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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3183/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
06/09/1976 rappresentato e difeso dall'avv. CRETELLA VALENTINA presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati al Corso Nazionale n. 31 unitamente all'avv.to ANNA CALIFANO
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1,
c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Ponte Controparte_2 della Maddalena, n. 55
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, agisce' per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente medesimo al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, a cui deve essere equiparato il servizio civile, dichiarato in domanda, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A., con conseguente condanna a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt), dichiarato in domanda, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., come specificato in ricorso previa disapplicazione di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario a disposizioni di legge, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. --omissis--del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali" .
Nel costituirsi eccepisce e chiede ' In via Controparte_1 preliminare di rito:- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge;
nel merito, in via principale: rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
con vittoria di spese di giudizio.
Appare opportuno premettere ched occorre distinguere nell'ambito del pubblico impiego privatizzato fra atti organizzativi (attualmente previsti dall'art. 2 del
D.Lgvo 165/01) aventi natura provvedimentale, i quali possono solo essere disapplicati dal G.O. ex art. 63 del citato D.Lgvo 165/01 ed atti di gestione, aventi natura privatistica ex art. 5 2° comma del più volte citato decreto, in relazione ai quali il G.O. può anche procedere alla dichiarazione di nullità o all'annullamento in base alla disciplina del codice civile.
2 In via pregiudiziale deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto: 'Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al
"petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione) (cfr. Cass. SSUU 17123/2019), ove il ricorrente chiede il riconoscimento di un certo punteggio e conseguente collocazione nelle graduatorie.
Sotto altro profilo deve osservarsi che venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato
(art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (SSUU 3032/2011).
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02).
Ancora in via pregiudiziale si deve rilevare che in virtù di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il rapporto di lavoro del
3 personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14
d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo Istituto, ma con il
[...]
, cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le funzioni di Controparte_1 reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la CP_1 qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell' Istituto Scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva.” (cfr. Cass. 20521/08). Deve pertanto dichiararsi la legittimazione passiva del , inteso ovviamente come CP_1 comprensivo delle sue articolazioni in esso ricomprese.
Il ricorrente rileva che secondo il ai sensi dell'allegato A del predetto CP_1
DM n. 50/2021, sez. 'Avvertenze', lett. A, pag. 17: a) soltanto il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, e, in quanto tali, assoggettati al regime dell'attribuzione del punteggio di punti 6 per anno;
b) mentre, invece, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali' e, in quanto considerati tali, assoggettati all'applicazione, ai fini del punteggio attribuibile, delle tabelle di calcolo di cui al punto 9) dell'Allegato A/1, per cui spettano, a chi possieda tale specifico titolo di servizio, punti 0,05 per mese sino ad un massimo di punti 0,60. 6. Il ricorrente contesta la legittimità di tale previsione. . Sul punto si annoverano numerose pronunce sia di merito che di legittimità nonché del Consiglio di stato. In particolare con le sentenze
3432/2022 e 1720/22 il CdS ha riformato la sentenza impugnata e accolto il ricorso proposto contro a) l'atto ministeriale n. 9256 del 18.03.2021 di trasmissione del DM n. 50/2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23 ed era reso noto il rinnovo degli elenchi di nomina, b) il DM 50/2021 stesso, nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se “prestati in costanza di rapporto di impiego”.
Il CdS ha affermato che ''Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez.
4 VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n.
5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il , CP_1 negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso 'il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, 'nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni', sul presupposto che 'sarebbe
(stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza'.
Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa. A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, 'in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata,
5 ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52
Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi'. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati'.
Anche la S.C. ha invero rilevato che '' secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1 che
"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il dal citato comma 2, si CP_1 dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di
6 rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio
2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co.
2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli
(art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);' (Cass. L., 5679/2020).
7 Tuttavia le pronunce sopra richiamate fanno riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero ' valutati solo se prestati in costanza di nomina', ed ugualmente il DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 ('Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina'). Invece la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM 50/2021 allegato A ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva o servizi equiparati sia stato svolto in costanza di rapporto da valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno) oppure non in costanza di rapporto valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici ( punti 0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs 66/2000. . Sicché il problema che si pone è dunque quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, e quindi comunque conformemente all'art. 2050 d.lgs. 66/2000. La giurisprudenza citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il 'servizio' che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000. Come ha affermato l'amministrazione: una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza. Vi è tuttavia da osservare che il servizio militare rimane tale e non conferisce al dipendente quell'ulteriore esperienza data dallo specifico servizio scolastico la cui prestazione attribuisce punteggio;
che intervenga in corso di rapporto o prima, il servizio di leva o equiparati, rimane pur sempre un servizio diverso da quello scolastico - di insegnamento o tecnico amministrativo - per cui la ragione della disparità di trattamento tra i due casi sfuma, poiché in entrambi i casi il dipendente ha diritto a che quel servizio ( di leva e equiparati) sia valutato ex art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, come " valido a tutti gli effetti" (cfr. Tribunale Venezia sez. lav., 05/10/2022, n.553).. . Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente e conseguentemente condanna l'Amministrazione convenuta a riconoscere allo stesso il punteggio di punti 6 per il servizio dichiarato in domanda ai fini del collocamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale
A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, condannando il resistente a porre in essere tutti gli atti conseguenti;
2) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_3 che liquida in E 1680,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 7/4/2025
.
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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