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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3253/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3253/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAPPONI PAOLA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. PUGNETTI GIADA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (nato l'[...]). Persona_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 entare l'affido e il mante
[...] minore. A tal fine ha allegato:
▶che il figlio vive con lei a Sorbolo Levante (RE) e frequenta il padre due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) con pernottamento e a week- end alternati;
▶che il padre non contribuisce al mantenimento del minore e nelle giornate di sua competenza si rifiuta di accompagnarlo agli allenamenti di squash. Ha, pertanto, chiesto, l'affido condiviso di con Persona_1 collocazione presso di sé, che il padre continui a vederlo secondo l'attuale regime e che siano disciplinati i periodi delle vacanze scolastiche e delle festività secondo le seguenti modalità: due/tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, con obbligo di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno del periodo preciso ed un numero di giorni pari nel corso delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali: data l'età del figlio, in ogni caso entrambi i genitori dovranno sempre tenere debito conto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle condizioni di salute e dei desideri del figlio, da considerarsi prevalenti;
in caso di dissenso sull'individuazione del periodo preciso delle rispettive vacanze col figlio durante l'estate, deciderà la madre negli anni dispari ed il padre negli anni pari ma, atteso lo stato di dipendente della ricorrente, dovrà essere sempre garantito che il periodo di chiusura aziendale estivo collimi con le settimane che potrà Persona_1 trascorrere con la mamma o con la famiglia materna. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 500, poi modificata a € 400 nelle note scritte dell'08/04/2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di poter percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e ha contestato la ricostruzione CP_1 dell o:
▶che il figlio trascorre più tempo con lui, mentre a casa della madre è spesso da solo;
▶che sussiste una differenza tra le condizioni economiche delle parti, in quanto le sue uniche entrate sono costituite dai canoni di locazione degli immobili di cui è proprietario, mentre la ricorrente è dipendente presso un'azienda e svolge anche l'attività di istruttrice di fitness. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé a Sant'Ilario D'Enza, che la madre possa vedere il figlio il lunedì, il martedì e il venerdì con pernottamento e a week-end alternati (dal sabato mattina al lunedì mattina). Ha, inoltre, chiesto che i periodi di vacanza siano regolamentati secondo il seguente calendario: a) Natale: ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. b) Vacanze pasquali: Persona_1 trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal giovedì di Pasqua al sabato con un genitore e dalla domenica di Pasqua al martedì con l'altro genitore. c) Estate: durante il periodo delle vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno 30 giorni anche non consecutivi, con possibilità di recarsi in luoghi di villeggiatura. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno e in caso di disaccordo sul periodo, motivato da esigenze lavorative, il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari. Quanto al mantenimento di , ha chiesto che la ricorrente Persona_1 gli versi la somma mensile di € 300, con divisione paritaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico. In subordine, ha chiesto di prevedere, rispetto al calendario proposto dalla madre, l'aggiunta di due pomeriggi in più al mese di permanenza del figlio presso di lui con pernottamento presso lo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso del minore, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le parti hanno proposto, sostanzialmente, il medesimo calendario che, peraltro, è gradito anche dal minore (“il lunedì, il martedì ed il venerdì sono dalla mamma il mercoledì ed il giovedì con il papà. Week alternati salvo impegni dei miei genitori che si organizzano tra di loro. […] Ho un bellissimo rapporto con entrambi i miei genitori. Per me va bene continuare in questo modo.” Cfr. verbale audizione del 19/03/2025), di conseguenza, il Collegio ritiene opportuno confermare il regime in essere. Più controversi sono, invece, i temi del collocamento di e Persona_1 delle vacanze estive. Quanto al primo, il Collegio ritiene di confermare il collocamento del minore presso la madre, dal momento che trascorre presso di lei la maggior parte del tempo. Quanto alle vacanze estive e alle festività, è necessario considerare che:
ha quasi quindici anni;
Persona_1
né fondate né provate le preoccupazioni della ricorrente riguardo alla circostanza che un periodo di vacanze con il padre superiore alle due/tre settimane non permetta al minore di trascorrere abbastanza tempo con gli amici e i parenti materni, vista la durata complessiva del periodo di vacanza scolastica è di ben tre mesi (dalla seconda settimana di giugno a metà settembre);
-la madre ha rappresentato di lavorare in una realtà che prevede periodi di chiusura aziendale per tutti i dipendenti. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno stabilire che: 1) durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, il minore trascorrerà 4 settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con obbligo di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno del periodo preciso e garantendo sempre che il periodo di chiusura aziendale estivo della ricorrente collimi con le settimane che potrà trascorrere con Persona_1 lei o con la famiglia materna;
2) durante il periodo di Natale ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
3) durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal giovedì di Pasqua al sabato con un genitore e dalla domenica di Pasqua al martedì con l'altro genitore. In caso di dissenso la madre deciderà negli anni dispari e il padre negli anni pari.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (14 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime: 1) la ricorrente, nata nel 1970, lavora come dipendente presso la società Dea+Ro & co spa con sede a Reggio Emilia e ha prodotto documentazione reddituale che attesta un reddito medio annuale, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.970 (cfr. CU 2024 € 20.904; CU 2023 € 25.985; CU 2022 € 24.121). È inoltre proprietaria della casa in cui vive con il figlio a Sorbolo di Levante, 1/3 di un'abitazione e un garage siti a Lignano Sabbiadoro, di un 1/6 di un'abitazione e di tre garage a Udine e di 1/3 di due terreni a Sessa Aurunca (doc. 15). Quanto all'attività di istruttrice di fitness, la ricorrente ha esposto che i compensi annuali non superano la soglia di € 5.000 e per tale motivo non sono dichiarati;
2) il resistente, nato nel 1965, ha dichiarato di aver svolto qualche lavoro occasionale per alcuni enti, ma di essere al momento disoccupato e di percepire solo le entrate annuali dagli immobili messi a reddito per circa € 7.000, sebbene le dichiarazioni dei redditi depositate attestino un reddito medio annuale superiore, pari a circa € 13.110 (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023 € 11.267; 2022 € 14.039 e 2021 € 14.053). Quanto all'anno 2024, il ha documentato di aver ricevuto, dal mese di gennaio al mese CP_1 di novembre 2024, la somma complessiva di € 12.350 a titolo di canoni di locazione (cfr. doc. 11 estratto conto PostePay) e l'importo di € 2.656 come compenso per attività di collaborazione occasionale (doc. 6). Il resistente è inoltre proprietario di un immobile sito a Parma, di un immobile a Reggio Emilia e di quattro immobili e tre terreni a Sassari (doc. 12, 13, 14). Ebbene, in base a questi dati e considerati i tempi di permanenza quasi paritari del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene opportuno porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole la prole in via condivisa alle parti, con collocazione presso la madre;
-regola le visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3253/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAPPONI PAOLA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. PUGNETTI GIADA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (nato l'[...]). Persona_1
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 entare l'affido e il mante
[...] minore. A tal fine ha allegato:
▶che il figlio vive con lei a Sorbolo Levante (RE) e frequenta il padre due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) con pernottamento e a week- end alternati;
▶che il padre non contribuisce al mantenimento del minore e nelle giornate di sua competenza si rifiuta di accompagnarlo agli allenamenti di squash. Ha, pertanto, chiesto, l'affido condiviso di con Persona_1 collocazione presso di sé, che il padre continui a vederlo secondo l'attuale regime e che siano disciplinati i periodi delle vacanze scolastiche e delle festività secondo le seguenti modalità: due/tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, con obbligo di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno del periodo preciso ed un numero di giorni pari nel corso delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali: data l'età del figlio, in ogni caso entrambi i genitori dovranno sempre tenere debito conto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle condizioni di salute e dei desideri del figlio, da considerarsi prevalenti;
in caso di dissenso sull'individuazione del periodo preciso delle rispettive vacanze col figlio durante l'estate, deciderà la madre negli anni dispari ed il padre negli anni pari ma, atteso lo stato di dipendente della ricorrente, dovrà essere sempre garantito che il periodo di chiusura aziendale estivo collimi con le settimane che potrà Persona_1 trascorrere con la mamma o con la famiglia materna. Ha, inoltre, chiesto che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 500, poi modificata a € 400 nelle note scritte dell'08/04/2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di poter percepire in via esclusiva l'assegno unico.
si è costituito e ha contestato la ricostruzione CP_1 dell o:
▶che il figlio trascorre più tempo con lui, mentre a casa della madre è spesso da solo;
▶che sussiste una differenza tra le condizioni economiche delle parti, in quanto le sue uniche entrate sono costituite dai canoni di locazione degli immobili di cui è proprietario, mentre la ricorrente è dipendente presso un'azienda e svolge anche l'attività di istruttrice di fitness. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé a Sant'Ilario D'Enza, che la madre possa vedere il figlio il lunedì, il martedì e il venerdì con pernottamento e a week-end alternati (dal sabato mattina al lunedì mattina). Ha, inoltre, chiesto che i periodi di vacanza siano regolamentati secondo il seguente calendario: a) Natale: ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. b) Vacanze pasquali: Persona_1 trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal giovedì di Pasqua al sabato con un genitore e dalla domenica di Pasqua al martedì con l'altro genitore. c) Estate: durante il periodo delle vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno 30 giorni anche non consecutivi, con possibilità di recarsi in luoghi di villeggiatura. Il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno e in caso di disaccordo sul periodo, motivato da esigenze lavorative, il padre deciderà negli anni dispari e la madre negli anni pari. Quanto al mantenimento di , ha chiesto che la ricorrente Persona_1 gli versi la somma mensile di € 300, con divisione paritaria delle spese straordinarie e dell'assegno unico. In subordine, ha chiesto di prevedere, rispetto al calendario proposto dalla madre, l'aggiunta di due pomeriggi in più al mese di permanenza del figlio presso di lui con pernottamento presso lo stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso del minore, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Quanto alle visite, le parti hanno proposto, sostanzialmente, il medesimo calendario che, peraltro, è gradito anche dal minore (“il lunedì, il martedì ed il venerdì sono dalla mamma il mercoledì ed il giovedì con il papà. Week alternati salvo impegni dei miei genitori che si organizzano tra di loro. […] Ho un bellissimo rapporto con entrambi i miei genitori. Per me va bene continuare in questo modo.” Cfr. verbale audizione del 19/03/2025), di conseguenza, il Collegio ritiene opportuno confermare il regime in essere. Più controversi sono, invece, i temi del collocamento di e Persona_1 delle vacanze estive. Quanto al primo, il Collegio ritiene di confermare il collocamento del minore presso la madre, dal momento che trascorre presso di lei la maggior parte del tempo. Quanto alle vacanze estive e alle festività, è necessario considerare che:
ha quasi quindici anni;
Persona_1
né fondate né provate le preoccupazioni della ricorrente riguardo alla circostanza che un periodo di vacanze con il padre superiore alle due/tre settimane non permetta al minore di trascorrere abbastanza tempo con gli amici e i parenti materni, vista la durata complessiva del periodo di vacanza scolastica è di ben tre mesi (dalla seconda settimana di giugno a metà settembre);
-la madre ha rappresentato di lavorare in una realtà che prevede periodi di chiusura aziendale per tutti i dipendenti. Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno stabilire che: 1) durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, il minore trascorrerà 4 settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, con obbligo di comunicazione entro il 30 maggio di ciascun anno del periodo preciso e garantendo sempre che il periodo di chiusura aziendale estivo della ricorrente collimi con le settimane che potrà trascorrere con Persona_1 lei o con la famiglia materna;
2) durante il periodo di Natale ciascuno dei genitori trascorrerà col figlio, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
3) durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il periodo dal giovedì di Pasqua al sabato con un genitore e dalla domenica di Pasqua al martedì con l'altro genitore. In caso di dissenso la madre deciderà negli anni dispari e il padre negli anni pari.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento del figlio in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (14 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quest'ultime: 1) la ricorrente, nata nel 1970, lavora come dipendente presso la società Dea+Ro & co spa con sede a Reggio Emilia e ha prodotto documentazione reddituale che attesta un reddito medio annuale, calcolato su dodici mensilità, di circa € 1.970 (cfr. CU 2024 € 20.904; CU 2023 € 25.985; CU 2022 € 24.121). È inoltre proprietaria della casa in cui vive con il figlio a Sorbolo di Levante, 1/3 di un'abitazione e un garage siti a Lignano Sabbiadoro, di un 1/6 di un'abitazione e di tre garage a Udine e di 1/3 di due terreni a Sessa Aurunca (doc. 15). Quanto all'attività di istruttrice di fitness, la ricorrente ha esposto che i compensi annuali non superano la soglia di € 5.000 e per tale motivo non sono dichiarati;
2) il resistente, nato nel 1965, ha dichiarato di aver svolto qualche lavoro occasionale per alcuni enti, ma di essere al momento disoccupato e di percepire solo le entrate annuali dagli immobili messi a reddito per circa € 7.000, sebbene le dichiarazioni dei redditi depositate attestino un reddito medio annuale superiore, pari a circa € 13.110 (cfr. dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023 € 11.267; 2022 € 14.039 e 2021 € 14.053). Quanto all'anno 2024, il ha documentato di aver ricevuto, dal mese di gennaio al mese CP_1 di novembre 2024, la somma complessiva di € 12.350 a titolo di canoni di locazione (cfr. doc. 11 estratto conto PostePay) e l'importo di € 2.656 come compenso per attività di collaborazione occasionale (doc. 6). Il resistente è inoltre proprietario di un immobile sito a Parma, di un immobile a Reggio Emilia e di quattro immobili e tre terreni a Sassari (doc. 12, 13, 14). Ebbene, in base a questi dati e considerati i tempi di permanenza quasi paritari del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene opportuno porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 100, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole la prole in via condivisa alle parti, con collocazione presso la madre;
-regola le visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 100 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 17/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli