che impiegavano materiali bituminosi altamente infiammabili e quindi rischiosi per l’attività produttiva.
In data 14/11/2024, il Ministero adottava il D.D. n. 43737, con il quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, la revoca totale del contributo concesso, “ in quanto trattasi di impianto generico (impianto antincendio) non strumentale rispetto all’attività tipica dell’impresa, contraddistinta dal Codice Ateco 23.99 – Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi, non strettamente funzionale al processo produttivo della stessa, non realizzato nel complesso di un più ampio programma di investimento in beni strumentali né al servizio dell’investimento stesso ”.
Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente che deduce i seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 21- quinquies e 21- nonies della L. n. 241/1990;
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio del giusto procedimento;
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 12 del Decreto Interministeriale 25/01/2016 “ Beni Strumentali ” (c.d. “ OV AT ”). Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità, perplessità, sviamento.
In data 20/12/2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è costituito in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1 del 9/1/2025, la Sezione, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris , ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui è previsto il disimpegno del contributo concesso alla ricorrente, ordinando altresì all’Amministrazione di riesaminare la fattispecie, alla luce degli elementi fattuali evidenziati in ricorso.
In data 15/1/2025, la ricorrente ha inviato al Ministero la richiesta di immediata ottemperanza all’ordinanza cautelare.
Non consta agli atti che il Ministero abbia dato corso all’ordine del Tribunale di riesame della fattispecie.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese; in particolare, la società ricorrente, avuto riguardo alla omessa esecuzione dell’ordine impartito dal Tribunale di rivalutare compiutamente ed espressamente la posizione della ricorrente, in asserito contrasto con i principi di buona fede processuale ex art. 2 c.p.a., ha chiesto di dichiarare la responsabilità aggravata del Ministero resistente e di provvedere ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
In via preliminare, occorre illustrare in sintesi le peculiarità normative e le principali disposizioni concernenti il procedimento di agevolazione (c.d. contributo “ OV AT ”) alla base della concessione del contributo de quo e del successivo provvedimento di revoca oggetto del presente gravame.
L’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware , software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Il Decreto Interministeriale del 27/11/2013, adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha stabilito i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne ha disciplinato le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti previsti dal medesimo articolo. Il citato Decreto Interministeriale ha previsto, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico fornisse, con propria circolare, le istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi in argomento.
Con la circolare MISE n. 4567 del 10/2/2014, successivamente modificata ed integrata dalla circolare n. 71299 del 24/12/2014 e dalla circolare n. 14166 del 23/2/2015 (al fine di adeguare le disposizioni attuative dell’intervento ai regolamenti dell’Unione europea sopravvenuti in materia di aiuti di Stato in esenzione) sono stati stabiliti, quindi, i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui al Decreto Interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 1 dell’art. 8, è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul predetto plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Il medesimo art. 8, al comma 2, ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione dei requisiti, condizioni di accesso e modalità di erogazione dei contributi in oggetto.
In attuazione della norma di legge, in data 25/1/2016 è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, un Decreto Interministeriale recante la “ OV disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese ”.
L’adozione di tale Decreto si è resa necessaria al fine di apportare modifiche alla disciplina già adottata, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, con il Decreto Interministeriale 27 novembre 2013, per aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell’Unione europea sopravvenuta e provvedere ai correttivi opportuni per una migliore attuazione dell’intervento, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli impegni già assunti con le imprese beneficiarie.
Tale Decreto Interministeriale nel preambolo richiama, tra l’altro, la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all’allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché lo stesso regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti esonerate dall’obbligo di previa notifica e quindi compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria, detto anche “ General Block Exemption Regulation ” o “ regolamento GBER ”).
Il Decreto Interministeriale del 25/1/2016 ha stabilito, in particolare, “ ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 e dell’art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3/2015, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 ” e ha disciplinato “ le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui all’art. 4 del presente decreto ” (cfr. art. 2, rubricato “ Finalità e ambito di applicazione ”).
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del citato Decreto Interministeriale, “ 1. Il finanziamento di cui all’art. 4 deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti ”.
L’art. 12 del Decreto Interministeriale 25/1/2016, rubricato “ Revoche ”, prevede che “ Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte ”, tra l’altro, “ nel caso in cui: (…) e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5 ”.
Con la circolare MISE n. 14036 del 15/2/2017, successivamente modificata ed integrata dalla circolare n. 17677 del 24/2/2017 e dalla circolare n. 22504 del 9/3/2017, sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.
Come emerge dal paragrafo 8.1 della circolare n. 14036 del 15/2/2017 e dalla FAQ 7.2 del Ministero dello sviluppo economico, la OV AT costituisce un aiuto di Stato configurabile come contributo in conto impianti comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime de minimis .
Così inquadrata la disciplina di riferimento, può passarsi all’esame del merito delle censure articolate dalla parte ricorrente.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l’illegittimità della revoca del beneficio per violazione del disposto di cui all’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990 perché non sarebbero stati ivi indicati “ né gli eventuali “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” né tanto meno un “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” tali da poter avallare la decisione dell’Amministrazione, avendo per contro deciso di revocare il contributo già concesso sulla base del mero riesame delle immutate circostanze (la natura dell’investimento), già valutate al momento di concessione del contributo ”. Peraltro, dal tenore letterale della disposta “ revoca ” – fondata unicamente sulla mera rivalutazione dei presupposti di ammissibilità dell’intervento a contributo, già valutati dal Ministero al momento della concessione dello stesso – emergerebbe che il Decreto impugnato avrebbe natura di annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies della L. n. 241/1990. Se così è, a giudizio della ricorrente troverebbe applicazione, nel caso in esame, il disposto di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, nel testo vigente alla data di concessione del contributo ( id est 30/3/2021), che disponeva che il provvedimento illegittimo “ può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ”. Ad avviso della ricorrente, nel caso in esame, al momento della “ revoca ” del contributo (14/11/2024), il termine di 18 mesi per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio era già ampiamente decorso rispetto alla data di concessione del beneficio (30/3/2021), né, d’altra parte, risulta che l’asserito vizio dell’atto concessorio annullato in via d’autotutela fosse la risultante di una falsità dei presupposti, dolosamente perpetrata dal privato, come richiesto dal comma 2- bis del medesimo art. 21- nonies della L. n. 241/1990 per l’ultrattività della norma stessa oltre il limite temporale fissato dal comma 1.
Il motivo di ricorso, pur suggestivo, risulta privo di pregio.
Il Collegio ritiene di aderire alla tesi che vede nella “ revoca ” di cui all’art 12 del D.I. 25/1/2016 una vera e propria decadenza per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti: si tratta, in particolare, di atti di decadenza accertativa/sanzionatoria – correlati “ unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti per far venire meno il beneficio assentito, anche alla luce del rilievo preminente da attribuire all’esigenza di recuperare erogazioni indebite di pubblico denaro ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2025, n. 3454) – che sfuggono al paradigma normativo di cui all’art. 21- quinquies L. n. 241/1990.
Neppure l’art. 21- nonies può applicarsi alle decadenze accertative, in quanto i provvedimenti di ritiro adottati dal Ministero non costituiscono annullamenti d’ufficio, tanto che l’annullamento d’ufficio di atti che abbiano comportato la spendita illegittima di pubblico denaro non richiede per costante giurisprudenza amministrativa quella specifica valutazione motivata dell’interesse pubblico e la perentorietà dei termini richiamata dall’art. 21- nonies (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2019, n. 130; Cons. Stato, Sez. I, 22 luglio 2020, parere n. 1365). Oltretutto, i provvedimenti di decadenza accertativa adottati dal Ministero non hanno natura discrezionale. La contemporanea sussistenza della qualificazione del provvedimento di decadenza accertativa come atto di ritiro vincolato e dell’interesse pubblico al recupero delle risorse indebitamente erogate o ad evitare erogazioni indebite, prevalente sull’interesse del singolo, fa propendere per l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 21- nonies (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 20 settembre 2023, n. 5157).
In definitiva, qualora sia riscontrato il mancato originario rispetto delle condizioni previste dalle norme che disciplinano la concessione delle agevolazioni in questione, la revoca del contributo si pone quale atto dovuto, atteso che, trattandosi di recuperare aiuti di Stato concessi (in tesi) in mancanza dei richiesti presupposti di legge, l’esercizio del potere di autotutela è indefettibile e dunque l’affidamento del privato, posto a fondamento del limite temporale di cui all’art. 21- nonies , diviene recessivo (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 20 novembre 2020, n. 1087; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 marzo 2021, n. 875; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 agosto 2023, n. 2558; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19 giugno 2024, n. 3832).
Ferme le suesposte considerazioni, giova evidenziare che la società Becchis Osiride, quando ha presentato in data 9/11/2020 domanda di contributo per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, non ha specificato il tipo di investimento in beni strumentali che avrebbe effettuato (cfr. documento n. 1 di parte resistente, nel quale – previo utilizzo della modulistica predisposta dal Ministero – si indica semplicemente che l’investimento consiste in “ macchinari e impianti ”), tanto che dalla narrativa dei fatti emerge che la stessa concessione del contributo è avvenuta in data 30/3/2021, vale a dire anteriormente alla dichiarazione con la quale in data 11/3/2022 la società ricorrente ha attestato l’acquisto di un impianto antincendio. Pertanto, il termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, L. n. 241/1990 non potrebbe in ogni caso decorrere dall’adozione del provvedimento che ha disposto la concessione del contributo, poiché a quella data il Ministero non conosceva il tipo di investimento effettuato.
Con il secondo e con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 12 del Decreto Interministeriale 25/1/2016.
Tali motivi di ricorso – che, in ragione della loro connessione, vengono esaminati congiuntamente – sono fondati.
A giudizio del Collegio, l’Amministrazione non ha valutato le dettagliate e specifiche controdeduzioni della ricorrente. A fronte di tali circostanziate deduzioni, corredate altresì dalle fotografie delle linee produttive, l’Amministrazione non ha svolto alcun approfondimento istruttorio, neppure a fronte dell’ordinanza cautelare n. 1/2025, ed ha adottato una motivazione che non dà evidenza delle ragioni che avrebbero consentito di ritenere “ generico ” e “ non strumentale ” l’impianto antincendio oggetto di contributo, avuto riguardo alla sua funzione di protezione delle nuove linee produttive, in ragione del rischio specifico connesso all’attività esercitata dalla ricorrente attiva nella produzione di materiali bituminosi altamente infiammabili.
Il provvedimento gravato si fonda sugli assunti per cui l’impianto antincendio non costituisce un bene strumentale rispetto all’attività tipica dell’impresa, non è strettamente funzionale al processo produttivo della stessa e non risulta realizzato nel complesso di un più ampio programma di investimento in beni strumentali né al servizio dell’investimento stesso.
Viceversa il Collegio osserva che l’impianto antincendio, contabilizzato alla voce B.II.2 dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché tra gli impianti e macchinari specifici di cui al registro fiscale dei cespiti, è strettamente correlato con l’attività tipica della ricorrente di “ produzione e commercializzazione di smorzanti acustici, costituiti da laminati bituminosi ed elastomerici, prodotti fonoassorbenti e fonoisolanti ”, composti da prodotti chimici infiammabili, sicché deve essere considerato bene strumentale inerente all’esercizio dell’impresa, in quanto finalizzato a preservare l’attività produttiva dal rischio di incendi (collocandosi dunque in una prospettiva de damno vitando , anziché de lucro captando ). Del resto, lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha precisato che per “ investimenti ad uso produttivo ” si intendono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa (cfr. FAQ 6.3 e paragrafo 7.2 della circolare n. 14036 del 15/2/2017). Non vi è dubbio che l’impianto antincendio, benché non si inserisca direttamente nel ciclo produttivo di materiali bituminosi, costituisca un investimento funzionale e inerente allo svolgimento dell’attività di impresa, configurandosi quale “ bene strumentale ” anche ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. n. 917/1986.
Dai documenti versati in atti risulta inoltre come il committente FCA Group abbia richiesto alla ricorrente di dotarsi di un sistema antincendio specifico ed ulteriore rispetto ai normali apprestamenti di sicurezza antincendio previsti per l’attività industriale. Il nuovo impianto automatico sprinkler ha infatti la funzione specifica di proteggere le linee produttive in caso di incendio, al fine di evitare danni rilevanti, tali da compromettere il flusso delle forniture a FCA Group e la conseguente paralisi della produzione.
L’impianto de quo si colloca, tra l’altro, nell’ambito di un più ampio piano di investimenti pluriennali che ha portato all’ampliamento dello stabilimento a decorrere dal 2016, anno in cui è stato acquistato un complesso industriale contiguo (cfr. art. 5, comma 3 lett. b, del D.I. 25 gennaio 2016).
Con la memoria depositata in data 28 aprile 2025 il Ministero ha affermato che difetterebbe anche l’autonomia funzionale, atteso che l’impianto antincendio non sarebbe separabile dal bene al quale è asservito (così come accade in genere per gli impianti elettrici e idraulici). Tale giustificazione costituisce violazione del divieto di motivazione postuma del provvedimento amministrativo, atteso che quest’ultimo non menziona in alcun punto il preteso difetto di autonomia funzionale.
Per quanto precede, il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di revoca gravato, al lume delle considerazioni contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.
Quanto alla domanda di condanna a titolo di responsabilità aggravata formulata dalla parte ricorrente, non si ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui agli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c. Come, infatti, chiarito dalla consolidata giurisprudenza civile ed amministrativa, l’accertamento della responsabilità aggravata discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. un., 16 settembre 2021, n. 25041; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 aprile 2022, n. 3890; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 25 gennaio 2021, n. 981). Nel caso in esame non si ravvisa da parte del Ministero una condotta processuale improntata a mala fede o colpa grave, né tantomeno una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a corrispondere alla parte ricorrente l’importo di euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge, a titolo di spese del presente giudizio, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO