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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
GASPAROLI
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MONICA CERAVOLO CP_1 C.F._2
CONVENUTO/
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via preliminare pregiudiziale:
1 rigettarsi l'eccezione di prescrizione del convenuto in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
In via principale: annullare la transazione del 25/6/2015 per tutte le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria:
A) si chiede che venga ammessa prova per testi sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria di data 30/7/2024 con i testimoni ivi indicati;
B) si chiede che venga ordinato ad di esibire ex art. 210 c.p.c. ogni documento accompagnasse CP_2
e/o corredasse i documenti prodotti sub 3 e 4 nel momento in cui la stessa ne venne in possesso.
C) si chiede che venga ordinato al convenuto di esibire ex art. 210 c.p.c. i contratti di locazione dell'agenzia Reale Mutua di Piove di Sacco Sud, Via Gauslino n.18 ove avviò e tuttora permane l'agenzia del convenuto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge
: CP_1
in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio chiedendo 1) l'annullamento per vizio Parte_1 CP_1
del consenso ex art. 1439 c.c. della transazione stipulata il 25.6.2015 - con cui le citate parti, all'epoca soci al 50% ciascuno della agenzia assicurativa avevano posto fine ai Controparte_3
contenziosi insorti, tra gli altri, per addebiti di concorrenza sleale - deducendo che il convenuto gli avrebbe taciuto, al momento della sottoscrizione della transazione, di aver consegnato ad , o CP_4
comunque messo in circolazione, la corrispondenza personale che gli aveva consegnato nell'agosto
2013 e che conteneva alcuni passaggi astrattamente compromettenti per i rapporti dell'attore con
, e 2) l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver posto in circolazione tali CP_4
lettere confidenziali e averne così diffamato in maniera irreversibile l'immagine personale e commerciale nei confronti della mandante , come dimostrato dalla revoca in tronco del CP_4
mandato decisa dalla mandante in data 27.9.2016 per violazione degli obblighi di lealtà e correttezza sulla scorta proprio delle missive dell'agosto 2013.
1.1 si è costituito contestando di aver mai consegnato le citate missive ad e CP_1 CP_4
rilevando come, a seguito della produzione in giudizio nel procedimento arbitrale in essere tra le parti, delle stesse erano venuti a conoscenza una pluralità di soggetti, compreso il collegio arbitrale composto da fiduciari di;
ha contestato in ogni caso l'astratta rilevanza della questione, rispetto alla CP_2
transazione, essendo la revoca del mandato da parte di successiva ed estranea alla transazione;
CP_2 quanto all'accertamento della responsabilità, ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire e invocato comunque la prescrizione di eventuali pretese risarcitorie
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 20.9.2024, giunge in decisione allo stato degli atti sulle conclusioni sopra precisate.
2. Considerato che l'attore nelle note di precisazione delle conclusioni ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., riservandosi di riproporla in separata sede, resta da esaminare solo la domanda di annullamento della transazione.
3 Detta pretesa è infondata e va respinta per l'assorbente considerazione che non vi è prova della condotta attribuita al convenuto.
Quella dell'attore, infatti, è ed è rimasta una mera presunzione, fondata sul semplice fatto che quelle lettere erano indirizzate a e a lui consegnate. CP_1
Se le lettere in questione non fossero mai uscite dalla disponibilità del convenuto, il ragionamento dell'attore potrebbe anche essere condiviso.
Solo le aveva, solo avrebbe potuto farle avere ad CP_1 CP_1 CP_4
Ma così non è stato, in quanto le lettere sono state prodotte nel giudizio arbitrale in corso tra le parti
(documenti 1 e 2 allegati alla memoria difensiva di costituzione di del 9.12.2014 doc. 5 CP_1
conv.), così entrando nella sfera di potenziale conoscenza di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali avrebbe potuto darne notizia ad . CP_2
E la stessa ha dichiarato di esserne venuta in possesso nella primavera del 2015 (così nella CP_2
memoria difensiva doc. 19 attore), quindi successivamente appunto alla produzione in giudizio. CP_2
A tale riguardo, va ribadito che la richiesta di esibizione ad di ogni documento che CP_2
accompagnasse e/o corredasse le lettere nel momento in cui la stessa ne è venuta in possesso è inammissibile perché del tutto esplorativa, neppure essendoci prova dell'esistenza di tali documenti.
L'attore si difende sostenendo che non è plausibile che siano stati gli arbitri o altri soggetti venuti a conoscenza delle missive in sede processuale ad averli inoltrati ad perché si sarebbe trattato di CP_2
un illecito.
Ma anche la divulgazione da parte di costituirebbe un illecito. CP_1
Non è quindi un argomento che possa far concludere il ragionamento presuntivo nel senso di individuare in l'unico soggetto che avrebbe potuto notiziare delle lettere del suo CP_1 CP_2
agente.
Né può escludersi che vi fosse anche in altri soggetti l'interesse a far conoscere ad le missive CP_2 compromettenti dell'attore (che parlava espressamente di “turlupinare ”). CP_2
Il tema della illegittimità della produzione in giudizio da parte di è del tutto irrilevante ai fini CP_1 dell'odierna domanda di annullamento della transazione, perché nulla prova rispetto alla successiva condotta attribuita a , ovvero l'inoltro delle missive ad . CP_1 CP_2
4 Non può quindi dirsi raggiunta la prova che le lettere in questione siano state fatte pervenire ad CP_2
dal convenuto, con conseguente rigetto della domanda di annullamento della transazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti conclusivi. Lo scaglione è quello per le cause di valore indeterminabile, da € 26.000,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
5.261,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
GASPAROLI
ATTORE contro
(C.F. ), difeso dall'avv. MONICA CERAVOLO CP_1 C.F._2
CONVENUTO/
CONCLUSIONI
: Parte_1
In via preliminare pregiudiziale:
1 rigettarsi l'eccezione di prescrizione del convenuto in quanto destituita di fondamento in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
In via principale: annullare la transazione del 25/6/2015 per tutte le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria:
A) si chiede che venga ammessa prova per testi sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria di data 30/7/2024 con i testimoni ivi indicati;
B) si chiede che venga ordinato ad di esibire ex art. 210 c.p.c. ogni documento accompagnasse CP_2
e/o corredasse i documenti prodotti sub 3 e 4 nel momento in cui la stessa ne venne in possesso.
C) si chiede che venga ordinato al convenuto di esibire ex art. 210 c.p.c. i contratti di locazione dell'agenzia Reale Mutua di Piove di Sacco Sud, Via Gauslino n.18 ove avviò e tuttora permane l'agenzia del convenuto.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge
: CP_1
in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio chiedendo 1) l'annullamento per vizio Parte_1 CP_1
del consenso ex art. 1439 c.c. della transazione stipulata il 25.6.2015 - con cui le citate parti, all'epoca soci al 50% ciascuno della agenzia assicurativa avevano posto fine ai Controparte_3
contenziosi insorti, tra gli altri, per addebiti di concorrenza sleale - deducendo che il convenuto gli avrebbe taciuto, al momento della sottoscrizione della transazione, di aver consegnato ad , o CP_4
comunque messo in circolazione, la corrispondenza personale che gli aveva consegnato nell'agosto
2013 e che conteneva alcuni passaggi astrattamente compromettenti per i rapporti dell'attore con
, e 2) l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver posto in circolazione tali CP_4
lettere confidenziali e averne così diffamato in maniera irreversibile l'immagine personale e commerciale nei confronti della mandante , come dimostrato dalla revoca in tronco del CP_4
mandato decisa dalla mandante in data 27.9.2016 per violazione degli obblighi di lealtà e correttezza sulla scorta proprio delle missive dell'agosto 2013.
1.1 si è costituito contestando di aver mai consegnato le citate missive ad e CP_1 CP_4
rilevando come, a seguito della produzione in giudizio nel procedimento arbitrale in essere tra le parti, delle stesse erano venuti a conoscenza una pluralità di soggetti, compreso il collegio arbitrale composto da fiduciari di;
ha contestato in ogni caso l'astratta rilevanza della questione, rispetto alla CP_2
transazione, essendo la revoca del mandato da parte di successiva ed estranea alla transazione;
CP_2 quanto all'accertamento della responsabilità, ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire e invocato comunque la prescrizione di eventuali pretese risarcitorie
1.2 La causa, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del 20.9.2024, giunge in decisione allo stato degli atti sulle conclusioni sopra precisate.
2. Considerato che l'attore nelle note di precisazione delle conclusioni ha rinunciato espressamente alla domanda di accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., riservandosi di riproporla in separata sede, resta da esaminare solo la domanda di annullamento della transazione.
3 Detta pretesa è infondata e va respinta per l'assorbente considerazione che non vi è prova della condotta attribuita al convenuto.
Quella dell'attore, infatti, è ed è rimasta una mera presunzione, fondata sul semplice fatto che quelle lettere erano indirizzate a e a lui consegnate. CP_1
Se le lettere in questione non fossero mai uscite dalla disponibilità del convenuto, il ragionamento dell'attore potrebbe anche essere condiviso.
Solo le aveva, solo avrebbe potuto farle avere ad CP_1 CP_1 CP_4
Ma così non è stato, in quanto le lettere sono state prodotte nel giudizio arbitrale in corso tra le parti
(documenti 1 e 2 allegati alla memoria difensiva di costituzione di del 9.12.2014 doc. 5 CP_1
conv.), così entrando nella sfera di potenziale conoscenza di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali avrebbe potuto darne notizia ad . CP_2
E la stessa ha dichiarato di esserne venuta in possesso nella primavera del 2015 (così nella CP_2
memoria difensiva doc. 19 attore), quindi successivamente appunto alla produzione in giudizio. CP_2
A tale riguardo, va ribadito che la richiesta di esibizione ad di ogni documento che CP_2
accompagnasse e/o corredasse le lettere nel momento in cui la stessa ne è venuta in possesso è inammissibile perché del tutto esplorativa, neppure essendoci prova dell'esistenza di tali documenti.
L'attore si difende sostenendo che non è plausibile che siano stati gli arbitri o altri soggetti venuti a conoscenza delle missive in sede processuale ad averli inoltrati ad perché si sarebbe trattato di CP_2
un illecito.
Ma anche la divulgazione da parte di costituirebbe un illecito. CP_1
Non è quindi un argomento che possa far concludere il ragionamento presuntivo nel senso di individuare in l'unico soggetto che avrebbe potuto notiziare delle lettere del suo CP_1 CP_2
agente.
Né può escludersi che vi fosse anche in altri soggetti l'interesse a far conoscere ad le missive CP_2 compromettenti dell'attore (che parlava espressamente di “turlupinare ”). CP_2
Il tema della illegittimità della produzione in giudizio da parte di è del tutto irrilevante ai fini CP_1 dell'odierna domanda di annullamento della transazione, perché nulla prova rispetto alla successiva condotta attribuita a , ovvero l'inoltro delle missive ad . CP_1 CP_2
4 Non può quindi dirsi raggiunta la prova che le lettere in questione siano state fatte pervenire ad CP_2
dal convenuto, con conseguente rigetto della domanda di annullamento della transazione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti conclusivi. Lo scaglione è quello per le cause di valore indeterminabile, da € 26.000,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea.
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
5.261,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 22 gennaio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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