Art. 98-quinquies decies. Art. 98-quindecies
(( (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) )) (( (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) )) ((1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorita' provvede affinche' le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorita', in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilita', conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione.
2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:
a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e
b) la qualita' del servizio, laddove sia offerta una qualita' minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.
3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:
a) e' funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;
c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguita';
e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
f) e' aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende la possibilita' di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualita' del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorita' lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.
4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall'Autorita'. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' puo' esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorita' pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attivita' illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta', comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.))
(( (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) )) (( (ex art. 103 eecc - art. 71 Codice 2003) )) ((1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorita' provvede affinche' le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorita', in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilita', conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione.
2. L'Autorita' provvede affinche' gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:
a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e
b) la qualita' del servizio, laddove sia offerta una qualita' minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.
3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:
a) e' funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;
c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguita';
e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
f) e' aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;
h) comprende la possibilita' di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualita' del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorita' lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.
4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall'Autorita'. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' puo' esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorita' pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attivita' illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta', comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.))