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6 gennaio 2002
6 gennaio 2002
Art. 11. 1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalita' previste dagli articoli 15 e 16.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. 3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
Nota all'art. 11, comma 2:
- Per il testo dell'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, si veda nella nota all'art. 8, comma 1.
2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilita' del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. 3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o piu' deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza e' espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato e' considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
Nota all'art. 11, comma 2:
- Per il testo dell'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, si veda nella nota all'art. 8, comma 1.
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