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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 4702/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 26.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4702/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
- avv. MANCINO ANNA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 26.01.2025, concludendo come in atti.
La fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal
74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “epilessia farmaco-resistente; disturbo psicotico con manifestazioni di ansia e disturbo dell'adattamento in trattamento farmacologico” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (invalidità 60%).
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si
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ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla stessa parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che il ctu ha sottostimato la frequenza delle crisi comiziali - da ritenersi plurimensili - e la patologia psichica.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato, nelle osservazioni alle note attoree successive all'inoltro della bozza, che la patologia epilettica del ricorrente, per analogia, comunque va rapportata al riferimento tabellare
2002 (epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento), attribuendo tuttavia in via analogica, il tasso di invalidità pari al 20% in relazione alla stabilità del quadro clinico ed alla sporadicità delle crisi che non risultano documentate in termini di frequenza ma semplicemente riferite anamnesticamente “plurimensili” nel corso delle visite neurologiche e agli accessi in Pronto Soccorso. Riguardo, invece, al disturbo psicotico riportato in diagnosi l'ausiliario precisa che per tale quadro patologico si è rapportata per analogia al riferimento tabellare 1204 (psicosi ossessiva); invero, all'esame psico-neurologico, effettuato nel corso della visita peritale, il Sig.
non ha mostrato una significativa sintomatologia Parte_1 psichiatrica né ha accusato segni/sintomi dispercettivi. Si è mostrato, infatti, tranquillo e collaborativo palesando solo umore deflesso con qualche nota di ansia. Tale riscontro clinico ha fatto quindi ritenere che il disturbo psichico in oggetto, certamente documentale, risulti in buon controllo con la terapia farmacologica praticata ed è già stato valutato nella misura massima del 40%.
Vanno, pertanto, superati i rilievi fatti nell'atto introduttivo, ritenendosi più attendibili le valutazioni effettuate dal perito d'ufficio.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, 26.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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