Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 21 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4080/2020
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Vito Zumbo, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Contratti di arruolamento a termine
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 30 ottobre 2020, esponeva: Parte_1
- di essere un marittimo iscritto nei registri della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Messina fin dal 1997;
-di aver prestato la propria opera lavorativa alle dipendenze di in forza di più contratti di CP_2
arruolamento a termine e/o a viaggio, con la qualifica di marinaio e operaio motorista,;
- gli imbarchi avvenivano sulle navi traghetto della società resistente per la tratta Villa S. Giovanni /
Messina e viceversa o Messina / Reggio Calabria e viceversa.
Eccepiva la nullità del contratto “per più viaggi” sulle rotte Messina/Villa S. Giovanni e viceversa,
Messina/Reggio Calabria e viceversa, stipulato in data 11 luglio 1997, rilevando che il contratto non specificava il numero delle traversate da effettuare, né la durata o la scadenza..
Navigazione, privava il contratto di arruolamento di un elemento essenziale ai fini della configurazione dello stesso come contratto “a viaggio”, a nulla rilevando, ai fini della effettiva qualificazione dello stesso, la spendita dell'espressione “a viaggio”.
Osservava che la mancata specificazione di tale elemento essenziale, a norma dell'art. 332 Codice
Navigazione, precludeva la qualificazione dello stesso come “contratto a viaggio” ai sensi della norma citata, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a far data dall' 11 luglio 1997
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall' 11 luglio 1997 e che, per l'effetto, la società venisse CP_2
condannata al ripristino del rapporto di lavoro, nonché al risarcimento del danno in suo favore nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e che venissero dichiarate dovute le eventuali retribuzioni maturate successivamente alla data di pronuncia della emittenda sentenza, sino a quella di effettivo ripristino del rapporto, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2.- La costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal potere di impugnare le convenzioni di arruolamento intervenute tra le parti, ai sensi dell'art. 32, l. n. 183/2010.
Eccepiva inoltre, l'intervenuta risoluzione per mutuo consenso dei contratti intervenuti tra le parti, visto il lungo lasso di tempo che il lavoratore aveva lasciato trascorrere prima di agire, impugnando il contratto del 1996 soltanto nel 2020.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venissero accolte l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 32, quarto comma, lett. b), l. n. 183/2010 e di risoluzione per mutuo consenso e che venisse rigettato il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 21 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp att. c.p.c., intende conformarsi (v. sent. n. 4624/2020).
4.- Preliminarmente va valutata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente.
In proposito, la prima questione giuridica da affrontare attiene all'applicabilità, o meno, dell'istituto della decadenza ai contratti di arruolamento “per uno o più viaggi”.
Si richiama sul punto sentenza n. 644/2018 di questo Tribunale secondo cui si possono accomunare i contratti di arruolamento “a viaggio” a quelli a tempo determinato sulla base della circostanza che il contratto di arruolamento “per uno o più viaggi” è, pur sempre, un contratto di durata, che perfettamente può essere ricondotto ad un contratto a tempo determinato il cui termine è certus an incertus quando.
Allo stesso va, pertanto, applicata la medesima disciplina prevista per i contratti di arruolamento a tempo determinato, che, a loro volta, secondo ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, nonostante la specialità che connota il rapporto di lavoro nautico, restano soggetti alle disposizioni di diritto comune in materia di conversione del rapporto da tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.
Con riferimento ad entrambe le tipologie contrattuali, debbano applicarsi i termini decadenziali di cui all'art. 32, co. IV, lett. a) e b), legge n. 183/2010, secondo cui “
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.
Facendo applicazione di tali principi normativi e giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che il ricorrente, risalendo il contratto al 1997, effettivamente, sia incorso nella decadenza dal diritto dall'impugnare le convenzioni di arruolamento stipulate con R.F.I. non essendo stato dal predetto rispettato il termine di impugnativa del contratto a termine stabilito dall'art. 32 della legge n.
183/2010, come poi, anche, modificato dalla legge n. 92/2012.
5.- In ragione di quanto esposto, la domanda va, dunque, dichiarata inammissibile.
6.-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore di parte resistente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, applicando i minimi previsti, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna il ricorrente alla refusione, in favore della delle spese Controparte_1
giudiziali, che liquida nella somma di euro 4.628,5, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga