Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 261/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25.10.2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti
Monica Canepa e dall'avv. Emanuela Guarino;
APPELLANTE
Contro
cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._1 CP_2
cod. fisc.: e
[...] C.F._2 Controparte_3
, cod. fisc. rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Tommaso Braccio.
APPELLATI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte. CP_4
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione regolarmente notificato
Con
, , e Parte_2 CP_1 Controparte_3 CP_2
, nella rispettiva qualità di padre, madre, fratello e sorella di
[...]
, deceduto a seguito di un sinistro stradale, Parte_3
convenivano in giudizio il chiedendo che ne fosse Parte_1
pronunciata la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell'evento lesivo verificatosi il 28.6.2007, alle ore 22,15 circa, in agro di Pt_1
Gli attori deducevano che , alla guida del suo Parte_3
motociclo Honda Hornet, proveniente dallo stabilimento ove prestava la propria attività lavorativa, percorreva la strada comunale n. 76 allorché, a causa di irregolarità presenti sul manto stradale, perdeva il controllo del motoveicolo e deviando verso destra, urtava contro il guard-rail finendo per ribaltarsi all'interno del canale per il deflusso delle acque;
a causa delle gravissime condizioni veniva condotto presso l'ospedale di dove veniva giudicato in prognosi Pt_1
riservata e decedeva alle ore 11,00 del giorno successivo.
Invocavano dunque la responsabilità del quale Parte_1 ente custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva Parte_1 preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ente assumendo che il tratto di strada interessato dal sinistro era di pertinenza dell' e che alcune anomalie presenti su quel tratto CP_4
stradale erano state determinate dai lavori di scavo effettuati dalla
Nel merito assumeva la responsabilità di AR [...]
[.. nella causazione del sinistro e instava per il rigetto della CP_6
domanda attorea.
Previa autorizzazione, gli attori chiamavano in causa l' CP_4
la quale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva escludendo che l'evento dannoso si fosse verificato su un tratto di strada statale. In via subordinata deduceva di aver dato in concessione alla società in data 12.6.2003, Controparte_7
l'esecuzione della condotta fognaria lungo i tratti di rotatoria intersecanti a raso la strada comunale. Pertanto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa quest'ultima società.
All'udienza del 5.11.2010 la causa veniva interrotta per l'avvenuto decesso di , padre di . Veniva poi Parte_2 Parte_3
riassunta su ricorso di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_8
, anche quali eredi di .
[...] Parte_2
Si costituiva quindi in giudizio anche la terza chiamata in causa
[...]
Anch'essa eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_7
passiva sostenendo che il tratto di strada interessato dai lavori di costruzione della condotta fognaria era stato riconsegnato all' CP_4 sin dalla fine dell'anno 2003. Nel merito instava per il rigetto della domanda attorea e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società e CO [...]
, quest'ultimo quale socio accomandatario solidalmente CP_9
responsabile per le obbligazioni della società, per essere eventualmente dagli stessi manlevata avendo loro appaltato i lavori.
Autorizzata la chiamata in causa anche della e di AR
nella qualità sopra indicata, questi si costituivano CO
in giudizio sollevando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto della domanda proposta dagli attori.
Con sentenza non definitiva del 6.12.2012 il giudice istruttore di allora rigettava l'eccezione preliminare riguardante la decadenza dell' CP_4
dalla possibilità di chiamare in causa Controparte_7
La causa, istruita con acquisizioni documentali, prova testi e una CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, all'udienza del 24.1.2018 veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui
3 all'art. 190 c.p.c. Veniva quindi rimessa sul ruolo per la rinnovazione della CTU, per poi essere interrotta all'udienza del 12.9.2018 per l'intervenuto fallimento della Veniva poi Controparte_10
nuovamente riassunta da parte attrice.
In ragione dell'avvenuta riassunzione della causa anche nei confronti della curatela fallimentare, con sentenza non definitiva del 18.9.2019 si dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della dichiarata fallita, essendo stata proposta Controparte_10
una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso.
Veniva poi affidato all'ing. l'incarico di una CTU in Persona_1 rinnovazione della precedente, quest'ultima non esaustiva e carente su alcuni punti fondamentali.
All'udienza del 24.6.2020, svoltasi con le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Con sentenza in data 10.2.2021, il Tribunale così provvedeva:
“1. accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente di (nella misura dell'80%) e del Parte_3
(nella misura del 20%); Parte_1
2. condanna il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, a pagare in favore di la complessiva Controparte_1
somma di 40.000,00 euro a titolo dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso, a seguito del sinistro di cui al punto 1), del figlio , oltre interessi legali calcolati anno per anno Parte_3
sulla somma devalutata e via via rivalutata, dalla data del decesso
(29.6.2007) al soddisfo;
3. condanna il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, a pagare in favore di , Controparte_1 Controparte_3
e , quali eredi di , secondo la
[...] CP_2 Parte_2
rispettiva quota ereditaria di spettanza, la complessiva somma di
40.000,00 euro a titolo dei danni non patrimoniali maturati da Pt_3
4 in conseguenza del decesso, a seguito del sinistro di cui al Pt_2
punto 1), del figlio , oltre interessi legali calcolati Parte_3
anno per anno sulla somma devalutata e via via rivalutata, dalla data del decesso (29.6.2007) al soddisfo;
4. condanna il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, a pagare in favore di e Controparte_3 CP_2
la somma di 6.000,00 euro ciascuno a titolo dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso, a seguito del sinistro di cui al punto 1), del fratello , oltre interessi legali Parte_3
calcolati anno per anno sulla somma devalutata e via via rivalutata, dalla data del decesso (29.6.2007) al soddisfo;
5. compensa tra gli attori e il 2/3 delle spese di Parte_1
lite e condanna il in persona del Sindaco pro- Parte_1
tempore, a pagare in favore di , Controparte_1 Controparte_3
e , la restante parte che liquida in 4.476,00 euro
[...] CP_2
per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
6. compensa interamente le spese di lite tra gli attori e l' CP_4 nonché tra quest'ultima e gli altri terzi chiamati in causa;
7. pone le spese delle CCTTUU definitivamente a carico degli attori e del convenuto nella misura del 50% ciascuno.” Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio gli attori ed CP_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze processuali, ed in particolare della CTU, in relazione al nesso di causalità.
Secondo il il CTU nelle sue conclusioni, rispondendo alle Pt_1
CP_ osservazioni del consulente di parte dell convenuto, avrebbe condiviso l'esclusione di qualsiasi responsabilità del nella Pt_1
5 causazione del sinistro in conseguenza delle anomalie presenti sulla strada di sua proprietà.
Il motivo è infondato.
Invero il CTU nella sua relazione peritale ribadisce in più punti l'incidenza, sia pure contenuta, delle predette anomalie nella determinazione del sinistro (pagg. 21 e 23).
Sicchè la condivisione (a pag. 23) di quanto asserito dal CTP circa la mancata prova dell'efficacia causale delle condizioni dell'asfalto nell'evento può ragionevolmente intendersi come riferita alla mancata prova diretta di tale incidenza, ritenuta evidentemente in via presuntiva dal CTU.
D'altra parte, rispondendo subito dopo (a pag. 24, paragrafo 2) ad un'altra osservazione dello stesso CTP, nel paragrafo immediatamente successivo, il consulente d'ufficio conferma ancora una volta che lo sbandamento del motociclo è stato determinato anche dall'anomalia stradale in questione.
A ciò si aggiunge quanto riferito dal teste oculare Testimone_1
, che con la sua moto viaggiava a poca distanza dal , il
[...] Pt_3
quale ha dichiarato che quest'ultimo perdeva il controllo del proprio veicolo proprio in corrispondenza di quell'anomalia.
Peraltro, costituisce una nozione di comune esperienza che un'anomalia di così rilevante entità -costituita in un “avvallamento longitudinale di lunghezza totale pari a circa 100 m., larghezza media di circa 1 m. e profondità compresa tra 2 e 3,5 cm., nonché in alcune buche”- sia in grado di incidere sulla stabilità e, quindi, sul controllo di un veicolo a due ruote che proceda anche a velocità elevata, come nella fattispecie, già in condizioni di equilibrio precario.
Col secondo motivo si deduce che la decisione impugnata sarebbe fondata su mere congetture, superate dalle stesse risultanze della CTU.
Il motivo è sostanzialmente assorbito dal rigetto della precedente censura, posto che, al contrario, la responsabilità del trova Pt_1
riscontro nelle conclusioni del CTU e nella prova testimoniale.
6 Con il terzo motivo si censura il fatto che il Tribunale avrebbe disatteso le conclusioni del CTU, così come interpretate dall'appellante col primo motivo.
Anche questo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo.
Con il quarto motivo si sostiene l'insussistenza del nesso causale fra la cosa ed il danno stante la condotta tenuta dal Pulito, che da sola avrebbe provocato il sinistro.
Stante l'accertata responsabilità dell'ente comunale, tenuto alla manutenzione della sede stradale, la censura va rigettata, non ricorrendo nel caso di specie alcun caso fortuito idoneo a scagionare l'appellante.
Con il quinto ed ultimo motivo si contesta che l'area in cui sarebbe avvenuto lo sbandamento è di proprietà del Parte_1
Il motivo è infondato.
Infatti la CTU, espletata in modo rigoroso ed esaustivo, ha accertato che l'area in questione appartiene al Parte_1
Le conclusioni del CTU sul punto (riportate a pag. 23 della relazione peritale), fondate sulla dinamica del sinistro e sullo stato dei luoghi, sono state ribadite anche in risposta alle osservazioni del CTP del
(pag. 24), tenuto conto delle complessive risultanze Pt_1
processuali.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore di , e , che Controparte_1 Controparte_3 CP_2
liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dichiara integralmente compensate le spese processuali nei confronti di CP_4
7 3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 19.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)
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