TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(PI ) in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Arch. nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
rappresentato e difeso giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex C.F._1 art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Maria Carolina Sabella, addetta al servizio di Avvocatura
Comunale, iscritta all'Elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, elettivamente domiciliata in Sciacca (AG) presso lo studio dell'Avv. Rosa Ge rardi,
ATTORE– OPPONENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , con P_ Controparte_2 sede legale Milano, via San Prospero, 4, P.I. , e per essa la mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma via Eufemiano 8 CP_3 Controparte_4
(P. Iva ), giusta procura del 26/05/2020 a rogito del Notaio (Rep. n. P.IVA_3 Persona_1
44635 Racc. n. 14145) rappresentata e difesa dalla (C.F. Controparte_5
e P.IVA ) e, per essa, dall'Avv. Concetta Sorrentino del Foro di Roma (C.F. P.IVA_4
giusta procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma Largo Arrigo VII, 4,
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 17/1/2024, le parti concludevano come da verbale versato in atti con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art 615 c.p.c., il formulava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato nell'interesse della e per essa la Controparte_1 mandataria su decreto ingiuntivo n. 272 del 29.7.2019, emesso dal Tribunale Controparte_3 di Sciacca nell'ambito del procedimento portante n. R.g. 879/2019, in favore di P_
instando affinchè il Tribunale di Sciacca, volesse “- in via preliminare, sospendere in toto
[...]
o in subordine parzialmente, anche con decreto emesso inaudita altera parte, l'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. per le ragioni esposte;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare il difetto della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso d el creditore istante, con riferimento agli importi sopra specificati e richiesti con l'atto di precetto notificato in data
5/7/2021, con ogni conseguente statuizioni in merito;
nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, in via principale ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del precetto notificato in data 5.7.2021 con il quale ha intimato al il P_ Parte_1 pagamento della somma di € 21.903,76, oltre ulteriori interessi e spese come per legge, p er tutti i motivi in fatto ed indiritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
indi anche ritenere e dichiarare che non sussiste il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, dichiarando l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia, totale, o in subordine parziale, dell'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data
5.7.2021, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto indi a ritenere e dichiarare per l'effetto non dovute le somme intimate col predetto atto di precetto;
in subordine e senza recesso dalle superiori richieste, nella denegata ipotesi in cui inverosimilmente l'atto di precetto opposto non si ritenga inesistente e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace per tutti i motivi sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto
e in diritto, ritenere e dichiarare che la somma richiesta nel precetto è superiore a quella dovuta e conseguentemente disporre la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto”.
A fondamento della spiegata opposizione, il deduceva: Parte_1
- l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del precetto per carenza della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, atteso che la società P_ non avrebbe avuto alcun titolo per conseguire l'importo relativo alle voci indicate in atto di precetto, quali spese legali liquidate in d.i. per € 406,50; imposta di registro € 659,50
e compenso liquidato in d.i. per € 2.135,00, quali spese legali stabilite dal Giudice de l
Tribunale di Sciacca con il decreto ingiuntivo n. 272 del 2019 in favore di P_
, non costituendo queste un accessorio della sorte capitale ceduta bensì una entità
[...] autonoma del patrimonio del cedente;
- che l'importo iscritto in atto di precetto sotto la voce “sorte capitale” per € 12.861,32
2 era stata integralmente pagata, come comunicato dal Responsabile dell'Ufficio
Finanziario del con nota del 13/7/2021 n. prot. 13903, a fronte dei Parte_1 mandati di pagamento emessi e delle relative quietanze di pagamento versati in atti;
- che le somme dovute come da decreto ingiuntivo erano state integralmente corrisposte con effetto liberatorio del pagamento intervenuto prima della conoscenza della cessione ai sensi dell'articolo 1264 c.c.;
- che non risulta essere stato notificato l'atto di cessione da cui emerga espressamente la cessione dei crediti relativi anche alla condanna giudiziale alle spese, onere incombente in capo al soggetto che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte originaria creditrice;
- che la stessa con comunicazione del 27/11/2020 prot. n. 24097 Controparte_7 individuava l'oggetto del contratto di cessione circoscrivendolo “ad una pluralità di crediti vantati dalla cedente nei vostri confronti e derivanti da contratti e /o rapporti di fornitura e7o appalti e/o servizi conclusi da un fornitore originario con la pubblica amministrazione nell'ambito della propria attività di impresa”, facendo così espresso riferimento solo ai singoli crediti insorgenti dalle fatture oggetto di cessione;
- l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate atteso che non è possibile determinare gli esatti criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della sorte capitale residua;
- che, stante la documentazione versata in atti, il aveva provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le fatture, già in epoca anteriore alla cessione del credito da parte di ad P_ Controparte_1
- che non essendo dovuta la sorte capitale residua, tanto più non risulteranno dovuti interessi.
Con memoria di costituzione depositata in data 29/11/202 1, si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto dedotto e argomentato dall'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande formulate in opposizione.
In particolare, l'opposta deduceva:
- che ai sensi dell'articolo 1263 c.c. il credito deve intendersi ceduto al cessionario, unitamente agli accessori, ricomprendendovi dunque ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, tra cui dunque anche le spese legali;
- che dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che ha P_ ceduto alla cessionaria, unitamente al credito relativo alla sorte capitale residua, anche le spese legali, le spese relative all'imposta di registro e gli interessi;
- che l'articolo 480 c.p.c. non richiede tra i requisiti previsti a pena di nullità dell'atto di precetto anche la specificazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione
3 della somma precettata;
- che il ha provveduto al pagamento parziale degli importi di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo, tanto che la sorte capitale azionata ammonta ad € 12.861,32 a fronte di € 100.889,07, senza tuttavia in sede di opposizione aver fornito alcuna prova rel ativa al pagamento degli interessi maturati e alla loro effettiva misura.
Per tali ragioni, la società opposta concludeva instando al Tribunale di Sciacca di rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata dalla controparte e rigettare l'opposizione proposta dal in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 per i motivi esposti.
All'udienza del 27/1/2022, il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., richiesti dalle parti;
all'esito della successiva udienza fissata in data 30/6/2022, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12/1/2023. A seguito di numerosi rinvii, disposti in ragione dell'intervenuto trasferimento del
Giudice ad altro Tribunale, all'udienza del 17/1/2024, vista l'assegnazione del presente procedimento a questo Giudice, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Nel merito.
Preliminarmente, occorre specificare come la domanda spiegata dalla parte attrice, Parte_1
sia un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. primo comma: tale
[...] giudizio ha la struttura di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo .
In tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi del suddetto credito.
Quali motivi di opposizione al precetto, in via preliminare, parte opponente ha lamentato la mancanza di legittimazione attiva della ad agire nei suoi confronti per una somma Controparte_1 complessiva di € 21.903,76 di cui € 12.861,32 per sorte capitale residua a fronte del DI 272/2019 emesso in favore € 4.517,42 per interessi, € 406,50 per spese legali liquidate Controparte_6 in D.i., € 2.135,00 per compenso liquidato in d.i., € 15.50 per spese richiesta copie esecutive, €
659,50 per imposta di registro ed € 225,00 per compenso precetto.
Nello specifico, sotto tale primo motivo di doglianza, deve evidenziarsi che ha Controparte_1 dato prova della sua legittimazione ad agire. Risulta versato in atti la comunicazione del 27/11/2020 inviata al a mezzo PEC avente ad oggetto la notifica di avvenuta cessione del Parte_1 credito ai sensi dell'articolo 4 comma 4 bis della legge 130 del 30 aprile 1999, contenente la specificazione che i crediti ceduti comprendevano tutte le ragioni di credito vantate dalla cedente
– cedute ad - con i relativi interessi maturati e maturandi, tutte le garanzie, reali Controparte_1
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che eventualmente assistono i crediti, nonché tutti gli altri accessori ad essi relativi.
4 Nella suddetta comunicazione, inoltre, si specificava che la posizione ceduta aveva un importo complessivo di € 20.928,62, di cui € 12.861,32 per sorte capitale residua, € 3.886.08 per interessi,
€ 659,50 per imposte di registro corrisposte ed € 3.521,72 per importo spese legali.
La convenuta opposta inoltre depositava l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale Parte Seconda n. 138 del 24.11.2020 da cui si evince che era stato ceduto da P_ il credito discendente dal D.I. 272/2019 emesso dal Tribunale di Sciacca.
A tal proposito deve specificarsi che ai fini della prova della titolarità e dell'intervenuta cessione del credito, può ritenersi sufficiente anche la pubblicazione dell 'avviso in Gazzetta Ufficiale, a condizione, come nel caso di specie, che sia possibile identificare in maniera univoca e precisa che il credito azionato sia ricompreso tra quelli ceduti.
Al contrario, non è strettamente necessario per provare la cessione la produzione in giudizio del contratto di cessione stesso.
Potendosi ritenere provata l'intervenuta cessione del credito in favore della opposta, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva della Controparte_1
Nel merito, il ha dedotto di avere integralmente corrisposto la sorte capitale a Parte_1
P_
A fondamento del fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata, l'opponente, sotto questo profilo, ha provveduto a depositare al fascicolo telematico tutti i mandati di pagamento emessi – prima e dopo la notifica del decreto ingiuntivo e comunque prima della notifica dell'intervenuta cessione del credito – in favore di cedente, con effetto liberatorio. Controparte_6
Da un confronto tra le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e le fatture indicate nei singoli mandati di pagamento versati in atti dalla opponente, si rileva che effettivamente il Pt_1 ha provveduto a corrispondere con effetto liberatorio – essendo intervenuto prima della comunicazione della cessione del credito - l'intera sorte capitale.
La stessa parte opposta ha inoltre riconosciuto che erano intervenuti dei pagamenti in favore della cedente , salvo poi quantificare la sorte capitale come sopra, asserendo tuttavia che P_ la stessa sarebbe dovuta essere ancor più elevata.
Sotto tale profilo, l'opposizione appare essere fondata
Diversamente, non può revocarsi in dubbio che l'intervenuta cessione del credito abbia determinato la cessione anche di tutti gli accessori collegati al credito ceduto, tra cui non possono non essere ricompresi, a parere di questo decidente, anche le spese del relativo procedimento monitorio e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, la doglianza formulata in ordine alla non debenza degli interessi per un importo pari ad
€ 4.517,42 non appare essere sufficientemente specifica e pertanto non può trovare accoglimento.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti originariamente della prevedeva oltre al P_ pagamento della sorte capitale anche degli interessi: interessi che dall'esame della documentazione
5 in atti non appaiono essere stati corrisposti né alla cedente né alla cessionaria.
Inoltre, anche le censure mosse con riferimento alle modalità di calcolo appaiono essere generiche.
Tenuto conto che l'onere della prova grava sotto tale profilo in capo all'opponente, la censura non può trovare accoglimento, anche tenendo conto del fatto che non rientra tra gli elementi di validità dell'atto di precetto la specificazione dei criteri di calcolo degli interessi .
Pertanto, l'opposizione risulta fondata, nella parte in cui si è dedotta l'erroneità delle somme precettate, per gli importi di € 12.861,32 per sorte capitale, atteso che l'eccezione di pagamento formulata dal deve ritenersi fondata sotto tale profilo. Parte_1
Giova precisare sul punto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato l'orientamento consolidato (cfr. Corte di Cassazione 5515/2008 e
Cassazione 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diri tto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato con sentenza n. 20238/2024 della Corte di
Cassazione, che ha statuito che “ In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina
l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito ”.
Dunque, va dichiarata la nullità parziale del precetto opposto, relativamente alla somma sopra indicata di € 12.861,32, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza dovuta alla data di notifica del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta e considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale .
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto oggetto di opposizione, relativamente alla somma di € 12.861,32, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 8.4.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
(PI ) in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Arch. nata a [...], il [...], C.F. Parte_2
rappresentato e difeso giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex C.F._1 art. 83 III comma c.p.c., dall'Avv. Maria Carolina Sabella, addetta al servizio di Avvocatura
Comunale, iscritta all'Elenco speciale dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, elettivamente domiciliata in Sciacca (AG) presso lo studio dell'Avv. Rosa Ge rardi,
ATTORE– OPPONENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , con P_ Controparte_2 sede legale Milano, via San Prospero, 4, P.I. , e per essa la mandataria P.IVA_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma via Eufemiano 8 CP_3 Controparte_4
(P. Iva ), giusta procura del 26/05/2020 a rogito del Notaio (Rep. n. P.IVA_3 Persona_1
44635 Racc. n. 14145) rappresentata e difesa dalla (C.F. Controparte_5
e P.IVA ) e, per essa, dall'Avv. Concetta Sorrentino del Foro di Roma (C.F. P.IVA_4
giusta procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Roma Largo Arrigo VII, 4,
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 17/1/2024, le parti concludevano come da verbale versato in atti con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art 615 c.p.c., il formulava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato nell'interesse della e per essa la Controparte_1 mandataria su decreto ingiuntivo n. 272 del 29.7.2019, emesso dal Tribunale Controparte_3 di Sciacca nell'ambito del procedimento portante n. R.g. 879/2019, in favore di P_
instando affinchè il Tribunale di Sciacca, volesse “- in via preliminare, sospendere in toto
[...]
o in subordine parzialmente, anche con decreto emesso inaudita altera parte, l'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. per le ragioni esposte;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare il difetto della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso d el creditore istante, con riferimento agli importi sopra specificati e richiesti con l'atto di precetto notificato in data
5/7/2021, con ogni conseguente statuizioni in merito;
nel merito ed in accoglimento della spiegata opposizione, in via principale ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del precetto notificato in data 5.7.2021 con il quale ha intimato al il P_ Parte_1 pagamento della somma di € 21.903,76, oltre ulteriori interessi e spese come per legge, p er tutti i motivi in fatto ed indiritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto;
indi anche ritenere e dichiarare che non sussiste il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, dichiarando l'inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia, totale, o in subordine parziale, dell'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data
5.7.2021, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto indi a ritenere e dichiarare per l'effetto non dovute le somme intimate col predetto atto di precetto;
in subordine e senza recesso dalle superiori richieste, nella denegata ipotesi in cui inverosimilmente l'atto di precetto opposto non si ritenga inesistente e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o comunque inefficace per tutti i motivi sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto
e in diritto, ritenere e dichiarare che la somma richiesta nel precetto è superiore a quella dovuta e conseguentemente disporre la riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti e per ogni altro motivo in fatto ed in diritto”.
A fondamento della spiegata opposizione, il deduceva: Parte_1
- l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del precetto per carenza della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, atteso che la società P_ non avrebbe avuto alcun titolo per conseguire l'importo relativo alle voci indicate in atto di precetto, quali spese legali liquidate in d.i. per € 406,50; imposta di registro € 659,50
e compenso liquidato in d.i. per € 2.135,00, quali spese legali stabilite dal Giudice de l
Tribunale di Sciacca con il decreto ingiuntivo n. 272 del 2019 in favore di P_
, non costituendo queste un accessorio della sorte capitale ceduta bensì una entità
[...] autonoma del patrimonio del cedente;
- che l'importo iscritto in atto di precetto sotto la voce “sorte capitale” per € 12.861,32
2 era stata integralmente pagata, come comunicato dal Responsabile dell'Ufficio
Finanziario del con nota del 13/7/2021 n. prot. 13903, a fronte dei Parte_1 mandati di pagamento emessi e delle relative quietanze di pagamento versati in atti;
- che le somme dovute come da decreto ingiuntivo erano state integralmente corrisposte con effetto liberatorio del pagamento intervenuto prima della conoscenza della cessione ai sensi dell'articolo 1264 c.c.;
- che non risulta essere stato notificato l'atto di cessione da cui emerga espressamente la cessione dei crediti relativi anche alla condanna giudiziale alle spese, onere incombente in capo al soggetto che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte originaria creditrice;
- che la stessa con comunicazione del 27/11/2020 prot. n. 24097 Controparte_7 individuava l'oggetto del contratto di cessione circoscrivendolo “ad una pluralità di crediti vantati dalla cedente nei vostri confronti e derivanti da contratti e /o rapporti di fornitura e7o appalti e/o servizi conclusi da un fornitore originario con la pubblica amministrazione nell'ambito della propria attività di impresa”, facendo così espresso riferimento solo ai singoli crediti insorgenti dalle fatture oggetto di cessione;
- l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme precettate atteso che non è possibile determinare gli esatti criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della sorte capitale residua;
- che, stante la documentazione versata in atti, il aveva provveduto al Parte_1 pagamento di tutte le fatture, già in epoca anteriore alla cessione del credito da parte di ad P_ Controparte_1
- che non essendo dovuta la sorte capitale residua, tanto più non risulteranno dovuti interessi.
Con memoria di costituzione depositata in data 29/11/202 1, si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto dedotto e argomentato dall'opponente e chiedendo il Controparte_1 rigetto di tutte le domande formulate in opposizione.
In particolare, l'opposta deduceva:
- che ai sensi dell'articolo 1263 c.c. il credito deve intendersi ceduto al cessionario, unitamente agli accessori, ricomprendendovi dunque ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, tra cui dunque anche le spese legali;
- che dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che ha P_ ceduto alla cessionaria, unitamente al credito relativo alla sorte capitale residua, anche le spese legali, le spese relative all'imposta di registro e gli interessi;
- che l'articolo 480 c.p.c. non richiede tra i requisiti previsti a pena di nullità dell'atto di precetto anche la specificazione dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione
3 della somma precettata;
- che il ha provveduto al pagamento parziale degli importi di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo, tanto che la sorte capitale azionata ammonta ad € 12.861,32 a fronte di € 100.889,07, senza tuttavia in sede di opposizione aver fornito alcuna prova rel ativa al pagamento degli interessi maturati e alla loro effettiva misura.
Per tali ragioni, la società opposta concludeva instando al Tribunale di Sciacca di rigettare in via preliminare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata dalla controparte e rigettare l'opposizione proposta dal in quanto infondata in fatto ed in diritto, Parte_1 per i motivi esposti.
All'udienza del 27/1/2022, il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., richiesti dalle parti;
all'esito della successiva udienza fissata in data 30/6/2022, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12/1/2023. A seguito di numerosi rinvii, disposti in ragione dell'intervenuto trasferimento del
Giudice ad altro Tribunale, all'udienza del 17/1/2024, vista l'assegnazione del presente procedimento a questo Giudice, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Nel merito.
Preliminarmente, occorre specificare come la domanda spiegata dalla parte attrice, Parte_1
sia un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. primo comma: tale
[...] giudizio ha la struttura di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo .
In tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e modificativi del suddetto credito.
Quali motivi di opposizione al precetto, in via preliminare, parte opponente ha lamentato la mancanza di legittimazione attiva della ad agire nei suoi confronti per una somma Controparte_1 complessiva di € 21.903,76 di cui € 12.861,32 per sorte capitale residua a fronte del DI 272/2019 emesso in favore € 4.517,42 per interessi, € 406,50 per spese legali liquidate Controparte_6 in D.i., € 2.135,00 per compenso liquidato in d.i., € 15.50 per spese richiesta copie esecutive, €
659,50 per imposta di registro ed € 225,00 per compenso precetto.
Nello specifico, sotto tale primo motivo di doglianza, deve evidenziarsi che ha Controparte_1 dato prova della sua legittimazione ad agire. Risulta versato in atti la comunicazione del 27/11/2020 inviata al a mezzo PEC avente ad oggetto la notifica di avvenuta cessione del Parte_1 credito ai sensi dell'articolo 4 comma 4 bis della legge 130 del 30 aprile 1999, contenente la specificazione che i crediti ceduti comprendevano tutte le ragioni di credito vantate dalla cedente
– cedute ad - con i relativi interessi maturati e maturandi, tutte le garanzie, reali Controparte_1
e personali, tutti i privilegi e le cause di prelazione che eventualmente assistono i crediti, nonché tutti gli altri accessori ad essi relativi.
4 Nella suddetta comunicazione, inoltre, si specificava che la posizione ceduta aveva un importo complessivo di € 20.928,62, di cui € 12.861,32 per sorte capitale residua, € 3.886.08 per interessi,
€ 659,50 per imposte di registro corrisposte ed € 3.521,72 per importo spese legali.
La convenuta opposta inoltre depositava l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale Parte Seconda n. 138 del 24.11.2020 da cui si evince che era stato ceduto da P_ il credito discendente dal D.I. 272/2019 emesso dal Tribunale di Sciacca.
A tal proposito deve specificarsi che ai fini della prova della titolarità e dell'intervenuta cessione del credito, può ritenersi sufficiente anche la pubblicazione dell 'avviso in Gazzetta Ufficiale, a condizione, come nel caso di specie, che sia possibile identificare in maniera univoca e precisa che il credito azionato sia ricompreso tra quelli ceduti.
Al contrario, non è strettamente necessario per provare la cessione la produzione in giudizio del contratto di cessione stesso.
Potendosi ritenere provata l'intervenuta cessione del credito in favore della opposta, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva della Controparte_1
Nel merito, il ha dedotto di avere integralmente corrisposto la sorte capitale a Parte_1
P_
A fondamento del fatto estintivo della pretesa ex adverso azionata, l'opponente, sotto questo profilo, ha provveduto a depositare al fascicolo telematico tutti i mandati di pagamento emessi – prima e dopo la notifica del decreto ingiuntivo e comunque prima della notifica dell'intervenuta cessione del credito – in favore di cedente, con effetto liberatorio. Controparte_6
Da un confronto tra le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e le fatture indicate nei singoli mandati di pagamento versati in atti dalla opponente, si rileva che effettivamente il Pt_1 ha provveduto a corrispondere con effetto liberatorio – essendo intervenuto prima della comunicazione della cessione del credito - l'intera sorte capitale.
La stessa parte opposta ha inoltre riconosciuto che erano intervenuti dei pagamenti in favore della cedente , salvo poi quantificare la sorte capitale come sopra, asserendo tuttavia che P_ la stessa sarebbe dovuta essere ancor più elevata.
Sotto tale profilo, l'opposizione appare essere fondata
Diversamente, non può revocarsi in dubbio che l'intervenuta cessione del credito abbia determinato la cessione anche di tutti gli accessori collegati al credito ceduto, tra cui non possono non essere ricompresi, a parere di questo decidente, anche le spese del relativo procedimento monitorio e le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, la doglianza formulata in ordine alla non debenza degli interessi per un importo pari ad
€ 4.517,42 non appare essere sufficientemente specifica e pertanto non può trovare accoglimento.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti originariamente della prevedeva oltre al P_ pagamento della sorte capitale anche degli interessi: interessi che dall'esame della documentazione
5 in atti non appaiono essere stati corrisposti né alla cedente né alla cessionaria.
Inoltre, anche le censure mosse con riferimento alle modalità di calcolo appaiono essere generiche.
Tenuto conto che l'onere della prova grava sotto tale profilo in capo all'opponente, la censura non può trovare accoglimento, anche tenendo conto del fatto che non rientra tra gli elementi di validità dell'atto di precetto la specificazione dei criteri di calcolo degli interessi .
Pertanto, l'opposizione risulta fondata, nella parte in cui si è dedotta l'erroneità delle somme precettate, per gli importi di € 12.861,32 per sorte capitale, atteso che l'eccezione di pagamento formulata dal deve ritenersi fondata sotto tale profilo. Parte_1
Giova precisare sul punto che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato l'orientamento consolidato (cfr. Corte di Cassazione 5515/2008 e
Cassazione 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diri tto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato con sentenza n. 20238/2024 della Corte di
Cassazione, che ha statuito che “ In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina
l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito ”.
Dunque, va dichiarata la nullità parziale del precetto opposto, relativamente alla somma sopra indicata di € 12.861,32, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza dovuta alla data di notifica del medesimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, prendendo come riferimento il valore della domanda come accolta e considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale .
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto oggetto di opposizione, relativamente alla somma di € 12.861,32, precetto che resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 8.4.2025
6 Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7