Sentenza 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 15 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03454/2025REG.PROV.COLL.
N. 04933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Buena Bira S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Raccanello e Stefano Smedile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7922/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale della società Buena Bira S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Stefano Smedile.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza del T.A.R. per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), n. 7922/2024 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Buena Birra S.r.l. per l’annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, notificato alla ricorrente il 25.11.2016, di revoca totale del contributo di € 38.586,83 in precedenza concesso.
2. La vicenda in punto di fatto può essere come segue sintetizzata:
- in data 4 agosto 2014, la società appellata operante nella distribuzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche e analcoliche e prodotti alimentari, ha presentato alla Cassa di risparmio di Venezia S.p.a. (poi Intesa San Paolo S.p.a.), domanda di contributo – ID 3328, per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. 69/2013 (“ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia ”), relativo ad un piano di investimento per la realizzazione di un nuovo “ impianto per la produzione di birra artigianale ”.
- con decreto n. 3001 del 29 ottobre 2014, il Ministero ha disposto la concessione, in favore della stessa, di un contributo pari ad € 38.586,83, commisurato agli interessi sull’importo del suddetto finanziamento deliberato da Intesa San Paolo S.P.A., della durata di 5 anni, con preammortamento di 12 mesi, per un importo pari ad € 500.000,00, a fronte di un investimento per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali;
- in data 14 dicembre 2015, l’Impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione dell’investimento, con la quale ha rendicontato spese complessive di € 500.290,50 e, in data 28 dicembre 2015, ha inoltrato la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a saldo dei beni agevolati e le dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- con nota del 19 ottobre 2016, l’amministrazione ha comunicato all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, l’avvio del procedimento di revoca totale del contributo, in quanto “ l’investimento è stato avviato in dato 18 aprile 2014 con fattura n. 741 in pari data, emessa dall’impresa SOGECO INTERNATIONAL S.A. per l’importo di € 4.800,00 ossia antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi (04/08/2014), in contrasto, pertanto con quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016; la predetta circostanza, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e) del citato D.M. rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione concessa. ”;
- in sede di controdeduzioni l’impresa ha specificato che l’inserimento della fattura era dovuto ad un involontario disguido e che la stessa è da intendersi stralciata e sostituita da altre fatture, che allegava di circa 40.000 euro, riferite al medesimo investimento;
- ritenendo le controdeduzioni non idonee a superare i motivi ostativi, in data 25 novembre 2016, il Ministero ha emesso il decreto di revoca totale delle agevolazioni concesse sulla base della domanda;
3. Il provvedimento di revoca è stato dall’impresa impugnato con ricorso al T.a.r. Lazio, affidato a quattro motivi di censura con cui ha dedotto l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, la presenza di errore materiale prontamente corretto, il travisamento dei fatti e del concetto di investimento irreversibile, l’eccesso di potere e l’errata applicazione della revoca per difetto dei requisiti previsti dell’art. 12 del decreto ministeriale 25.01.2016.
4. All’esito del suddetto giudizio, il T.a.r., con l’appellata sentenza, in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, ha annullato il provvedimento imponendo all’amministrazione la corresponsione del contributo maggiorato degli accessori di legge; in particolare il primo giudice ha ritenuto che non ricorra un’ipotesi di revoca e che la gravata fattura non sia riferibile ad un investimento irreversibile.
5. La sentenza del T.a.r. Lazio è stata appellata dal Ministero con ricorso contenente istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza, affidato ai seguenti due motivi di impugnazione:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 8, 12 del D.M. 25.1.2016, dell’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 – Illogicità manifesta ”;
II. “ Sull’avvio dell’investimento in data antecedente alla presentazione della domanda – illogicità manifesta ”.
6. Nel giudizio d’appello si è costituita, in resistenza, in data 17.09.2024, la società Buena Birra S.r.l. con memoria contenente ricorso incidentale, notificato all’amministrazione, con cui in via principale si chiede il rigetto dell’appello e in via subordinata la riforma della sentenza con annullamento del decreto per difetto di motivazione. L’appellata ha formulato i seguenti motivi, rubricati come segue:
I. “ Sull’evidente difetto di motivazione del provvedimento di revoca del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ”;
II. “ Errata compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio avanti al TAR – richiesta di modifica sul punto ”.
8. Con ordinanza cautelare, assunta all’udienza camerale del giorno 11 luglio 2024, la Sezione ha sospeso la sentenza impugnata ritenendo che “… le censure poste a sostegno del gravame in trattazione necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che i motivi di periculum impongono la sospensione della sentenza onde evitare la corresponsione del contributo e che nulla in contrario è stato dedotto dalla parte privata”.
9. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 73, comma 1, c.p.a. e la parte appellata anche memoria di replica.
10. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e deve essere accolto.
1.1. Con il primo motivo del ricorso in appello il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedotto l’erroneità del pronunciamento contenuto nei capitoli da VI a VII.1. della sentenza. In tali capi, con un ragionamento considerato dall’appellante non condivisibile, il giudice di prime cure, sulla base della disciplina di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, che all’art. 12 elenca i casi di revoca, ha genericamente escluso che “ l’inizio dell’investimento prima dell’accesso al contributo ” possa integrare “ motivo di revoca ” ai sensi del disposto di cui alla lett. e) dell’art. 12, come opposto nell’avvio di revoca dall’amministrazione, il quale prevede la revoca nel caso in cui “ venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5 ”, il quale reca la disciplina degli “ investimenti ammissibili ”.
Il Ministero, in particolare, stigmatizza la conclusione a cui è pervenuto il T.a.r. laddove ha affermato che il dato letterale dell’art. 5 del Decreto interministeriale 25 gennaio 2015 e “…la circostanza che, con riferimento al mancato rispetto del termine di ultimazione dell’investimento, l’art. 12 individua un caso apposito di revoca inducono ad affermare che l’inizio dell’investimento prima dell’accesso al contributo non possa essere sanzionato con la revoca del contributo stesso ”.
L’amministrazione appellante ritiene che questa soluzione esegetica sia illegittima, in quanto basata su un’errata lettura della norma con stravolgimento del dato letterale e una inammissibile diversificazione delle ipotesi legate al “fattore tempo”. Sempre a dire del Ministero, l’errore sarebbe ulteriormente aggravato dal fatto che si tratta di norme interne che necessariamente richiedono una applicazione conforme alle norme unionali sugli aiuti di Stato.
1.2. La società appellante invece contesta di aver avviato l’investimento di cui al programma prima ed insiste che correttamente il T.a.r. abbia statuito nel ritenere che il caso dell'inizio dell'investimento prima dell'accesso all'agevolazione non sia, per mancanza di espresso richiamo normativo, riconducibile all'ipotesi di revoca di cui all'art. 12 del D.M. 25.01.16, anche in considerazione della precisa enunciazione in esso contenuta, riferita unicamente alla mancata fine dell’investimento entro il termine dell’art. 5.
1.3. Il motivo è fondato.
Partendo dal quadro normativo di riferimento si rileva che l’art. 12 del Decreto interministeriale 25.01.2016, rubricato “revoche” dispone al comma 1 che il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: … […..]… “ e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5; …[…..] ”.
Il comma 4 dell’art. 5 (“ Investimenti ammissibili ”) del citato Decreto dispone testualmente al comma 4: “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima ”.
Orbene, dal tenore letterale del comma 4 dell’art. 5 che va letto unitamente all’art. 12 (“revoche”) emerge chiaramente che l’investimento deve essere avviato dopo la data di domanda di accesso al contributo; emerge inoltre, in modo cristallino, che l’avvio dell’investimento (costruzione o dell’acquisto) coincide alternativamente, ed a seconda di quale condizione si verifichi per prima, con: i) la data di inizio dei lavori; ii) la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature; iii) con qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. In caso di mancata conformità degli investimenti a quanto previsto all'art. 5 va disposta la revoca.
Sulla base delle citate previsioni normative deve quindi ritenersi che l’avvio dell’investimento in data anteriore alla domanda di finanziamento costituisce sempre motivo di revoca delle agevolazioni.
Questa soluzione ermeneutica si impone anche in ossequio alla normativa europea, ed in particolare, al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, art. 6 dello stesso, che subordina la possibilità di deroga al divieto degli aiuti di Stato alla sussistenza di un effetto di incentivazione degli aiuti.
Contrariamente a quanto assunto dall’appellata, vi rientrano in tale obbligo di avvio successivo alla data della domanda non solo i lavori relativi al progetto ma certamente anche gli acquisti funzionali all’attività produttiva di cui al programma di investimento.
Il principio dell’effetto di incentivazione in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno è imposto dall’Unione europea in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, richiamato dal decreto direttoriale 25 gennaio 2016, nonché dalla circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017, che disciplina la procedura di presentazione della domanda “Nuova Sabatini”. Sul punto, questo Consiglio, Sez. I, nel parere n. 01365/2020 del 22/07/2020 ha specificato che: “(…) Costituiscono parametro di riferimento per la legittimità degli aiuti di Stato i principi di addizionalità e necessità ossia i principi secondo cui l'incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l'operatore non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto e non già a compensare ex post scelte di investimento che l'imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell'incentivo (Cons. St., parere n. 1960/2006 del 16 maggio 2006; C.G.A.R.S., Sez. riun., n. 936/2016) (…)”.
Le ragioni esposte impongono la riforma del gravato capo di sentenza.
2. Con il secondo motivo di impugnazione l’amministrazione ha censurato la sentenza anche laddove si afferma che l’acquisto, nella specie effettuato, non costituirebbe ipotesi di avvio antecedente dell’investimento, sanzionabile con la revoca totale. In particolare, il Ministero ritiene errato il ragionamento logico-giuridico del primo giudice contenuto nel capoverso VIII, ove si afferma che la fattura alla quale l’amministrazione ha ricollegato l’inizio dell’investimento ha ad oggetto “un tipo di merce – frigoriferi – non riferibile in modo evidente ed univoco all’attività di birrificio, interessata dal contributo di cui si discute ” e con richiamo all’art. 5, comma 4 del Decreto interministeriale si conclude che “L’impegno rilevante a significare l’inizio dell’investimento è quello che “renda irreversibile l’investimento”, il che certamente non può nel caso in esame ricondursi all’acquisto di frigoriferi”. A riguardo l’appellante rappresenta che nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è stato del tutto irrilevante il profilo della “irreversibilità o meno dell’investimento”, per il fatto che la revoca risulta essere stata disposta per la diversa ragione, pure essa prevista dall’art. 5, comma 4 del Decreto del 25.01.2016 in combinato disposto con il punto 6.5. della circolare n. 26673 del 23 marzo 2015, per aver l’impresa sostenuto una spesa inerente l’investimento in un momento antecedente alla data della domanda.
La contestata spesa di cui alla fattura 741 del 18.04.2014, riguardante l’acquisto di container “ 20 frigo ”, a detta dell’amministrazione, attesta inequivocabilmente l’intenzione dell’impresa di effettuare l’investimento ancor prima di richiedere un finanziamento pubblico.
A tale fine evidenzia che, la circostanza che l’investimento avrebbe dovuto essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda era ampiamente nota all’impresa sin dalla fase di compilazione del modulo di domanda, ove le è stato richiesto esplicitamente di indicare una data di avvio successiva a quella di sottoscrizione della domanda, con espressa dicitura al riguardo (“ la data di avvio deve essere necessariamente successiva alla data di presentazione della domanda ”) e apposito “ alert ”. La necessità che l’investimento non sia già in corso è espressamente prevista sia nella normativa di attuazione della misura sia nei regolamenti unionali di settore che sono accessibili (e, dunque, conoscibili) da chiunque e ripetuta nel punto 6.5 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.
2.1. La società appellata, invece, insiste nell’affermare di essersi determinata ad affrontare l’investimento volto a creare una nuova unità produttiva di produzione di birra esclusivamente in virtù del D.L. n. 69/2013 e degli incentivi ivi previsti e che l’investimento è stato attivato, attraverso l’ordine e l’installazione dei macchinari necessari al ciclo di produzione di birra solo successivamente al deposito della domanda datata 04.08.2014. L’inserimento della fattura di acquisto del bene “ 20 frigo ” sarebbe riconducibile ad una mera svista involontaria in quanto la stessa avrebbe ad oggetto il container giacente presso il deposito di Sogeco Venezia, e non sarebbe quindi un bene nuovo rientrante nel programma di investimenti ma attinente all’attività di distribuzione e commercializzazione già in precedenza esercitata da la Buena Birra S.r.l..
2.2. Anche questo motivo di appello è fondato.
A giudizio del Collegio, il container frigo di cui alla contestata fattura rappresenta oggettivamente un bene utilizzato anche nella fase produttiva e di conservazione del prodotto ottenuto dalla birrificazione, più che nell’attività di commercializzazione di prodotti già confezionati, atteso che, come evidenziato dalla difesa ministeriale, al fine di preservare gli effetti della pastorizzazione e di conservazione del prodotto, occorre isolare la birra dall’aria (o meglio, l’ossigeno), dalla luce e dagli sbalzi di temperatura. D'altronde, il container frigo non può essere a priori considerato non attinente allo sviluppo dell'attività di birrificio, mancando invero la prova contraria sulla non attinenza al processo produttivo, anche alla luce del suo inserimento nella dichiarazione di ultimazione dell'investimento.
2.3. La sentenza è quindi da ritenersi erronea non solo su questo profilo ma anche per aver frainteso il dato normativo, in quanto, come già in precedenza esposto, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del Decreto interministeriale in esame, l’investimento ha inizio a decorrere da uno dei seguenti momenti (ovvero, quello che si verifica per primo): dalla data di inizio dei lavori di costruzione, ovvero dalla data “ del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ”, ovvero dalla data di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. L’acquisto di un container frigo, per le ragioni sopra dette, costituisce indubbiamente un primo impegno giuridicamente rilevante finalizzato all’acquisto di attrezzatura inerente al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di produzione di birra artigianale.
La revoca risulta essere stata disposta non in ragione della presenza di un impegno che renda irreversibile l’investimento ma in ragione di questa spesa antecedente, seppur di entità non particolarmente rilevante, all’apparenza funzionale all’investimento che denota inequivocabilmente la preesistenza dell’intenzione dell’impresa di effettuare l’investimento già prima, facendo quindi mancare sin dall’origine l’effetto incentivazione della misura. La revoca, in questo caso, è quindi da ritenersi atto doveroso sulla base di quanto disposto dell’art. 5, comma 4 del Decreto del 25.01.2016 e art. 12 dello stesso.
3. La fondatezza dell’appello principale rende necessario lo scrutinio del motivo riproposto nell’appello incidentale con cui la società appellata ha chiesto la conferma della sentenza con diversa motivazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso originario con cui aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di revoca notificata il 25.11.2016, per carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà. L’appellante incidentale sostiene che il vizio riguarderebbe in particolare la non adeguatezza della motivazione in relazione ai fatti rappresentati nelle controdeduzioni e alla documentazione in tale sede tempestivamente fornita. Ivi la società aveva evidenziato che la contestata fattura n. 741 del 18.04.2014 era stata erroneamente allegata e che tale documento non integrava un investimento irreversibile ai sensi dell'art. 5 comma 4 Decreto del 27.11.13 e Decreto del 25.01.16 con la conseguenza che non poteva essere considerata quale momento da cui far decorrere l'avvio degli investimenti interessati dall'agevolazione. Aveva altresì dimostrato che l'investimento è iniziato con la spesa riferibile all'impianto di produzione di birra (31.03.15) e con il coevo impianto di depurazione delle acque (30.04.2015), i quali rappresentano il primo investimento irreversibile nel processo produttivo che ha portato la Buena Birra S.r.l. allo standard di birrificio artigianale. A fronte di queste ampie controdeduzioni la Direzione Generale del Ministero si sarebbe limitata a qualificare “insufficienti” le osservazioni e a revocare il contributo. Mancherebbero quindi i parametri di congruità, logicità ed adeguatezza, e una analisi sui fatti e circostanze oggetto delle controdeduzioni che possano far comprendere le ragioni per le quali il dedotto errore non fosse configurabile e del perché non poteva comunque essere considerato “scusabile” l’errore ma, in generale, non risulta spiegato il motivo della revoca. All’uopo richiama un precedente di questa Sezione relativo ad un caso analogo a conferma della fondatezza del rilievo sul vizio motivazionale della revoca.
3.1. La censura è infondata.
Sia nella comunicazione di avvio sia nell’atto di revoca risultano specificati, seppur in modo succinto, le ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto la Direzione Generale del Ministero a disporre la revoca totale del contributo. Questo è sufficiente ai fini della integrità della motivazione.
Con riferimento alla mancanza di motivazione sui fatti e sulle circostanze segnalate nelle controdeduzioni - che non sono così ampie come affermato nel ricorso ma contengono affermazioni generiche sulla presenza di un errore e il rinvio ad ulteriori fatture -, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ la partecipazione al procedimento amministrativo attraverso la predisposizione di memorie a propria difesa non implica – evidentemente – che le tesi difensive proposte debbano essere accolte, e non comporta neppure che l’Amministrazione debba compiutamente controdedurre in merito a tutte le questioni introdotte ”.
Non va trascurato che siamo in ambito di aiuti di Stato dove il potere di revoca, in caso di assenza delle condizioni per la concessione e di violazione degli obblighi e limiti imposti dalle norme unitarie, diventa un obbligo, con la conseguenza che manca in questo caso la discrezionalità che di norma contraddistingue l’adozione degli atti di secondo grado e l’obbligo di motivazione rafforzata. Nella fattispecie in esame si tratta, infatti, “ di esercizio di un potere vincolato di revoca sanzionatoria, o decadenziale, o decadenza sanzionatoria, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti per far venire meno il beneficio assentito, anche alla luce del rilievo preminente da attribuire all’esigenza di recuperare erogazioni indebite di pubblico denaro ” (Cons. St. Sez. VI, n. 6659/2018). L'esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un'indebita erogazione di risorse economiche della collettività non richiede una specifica valutazione/motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, essendo questo in re ipsa (cfr. Cons. Stato., Sez. V, 15 nov. 2012, n. 5772; 12 novembre 2013, n. 5415; 27 agosto 2014, n. 4387; Cons. Stato VI, nn. 2614 del 2017 e 550 del 2006; Cons. Stato del 24 ottobre 2019 n. 7246).
Il provvedimento di revoca nella specie adottato non è da ritenersi neppure sproporzionato sia per il fatto che su questo aspetto in sede di controdeduzione nulla era stato eccepito sia per il fatto che non è stato revocato un contributo “ a fondo perduto ” ma un mero contributo in conto interessi di ammontare complessivamente esiguo rispetto all’ammontare complessivo dell’investimento privato.
Anche il precedente di questa Sezione non è utile, perché dalla lettura della sentenza di primo grado del TRGA di Bolzano si evince con maggiore chiarezza che, nel caso oggetto di quel giudizio si trattava di una fattura concernente la “ rimozione di un precedente allestimento di una vetrina ” che oggettivamente non poteva considerarsi alla stregua di un “ impegno giuridicamente vincolante ad ordinare macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo ” che sono ex se idonei a manifestare l’intenzione preesistente di effettuare l’investimento in questione. Per questa ragione, il giudice di prime cure in quel caso ha ritenuto che il Ministero considerando una fattura di per sé non pertinente all’acquisto di attrezzature avrebbe dovuto quanto meno spiegare le ragioni per le quali i lavori di smantellamento di una singola vetrina siano stati ritenuti comunque funzionali all’investimento di cui al programma.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale riguarda l’erroneità della decisione sulla compensazione delle spese di lite. La fondatezza dell’appello esime il Collegio dallo scrutinio di questa doglianza.
6. In considerazione della particolarità della vicenda si ritiene che vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata e disattesi i motivi dell’appello incidentale condizionato qui riproposti da La Buena Birra S.r.l. in liquidazione, respinge il ricorso di primo grado con rinvio ai motivi sopra esposti.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO