Sentenza 13 marzo 1951
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Nel caso che più siano i conduttori dell'appartamento in base ad unico contratto di locazione, con assunzione di Obbligo solidale verso il locatore per il pagamento del canone di fitto, la sentenza che dichiara risoluto il contratto per morosità nei confronti di uno dei conduttori, ordinando a questo il rilascio dell'appartamento, non è opponibile agli altri conduttori che non siano stati chiamati in giudizio. Nel caso che più persone abbiano con unico contratto preso in locazione un appartamento a scopo di abitazione, ancorché con assunzione di vincolo solidale verso il locatore, una volta deceduto uno dei conduttori, che occupava effettivamente l'immobile, gli altri, anche se abbiano acquistato la qualità di eredi del conduttore deceduto, non possono vantare un diritto alla proroga legale, se non risulta che essi convivessero abitualmente con il conduttore defunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/1951, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1951 |
Testo completo
Nel caso che più siano i conduttori dell'appartamento in base ad unico contratto di locazione, con assunzione di Obbligo solidale verso il locatore per il pagamento del canone di fitto, la sentenza che dichiara risoluto il contratto per morosità nei confronti di uno dei conduttori, ordinando a questo il rilascio dell'appartamento, non è opponibile agli altri conduttori che non siano stati chiamati in giudizio. Nel caso che più persone abbiano con unico contratto preso in locazione un appartamento a scopo di abitazione, ancorché con assunzione di vincolo solidale verso il locatore, una volta deceduto uno dei conduttori, che occupava effettivamente l'immobile, gli altri, anche se abbiano acquistato la qualità di eredi del conduttore deceduto, non possono vantare un diritto alla proroga legale, se non risulta che essi convivessero abitualmente con il conduttore defunto.