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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4555 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
TRA nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] l'[...] (c.f. ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e chiedeva Parte_1 CP_1
pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Castellammare di Stabia (NA) il 31/12/2017 (Atto n. 3 P. II serie A anno 2018). Aggiungevano che dal matrimonio erano nata una FI: , nata a [...], il [...]. Per_1
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni all'udienza cartolare dell'8.5.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. La FI NO resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur Per_1
dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederla e trattenerla con sé, secondo le seguenti modalità temporali: a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e tre volte alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della NO , per quanto Per_1
riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé la FI NO, Parte_1
alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 15,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
la NO, altresì, trascorrerà le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, trascorrerà con il padre, durante le vacanze Per_1
scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità della FI NO mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute,
l'educazione e l'istruzione della FI NO , tenendo conto delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per la FI NO di Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-FI, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza della NO presso ciascun genitore;
2 5. La sig.ra continuerà ad abitare a Villaricca (NA), al Corso San Francesco CP_1
D'Assisi, 81, mentre il Sig. trasferirà la sua residenza presso l'abitazione di Parte_1 proprietà dell ed assegnata alla madre sig. , sita in Napoli, alla via Ianfolla CP_2 Parte_2
Lotto A, is. 1, scala C, int. 37;
6. Il Sig. si obbliga a versare alla sig. , quale contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento alla FI NO , la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) Per_1 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico universale percepito per la NO. All'uopo il Sig. autorizza sin d'ora la Sig. a presentare la domanda all'INPS, al Parte_1 CP_1
fine di ottenere al 100% gli assegni unici universali in favore della FI NO . Detta Per_1
somma verrà adeguata annualmente secondo gli indici Istat;
Inoltre, il Sig. si Parte_1
impegna a versare il 50% delle spese relative alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), extrascolastiche, sportive e ludiche, preventivamente concordate da entrambi i genitori, se documentate;
In ogni caso, prendono atto di quanto previsto dal Protocollo
d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli Nord ed avvocati del foro di Napoli Nord, richiamandone il contenuto.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto d'essere economicamente indipendenti ed autonomi e, dunque, non viene previsto nulla a titolo d'assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell'altro;
8. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
9. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione occorrente a ciascuno di loro per condurre i figli all'estero per scopi turistici.
10. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della FI NO, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del NO, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.3, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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