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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2416/2022 R.G
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano Anastasio, ed Parte_1
elett.te domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(P.IVA ), CP_1 P.IVA_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.5.2022, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1.3.2018 al 30.9.2018, con contratto di lavoro subordinato part-time al 37,50%; di essere stato inquadrato come operaio con mansione di addetto alle pulizie al livello I del CCNL “Servizi di Pulizie –
Aziende Industriali”, che alla relativa declaratoria stabilisce: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale,
anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma
è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni”; di essere stato assuno in Sant'Anastasia (NA); che, durante l'intero arco temporale del rapporto di lavoro, ha lavorato presso l'appalto di pulizie intrattenuto dalla resistente (appaltatrice) negli uffici del “Giudice di Pace di Sant'Anastasia”, situati alla Via Siano in Sant'Anastasia (Na); di aver svolto l'attività lavorativa per n. 15 ore settimanali;
di non aver ricevuto la retribuzione relativa ai mesi di Giugno ed Agosto 2018 nonostante il regolare espletamento dell'attività lavorativa;
di non aver percepito nulla a titolo di permessi, ferie e festività non godute;
di non aver percepito il tfr.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del
Giudice del Lavoro designato, in accoglimento del presente ricorso:
- accertare e dichiarare, sulla base dei documenti esibiti ed in forza delle eventuali ulteriori prove acquisite nel corso dell'istruttoria, il diritto dell'istante
1 all'ottenimento delle mensilità di Giugno ed Agosto 2018, del maturato e CP_2 di tutti i restanti emolumenti conclusivi del rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria a partire dalla data di cessazione del rapporto e sino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto condannare, rigettando ogni avversa istanza, deduzione, eccezione e difesa, la resistente al pagamento di tutto quanto CP_1 spettante al lavoratore Sig. che si quantifica in € 2.291,25. Parte_1
- infine, voglia condannare la resistente, e/o chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della società resistente.
Tenuto conto della natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata nei limiti tracciati dalla seguente motivazione.
Preliminarmente va osservato che in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., sull'attore grava la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale (EDR, scatti di anzianità, r.o.l., maggiorazioni per lavoro straordinario con le aliquote stabilite dal ccnl, etc.). Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui principalmente il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore.
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile
2 costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Va altresì osservato che già l'art. 416 comma 3 c.p.c., ed oggi con chiarezza anche quanto alle conseguenze, l'art. 115 comma 1 come modificato dall'art. 45 comma 14 l. 18/06/09 n. 69, pongono un preciso onere di contestazione a carico del convenuto costituito, non soddisfatto il quale i fatti devono ritenersi provati.
Vero quanto premesso, la contumacia della parte convenuta non può tuttavia ipso facto assurgere a mancata contestazione della domanda (ex multis Cass., sez. Lav., n. 10182 del 2012); permane, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo al ricorrente, che agisce per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (Cass., sez. Lav., n. 11530/2013; Cass., sez. Lav.,
n. 26985 del 2009).
Nel caso in esame rileva per tabulas l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, iniziato l'1.3.2018 e cessato il 30.9.208, con inquadramento nel livello 1 del Ccnl MultiServizi, con orario part-time al 37,50%
(v. buste paga in atti).
Ebbene, mancante la prova del pagamento, vanno innanzitutto riconosciute le mensilità di giugno e agosto 2018, per un importo complessivo di € 890,06, come da buste paga.
Parimenti va corrisposta la 13ma mensilità, per € 259,60 (determinata sulla scorta della medesima retribuzione mensile).
Non è possibile invece riconoscere la 14ma mensilità, mancando la prova dell'adesione, anche implicita, della parte datoriale al Ccnl.
Vanno, al contrario, liquidate le ferie, le ex festività e permessi non goduti e risultanti dall'ultima busta paga, per corrispondenti 36, 7 e 8,75 ore, che, sulla base di una retribuzione oraria di € 6,86, determinano le seguenti somme:
€246,96, € 48,02, € 60,03 (per complessivi € 355,01). Infine, va dichiarato il diritto alla corresponsione del tfr, pari a € 249,99.
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
Nei suddetti limiti la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede :
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di
3 euro 1.754,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida, già ridotte, in complessivi euro 1.030,00 oltre a spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
Nola, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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