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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/12/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 718/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 30.6.1990, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1990 Parte II Serie A n. 173, che dall'unione sono nati i due figli l'11.6.1994, e , il 26.10.1991 – entrambi maggiorenni ed Persona_1 Parte_2 economicamente autosufficienti – esponevano che con Decreto del 13.6.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accogliento delle domande avanzate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto,
senza muovere alcun rilievo, delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a Gela il [...], in [...]
[...] Controparte_1
30.6.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 173 Parte II Serie A dell'anno 1990;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 30.6.1990, indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
6.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. BALSAMO RICCARDO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 30.6.1990, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1990 Parte II Serie A n. 173, che dall'unione sono nati i due figli l'11.6.1994, e , il 26.10.1991 – entrambi maggiorenni ed Persona_1 Parte_2 economicamente autosufficienti – esponevano che con Decreto del 13.6.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
1 Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 25.9.2024, svolta in modalità cartolare con il deposito di note scritte, le parti chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accogliento delle domande avanzate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto,
senza muovere alcun rilievo, delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a Gela il [...], in [...]
[...] Controparte_1
30.6.1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 173 Parte II Serie A dell'anno 1990;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 30.6.1990, indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
6.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2