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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 43333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Via San Calepodio n. 46 presso lo studio dell'Avv. Filippo Fantera che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti nel giudizio di primo grado appellante
E
in persona del dr. , giusta procura notarile Controparte_1 CP_2
allegata a firma del Notaio - repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del Persona_1
22/06/2023
elettivamente domiciliata in Roma Via Tuscolana 63 presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 appellata
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_3
appellata contumace
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione del codice della strada) - Appello
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14.10.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Parte_1
Roma per la riforma della sentenza n. 6894/2023 depositata il 17.03.2023 con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito di accogliere i motivi di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c dell'appellante, accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione ex art 28 Legge 689/81 del diritto di credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2017 0119475225 000 e disporne l'annullamento totale congiuntamente a tutti gli atti ad essa presupposti. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari oltre accessori per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. premetteva che, con atto di citazione, esso attore proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 0119475225 000 asseritamente notificata in data
11.02.2018, riferita a due contravvenzioni del codice della strada elevate entrambe dalla Prefettura di Roma (vav n. VE201406109490088/14 del 10.06.2014 e vav n. VE201406109490089/14 del
10.06.2014). Eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/81 per decorso di un termine superiore al quinquennio tra la data di notificazione dei verbali originari (10.06.2014) e la data di introduzione del giudizio.
Contestava la nullità della notifica della cartella di pagamento poiché effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in mancanza dei necessari presupposti di legge nonché dei successivi atti esattoriali poiché effettuati in una vecchia residenza del contribuente.
2 In primo grado si costituiva l' la quale insisteva nel rigetto della Controparte_1
domanda proposta, stante la corretta notificazione della cartella di pagamento e stante l'asserita interruzione dei termini prescrizionali evocati dall'attore.
Il Giudice di Pace di Roma riteneva inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e riteneva regolarmente notificati sia la cartella esattoriale opposta sia gli ulteriori atti esattoriali prodotti in giudizio.
Nei motivi di appello denunciava la nullità della sentenza per erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire dell'attore oltre ad una erronea e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Impugnava la parte della sentenza che dichiarava carente l'interesse del medesimo all'impugnazione della cartella per il tramite dell'estratto di ruolo.
Egli infatti, nel mese di aprile 2022, al fine di bloccare una procedura immobiliare posta a suo carico, aveva provveduto al pagamento di numerose cartelle, tra cui quella oggetto del presente giudizio, in ragione di un intervento, sino ad allora sconosciuto, eseguito dall'
[...]
all'interno della procedura n. r.g. 711/17 avviata da altro creditore. In quella Controparte_1
occasione, aveva concordato con il concessionario per la riscossione la restituzione delle somme corrisposte in caso di accoglimento delle opposizioni pendenti.
Risultava, pertanto a suo avviso evidente il concreto pregiudizio a suo carico in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Più specificamente, assumeva che la notifica della cartella era stata eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. (irreperibilità assoluta), previo accesso infruttuoso in una vecchia residenza del destinatario, ovvero in Roma, Via Cesare Federici 1, dal quale lo stesso risultava trasferito dal 20 luglio 2004, data in cui aveva spostava la propria residenza in Vicolo della Palomba 1. Risultava pertanto evidente la negligenza del messo notificatore nell'omettere di effettuare previe ricerche anagrafiche prima di intraprendere il procedimento di notifica destinato agli irreperibili assoluti.
Le medesime eccezioni dovevano estendersi anche all'ulteriore produzione documentale costituita dalla comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale n. 09776201900011639000, nonché dell'atto di intimazione n. 09720199056258229000, anch'essi indirizzati a Via Cesare Federici anziché a Vicolo della Palomba.
L'unica differenza riguardava la comunicazione di iscrizione ipotecaria che, pur se indirizzata a
Via Cesare Federici, risultava essere stata ritirata dal portiere dello stabile. Anch'essa doveva ritenersi nulla, in quanto eseguita presso un luogo differente dalla residenza anagrafica del ricorrente, probabilmente ritirata dal portiere per coincidenza del cognome del ricorrente con i propri parenti, il cui errore circa la ricezione dell'atto veniva anche comprovato dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, per la quale il portiere ad appena due mesi di distanza
3 dichiarava il trasferimento del destinatario. Inoltre, tale notifica al portiere risultava nulla anche per la violazione della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., poiché nella relata non veniva attestata la ricerca e l'assenza delle persone poste in ordine preferenziale rispetto alla consegna dell'atto al portiere e non veniva fornita la prova dell'invio della raccomandata informativa e dell'esito di tale presunta spedizione.
Risultava in conclusione evidente la nullità della notificazione della cartella esattoriale oggetto di giudizio (nonché degli ulteriori atti esattoriali prodotti) che determinava la prescrizione ex art. 28
Legge 689/81 del credito ivi contenuto.
--------------
Si è costituita in giudizio l' chiedendo di confermare la sentenza Controparte_1 impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello con condanna della parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi giudizio. ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in CP_4 quanto non venivano menzionate le parti della sentenza di cui l'appellante richiedeva la riforma, né l'appellante indicava le modifiche della ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.
Ha poi soggiunto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo era inammissibile, sia in ragione dell'orientamento della giurisprudenza, che per effetto dell'art. 12 co. 4 bis del DPR n. 602/73 come recentemente novellato, che conteneva una indicazione tassativa dei casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile. D'altra parte il caso di specie non rientrava in alcuno dei predetti casi tassativi in cui era possibile una difesa anticipata. Quanto alla questione della ritualità delle notifiche, l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo e la eventuale nullità era stata pertanto sanata. In ogni caso la prescrizione del diritto era decennale.
-------------
Non si costituiva in giudizio la e all'udienza del 25.03.2024 ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
-------------
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 con concessione dei termini brevi (20+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
--------------
4 L'appello è inammissibile.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal evidenziando Parte_1 come questi avesse preso conoscenza dell'esistenza della cartella a suo carico da una interrogazione effettuata presso il concessionario della riscossione – trattandosi quindi di opposizione ad estratto di ruolo - e soggiungendo che non sussisteva un concreto interesse ad agire del ricorrente, non essendo stata iniziata alcuna azione esecutiva. Ha poi richiamato la recente modifica dell'art. 12 del DPR n. 602/73 rimarcando la tassatività delle fattispecie in cui è consentita l'impugnativa dell'estratto di ruolo, nessuna delle quali ricorreva nel caso in esame. Ha infine affermato che comunque la notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo era stata ritualmente notificata.
Ebbene, la pronuncia del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione, appare condivisibile e va confermata.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito
5 attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
L'appellante sostiene di vantare uno specifico interesse ad agire in quanto, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare nella quale è intervenuta anche avrebbe provveduto al CP_4
pagamento di numerose cartelle, tra cui anche quella oggetto del presente giudizio, concordando con il concessionario la restituzione delle somme corrisposte in caso di accoglimento delle opposizioni pendenti. Tale circostanza, a suo avviso, comporterebbe appunto l'insorgenza del suo interesse ad impugnare l'estratto di ruolo. In realtà, alla luce della recente novella dell'art. 12
D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Quanto concordato con la concessionaria – e quindi l'eventuale restituzione delle somme in caso di esito vittorioso del contenzioso pendente – non rientra in uno dei casi previsti dalla norma, di talché l'opposizione si palesa inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Gli altri motivi di appello risultano essere assorbiti dalla inammissibilità della domanda.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 - compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2024
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 43333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Via San Calepodio n. 46 presso lo studio dell'Avv. Filippo Fantera che lo rappresenta e difende giusta procura posta in atti nel giudizio di primo grado appellante
E
in persona del dr. , giusta procura notarile Controparte_1 CP_2
allegata a firma del Notaio - repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del Persona_1
22/06/2023
elettivamente domiciliata in Roma Via Tuscolana 63 presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 appellata
NONCHE' CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_3
appellata contumace
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione del codice della strada) - Appello
CONCLUSIONI: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14.10.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Parte_1
Roma per la riforma della sentenza n. 6894/2023 depositata il 17.03.2023 con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito di accogliere i motivi di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c dell'appellante, accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione ex art 28 Legge 689/81 del diritto di credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2017 0119475225 000 e disporne l'annullamento totale congiuntamente a tutti gli atti ad essa presupposti. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari oltre accessori per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. premetteva che, con atto di citazione, esso attore proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 0119475225 000 asseritamente notificata in data
11.02.2018, riferita a due contravvenzioni del codice della strada elevate entrambe dalla Prefettura di Roma (vav n. VE201406109490088/14 del 10.06.2014 e vav n. VE201406109490089/14 del
10.06.2014). Eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale e la conseguente prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/81 per decorso di un termine superiore al quinquennio tra la data di notificazione dei verbali originari (10.06.2014) e la data di introduzione del giudizio.
Contestava la nullità della notifica della cartella di pagamento poiché effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in mancanza dei necessari presupposti di legge nonché dei successivi atti esattoriali poiché effettuati in una vecchia residenza del contribuente.
2 In primo grado si costituiva l' la quale insisteva nel rigetto della Controparte_1
domanda proposta, stante la corretta notificazione della cartella di pagamento e stante l'asserita interruzione dei termini prescrizionali evocati dall'attore.
Il Giudice di Pace di Roma riteneva inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo e riteneva regolarmente notificati sia la cartella esattoriale opposta sia gli ulteriori atti esattoriali prodotti in giudizio.
Nei motivi di appello denunciava la nullità della sentenza per erronea declaratoria di carenza di interesse ad agire dell'attore oltre ad una erronea e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Impugnava la parte della sentenza che dichiarava carente l'interesse del medesimo all'impugnazione della cartella per il tramite dell'estratto di ruolo.
Egli infatti, nel mese di aprile 2022, al fine di bloccare una procedura immobiliare posta a suo carico, aveva provveduto al pagamento di numerose cartelle, tra cui quella oggetto del presente giudizio, in ragione di un intervento, sino ad allora sconosciuto, eseguito dall'
[...]
all'interno della procedura n. r.g. 711/17 avviata da altro creditore. In quella Controparte_1
occasione, aveva concordato con il concessionario per la riscossione la restituzione delle somme corrisposte in caso di accoglimento delle opposizioni pendenti.
Risultava, pertanto a suo avviso evidente il concreto pregiudizio a suo carico in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Più specificamente, assumeva che la notifica della cartella era stata eseguita ai sensi dell'art. 143
c.p.c. (irreperibilità assoluta), previo accesso infruttuoso in una vecchia residenza del destinatario, ovvero in Roma, Via Cesare Federici 1, dal quale lo stesso risultava trasferito dal 20 luglio 2004, data in cui aveva spostava la propria residenza in Vicolo della Palomba 1. Risultava pertanto evidente la negligenza del messo notificatore nell'omettere di effettuare previe ricerche anagrafiche prima di intraprendere il procedimento di notifica destinato agli irreperibili assoluti.
Le medesime eccezioni dovevano estendersi anche all'ulteriore produzione documentale costituita dalla comunicazione di iscrizione di ipoteca esattoriale n. 09776201900011639000, nonché dell'atto di intimazione n. 09720199056258229000, anch'essi indirizzati a Via Cesare Federici anziché a Vicolo della Palomba.
L'unica differenza riguardava la comunicazione di iscrizione ipotecaria che, pur se indirizzata a
Via Cesare Federici, risultava essere stata ritirata dal portiere dello stabile. Anch'essa doveva ritenersi nulla, in quanto eseguita presso un luogo differente dalla residenza anagrafica del ricorrente, probabilmente ritirata dal portiere per coincidenza del cognome del ricorrente con i propri parenti, il cui errore circa la ricezione dell'atto veniva anche comprovato dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento, per la quale il portiere ad appena due mesi di distanza
3 dichiarava il trasferimento del destinatario. Inoltre, tale notifica al portiere risultava nulla anche per la violazione della disposizione di cui all'art. 139 c.p.c., poiché nella relata non veniva attestata la ricerca e l'assenza delle persone poste in ordine preferenziale rispetto alla consegna dell'atto al portiere e non veniva fornita la prova dell'invio della raccomandata informativa e dell'esito di tale presunta spedizione.
Risultava in conclusione evidente la nullità della notificazione della cartella esattoriale oggetto di giudizio (nonché degli ulteriori atti esattoriali prodotti) che determinava la prescrizione ex art. 28
Legge 689/81 del credito ivi contenuto.
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Si è costituita in giudizio l' chiedendo di confermare la sentenza Controparte_1 impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello con condanna della parte appellante alla refusione delle spese e delle competenze di entrambi i gradi giudizio. ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in CP_4 quanto non venivano menzionate le parti della sentenza di cui l'appellante richiedeva la riforma, né l'appellante indicava le modifiche della ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.
Ha poi soggiunto che l'impugnazione dell'estratto di ruolo era inammissibile, sia in ragione dell'orientamento della giurisprudenza, che per effetto dell'art. 12 co. 4 bis del DPR n. 602/73 come recentemente novellato, che conteneva una indicazione tassativa dei casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile. D'altra parte il caso di specie non rientrava in alcuno dei predetti casi tassativi in cui era possibile una difesa anticipata. Quanto alla questione della ritualità delle notifiche, l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo e la eventuale nullità era stata pertanto sanata. In ogni caso la prescrizione del diritto era decennale.
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Non si costituiva in giudizio la e all'udienza del 25.03.2024 ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
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La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 con concessione dei termini brevi (20+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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4 L'appello è inammissibile.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal evidenziando Parte_1 come questi avesse preso conoscenza dell'esistenza della cartella a suo carico da una interrogazione effettuata presso il concessionario della riscossione – trattandosi quindi di opposizione ad estratto di ruolo - e soggiungendo che non sussisteva un concreto interesse ad agire del ricorrente, non essendo stata iniziata alcuna azione esecutiva. Ha poi richiamato la recente modifica dell'art. 12 del DPR n. 602/73 rimarcando la tassatività delle fattispecie in cui è consentita l'impugnativa dell'estratto di ruolo, nessuna delle quali ricorreva nel caso in esame. Ha infine affermato che comunque la notifica della cartella di pagamento sottesa all'estratto di ruolo era stata ritualmente notificata.
Ebbene, la pronuncia del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione, appare condivisibile e va confermata.
Occorre al riguardo premettere che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito
5 attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
L'appellante sostiene di vantare uno specifico interesse ad agire in quanto, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare nella quale è intervenuta anche avrebbe provveduto al CP_4
pagamento di numerose cartelle, tra cui anche quella oggetto del presente giudizio, concordando con il concessionario la restituzione delle somme corrisposte in caso di accoglimento delle opposizioni pendenti. Tale circostanza, a suo avviso, comporterebbe appunto l'insorgenza del suo interesse ad impugnare l'estratto di ruolo. In realtà, alla luce della recente novella dell'art. 12
D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Quanto concordato con la concessionaria – e quindi l'eventuale restituzione delle somme in caso di esito vittorioso del contenzioso pendente – non rientra in uno dei casi previsti dalla norma, di talché l'opposizione si palesa inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
Gli altri motivi di appello risultano essere assorbiti dalla inammissibilità della domanda.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
6 - compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2024
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
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