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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2244/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Maria Aversano Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024 e vertente
T R A
(c.f. e p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Giancarlo Castagni e Avv. Cristiano Migli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati
APPELLATA
E
Controparte_2
(P.I. , in persona del Curatore, rappresentato e difeso dagli
[...] P.IVA_3
avv.ti prof. Maurizio Pinnarò e Pierantonio Morabito De Luca
pagina 1 di 16 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3
E
oggi Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata n. 6239/2020 del 17/04/2020 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare, ha ad oggetto cinque procedimenti progressivamente riuniti attinenti il contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 24 aprile 2002 tra la
[...]
e l'allora Controparte_6 Controparte_7
con le conseguenti domande di restituzione dell'azienda, di
[...]
pagamenti dei canoni, di risarcimento danni e di escussione della polizza fideiussoria.
La era locataria di due case per ferie, la e la di CP_1 CP_8 CP_9
proprietà delle rispettive S.p.A., per l'accoglienza dell' ai soci Controparte_1
dell'Associazione, ai pellegrini, ai visitatori ed ai turisti. In occasione dell'anno del
Giubileo 2000, per finanziare i lavori di ristrutturazione delle due l' CP_8 [...]
contrasse un mutuo con Banca Intesa di €. 22.000.000,00 con una rata Controparte_1
semestrale di €. 939.901,42.
In qualità di locataria, in data 24 aprile 2002, la tipulava con l'allora CP_1 CP_7
un contratto di affitto di azienda delle richiamate che, per l'attiguità fisica, CP_8
costituivano un unico complesso aziendale. Nel contratto le parti prevedevano la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di un solo canone di affitto e, a garanzia del pagamento del canone e del corretto adempimento di ogni ulteriore obbligazione in capo all'allora la stipula di una polizza fideiussoria a prima richiesta, con CP_7
contraente l'allora beneficiaria la fideiussore-garante la Compagnia CP_7 CP_1
pagina 2 di 16 assicurativa oggi Controparte_10 Controparte_11
[...]
A seguito dell'inadempienza della el pagamento dei canoni di locazione maturati CP_7
a far data dal dicembre 2008, con lettera del 15 maggio 2009 la omunicava la CP_1
risoluzione del contratto di affitto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 4 del contratto di affitto e agiva per l'escussione degli importi dovuti in base alla polizza fideiussoria nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
In tale contesto si instauravano cinque contenziosi giudiziali dinanzi al Tribunale Civile
di Roma, poi riuniti al R.G. 53190/09:
- giudizio N.R.G. 53190/2009 promosso dall'allora nei confronti di per CP_7 CP_1
accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
al contratto di affitto d'azienda del 24 aprile 2002 con la condanna al pagamento
[...]
degli interventi di manutenzione straordinaria e dei danni patrimoniali subiti, con compensazione di eventuali debiti della nei confronti della accertare e CP_7 CP_1
dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria n. GR0009171, rep n. 611060785, emessa da (già sia ai sensi dell'art. 1939 c.c. che per Controparte_10 CP_12
non essere stata validamente rinnovata ed escussa nei termini indicati nella polizza stessa. In via riconvenzionale la hiedeva la condanna della in via CP_1 CP_7
solidale con la nei limiti della polizza fideiussoria, al Controparte_10
risarcimento del danno pari a € 1.041.480,78 a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati. La Compagnia assicurativa quale garante in forza Controparte_10
della polizza fideiussoria a prima richiesta in favore della beneficiaria nel CP_1
costituirsi chiedeva accertarsi la tardività e/o l'abusività dell'escussione e/o la invalidità
e/o inefficacia delle garanzie ovvero, in via subordinata, il diritto all'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di di Controparte_7 [...]
e di con vincolo solidale;
Controparte_13 Controparte_4
- giudizio N.R.G. 75450/09 promosso da nei confronti della per CP_1 CP_7
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione, a far data dal 15 maggio 2009, del contratto di pagina 3 di 16 affitto di azienda con la con conseguente condannare di quest'ultima al CP_7
risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, al pagamento di €. 1.041.480,78 a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati, calcolati alla data del 31 maggio 2009, di €.
2.041.480,78 a titolo di indennità di occupazione calcolata alla data del 31 ottobre 2009, di
€. 4.560.000,00 a titolo di penale di cui all'art. 20, punto 1, del contratto di affitto di azienda calcolata alla data del 31 ottobre 2009, nonché della somma di €. 20.584.931,19 a titolo dei canoni di affitto non riscossi a far data dalla risoluzione al dì di naturale scadenza del contratto di affitto e, cioè sino alla data del 31 maggio 2014;
- giudizio N.R.G. 6315/10 di opposizione a D.I. n. 21318/09 promosso da nei CP_1
confronti della attinente la richiesta di pagamento da parte della di €. CP_7 CP_7
312.741,46 a titolo di prestazioni e servizi alberghieri non pagati, resi a dirigenti e collaboratori della con eventuale compensazione del dare/avere; CP_1
- giudizio N.R.G. 15485/10 promosso dalla n opposizione al D.I. n. 3747/09 avente CP_7
ad oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'allora a favore della CP_7
ella somma di €. 4.103.701,68 a titolo di canoni di affitto scaduti e non corrisposti CP_1
relativamente ai mesi di dicembre 2008, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2009;
mesi di giugno, luglio, agosto 2009; mesi di settembre, ottobre, novembre 2009, gennaio e febbraio 2010;
- e giudizio N.R.G. 16566/10 promosso dalla Compagnia Assicurativa Controparte_10
n opposizione al D.I. n. 2731/10 emesso in favore di d avente ad
[...] CP_1
oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell' della somma di €. Pt_1
1.041.480,78, quale importo complessivo dei canoni di affitto relativi al contratto di affitto d'azienda intercorso tra far data dal 24 aprile 2002, in virtù della polizza CP_7 CP_1
fideiussoria n. 9171 posta a garanzia del pagamento del canone d'affitto pattuito tra i contraenti.
Nelle more dei giudizi di cui sopra, con sentenza n. 242/12 il Tribunale di Roma, Sez.
Fallimentare, dichiarava il fallimento dell'allora . Controparte_14
pagina 4 di 16 Il giudizio, interrotto, veniva riassunto e con sentenza parziale n. 20031/2013 il Tribunale
Civile di Roma, non definitivamente pronunziando, nella contumacia delle società
[...]
e dichiarava la cessazione Controparte_13 Controparte_4
della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'azienda oggetto di causa avanzata da dichiarava improcedibili, per essere attratte alla competenza CP_1
esclusiva del Tribunale Fallimentare di Roma ai sensi dell'art. 24 l.f., tutte le domande avanzate, nell'ambito dei giudizi riuniti, da e da nei confronti del CP_1 Pt_1
fallimento di , alla luce dell'art. 56 L.F., quelle volte a conseguire la compensazione CP_7
avanzata dal fallimento ei confronti di CP_7 CP_1
Il giudizio veniva nuovamente sospeso in attesa del giudizio, dichiarato pregiudiziale,
dinanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e, a seguito di Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 1399 del 16 luglio 2015 che disponeva la prosecuzione dello stesso,
ancora una volta riassunto dalla inanzi al Tribunale di Roma che con la sentenza CP_1
impugnata n. 6239/20 così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e
respinta ogni altra domanda: revoca i decreti ingiuntivi opposti;
dichiara inammissibili le domande
avanzate da e da nei confronti del fallimento CP_1 CP_10 Controparte_4
dichiara inammissibili le domande, coperte da giudicato, proposte da Controparte_2
ei confronti di rigetta le altre Controparte_2 CP_1
domande proposte dal fallimento nei Controparte_2
confronti di condanna l pagamento in favore CP_1 Controparte_10
di della somma di euro 1.041.480,78 oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta la CP_1
domanda di nei confronti di e CP_10 Controparte_13 [...]
. CP_4
2. Avverso la predetta sentenza la ha interposto appello così concludendo: CP_10
“a) riformare la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
nei confronti di in forza della garanzia da Essa prestata (come in atti); b) condannare Pt_1
), in pers. leg.le rapp.te p.t., a restituire ad Controparte_1
l'importo versato con riserva (€ 1.151.348,36) ovvero: la diversa somma che sarà ritenuta Pt_1
pagina 5 di 16 di Giustizia - oltre agli interessi al tasso ex art. 1284/4 cc (decorrenti dal pagamento del 4.6.20 al
soddisfo); c) solo ove occorra - come per Legge e per contratto - condannare Controparte_3
[... ed (oggi Controparte_15 Controparte_5
[...
alla restituzione a titolo di regresso (non più condizionato ma effettivo ad esito del pagamento
dell'indennizzo) in misura pari all'importo già versato dalla Garante in forza della polizza (ut
sopra € 1.151.348,36 – oltre interessi dalla data del pagamento 4.6.20 sino al soddisfo) od a quello
eventualmente ridotto che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio
grado".
Il con comparsa di costituzione e risposta ha proposto a sua volta Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza medesima, chiedendo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6239 del 17 aprile 2020, condannare la
[...]
(in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6
tempore) al pagamento in favore del Controparte_2
, della somma pari ad €. 1.103.921,76, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria, a titolo di prestazioni alberghiere fornite da
[...]
(in bonis) alla Controparte_2 Controparte_6
sino alla data di riconsegna dell'Azienda (3 novembre 2010).
[...]
Si è costituita nel giudizio di appello la chiedendo il rigetto del gravame CP_1
proposto da nonché il rigetto dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 [...]
con conferma Controparte_2
integrale della sentenza impugnata.
La e la (oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
convenute, già contumaci nel giudizio di primo Controparte_5
grado, non si sono costituite.
3. L'appellante contesta la sentenza ritenendo che la stessa erroneamente abbia qualificato la garanzia quale contratto autonomo e non fideiussione (eventualmente con elementi di atipicità ma sempre compatibili al tipo). L'appellante ritiene il contratto sottoscritto tra le parti da ricondurre a semplice contratto di fideiussione in vista della pagina 6 di 16 clausola di escutibilità “a richiesta motivata”, dell'impegno del beneficiario a “comunicare
entro 10 gg. l'avvenuta constatazione di ogni inadempienza idonea a rendere operante la
garanzia”, della definizione della stessa Compagnia quale 'fideiussore solidale' e dell'assenza di elementi che possano far ritenere sussistente un contratto autonomo.
La Corte ritiene l'eccezione fondata.
Si premette, per inciso, che la polizza è da ritenersi rinnovata fino al 31.5.2009, come emerge dalla comunicazione della stessa inviata a il 22.12.2008, CP_10 CP_1
richiamata dal Giudice di primo grado. In merito, né l'appellante principale né
l'appellante incidentale hanno contestato, facendone oggetto di appello, l'esistenza del contratto di fideiussione e delle intervenute proroghe;
circostanza pertanto da ritenersi coperta dal giudicato.
Nel merito della sollevata eccezione, si rileva che secondo i primi giudici la polizza fideiussoria in esame, contenendo la clausola di pagamento "a prima richiesta”,
configurerebbe un contratto autonomo di garanzia, che prescinde dal merito dei rapporti che intercorrono tra contraente ( oggi Controparte_2 Parte_2
e beneficiario (
[...] CP_1
Ora, la prevalente giurisprudenza ritiene che, pur essendo l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale, tale sola espressione non abbia rilievo decisivo per la qualificazione del negozio potendo essa riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (per tutte Cass.
9.8.2016 n. 16825).
Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è nulla.
pagina 7 di 16 Ora, nella specie, l'art.
4.3 del Contratto di affitto di azienda stipulato tra la HIWI S.p.a. e la spressamente prevedeva che “L'affittuaria dovrà garantire, per tutta la durata del CP_1
contratto, il pagamento della parte fissa del canone annuale con apposita fidejussione bancaria o
assicurativa …. a prima richiesta e con rinunzia alla preventiva escussione”.
Pertanto con la polizza stipulata il 30.5.2002, la Compagnia assicurativa ha garantito il pagamento del canone di locazione specificando espressamente all'art. 1 che oggetto della garanzia è il mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto “che forma parte
integrante della presente polizza”.
L'art. 5 “Avviso di sinistro-Pagamento del risarcimento” del contratto sottoscritto tra le parti
(Polizza n. 9171 a garanzia del pagamento dei canoni di locazione) così recita: “Il
Beneficiario dovrà comunicare alla Società, entro dieci giorni dall'avvenuta contestazione, ogni
inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia. Il pagamento delle
somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti della somma garantita…. sarà effettuato dalla
Società entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta come sopra motivata del Beneficiario,
restando inteso che, ai sensi dell'art. 1044 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva
escussione del Contraente”.
Con il Contratto relativo alla Polizza n. 49425 posta a garanzia “del corretto uso e della
riconsegna di quanto inventariato”, ancora, la attuale Controparte_16
società appellante, si costituisce fideiussore solidale con il contraente, pur senza il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 c.c..
E' evidente che né nel contratto di fitto d'azienda né nei contratti di fidejussione sia stato disposto tra le parti il divieto di opporre da parte del garante eccezioni spettanti al debitore. Ed è presumibile che la società garante, quale operatore qualificato che ha predisposto i moduli contrattuali, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe incluso nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione,
dunque, rende chiara la volontà delle parti di non ritenere del tutto autonoma la garanzia dal rapporto principale (per tutte Cassazione civile sez. I, n.7420/2024).
pagina 8 di 16 Nella specie quindi l'autonomia non può desumersi dalla sola clausola 'a prima richiesta',
essendovi un collegamento negoziale tra garanzia ed obbligazione e non essendovi alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni del garantito;
circostanza questa certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
4. L'appellante contesta la sentenza ritenendo che la stessa abbia omesso di valutare la sussistenza dei presupposti della esperita exceptio doli.
Ora, affinché possa essere validamente sollevata, al momento della richiesta di escussione della garanzia, l''exceptio doli generalis seu praesentis' - che trova il proprio fondamento nel generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte - è necessario individuare elementi tali da far emergere un intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, o comunque gravemente lesivo dei sopracitati canoni di buona fede e correttezza.
Nella specie l'opponente non porta alcuna prova, alcun elemento concreto della pretesa violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e correttezza della P.N.A.C.I., e in tema vale il principio secondo cui la "exceptio doli" è legittima solo in quanto fondata su prove liquide e certe dell'abusività dell'escussione, che siano in concreto tali da escludere "ictu oculi" l'esistenza del credito azionato dal beneficiario della garanzia. Nell'appello inoltre l'appellante non specifica chiaramente quanto sinteticamente sostenuto ma si limita riassuntivamente a richiami ad atti depositati nei precedenti giudizi lì dove per principio gli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazione devono essere esplicitati in modo chiaro e articolati in vista di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice.
L'appellante non ha fornito alcuna valida prova circa la pretesa violazione degli obblighi di buona fede da parte della CP_1
In fatto di contro si osserva che la inizialmente, si era resa solo in parte morosa CP_7
per i canoni di affitto relativi ai mesi dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009, e conseguentemente, rimaneva - rispetto al complessivo importo contrattualmente dovuto pagina 9 di 16 - debitrice della somma di € 20.740,39; successivamente la stessa nulla versava a titolo di canone di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2009 restando debitrice dell'ulteriore somma di € 1.020.740,39 e, così, per un totale complessivo di €. 1.041.480,78.
In conseguenza di ciò la P.N.A.C.I., con lettera datata 15 maggio 2009, risolveva il contratto di affitto chiedendo contestualmente l'immediata riconsegna degli immobili,
informando di ciò la Pt_1
E' evidente, contrariamente a quanto sostenuto, che la appena resasi conto CP_1
dell'inadempimento della abbia agito con immediatezza per la risoluzione del CP_7
contratto e la restituzione dei plessi concessi in affitto.
Ancora, parte appellante ritiene non corretto il comportamento tenuto dalla CP_1
per abuso nell'escussione sia in quanto la pretesa avanzata dalla era riferita CP_1
all'intero canone e non alla parte fissa, sia riguardo al numero di canoni ed alla relativa quantificazione.
L'assunto non solo non è stato chiarito e specificato dall'appellante ma, a parte quanto si dirà in seguito circa le intervenute modifiche contrattuali, non trova riscontro fattuale essendo stata prevista nel contratto stipulato in data 24 aprile 2002 la parte “fissa” del canone di affitto in €. 2.324.000,00 per il primo anno di locazione, in €. 2.582.000,00 per il secondo anno ed in €. 2.841.000,00 per il terzo anno e fino alla scadenza del contratto.
5. L'appellante contesta ancora la sentenza del Tribunale per aver omesso di delibare sull'eccezione di estinzione del debito garantito 'ob causam finitam' per effetto dell'intervenuta novazione oggettiva del rapporto sottostante.
Le parti invero pattuivano, negli anni, integrazioni, modifiche e nuove obbligazioni a carico di entrambe le parti. Venivano infatti sottoscritte modifiche al contratto,
regolarmente registrate, in data 17 giugno 2004 e 20 gennaio 2006. In particolare con la prima modifica, ffittava ad lteriori spazi e estituiva a ue CP_1 CP_7 CP_7 CP_1
stanze della con corrispondente parziale modifica della durata del CP_8
contratto; il canone (nella parte fissa) annuale veniva concordemente aumentato di €.
14.000,00 a far data dal 1 giugno 2003 e di €. 86.000,00 a decorrere dal 1 settembre 2003;
pagina 10 di 16 oltre a ulteriori obbligazioni relative a servizi alberghieri che la i impegnava a CP_7
prestare a Con la seconda modifica si estendeva la durata del contratto al 31 CP_1
maggio 2020 e veniva modificato il canone annuo di affitto prevedendo solo una parte fissa con un aumento del 5%, per tutta la durata del rinnovo a partire dal 1° giugno 2014.
L'appellante ritiene che le richiamate modifiche stipulate inter partes debbano essere qualificate in termini di novazione in quanto le parti, pur mantenendo l'impianto contrattuale originario, avrebbero modificato in maniera sostanziale i termini del loro accordo, con l'intento di novare il contratto originario (c.d. animus novandi).
Essendo pertanto intervenuta l'estinzione del contratto di affitto originario per l'intervenuta novazione del rapporto garantito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inefficace e abusiva l'escussione da parte della CP_1
In fatto, si rileva che le variazioni intervenute tra le parti ed attinenti l'oggetto del contratto (due stanze) ed il corrispettivo (€. 86.000,00 su un canone annuo di oltre
2.500.000,00) sono di entità minimale.
La Suprema Corte costantemente ha evidenziato come le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231 c.c. della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542, in motivazione;
Cass.
12/11/2021, n. 33884; 13/10/2020, n. 22126; 13/06/2017, n. 14620; 09/03/2010, n. 5665 e n.
5673; 21/05/2007 n. 11672).
Il combinato disposto degli artt. 1230 e 1231 c.c. prescrive che affinché possa configurarsi novazione oggettiva del rapporto obbligatorio è necessario che ricorrano, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, gli elementi dell'animus novandi,
inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e della causa novandi,
intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo;
modifiche meramente accessorie non possono pertanto di per sé comportare novazione (Cass. n. 13542/2023)
pagina 11 di 16 Si rileva in merito che l'appellante non solo non fornisce alcuna prova anche solo indiziaria ma non argomenta affatto sull'sostenuto animus novandi.
Per ciò che attiene le modifiche relative al rapporto di lavoro del personale già dipendente della oi trasferito ad inoltre, le stesse non solo non hanno alcuna valenza CP_1 CP_7
novativa del contratto di affitto di azienda, ma non hanno altresì alcuna rilevanza in ordine alla fideiussione stipulata tra le parti.
6. Va rigettata anche la richiesta compensazione essendo nei contratti fidejussori espressamente prescritto che “Il massimale dell'eventuale indennizzo non sarà in nessun modo
decurtato da eventuali cediti del contraente verso il beneficiario”.
La sentenza impugnata tra l'altro correttamente dichiarava inammissibili le domande
(svolte dal ) di compensazione tra il mancato pagamento del canone con il Parte_2
credito dei servizi alberghieri resi nei confronti di "per effetto del passaggio in CP_1
giudicato del capo di sentenza parziale n. 20031 del 17 ottobre 2013, che ha dichiarato
improcedibile ai sensi dell'art. 56 L.F., quelle di compensazione avanzate dal nei Parte_2
confronti di . CP_1
7. La lamenta ancora l'omessa delibazione sull'eccezione preliminare ex art. Pt_1
1956 Cod. Civ. da parte del giudice di prime cure.
L'eccezione non è pertinente essendo l'ipotesi contemplata dall'art. 1956 Cod. Civ.
riferibile espressamente ed esclusivamente alla fideiussione prestata per le obbligazioni future o condizionali disciplinate dall'art. 1938 Cod. Civ., ipotesi del tutto estranea alla presente fattispecie.
In ogni caso, alcuna prova viene prodotta o specifica argomentazione fornita dall'appellante risultando corretto, al contrario di quanto sostenuto, il comportamento della P.N.A.C.I..
Risulta agli atti infatti che l'allora inizialmente per i canoni di affitto relativi ai CP_7
mesi dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009 si era resa solo in parte morosa, risultando debitrice della sola somma di € 20.740,39; successivamente la stessa nulla versava a titolo di canone di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2009 restando debitrice pagina 12 di 16 dell'ulteriore somma di € 1.020.740,39 e, così, per un totale complessivo di € 1.041.480,78.
In conseguenza di ciò la P.N.A.C.I., con lettera datata 15 maggio 2009, risolveva il contratto di affitto chiedendo contestualmente l'immediata riconsegna degli immobili,
informandone la Pt_1
8. L'appellante, ancora, contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande di nei confronti dei fideiussori di regresso e Pt_1 Controparte_13 [...]
ritenendo erroneamente l'assenza del titolo della pretesa. Controparte_4
Invero, contrariamente a quanto sostenuto, non è dato rinvenire in atti uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere la tesi dell'appellante.
La sentenza impugnata in parte qua va pertanto confermata non rinvenendosi effettivamente quanto affermato e non provato in atti dall'appellante.
9. Per ciò che attiene l'appello incidentale proposto il
[...]
, pur convenendo con il Tribunale nel Controparte_2
ritenere improcedibile la domanda di compensazione tra il mancato pagamento del canone con il credito dei servizi alberghieri resi nei confronti di er effetto del CP_1
passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 20031 del 17 ottobre 2013, ritiene comunque la sentenza viziata per omessa pronuncia, avendo il primo Giudice omesso di pronunciare sulla autonoma domanda di condanna di l pagamento dei servizi CP_1
alberghieri.
L'appellante incidentale pertanto chiede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Roma n. 6239 del 17 aprile 2020, “condannare la Controparte_6
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore del
[...]
della somma pari Controparte_2
ad euro 1.103.921,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di prestazioni alberghiere
fornite da (in bonis) alla Controparte_2 [...]
sino alla data di riconsegna dell' (3 novembre 2010). Con Controparte_6 Pt_3
vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado”.
L'eccezione è fondata e l'appello va accolto nei limiti di cui di seguito.
pagina 13 di 16 La sentenza impugnata ha dichiarato “inammissibili le domande del fallimento di
compensazione tra mancato pagamento del canone con il credito per i servizi alberghieri resi nei
confronti di per effetto del passaggio in giudicato del capo di Sentenza parziale n. 20031 CP_1
del 17 ottobre 2013, che ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 56 l.f., quelle di compensazione
avanzate dal nei confronti di . Parte_2 CP_1
Invero, la richiamata Sentenza parziale n. 20031/2013 emessa dal Tribunale di Roma ha dichiarato “improcedibili ex artt. 24 e 52 l.f. tutte le domande, come meglio sopra riportate,
avanzate da da nei confronti di in quanto dichiarata fallita nel corso CP_1 Pt_1 CP_7
del giudizio. La vis attrattiva della procedura fallimentare ex artt. 24 e 52 si estende, infatti ai
giudizi pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento che, come nel caso in esame, siano idonei
ad incidere concretamente sul patrimonio del fallito […] Tali conclusioni si estendono, come
peraltro richiesto dallo stesso fallimento, anche alle domande, volte a conseguire la compensazione,
avanzate da ei confronti di . CP_7 CP_1
Come condivisibilmente affermato dall'appellante incidentale, indipendentemente dalla eccezione di compensazione, la domanda relativa al credito per servizi alberghieri era stata da n bonis avanzata con richiesta autonoma sottesa all'emissione del decreto CP_7
ingiuntivo poi concesso dal Tribunale di Roma col n. 21318/09. Pertanto non rientrando tale richiesta tra le controversie di competenza del Tribunale fallimentare, il Tribunale
avrebbe dovuto espressamente pronunziarsi.
Né può ritenersi che la autonoma domanda avanzata dalla ia improcedibile in CP_7
virtù del giudicato formatosi a seguito della Sentenza parziale n. 20031/2013, nulla avendo il Tribunale statuito sul punto.
Nel merito, si rileva che nelle premesse l'appellante incidentale sostiene l'inammissibilità
dell'opposizione al D.I. in quanto tardivamente proposta da CP_1
Ed invero, con ricorso in data 22 giugno 2009, la hiedeva al Tribunale di Roma CP_7
Decreto Ingiuntivo per la somma di €. 312.741,46, oltre interessi e spese di procedura;
D.I.
che veniva concesso con provvedimento n. 21318/09, notificato in data 23.12.2009 alla che proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 01.02.2010 CP_1
pagina 14 di 16 (data di scadenza del termine per proporre opposizione). La otificava quindi CP_1
l'opposizione il 1° febbraio 2010 ma iscriveva la causa a ruolo solo in data 4 febbraio 2010.
Si osserva in merito che la pretesa azionata da n via monitoria trova titolo nel CP_7
contratto di affitto d'azienda (art. 2.5) e che pertanto la materia è disciplinata, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., dalle disposizioni sul processo del lavoro ed il procedimento introdotto con ricorso e non con citazione.
Per pacifica giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controverse locatizie che sia erroneamente proposta con citazione, può ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 156 c.p.c, comma 3, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione” (Cass.
ord. 12 marzo 2019, n. 7071), diversamente qualora, come nella specie, la causa sia iscritta a ruolo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, l'opposizione è da ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Va pertanto parzialmente accolto l'appello incidentale con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione R.G.N. 6315/2010 svolta dalla P.N.A.C.I. al D.I. n.
21318/09 per la somma di €. 312.741,46, oltre interessi e spese di procedura, per prestazioni alberghiere rese in favore di lla data del D.I.. Restano assorbite le altre CP_1
eccezioni.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, con una riduzione di 1/3 per l'appellante incidentale in vista del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Roma n. 6239/2020 del 17 aprile 2020, così provvede:
1) Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
Parte_4
pagina 15 di 16 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
, dichiara inammissibile l'opposizione Controparte_2
R.G.N. 6315/2010 svolta dalla P.N.A.C.I. al D.I. n. 21318/09;
3) Condanna parte appellante al pagamento in favore del Controparte_6
delle spese di lite che liquida in €. 30.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna parte appellante al pagamento in favore del
[...]
in liquidazione delle spese di lite che liquida in €. Controparte_2
20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legg;
5) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Maria Aversano Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20.06.2024 e vertente
T R A
(c.f. e p. iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Giancarlo Castagni e Avv. Cristiano Migli
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Abati
APPELLATA
E
Controparte_2
(P.I. , in persona del Curatore, rappresentato e difeso dagli
[...] P.IVA_3
avv.ti prof. Maurizio Pinnarò e Pierantonio Morabito De Luca
pagina 1 di 16 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3
E
oggi Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...]
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata n. 6239/2020 del 17/04/2020 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare, ha ad oggetto cinque procedimenti progressivamente riuniti attinenti il contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 24 aprile 2002 tra la
[...]
e l'allora Controparte_6 Controparte_7
con le conseguenti domande di restituzione dell'azienda, di
[...]
pagamenti dei canoni, di risarcimento danni e di escussione della polizza fideiussoria.
La era locataria di due case per ferie, la e la di CP_1 CP_8 CP_9
proprietà delle rispettive S.p.A., per l'accoglienza dell' ai soci Controparte_1
dell'Associazione, ai pellegrini, ai visitatori ed ai turisti. In occasione dell'anno del
Giubileo 2000, per finanziare i lavori di ristrutturazione delle due l' CP_8 [...]
contrasse un mutuo con Banca Intesa di €. 22.000.000,00 con una rata Controparte_1
semestrale di €. 939.901,42.
In qualità di locataria, in data 24 aprile 2002, la tipulava con l'allora CP_1 CP_7
un contratto di affitto di azienda delle richiamate che, per l'attiguità fisica, CP_8
costituivano un unico complesso aziendale. Nel contratto le parti prevedevano la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento di un solo canone di affitto e, a garanzia del pagamento del canone e del corretto adempimento di ogni ulteriore obbligazione in capo all'allora la stipula di una polizza fideiussoria a prima richiesta, con CP_7
contraente l'allora beneficiaria la fideiussore-garante la Compagnia CP_7 CP_1
pagina 2 di 16 assicurativa oggi Controparte_10 Controparte_11
[...]
A seguito dell'inadempienza della el pagamento dei canoni di locazione maturati CP_7
a far data dal dicembre 2008, con lettera del 15 maggio 2009 la omunicava la CP_1
risoluzione del contratto di affitto in base alla clausola risolutiva espressa prevista all'art. 4 del contratto di affitto e agiva per l'escussione degli importi dovuti in base alla polizza fideiussoria nei confronti della compagnia assicurativa Pt_1
In tale contesto si instauravano cinque contenziosi giudiziali dinanzi al Tribunale Civile
di Roma, poi riuniti al R.G. 53190/09:
- giudizio N.R.G. 53190/2009 promosso dall'allora nei confronti di per CP_7 CP_1
accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
al contratto di affitto d'azienda del 24 aprile 2002 con la condanna al pagamento
[...]
degli interventi di manutenzione straordinaria e dei danni patrimoniali subiti, con compensazione di eventuali debiti della nei confronti della accertare e CP_7 CP_1
dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria n. GR0009171, rep n. 611060785, emessa da (già sia ai sensi dell'art. 1939 c.c. che per Controparte_10 CP_12
non essere stata validamente rinnovata ed escussa nei termini indicati nella polizza stessa. In via riconvenzionale la hiedeva la condanna della in via CP_1 CP_7
solidale con la nei limiti della polizza fideiussoria, al Controparte_10
risarcimento del danno pari a € 1.041.480,78 a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati. La Compagnia assicurativa quale garante in forza Controparte_10
della polizza fideiussoria a prima richiesta in favore della beneficiaria nel CP_1
costituirsi chiedeva accertarsi la tardività e/o l'abusività dell'escussione e/o la invalidità
e/o inefficacia delle garanzie ovvero, in via subordinata, il diritto all'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti di di Controparte_7 [...]
e di con vincolo solidale;
Controparte_13 Controparte_4
- giudizio N.R.G. 75450/09 promosso da nei confronti della per CP_1 CP_7
l'accertamento dell'avvenuta risoluzione, a far data dal 15 maggio 2009, del contratto di pagina 3 di 16 affitto di azienda con la con conseguente condannare di quest'ultima al CP_7
risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, al pagamento di €. 1.041.480,78 a titolo di canoni di affitto scaduti e non pagati, calcolati alla data del 31 maggio 2009, di €.
2.041.480,78 a titolo di indennità di occupazione calcolata alla data del 31 ottobre 2009, di
€. 4.560.000,00 a titolo di penale di cui all'art. 20, punto 1, del contratto di affitto di azienda calcolata alla data del 31 ottobre 2009, nonché della somma di €. 20.584.931,19 a titolo dei canoni di affitto non riscossi a far data dalla risoluzione al dì di naturale scadenza del contratto di affitto e, cioè sino alla data del 31 maggio 2014;
- giudizio N.R.G. 6315/10 di opposizione a D.I. n. 21318/09 promosso da nei CP_1
confronti della attinente la richiesta di pagamento da parte della di €. CP_7 CP_7
312.741,46 a titolo di prestazioni e servizi alberghieri non pagati, resi a dirigenti e collaboratori della con eventuale compensazione del dare/avere; CP_1
- giudizio N.R.G. 15485/10 promosso dalla n opposizione al D.I. n. 3747/09 avente CP_7
ad oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'allora a favore della CP_7
ella somma di €. 4.103.701,68 a titolo di canoni di affitto scaduti e non corrisposti CP_1
relativamente ai mesi di dicembre 2008, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2009;
mesi di giugno, luglio, agosto 2009; mesi di settembre, ottobre, novembre 2009, gennaio e febbraio 2010;
- e giudizio N.R.G. 16566/10 promosso dalla Compagnia Assicurativa Controparte_10
n opposizione al D.I. n. 2731/10 emesso in favore di d avente ad
[...] CP_1
oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell' della somma di €. Pt_1
1.041.480,78, quale importo complessivo dei canoni di affitto relativi al contratto di affitto d'azienda intercorso tra far data dal 24 aprile 2002, in virtù della polizza CP_7 CP_1
fideiussoria n. 9171 posta a garanzia del pagamento del canone d'affitto pattuito tra i contraenti.
Nelle more dei giudizi di cui sopra, con sentenza n. 242/12 il Tribunale di Roma, Sez.
Fallimentare, dichiarava il fallimento dell'allora . Controparte_14
pagina 4 di 16 Il giudizio, interrotto, veniva riassunto e con sentenza parziale n. 20031/2013 il Tribunale
Civile di Roma, non definitivamente pronunziando, nella contumacia delle società
[...]
e dichiarava la cessazione Controparte_13 Controparte_4
della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'azienda oggetto di causa avanzata da dichiarava improcedibili, per essere attratte alla competenza CP_1
esclusiva del Tribunale Fallimentare di Roma ai sensi dell'art. 24 l.f., tutte le domande avanzate, nell'ambito dei giudizi riuniti, da e da nei confronti del CP_1 Pt_1
fallimento di , alla luce dell'art. 56 L.F., quelle volte a conseguire la compensazione CP_7
avanzata dal fallimento ei confronti di CP_7 CP_1
Il giudizio veniva nuovamente sospeso in attesa del giudizio, dichiarato pregiudiziale,
dinanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e, a seguito di Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 1399 del 16 luglio 2015 che disponeva la prosecuzione dello stesso,
ancora una volta riassunto dalla inanzi al Tribunale di Roma che con la sentenza CP_1
impugnata n. 6239/20 così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e
respinta ogni altra domanda: revoca i decreti ingiuntivi opposti;
dichiara inammissibili le domande
avanzate da e da nei confronti del fallimento CP_1 CP_10 Controparte_4
dichiara inammissibili le domande, coperte da giudicato, proposte da Controparte_2
ei confronti di rigetta le altre Controparte_2 CP_1
domande proposte dal fallimento nei Controparte_2
confronti di condanna l pagamento in favore CP_1 Controparte_10
di della somma di euro 1.041.480,78 oltre interessi dalla domanda al saldo;
rigetta la CP_1
domanda di nei confronti di e CP_10 Controparte_13 [...]
. CP_4
2. Avverso la predetta sentenza la ha interposto appello così concludendo: CP_10
“a) riformare la sentenza del Tribunale, rigettando la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
nei confronti di in forza della garanzia da Essa prestata (come in atti); b) condannare Pt_1
), in pers. leg.le rapp.te p.t., a restituire ad Controparte_1
l'importo versato con riserva (€ 1.151.348,36) ovvero: la diversa somma che sarà ritenuta Pt_1
pagina 5 di 16 di Giustizia - oltre agli interessi al tasso ex art. 1284/4 cc (decorrenti dal pagamento del 4.6.20 al
soddisfo); c) solo ove occorra - come per Legge e per contratto - condannare Controparte_3
[... ed (oggi Controparte_15 Controparte_5
[...
alla restituzione a titolo di regresso (non più condizionato ma effettivo ad esito del pagamento
dell'indennizzo) in misura pari all'importo già versato dalla Garante in forza della polizza (ut
sopra € 1.151.348,36 – oltre interessi dalla data del pagamento 4.6.20 sino al soddisfo) od a quello
eventualmente ridotto che sarà ritenuto di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi del doppio
grado".
Il con comparsa di costituzione e risposta ha proposto a sua volta Parte_2
appello incidentale avverso la sentenza medesima, chiedendo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6239 del 17 aprile 2020, condannare la
[...]
(in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6
tempore) al pagamento in favore del Controparte_2
, della somma pari ad €. 1.103.921,76, oltre interessi
[...]
e rivalutazione monetaria, a titolo di prestazioni alberghiere fornite da
[...]
(in bonis) alla Controparte_2 Controparte_6
sino alla data di riconsegna dell'Azienda (3 novembre 2010).
[...]
Si è costituita nel giudizio di appello la chiedendo il rigetto del gravame CP_1
proposto da nonché il rigetto dell'appello incidentale proposto dal Pt_1 [...]
con conferma Controparte_2
integrale della sentenza impugnata.
La e la (oggi Controparte_3 Controparte_4 [...]
convenute, già contumaci nel giudizio di primo Controparte_5
grado, non si sono costituite.
3. L'appellante contesta la sentenza ritenendo che la stessa erroneamente abbia qualificato la garanzia quale contratto autonomo e non fideiussione (eventualmente con elementi di atipicità ma sempre compatibili al tipo). L'appellante ritiene il contratto sottoscritto tra le parti da ricondurre a semplice contratto di fideiussione in vista della pagina 6 di 16 clausola di escutibilità “a richiesta motivata”, dell'impegno del beneficiario a “comunicare
entro 10 gg. l'avvenuta constatazione di ogni inadempienza idonea a rendere operante la
garanzia”, della definizione della stessa Compagnia quale 'fideiussore solidale' e dell'assenza di elementi che possano far ritenere sussistente un contratto autonomo.
La Corte ritiene l'eccezione fondata.
Si premette, per inciso, che la polizza è da ritenersi rinnovata fino al 31.5.2009, come emerge dalla comunicazione della stessa inviata a il 22.12.2008, CP_10 CP_1
richiamata dal Giudice di primo grado. In merito, né l'appellante principale né
l'appellante incidentale hanno contestato, facendone oggetto di appello, l'esistenza del contratto di fideiussione e delle intervenute proroghe;
circostanza pertanto da ritenersi coperta dal giudicato.
Nel merito della sollevata eccezione, si rileva che secondo i primi giudici la polizza fideiussoria in esame, contenendo la clausola di pagamento "a prima richiesta”,
configurerebbe un contratto autonomo di garanzia, che prescinde dal merito dei rapporti che intercorrono tra contraente ( oggi Controparte_2 Parte_2
e beneficiario (
[...] CP_1
Ora, la prevalente giurisprudenza ritiene che, pur essendo l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale, tale sola espressione non abbia rilievo decisivo per la qualificazione del negozio potendo essa riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (per tutte Cass.
9.8.2016 n. 16825).
Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale non è sorta o è nulla.
pagina 7 di 16 Ora, nella specie, l'art.
4.3 del Contratto di affitto di azienda stipulato tra la HIWI S.p.a. e la spressamente prevedeva che “L'affittuaria dovrà garantire, per tutta la durata del CP_1
contratto, il pagamento della parte fissa del canone annuale con apposita fidejussione bancaria o
assicurativa …. a prima richiesta e con rinunzia alla preventiva escussione”.
Pertanto con la polizza stipulata il 30.5.2002, la Compagnia assicurativa ha garantito il pagamento del canone di locazione specificando espressamente all'art. 1 che oggetto della garanzia è il mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto “che forma parte
integrante della presente polizza”.
L'art. 5 “Avviso di sinistro-Pagamento del risarcimento” del contratto sottoscritto tra le parti
(Polizza n. 9171 a garanzia del pagamento dei canoni di locazione) così recita: “Il
Beneficiario dovrà comunicare alla Società, entro dieci giorni dall'avvenuta contestazione, ogni
inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia. Il pagamento delle
somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti della somma garantita…. sarà effettuato dalla
Società entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta come sopra motivata del Beneficiario,
restando inteso che, ai sensi dell'art. 1044 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva
escussione del Contraente”.
Con il Contratto relativo alla Polizza n. 49425 posta a garanzia “del corretto uso e della
riconsegna di quanto inventariato”, ancora, la attuale Controparte_16
società appellante, si costituisce fideiussore solidale con il contraente, pur senza il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 c.c..
E' evidente che né nel contratto di fitto d'azienda né nei contratti di fidejussione sia stato disposto tra le parti il divieto di opporre da parte del garante eccezioni spettanti al debitore. Ed è presumibile che la società garante, quale operatore qualificato che ha predisposto i moduli contrattuali, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe incluso nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione,
dunque, rende chiara la volontà delle parti di non ritenere del tutto autonoma la garanzia dal rapporto principale (per tutte Cassazione civile sez. I, n.7420/2024).
pagina 8 di 16 Nella specie quindi l'autonomia non può desumersi dalla sola clausola 'a prima richiesta',
essendovi un collegamento negoziale tra garanzia ed obbligazione e non essendovi alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni del garantito;
circostanza questa certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.
4. L'appellante contesta la sentenza ritenendo che la stessa abbia omesso di valutare la sussistenza dei presupposti della esperita exceptio doli.
Ora, affinché possa essere validamente sollevata, al momento della richiesta di escussione della garanzia, l''exceptio doli generalis seu praesentis' - che trova il proprio fondamento nel generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte - è necessario individuare elementi tali da far emergere un intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, o comunque gravemente lesivo dei sopracitati canoni di buona fede e correttezza.
Nella specie l'opponente non porta alcuna prova, alcun elemento concreto della pretesa violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e correttezza della P.N.A.C.I., e in tema vale il principio secondo cui la "exceptio doli" è legittima solo in quanto fondata su prove liquide e certe dell'abusività dell'escussione, che siano in concreto tali da escludere "ictu oculi" l'esistenza del credito azionato dal beneficiario della garanzia. Nell'appello inoltre l'appellante non specifica chiaramente quanto sinteticamente sostenuto ma si limita riassuntivamente a richiami ad atti depositati nei precedenti giudizi lì dove per principio gli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazione devono essere esplicitati in modo chiaro e articolati in vista di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice.
L'appellante non ha fornito alcuna valida prova circa la pretesa violazione degli obblighi di buona fede da parte della CP_1
In fatto di contro si osserva che la inizialmente, si era resa solo in parte morosa CP_7
per i canoni di affitto relativi ai mesi dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009, e conseguentemente, rimaneva - rispetto al complessivo importo contrattualmente dovuto pagina 9 di 16 - debitrice della somma di € 20.740,39; successivamente la stessa nulla versava a titolo di canone di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2009 restando debitrice dell'ulteriore somma di € 1.020.740,39 e, così, per un totale complessivo di €. 1.041.480,78.
In conseguenza di ciò la P.N.A.C.I., con lettera datata 15 maggio 2009, risolveva il contratto di affitto chiedendo contestualmente l'immediata riconsegna degli immobili,
informando di ciò la Pt_1
E' evidente, contrariamente a quanto sostenuto, che la appena resasi conto CP_1
dell'inadempimento della abbia agito con immediatezza per la risoluzione del CP_7
contratto e la restituzione dei plessi concessi in affitto.
Ancora, parte appellante ritiene non corretto il comportamento tenuto dalla CP_1
per abuso nell'escussione sia in quanto la pretesa avanzata dalla era riferita CP_1
all'intero canone e non alla parte fissa, sia riguardo al numero di canoni ed alla relativa quantificazione.
L'assunto non solo non è stato chiarito e specificato dall'appellante ma, a parte quanto si dirà in seguito circa le intervenute modifiche contrattuali, non trova riscontro fattuale essendo stata prevista nel contratto stipulato in data 24 aprile 2002 la parte “fissa” del canone di affitto in €. 2.324.000,00 per il primo anno di locazione, in €. 2.582.000,00 per il secondo anno ed in €. 2.841.000,00 per il terzo anno e fino alla scadenza del contratto.
5. L'appellante contesta ancora la sentenza del Tribunale per aver omesso di delibare sull'eccezione di estinzione del debito garantito 'ob causam finitam' per effetto dell'intervenuta novazione oggettiva del rapporto sottostante.
Le parti invero pattuivano, negli anni, integrazioni, modifiche e nuove obbligazioni a carico di entrambe le parti. Venivano infatti sottoscritte modifiche al contratto,
regolarmente registrate, in data 17 giugno 2004 e 20 gennaio 2006. In particolare con la prima modifica, ffittava ad lteriori spazi e estituiva a ue CP_1 CP_7 CP_7 CP_1
stanze della con corrispondente parziale modifica della durata del CP_8
contratto; il canone (nella parte fissa) annuale veniva concordemente aumentato di €.
14.000,00 a far data dal 1 giugno 2003 e di €. 86.000,00 a decorrere dal 1 settembre 2003;
pagina 10 di 16 oltre a ulteriori obbligazioni relative a servizi alberghieri che la i impegnava a CP_7
prestare a Con la seconda modifica si estendeva la durata del contratto al 31 CP_1
maggio 2020 e veniva modificato il canone annuo di affitto prevedendo solo una parte fissa con un aumento del 5%, per tutta la durata del rinnovo a partire dal 1° giugno 2014.
L'appellante ritiene che le richiamate modifiche stipulate inter partes debbano essere qualificate in termini di novazione in quanto le parti, pur mantenendo l'impianto contrattuale originario, avrebbero modificato in maniera sostanziale i termini del loro accordo, con l'intento di novare il contratto originario (c.d. animus novandi).
Essendo pertanto intervenuta l'estinzione del contratto di affitto originario per l'intervenuta novazione del rapporto garantito, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere inefficace e abusiva l'escussione da parte della CP_1
In fatto, si rileva che le variazioni intervenute tra le parti ed attinenti l'oggetto del contratto (due stanze) ed il corrispettivo (€. 86.000,00 su un canone annuo di oltre
2.500.000,00) sono di entità minimale.
La Suprema Corte costantemente ha evidenziato come le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231 c.c. della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione (v. Cass. 17/05/2023, n. 13542, in motivazione;
Cass.
12/11/2021, n. 33884; 13/10/2020, n. 22126; 13/06/2017, n. 14620; 09/03/2010, n. 5665 e n.
5673; 21/05/2007 n. 11672).
Il combinato disposto degli artt. 1230 e 1231 c.c. prescrive che affinché possa configurarsi novazione oggettiva del rapporto obbligatorio è necessario che ricorrano, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, gli elementi dell'animus novandi,
inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e della causa novandi,
intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo;
modifiche meramente accessorie non possono pertanto di per sé comportare novazione (Cass. n. 13542/2023)
pagina 11 di 16 Si rileva in merito che l'appellante non solo non fornisce alcuna prova anche solo indiziaria ma non argomenta affatto sull'sostenuto animus novandi.
Per ciò che attiene le modifiche relative al rapporto di lavoro del personale già dipendente della oi trasferito ad inoltre, le stesse non solo non hanno alcuna valenza CP_1 CP_7
novativa del contratto di affitto di azienda, ma non hanno altresì alcuna rilevanza in ordine alla fideiussione stipulata tra le parti.
6. Va rigettata anche la richiesta compensazione essendo nei contratti fidejussori espressamente prescritto che “Il massimale dell'eventuale indennizzo non sarà in nessun modo
decurtato da eventuali cediti del contraente verso il beneficiario”.
La sentenza impugnata tra l'altro correttamente dichiarava inammissibili le domande
(svolte dal ) di compensazione tra il mancato pagamento del canone con il Parte_2
credito dei servizi alberghieri resi nei confronti di "per effetto del passaggio in CP_1
giudicato del capo di sentenza parziale n. 20031 del 17 ottobre 2013, che ha dichiarato
improcedibile ai sensi dell'art. 56 L.F., quelle di compensazione avanzate dal nei Parte_2
confronti di . CP_1
7. La lamenta ancora l'omessa delibazione sull'eccezione preliminare ex art. Pt_1
1956 Cod. Civ. da parte del giudice di prime cure.
L'eccezione non è pertinente essendo l'ipotesi contemplata dall'art. 1956 Cod. Civ.
riferibile espressamente ed esclusivamente alla fideiussione prestata per le obbligazioni future o condizionali disciplinate dall'art. 1938 Cod. Civ., ipotesi del tutto estranea alla presente fattispecie.
In ogni caso, alcuna prova viene prodotta o specifica argomentazione fornita dall'appellante risultando corretto, al contrario di quanto sostenuto, il comportamento della P.N.A.C.I..
Risulta agli atti infatti che l'allora inizialmente per i canoni di affitto relativi ai CP_7
mesi dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009 si era resa solo in parte morosa, risultando debitrice della sola somma di € 20.740,39; successivamente la stessa nulla versava a titolo di canone di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2009 restando debitrice pagina 12 di 16 dell'ulteriore somma di € 1.020.740,39 e, così, per un totale complessivo di € 1.041.480,78.
In conseguenza di ciò la P.N.A.C.I., con lettera datata 15 maggio 2009, risolveva il contratto di affitto chiedendo contestualmente l'immediata riconsegna degli immobili,
informandone la Pt_1
8. L'appellante, ancora, contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande di nei confronti dei fideiussori di regresso e Pt_1 Controparte_13 [...]
ritenendo erroneamente l'assenza del titolo della pretesa. Controparte_4
Invero, contrariamente a quanto sostenuto, non è dato rinvenire in atti uno specifico compendio allegatorio destinato a sorreggere la tesi dell'appellante.
La sentenza impugnata in parte qua va pertanto confermata non rinvenendosi effettivamente quanto affermato e non provato in atti dall'appellante.
9. Per ciò che attiene l'appello incidentale proposto il
[...]
, pur convenendo con il Tribunale nel Controparte_2
ritenere improcedibile la domanda di compensazione tra il mancato pagamento del canone con il credito dei servizi alberghieri resi nei confronti di er effetto del CP_1
passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 20031 del 17 ottobre 2013, ritiene comunque la sentenza viziata per omessa pronuncia, avendo il primo Giudice omesso di pronunciare sulla autonoma domanda di condanna di l pagamento dei servizi CP_1
alberghieri.
L'appellante incidentale pertanto chiede, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Roma n. 6239 del 17 aprile 2020, “condannare la Controparte_6
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore del
[...]
della somma pari Controparte_2
ad euro 1.103.921,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di prestazioni alberghiere
fornite da (in bonis) alla Controparte_2 [...]
sino alla data di riconsegna dell' (3 novembre 2010). Con Controparte_6 Pt_3
vittoria di spese, competenze e onorari di causa del doppio grado”.
L'eccezione è fondata e l'appello va accolto nei limiti di cui di seguito.
pagina 13 di 16 La sentenza impugnata ha dichiarato “inammissibili le domande del fallimento di
compensazione tra mancato pagamento del canone con il credito per i servizi alberghieri resi nei
confronti di per effetto del passaggio in giudicato del capo di Sentenza parziale n. 20031 CP_1
del 17 ottobre 2013, che ha dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 56 l.f., quelle di compensazione
avanzate dal nei confronti di . Parte_2 CP_1
Invero, la richiamata Sentenza parziale n. 20031/2013 emessa dal Tribunale di Roma ha dichiarato “improcedibili ex artt. 24 e 52 l.f. tutte le domande, come meglio sopra riportate,
avanzate da da nei confronti di in quanto dichiarata fallita nel corso CP_1 Pt_1 CP_7
del giudizio. La vis attrattiva della procedura fallimentare ex artt. 24 e 52 si estende, infatti ai
giudizi pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento che, come nel caso in esame, siano idonei
ad incidere concretamente sul patrimonio del fallito […] Tali conclusioni si estendono, come
peraltro richiesto dallo stesso fallimento, anche alle domande, volte a conseguire la compensazione,
avanzate da ei confronti di . CP_7 CP_1
Come condivisibilmente affermato dall'appellante incidentale, indipendentemente dalla eccezione di compensazione, la domanda relativa al credito per servizi alberghieri era stata da n bonis avanzata con richiesta autonoma sottesa all'emissione del decreto CP_7
ingiuntivo poi concesso dal Tribunale di Roma col n. 21318/09. Pertanto non rientrando tale richiesta tra le controversie di competenza del Tribunale fallimentare, il Tribunale
avrebbe dovuto espressamente pronunziarsi.
Né può ritenersi che la autonoma domanda avanzata dalla ia improcedibile in CP_7
virtù del giudicato formatosi a seguito della Sentenza parziale n. 20031/2013, nulla avendo il Tribunale statuito sul punto.
Nel merito, si rileva che nelle premesse l'appellante incidentale sostiene l'inammissibilità
dell'opposizione al D.I. in quanto tardivamente proposta da CP_1
Ed invero, con ricorso in data 22 giugno 2009, la hiedeva al Tribunale di Roma CP_7
Decreto Ingiuntivo per la somma di €. 312.741,46, oltre interessi e spese di procedura;
D.I.
che veniva concesso con provvedimento n. 21318/09, notificato in data 23.12.2009 alla che proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 01.02.2010 CP_1
pagina 14 di 16 (data di scadenza del termine per proporre opposizione). La otificava quindi CP_1
l'opposizione il 1° febbraio 2010 ma iscriveva la causa a ruolo solo in data 4 febbraio 2010.
Si osserva in merito che la pretesa azionata da n via monitoria trova titolo nel CP_7
contratto di affitto d'azienda (art. 2.5) e che pertanto la materia è disciplinata, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., dalle disposizioni sul processo del lavoro ed il procedimento introdotto con ricorso e non con citazione.
Per pacifica giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controverse locatizie che sia erroneamente proposta con citazione, può ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 156 c.p.c, comma 3, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione” (Cass.
ord. 12 marzo 2019, n. 7071), diversamente qualora, come nella specie, la causa sia iscritta a ruolo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione, l'opposizione è da ritenersi tardiva e quindi inammissibile.
Va pertanto parzialmente accolto l'appello incidentale con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione R.G.N. 6315/2010 svolta dalla P.N.A.C.I. al D.I. n.
21318/09 per la somma di €. 312.741,46, oltre interessi e spese di procedura, per prestazioni alberghiere rese in favore di lla data del D.I.. Restano assorbite le altre CP_1
eccezioni.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n.
55/2014, con una riduzione di 1/3 per l'appellante incidentale in vista del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Roma n. 6239/2020 del 17 aprile 2020, così provvede:
1) Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello proposto da
[...]
Parte_4
pagina 15 di 16 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
, dichiara inammissibile l'opposizione Controparte_2
R.G.N. 6315/2010 svolta dalla P.N.A.C.I. al D.I. n. 21318/09;
3) Condanna parte appellante al pagamento in favore del Controparte_6
delle spese di lite che liquida in €. 30.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna parte appellante al pagamento in favore del
[...]
in liquidazione delle spese di lite che liquida in €. Controparte_2
20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legg;
5) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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