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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 880 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1990 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ciro Iaconi(C.F.: ), dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al seguente numero 085.8938036 ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ), con sede in Teramo, Frazione San Nicolò a NO, alla CodiceFiscale_3
Via Galilei n. 20, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H, presso e nello studio degli avv.ti Fausto Appicciafuoco (C.F.: ) e CodiceFiscale_4 Pt_2
(C.F.: , che la rappresentano e difendono, congiuntamente o
[...] CodiceFiscale_5
disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare, che il ricorrente ha svolto lavoro dipendente con mansioni di cameriere bar e barista nel periodo -tra l'25.2.2017 ed il 15.11.2017 per 8/9 ore
1 al dì presso l'esercizio BAR Palace Café sito in San Nicolò a NO, Via Galileo Galilei, e nel successivo periodo -tra il dal 30.9.2020 ed il 31.12.2020 per 8 ore al dì, sino alla data del 2.11.2020 prevalentemente presso l'esercizio “KONILA KAFE” sito in Tramo Viale Bovio, ed in alcune occasioni distaccato presso il sopramenzionato Bar Palace, ovvero per il diverso orario e periodo accertato nel corso del giudizio, in favore della CP_1
2. Per l'effetto, condannare la ditta in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di Euro 13.526,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, lavoro festivo, permessi retribuiti e non goduti, tantum rinnovo contrattuale, ferie non godute e trattamento di fine rapporto, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
1. Accertare e dichiarare: l'illegittimità della messa in Cassa Integrazione COVID 19 del
2.11.2020 del Sig. e per l'effetto, condannare la ditta in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, della somma di
Euro 515,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, a titolo di danno, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
2. Accertare e dichiarare, l'illegittima apposizione di telecamere nei luoghi di lavoro e per l'effetto, condannare la ditta Enriva S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo del risarcimento della somma di euro 1.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche secondo equità;
3. Condannare la convenuta a ricostituire correttamente presso l' la posizione CP_3 previdenziale;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Parte resistente: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande di accertamento ex adverso azionate, nonché tutte le spiegate domande di condanna a qualsivoglia pagamento, anche per risarcimento danni, per rivalutazione, interessi e spese legali, e di condanna a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente presso l' per tutte le ragioni sopra esposte e CP_3 perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
b) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario ed oneri ed accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 19/05/2022, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti della società sua datrice di lavoro,
[...] CP_1 al fine di far condannare quest'ultima al pagamento in proprio favore delle differenze retributive per il lavoro prestato alle sue dipendenze in forza di due distinti rapporti di lavoro con decorrenza, il primo, dal 25/02/2017 al 15/11/2017 e il secondo dal 30/09/2020 al
31/12/2020 e quantificate in complessivi € 13.526,00 a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro
2 straordinario svolto, ferie, festività e permessi non goduti, ratei mensilità aggiuntive e TFR, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa come cameriere e barista alle dipendenze della resistente in forza di due distinti rapporti di lavoro e decorrenti, il primo, dal CP_4
25/02/2017 al 15/11/2017 (regolarizzato solo a far data dall'08/03/2017) presso l'esercizio Bar Palace Café sito in San Nicolò a NO (Te) con osservanza di un orario giornaliero di 8/9 ore distribuite in turni dalle ore 5.00 alle 14.00 o dalle ore
6.00 alle 15.00, la mattina, ovvero dalle ore 12.00 alle 21.00 o dalle ore 15.00 alle
24.00 il pomeriggio e il secondo dal 30/09/2020 al 31/12/2020 con prestazione resa, sino alla data del 02/11/2020, prevalentemente presso l'esercizio “KONILA KAFE” di
Teramo e con un disimpegno orario pari a 8 ore al giorno;
- di essere stato collocato in Cassa Integrazione Covid-19 in data 01/11/2020;
- che, tuttavia, in data 9/11/2020 la società assumeva un'altra lavoratrice che subentrasse nelle mansioni e nel posto occupato dal ricorrente;
- che, in entrambi i locali di lavoro, risultavano installate telecamere dirette alla ripresa dei luoghi occupati sia dalla clientela che dal personale, senza preventiva comunicazione al lavoratore e all'Ispettorato del Lavoro;
- che con nota del 10/01/2021 procedeva a rivendicare le proprie pretese innanzi all'Ispettorato del Lavoro Provinciale;
- che, con nota del 17/02/2022 l'Ispettorato del Lavoro di Teramo, in forza degli accertamenti eseguiti, non poteva procedere alla determinazione del dovuto;
- che, all'esito degli accertamenti negativi, formulava istanza di accesso agli atti presso l'Ispettorato al fine di essere reso edotto delle persone sentite;
- che, con nota del 25/03/2022 l'Ispettorato negava ogni accesso agli atti, ritenendosi necessario un provvedimento del Magistrato;
- che, con nota del 02/02/2022, al fine di interrompere ogni termine di prescrizione, rivendicava dalla datrice di lavoro quanto dovuto in forza del lavoro prestato alle sue dipendenze.
- di non essere stato sufficientemente retribuito per la quantità di lavoro prestato (8/9 ore al giorno a fronte delle 3 ore al giorno retribuite), per il lavoro straordinario svolto, per le ferie, festività e permessi non goduti e per i ratei di mensilità aggiuntive non corrisposti, oltre che per il Tfr.
3 In punto di diritto ha contestato l'adeguatezza della retribuzione ordinaria percepita sia in relazione ai parametri di cui al CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo applicato sia in relazione ai principi fissati dall'art. 36 Cost., avuto riguardo alla quantità del lavoro prestato (8/9 ore al giorno a fronte delle 3 ore al giorno retribuite).
Ha rivendicato, altresì, il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, per il mancato godimento delle ferie e delle festività, nonché per le mensilità aggiuntive non corrisposte, oltre ai ratei a titolo di Tfr avuto riguardo all'intero rapporto di lavoro oramai cessato e quantificate complessivamente in € 13.526,00.
Ha sostenuto l'illegittimità della collocazione in Cassa Integrazione per Covid-19 con decorrenza dal 01/11/2020, rivendicando il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra la retribuzione ordinaria che avrebbe percepito ove avesse svolto regolare attività lavorativa e quella corrisposta in regime di Cassa Integrazione, pari ad almeno €
515,00.
Ha, infine, sostenuto la violazione da parte dell'azienda della normativa in materia di installazione sui luoghi di lavoro dei sistemi di controllo a distanza (videosorveglianza) di cui all'art. 4 della L. 300 del 1970, per non avere il datore di lavoro previamente informato né il lavoratore sorvegliato né l'ITL, con rivendicazione di un danno quantificato in € 1.000,00.
1.2. Si è costituita in giudizio la società e ha resistito alla domanda della quale CP_1
ha chiesto il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, il resistente ha contestato la sussistenza del diritto preteso dal ricorrente ad ottenere le differenze retributive rivendicate nel presente giudizio, avendo il medesimo, quanto al primo rapporto di lavoro, sempre svolto attività lavorativa corrispondente all'orario contrattualmente previsto (part time orizzontale a 18 ore settimanali), fatta eccezione per lo svolgimento, nel mese di ottobre 2017, di lavoro supplementare regolarmente retribuito, mentre, quanto al secondo rapporto di lavoro, non avendo potuto il ricorrente svolgere le pretese 8 ore di lavoro al giorno essendo stato l'esercizio commerciale destinatario delle restrizioni ad opera della normativa emergenziale che ha limitato l'attività del bar al solo servizio d'asporto, con chiusura alle ore 18.00, con conseguente esubero della posizione lavorativa del ricorrente.
Ha poi contestato la fondatezza delle ulteriori poste retributive rivendicate dal ricorrente a titolo di lavoro straordinario, ferie e festività non godute, mensilità aggiuntive e Tfr, in quanto già regolarmente versate.
Ha contestato, altresì, l'assunto secondo cui il ricorrente sarebbe stato collocato in CIG a far data dal 01/11/2020 deducendo che invero, lo stesso, è stato beneficiario dell'Assegno
4 Ordinario - Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e sostenendone, ad ogni modo, la piena legittimità anche con riferimento al rispetto da parte dell'azienda dei criteri di scelta dei lavoratori e all'alternanza tra questi al fine di consentire a ciascuno dei dipendenti di beneficiare della misura a sostegno al reddito. Quanto all'assunzione di altra dipendente ha precisato che la stessa veniva assunta per prestare attività lavorativa presso il Bar Palace Cafè di San Nicolò (Te) e non presso il Konila Kafe dove lavorava il ricorrente.
Ha sostenuto, infine, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda di risarcimento del danno per assunta violazione della normativa in materia di installazione sui luoghi di lavoro dei sistemi di videosorveglianza, essendo stati, questi ultimi, installati per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e regolarmente segnalati e autorizzati dalle Autorità competenti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 02/04/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa del ricorrente trova fondamento sulla base di diversi presupposti giustificativi.
In particolare, rispetto al primo periodo lavorativo, il ricorrente sostiene di aver iniziato a prestare attività lavorativa prima della formalizzazione del contratto di lavoro, assumendo, altresì, di aver lavorato con un disimpegno orario maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga, con conseguente pretesa delle relative differenze retributive a titolo di lavoro supplementare, 13° e 14° mensilità, ferie e permessi non goduti, TFR.
In ordine al secondo periodo lavorativo, invece, il ricorrente eccepisce la illegittimità della sua collocazione in C.I.G. Covid-19 con decorrenza dal 1.11.2020, in ragione del fatto che la società avrebbe assunto altra dipendente in sua sostituzione, tale con SO
conseguente pretesa alle relative differenze retributive.
Il dipendente si duole, infine, del fatto che nell'esercizio commerciale KONILA risultavano installate telecamere dirette alla ripresa dei luoghi occupati sia dalla clientela che
5 dal personale, senza che nulla venisse richiesto e comunicato al lavoratore, né che fosse stata comunicata l'installazione della videoripresa all'Ispettorato del Lavoro, rivendicando un non meglio precisato risarcimento del danno.
Stante la diversità delle pretese vantate le stesse saranno oggetto di trattazione separata.
Periodo lavorativo dal 25.02.17 al 15.11.17
3. Come sopra esposto, il ricorrente sostiene di aver iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, presso l'unità locale di San Nicolò a NO di
Teramo, denominata “Bar Palace Cafè”, a far data dal 25.02.17, ancorchè formalmente assunto solo in data 8.3.2017, e di aver espletato le proprie mansioni con un orario di lavoro di almeno 8-9 ore al giorno, a fronte delle 18 ore settimanali previste per contratto, lavorando anche nei giorni del sabato e della domenica. Rivendica, dunque, il diritto alle differenze retributive da lavoro supplementare, da lavoro festivo con maggiorazione al 10%, oltre alla
13° e 14° mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR.
Tanto premesso, in punto di diritto è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
Risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società CP_1
in data 8.3.2017, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con
[...]
scadenza il 7.4.2017, per lo svolgimento delle mansioni di cameriere e bar, con
6 inquadramento al 6° livello del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi. Il luogo di lavoro veniva individuato nella sede di Teramo, via Galileo Galilei 20, S. Nicolò a NO.
L'orario di lavoro era stabilito in 18 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con possibilità di flessibilità e di compensazione.
Il rapporto di lavoro subiva evidentemente una proroga per essere poi risolto in data
11.11.2017 per effetto delle dimissioni volontarie del ricorrente.
Dall'esame delle buste paga riferite al suddetto periodo lavorativo, emerge che la CP_4
resistente corrispondeva mensilmente acconti di 13° e 14° mensilità, oltre a corrispondere, per alcune mensilità, la retribuzione maturata per le festività godute e nella mensilità di ottobre
2017 la maggiorazione per lavoro supplementare.
Rimanendo nell'ambito della valutazione della prova documentale disponibile, appare anche utile sottolineare che, a seguito di richiesta di intervento da parte del ricorrente all'Ispettorato del lavoro, tale ufficio ha ritenuto di non poter riscontare alcuna delle inadempienze denunciate.
In ordine, invece, all'asserito prospetto orario depositato dal ricorrente, se ne deve riscontare la mancanza di rilievo probatorio, in quanto, da un lato, risultano del tutto mancanti le giornate lavorative o le date di riferimento, mentre dall'altro lato, viene indicato solo l'orario di inizio e non anche l'orario di fine turno, sicchè non appare utile per dimostrare l'effettiva durata giornaliera della prestazione lavorativa.
Passando, invece, all'esame della prova testimoniale, si ritiene che le dichiarazioni acquisite non siano state in alcun modo in grado di confermare la modulazione oraria prospettata dal ricorrente, atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire circa il preciso orario di lavoro del dipendente, rendendo dichiarazioni estremamente generiche ed indeterminate, come tali prive di valore probatorio.
Quanto poi al preteso periodo di lavoro irregolare, la circostanza fattuale dedotta dal ricorrente non ha trovato alcun supporto probatorio.
Il teste di parte ricorrente, dipendente di , addetto Testimone_1 Parte_3 alla tabaccheria sita all'interno del Bar Palace Cafè, dove prestava attività lavorativa il ricorrente, pur avendo confermato di aver visto lavorare al bar negli stessi turni di Pt_1
lavoro della tabaccheria, ha poi riferito che gli orari sono cambiati nel tempo (quelli dei dipendenti della tabaccheria), non potendo ricordare con precisione quelli osservati al bar:
“Dopo il 2019 abbiamo cambiato il contratto, lavoravo n36 ore settimanali, 6 ore al giorno per 6 giorni. Il ricorrente ha lavorato all'interno del bar, con precisione non ricordo le date, per un periodo in cui io ero lì dentro continuamente. Il ricorrente stava al bancone del bar,
7 gli orari erano gli stessi miei, però al bar era diverso perché c'era una figura in più che copriva la mattina, dall'apertura a mezzogiorno, poi sono cambiati gli orari e quindi non sono sicura. Non ricordo quando è arrivata quella persona in più, non posso rispondere in ordine agli orari del ricorrente, perché non ne sono sicuro.”…. L'anno non lo ricordo e neppure il periodo, sugli orari di lavoro come detto sopra non sono sicuro su quando al ber è stata assunta una nuova dipendente ed hanno cambiato gli orari. Il doc. 12 è un modello tabella che utilizzavamo anche noi dipendenti della tabaccheria, lì non c'è scritto il mio nome…”.
Il teste ha anche esaminato il documento 12 dichiarando di non conoscerlo e sottolineando come fosse indicato solo l'orario di inizio: “Nella tabella è indicato solo l'orario di inizio e non è indicata neppure la data”; ha poi confermato che il bar fosse aperto anche la domenica e che quindi anche il ricorrente ha lavorato in tale giornata: “3. “Vero che, il Sig. Parte_1
, nei periodi sopra indicati ha prestato lavoro dipendente anche nelle giornate del
[...] sabato e della domenica”; “Nel periodo in cui lavorava a S. Nicolò sicuramente si, come detto non ricordo il periodo. Il bar Palace non è mai stato chiuso la domenica.” Adr. Avv.to
CAPONI: “Non ricordo se quando è arrivato il ricorrente ha svolto il mio stesso lavoro, come detto gli orari sono stati cambiati nel corso del tempo e quindi non posso ricordare.
Sono stato sentito diverse volte dall'ispettorato del lavoro, dichiarando le medesime circostanze”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte ricorrente:
- TE : “Non ricordo le date con precisione, posso confermare Testimone_2
che ha lavorato con me, come barista anche lui, si lavorava in base a turni di lavoro più o meno i turni di lavoro erano gli stessi, ma non ricordo con precisione
l'estensione orarie dei turni di lavoro, ricordo che attaccavo alle 17.00/17.30, in base al turno, il pomeriggio anche alle 14.00/14.30, non ricordo di preciso. Non ricordo neppure i turni di lavoro del ricorrente di preciso. Facevamo i turni ricordo, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo, a giro, capitava raramente ma è capitato anche di riposare la domenica. Il prospetto di cui al documento 12 non riguarda me, perché non vi è il mio nome, non sono stato sentito dall'ispettorato, o forse si ma tanti anni fa, credo che parlai con l' non con l'ispettorato, non CP_3 ricordo.” Il teste ha anche precisato che il giorno di riposo settimanale era soggetto a rotazione e che quindi poteva capitare di lavorare anche la domenica: “Quando abbiamo lavorato insieme, c'era un giorno di riposo settimanale che ruotava e poteva capire che riposasse anche il sabato o la domenica, a me è capitato quindi credo anche
8 a lui…Nel periodo in cui abbiamo lavorato non so dire nulla su ferie e permessi. Io ho usufruito di ferie ogni anno, di permessi no”.
- Il teste , dipendente della tabaccheria, ha dichiarato: “Il mio Testimone_3
orario era articolato su due turni, uno la mattina dalle 5.00/6.00 alle 14.00/15.00 o il pomeriggio l'orario del turno o terminava alle 24.00 oppure alle 21.00 negli ultimi periodi. Non lavoravo comunque 10 ore al giorno, non ricordo con precisione gli orari, ne ho cambiati diversi, sono passato da 8 ore al giorno di lavoro, a 7 ore di lavoro al giorno, quindi non posso essere preciso sui miei turni di lavoro. Lavoravo con un giorno libero a settimana che poteva capitare casualmente in ogni giorno della settimana, non era mai uguale. Non so di preciso l'orario di lavoro del ricorrente ma credo più o meno lo stesso, è capitato che la sera andassimo via insieme, ma non so di preciso, il riposo settimanale lo avevamo tutti. Penso che c'erano i turni anche per il ricorrente ma non so di preciso quali fossero, dalla mattina credo dalle 5.00/6.00 alle
14.00 o dalle 14.00 alle 24.00 o 21.00, ma non sono sicuro, posso solo dire che la mattina c'era un barista, il pomeriggio un altro, non posso dire altro di preciso.” Sul lavoro domenicale ha dichiarato: “Al Palace si lavorava anche il sabato e la domenica,
a seconda del giorno di riposo settimanale che non era fisso, alle festività lavoravamo sempre, ovvero il bar lavorava. L'esercizio era aperto, poi in base alla turnazione
c'era chi lavorava o meno il giorno della festività, che nel caso di espletamento veniva pagata”;
- Il teste , ex dipendente della società resistente, ha dichiarato: “Ho Tes_4
lavorato per la società resistente per quasi un anno, 10 mesi, 7-8 anni fa forse, lavoravo al Bar Palace Caffè, come barista. Per un primo periodo ho lavorato con il ricorrente, poi lui è andato via ed io sono rimasto qualche mese in più. L'orario di lavoro non lo ricordo di preciso, c'erano dei turni, chi faceva la mattina chi il pomeriggio. Al bar eravamo io, il ricorrente ed un'altra persona, la ragazza che apriva la mattina, . Precisamente non lo ricordo. Eravamo uno per turno, ma Per_2
non lo ricordo perché sono passati troppi anni, non ricordo quante ore al giorno lavoravamo. Ricordo che quando sono andato via ho firmato un foglio di non vaer nulla a pretendere, proprio perché avevo ricevuto tutto quello che mi spettava, sia a livello retributivo che lavorativo, non ricordo i turni, ma non ricordo che c'erano stravolgimenti di orari. Straordinari o indennità non pagate. Perlomeno per quanto mi riguarda. Non ricordo se avevamo un giorno di riposo settimanale, o di più, ricordo che veniva rispettato l'orario di lavoro richiesto, altrimenti non avrei firmato nulla”
9 Sull'orario domenicale ha dichiarato: “Il bar era aperto il sabato e la domenica, ricordo che parecchie domeniche non lavoravo, quindi credo che vi fosse una turnazione”.
Ebbene, esaminando le sole dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non è possibile ritenere dimostrata la prospettazione difensiva posta a sostegno della domanda, non avendo i testi saputo riferire circa il preciso orario di lavoro di avendo, peraltro, tutti Pt_1
sostanzialmente escluso che vi fossero delle situazioni di straordinario o di lavoro supplementare non pagato.
In tal senso, le evidenze istruttorie si pongono in termini di continuità e contiguità rispetto alle conclusioni già raggiunte in sede ispettiva, nell'ambito delle quali l'Ispettorato ha, infatti, ritenuto di non dover sollevare alcuna contestazione alla società resistente.
Quanto al lavoro domenicale e, quindi, alla pretesa del ricorrente di lavoro festivo, i testi escussi hanno dichiarato che la prestazione lavorativa nel giorno di domenica avveniva in base alla turnazione settimanale, sicchè appare del tutto incerto ed indeterminato definire con compiutezza in quali domeniche il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa ed in quali no. Senza considerare che, invece, la teste ha dichiarato che il Testimone_5
ricorrente lavorasse solo il sabato e non la domenica.
Tale incertezza nelle risultanze probatorie non può che determinare, quale regola di giudizio, la valutazione di insufficiente dimostrazione della fondatezza della domanda, il cui onere probatorio è posto a carico della parte attrice.
In ordine, infine, alle ferie e permessi non goduti, non vi è alcuna prova al riguardo, ma anzi, esaminando le buste paga, tali emolumenti risultano regolarmente liquidati.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda relativa al primo periodo lavorativo non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Periodo lavorativo dal 30.9.2020 ed il 31.12.2020
4. Risulta per tabulas che il ricorrente è stato nuovamente assunto dalla società CP_1
[... in data 30.9.2020, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, con scadenza il 31.12.2020, con mansioni di barista ed inquadramento al 5° livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi.
Questa volta il luogo di lavoro era individuato nella sede di Teramo, viale Bovio, al fine di prestare attività lavorativa presso il bar denominato “KONILA KAFE”.
In relazione a tale periodo lavorativo, il ricorrente rivendica le differenze retributive, pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria asseritamente dovuta e l'assegno corrisposto a
10 titolo di Cassa Integrazione Covid-19, assumendo la illegittimità della sua collocazione in
Cassa Integrazione a fra data dall'1.11.2020, in ragione dell'assunzione di altro personale, da parte della società resistente, tale assunta in data 9.11.2020. SO
Ebbene, dalle buste paga in atti risulta che nei mesi di novembre e dicembre 2020 il ricorrente ha percepito l'assegno ordinario/di solidarietà, così come i suoi colleghi di lavoro, adibiti al medesimo esercizio commerciale.
Al riguardo, è bene sottolineare che il ricorrente non è stato posto in Cassa Integrazione
Guadagni, ma ha percepito l'assegno Ordinario - Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con causale Covid-19, come previsto dagli articoli da 19 a 21 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come novellati dal decreto-legge n.
34/2020 e in relazione alle successive disposizioni in deroga introdotte dal decreto-legge n.
52/2020 D.L. n. 104/20, D.L. n. 137/20, L. 178/20 ecc).
Ciò posto, l'azienda resistente non aveva l'obbligo di indicare i criteri di scelta e le modalità di rotazione dei lavoratori fruitori dell'assegno ordinario (FIS), né di accordo sindacale sul punto.
Assume, peraltro, valenza dirimente la circostanza rappresentate dai testi escussi secondo cui nel periodo in oggetto (novembre-dicembre 2020) tutti i lavoratori addetti al bar
“KONILA KAFE” hanno beneficiato dell'assegno sociale, tanto è vero, che a parte un breve periodo in cui il bar ha tentato di lavorare con attività di asporto, è stato sostanzialmente sempre chiuso, per essere poi definitivamente cessato.
Sul punto si veda quanto dichiarato dalla teste , ex collega di lavoro Testimone_6 del ricorrente presso il bar KONILA KAFE, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per il
[...]
a Teramo nel 2020, dal 30.9. fino alla sua chiusura, non ricordo la data, ero barista Pt_4
cameriera. Ho lavorato per un piccolo periodo insieme al ricorrente presso il bar Konila, il ricorrente era barista cameriere come me… Si è vero, il turno era quello, la domenica era il giorno di chiusura del bar. Ci alternavamo su due turno, uno la mattina dalle 6.00 e la sera si chiudeva alle 18.00 perché era il periodo del Covid e non si poteva stare aperti di più. A volte
è capitato di aver lavorato nello stesso turno, oppure ci alternavamo. Dal 30.9. posso confermare che abbia iniziato a lavorare fino a quando, causa covid, siamo stati chiusi, abbiamo fatto poso asporto ma praticamente quasi nulla…. Adr: “ non ha SO
mai lavorato al Konila, perlomeno il periodo in cui ci ho lavorato io. Al bar eravamo soli in tre, io il ricorrente e ….. Non lo so, però con un periodo così breve di lavoro, Persona_3 le ferie non sono maturate credo.”….. “Al Konila Caffè non è stato assunto nessuno. Io ho ricevuto l'assegno ordinario dal 2.11.2020, siamo stati tutti collocati in CIG ed il bar è stato
11 chiuso, poi c'era la possibilità per il bar di fare l'asporto ma abbiamo lavorato poco e niente.
Quando vi è stata la possibilità di fare asporto io sono stata richiamata, quando abbiamo riparto il bar, dopo che è cessata la zona rossa. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 il bar
è stato chiuso, ha riaperto dopo per tentare l'asporto, ma è andato male il tentat ivo e quindi poi ha chiuso di nuovo, non ricordo con precisione quando. Il bar attualmente è chiuso, non esiste più, ha cessato definitivamente. Quando è stato aperto il bar per tentare l'asporto sono stata richiamata solo io per 4-5 ore la mattina, solo per la colazione breve, ma è durato poco.”
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla suddetta teste emerge, dunque, che tutti i dipendenti del KONILA KAFE presso cui lavorava il ricorrente, sono stati sospesi dallo svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi di novembre e dicembre 2020, tanto è vero che il Bar è stato chiuso, salvo svolgere saltuaria attività di asporto, in via del tutto sporadica.
Il ricorrente sostiene la illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni in quanto nello stesso periodo la società avrebbe assunto altra dipendente, tale SO
per sostituirlo.
Tale assunto non appare fondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la società resistente non ha fatto ricorso alla CIGO Covid-19, ma ha richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario di solidarietà - Fondo di Integrazione
Salariale (FIS) (cfr. buste paga del ricorrente e degli altri lavoratori depositati in atti).
In secondo luogo, è stato dimostrato che nel periodo in esame, ovvero nei mesi di novembre e dicembre 2020, la dipendente veniva assunta in data 9.11.2020 SO
per prestare attività lavorativa, non presso il Konila, in cui lavorava il ricorrente, ma presso il bar Palace posto a S. Nicolò a NO, sicchè non appare confermato quanto assunto da a sostegno della propria pretesa. Pt_1
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto affermato dalla teste , ex Testimone_6 collega di lavoro del ricorrente presso il bar KONILA KAFE: “Adr: “ non SO
ha mai lavorato al Konila, perlomeno il periodo in cui ci ho lavorato io. Al bar eravamo soli in tre, io il ricorrente e ….. Non lo so, però con un periodo così breve di Persona_3 lavoro, le ferie non sono maturate credo.”….. “Al Konila Caffè non è stato assunto nessuno”.
Nei medesimi termini anche la stessa teste : “Io sono stata assunta SO nel peridio della pandemia, in cui si faceva l'asporto, per lavorare presso al bar Palace, non ho lavorato al Konila. Per la società resistente non abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente. Io vivo a San Nicolo e in quel periodo si faceva solo l'asporto e i bar chiudevano alle 18.00. In merito al messaggio che mi viene mostrato preciso di aver riferito che lavoravo
12 poco perché c'era la pandemia, lavoravo quando c'era bisogno per l'attività dell'asporto a
San Nicolo. Loro mi facevano lavorare solo qualche giorno quando serviva. Non ricordo se fossi in cassa integrazione o meno. Comunque, ho lavorato solo a San Nicolo e nel periodo della pandemia solo quando serviva e lavoro a San Nicolo tutt'ora sempre per la stessa società. Io ho lavorato solo al Palace e non al Konila.”
Il ricorrente contesta la veridicità delle dichiarazioni rese dalla teste SO
, richiamando quanto affermato dalla lavoratrice in sede di
[...] Persona_3 accertamento ispettivo, in cui la stessa dichiarava quanto segue: “Lavoro presso il Bar
KONILA KAFE da ottobre 2020, ho firmato il contratto, dapprima era tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato. Lavoro sei ore al giorno per sei giorni a settimana o dalle 6 alle 12 o dalle 12 alle 18. Svolgo la mansione di barista. Dopo l'inizio del rapporto sono stata dei giorni in cassa integrazione COVID-19. A gennaio 2021 sono stata in Cassa integrazione per alcuni giorni e a febbraio lo scorso mercoledì che era il 16. Oltre me lavoravano qui altre due persone che si chiamavano e Testimone_6 Parte_5
o vista al cambio turno. Attualmente lavora presso il Bar di
[...] SO
San Nicolò”
Ebbene, il fatto che la faccia riferimento a e Per_3 Testimone_6 SO
quali colleghe di lavoro al KONILA KAFE dimostra, inevitabilmente, come non
[...]
possa che fare riferimento ad un periodo lavorativo in cui non prestava attività lavorativa il ricorrente, altrimenti, diversamente, lo avrebbe nominato come collega di lavoro, ancorchè in
CIG. La lavoratrice, peraltro, precisa di essere stata collocata in Cassa integrazione Covid-19 dopo l'inizio del rapporto di lavoro (avvenuto ad ottobre 2020), e poi ancora nel gennaio e febbraio 2021, ad ulteriore dimostrazione di come tutti i dipendenti abbiano subito la sospensione lavorativa, per poi aggiungere che all'epoca della dichiarazione rilasciata,
[...]
lavorasse presso il bar di S. Nicolò a NO. Quanto dalla stessa dichiarato in Per_1
ordine alla presenza di (anche se in periodo logicamente successivo o SO
comunque diverso a quello in cui lavorava il ricorrente) al KONILA KAFE non si conforma perfettamente, però, a quanto dichiarato dalla teste , che ha invece Testimone_6
escluso che la lavorasse al KONILA KAFE, quantomeno nel periodo di durata del suo Per_1
rapporto di lavoro.
A fronte di tale parziale discrasia, non è possibile dubitare dell'attendibilità della teste
, così come di quella di che, però, a differenza della Testimone_6 Persona_3
, non è stata escussa nel presente giudizio, nel contradditorio delle parti. Ne Tes_6
consegue che deve essere privilegiato quanto dichiarato dalla prima teste, rispetto a quanto
13 affermato da , in quanto, a parità di attendibili, la prima dipendente è stata Persona_3
escussa nel contradditorio delle parti. Ad ogni modo, come già sottolineato, ha Persona_3
indicato la come collega di lavoro al KONILA KAFE, facendo logicamente riferimento Per_1
ad un periodo lavorativo diverso da quello in cui ha lavorato il ricorrente, sicchè ogni considerazione sul punto appare irrilevante.
In altri termini, è provato e dimostrato che non è stata assunta per SO
sostituire il ricorrente al KONILA KAFE e tanto basta per rendere infondate le doglianze del dipendente, a prescindere dal fatto che nel periodo successivo al 31.12.2020 la stessa vi abbia effettivamente lavorato.
In definitiva sintesi, anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. impianto di video sorveglianza
5. Il ricorrente si duole, infine, del fatto che la società resistente abbia installato delle telecamere di sicurezza all'interno del bar KONILA KAFE, senza il rispetto delle dovute prescrizione di legge, eccependo, in particolare la violazione dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 e rivendicando il conseguente risarcimento del danno.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza dell'inadempienza contestata, e quindi della effettiva violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, appare dirimente la circostanza che nel caso di specie manca del tutto l'allegazione della natura del danno subito, essendo del tutto generica ed indeterminata la domanda, così come formulata.
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
14 Nel caso di specie manca del tutto l'allegazione dell'asserito danno subito, non potendo di certo sussistere, ex se, per la configurazione dell'inadempimento contestato.
La domanda, anche sotto tale profilo, appare infondata.
In conclusione, si ritiene che le prospettazioni difensive poste a fondamento delle pretese economiche vantate dal ricorrente non abbia trovato idoneo riscontro probatorio, con la conseguenza che il ricorso va rigettato nella sua interezza.
6. Ai fini delle spese di lite si ritiene che sussistano elementi e circostanze fattuali che ne giustificano la compensazione integrale. In particolare, si ritiene che la non completa informazione da parte del datore di lavoro circa la natura di ammortizzatore sociale riconosciuto abbia indotto lo stesso ad azionare il presente giudizio, e lo stesso può ritenersi in relazione alla contestata omissione di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, senza considerare, in ordine alle differenze retributive invocate, che è comunque emerso, anche se in maniera non estremamente precisa e chiara, che, ancorchè a rotazione, il ricorrente lavorasse, nel primo periodo, anche nella giornata di domenica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 880/2022 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1990 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Ciro Iaconi(C.F.: ), dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al seguente numero 085.8938036 ovvero a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1
RICORRENTE
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: ), con sede in Teramo, Frazione San Nicolò a NO, alla CodiceFiscale_3
Via Galilei n. 20, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H, presso e nello studio degli avv.ti Fausto Appicciafuoco (C.F.: ) e CodiceFiscale_4 Pt_2
(C.F.: , che la rappresentano e difendono, congiuntamente o
[...] CodiceFiscale_5
disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare, che il ricorrente ha svolto lavoro dipendente con mansioni di cameriere bar e barista nel periodo -tra l'25.2.2017 ed il 15.11.2017 per 8/9 ore
1 al dì presso l'esercizio BAR Palace Café sito in San Nicolò a NO, Via Galileo Galilei, e nel successivo periodo -tra il dal 30.9.2020 ed il 31.12.2020 per 8 ore al dì, sino alla data del 2.11.2020 prevalentemente presso l'esercizio “KONILA KAFE” sito in Tramo Viale Bovio, ed in alcune occasioni distaccato presso il sopramenzionato Bar Palace, ovvero per il diverso orario e periodo accertato nel corso del giudizio, in favore della CP_1
2. Per l'effetto, condannare la ditta in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di Euro 13.526,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, a titolo di differenze retributive, straordinario, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, lavoro festivo, permessi retribuiti e non goduti, tantum rinnovo contrattuale, ferie non godute e trattamento di fine rapporto, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
1. Accertare e dichiarare: l'illegittimità della messa in Cassa Integrazione COVID 19 del
2.11.2020 del Sig. e per l'effetto, condannare la ditta in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, della somma di
Euro 515,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche a mezzo di nominanda C.T.U. contabile, ovvero anche secondo equità, a titolo di danno, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
2. Accertare e dichiarare, l'illegittima apposizione di telecamere nei luoghi di lavoro e per l'effetto, condannare la ditta Enriva S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, a titolo del risarcimento della somma di euro 1.000,00, ovvero nella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, anche secondo equità;
3. Condannare la convenuta a ricostituire correttamente presso l' la posizione CP_3 previdenziale;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Parte resistente: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) nel merito, rigettare integralmente tutte le domande di accertamento ex adverso azionate, nonché tutte le spiegate domande di condanna a qualsivoglia pagamento, anche per risarcimento danni, per rivalutazione, interessi e spese legali, e di condanna a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente presso l' per tutte le ragioni sopra esposte e CP_3 perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
b) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario ed oneri ed accessori di legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 19/05/2022, Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti della società sua datrice di lavoro,
[...] CP_1 al fine di far condannare quest'ultima al pagamento in proprio favore delle differenze retributive per il lavoro prestato alle sue dipendenze in forza di due distinti rapporti di lavoro con decorrenza, il primo, dal 25/02/2017 al 15/11/2017 e il secondo dal 30/09/2020 al
31/12/2020 e quantificate in complessivi € 13.526,00 a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro
2 straordinario svolto, ferie, festività e permessi non goduti, ratei mensilità aggiuntive e TFR, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa come cameriere e barista alle dipendenze della resistente in forza di due distinti rapporti di lavoro e decorrenti, il primo, dal CP_4
25/02/2017 al 15/11/2017 (regolarizzato solo a far data dall'08/03/2017) presso l'esercizio Bar Palace Café sito in San Nicolò a NO (Te) con osservanza di un orario giornaliero di 8/9 ore distribuite in turni dalle ore 5.00 alle 14.00 o dalle ore
6.00 alle 15.00, la mattina, ovvero dalle ore 12.00 alle 21.00 o dalle ore 15.00 alle
24.00 il pomeriggio e il secondo dal 30/09/2020 al 31/12/2020 con prestazione resa, sino alla data del 02/11/2020, prevalentemente presso l'esercizio “KONILA KAFE” di
Teramo e con un disimpegno orario pari a 8 ore al giorno;
- di essere stato collocato in Cassa Integrazione Covid-19 in data 01/11/2020;
- che, tuttavia, in data 9/11/2020 la società assumeva un'altra lavoratrice che subentrasse nelle mansioni e nel posto occupato dal ricorrente;
- che, in entrambi i locali di lavoro, risultavano installate telecamere dirette alla ripresa dei luoghi occupati sia dalla clientela che dal personale, senza preventiva comunicazione al lavoratore e all'Ispettorato del Lavoro;
- che con nota del 10/01/2021 procedeva a rivendicare le proprie pretese innanzi all'Ispettorato del Lavoro Provinciale;
- che, con nota del 17/02/2022 l'Ispettorato del Lavoro di Teramo, in forza degli accertamenti eseguiti, non poteva procedere alla determinazione del dovuto;
- che, all'esito degli accertamenti negativi, formulava istanza di accesso agli atti presso l'Ispettorato al fine di essere reso edotto delle persone sentite;
- che, con nota del 25/03/2022 l'Ispettorato negava ogni accesso agli atti, ritenendosi necessario un provvedimento del Magistrato;
- che, con nota del 02/02/2022, al fine di interrompere ogni termine di prescrizione, rivendicava dalla datrice di lavoro quanto dovuto in forza del lavoro prestato alle sue dipendenze.
- di non essere stato sufficientemente retribuito per la quantità di lavoro prestato (8/9 ore al giorno a fronte delle 3 ore al giorno retribuite), per il lavoro straordinario svolto, per le ferie, festività e permessi non goduti e per i ratei di mensilità aggiuntive non corrisposti, oltre che per il Tfr.
3 In punto di diritto ha contestato l'adeguatezza della retribuzione ordinaria percepita sia in relazione ai parametri di cui al CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo applicato sia in relazione ai principi fissati dall'art. 36 Cost., avuto riguardo alla quantità del lavoro prestato (8/9 ore al giorno a fronte delle 3 ore al giorno retribuite).
Ha rivendicato, altresì, il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, per il mancato godimento delle ferie e delle festività, nonché per le mensilità aggiuntive non corrisposte, oltre ai ratei a titolo di Tfr avuto riguardo all'intero rapporto di lavoro oramai cessato e quantificate complessivamente in € 13.526,00.
Ha sostenuto l'illegittimità della collocazione in Cassa Integrazione per Covid-19 con decorrenza dal 01/11/2020, rivendicando il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra la retribuzione ordinaria che avrebbe percepito ove avesse svolto regolare attività lavorativa e quella corrisposta in regime di Cassa Integrazione, pari ad almeno €
515,00.
Ha, infine, sostenuto la violazione da parte dell'azienda della normativa in materia di installazione sui luoghi di lavoro dei sistemi di controllo a distanza (videosorveglianza) di cui all'art. 4 della L. 300 del 1970, per non avere il datore di lavoro previamente informato né il lavoratore sorvegliato né l'ITL, con rivendicazione di un danno quantificato in € 1.000,00.
1.2. Si è costituita in giudizio la società e ha resistito alla domanda della quale CP_1
ha chiesto il rigetto siccome infondata in fatto e in diritto.
In particolare, il resistente ha contestato la sussistenza del diritto preteso dal ricorrente ad ottenere le differenze retributive rivendicate nel presente giudizio, avendo il medesimo, quanto al primo rapporto di lavoro, sempre svolto attività lavorativa corrispondente all'orario contrattualmente previsto (part time orizzontale a 18 ore settimanali), fatta eccezione per lo svolgimento, nel mese di ottobre 2017, di lavoro supplementare regolarmente retribuito, mentre, quanto al secondo rapporto di lavoro, non avendo potuto il ricorrente svolgere le pretese 8 ore di lavoro al giorno essendo stato l'esercizio commerciale destinatario delle restrizioni ad opera della normativa emergenziale che ha limitato l'attività del bar al solo servizio d'asporto, con chiusura alle ore 18.00, con conseguente esubero della posizione lavorativa del ricorrente.
Ha poi contestato la fondatezza delle ulteriori poste retributive rivendicate dal ricorrente a titolo di lavoro straordinario, ferie e festività non godute, mensilità aggiuntive e Tfr, in quanto già regolarmente versate.
Ha contestato, altresì, l'assunto secondo cui il ricorrente sarebbe stato collocato in CIG a far data dal 01/11/2020 deducendo che invero, lo stesso, è stato beneficiario dell'Assegno
4 Ordinario - Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e sostenendone, ad ogni modo, la piena legittimità anche con riferimento al rispetto da parte dell'azienda dei criteri di scelta dei lavoratori e all'alternanza tra questi al fine di consentire a ciascuno dei dipendenti di beneficiare della misura a sostegno al reddito. Quanto all'assunzione di altra dipendente ha precisato che la stessa veniva assunta per prestare attività lavorativa presso il Bar Palace Cafè di San Nicolò (Te) e non presso il Konila Kafe dove lavorava il ricorrente.
Ha sostenuto, infine, l'infondatezza sia nell'an che nel quantum della domanda di risarcimento del danno per assunta violazione della normativa in materia di installazione sui luoghi di lavoro dei sistemi di videosorveglianza, essendo stati, questi ultimi, installati per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e regolarmente segnalati e autorizzati dalle Autorità competenti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 02/04/2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La pretesa del ricorrente trova fondamento sulla base di diversi presupposti giustificativi.
In particolare, rispetto al primo periodo lavorativo, il ricorrente sostiene di aver iniziato a prestare attività lavorativa prima della formalizzazione del contratto di lavoro, assumendo, altresì, di aver lavorato con un disimpegno orario maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga, con conseguente pretesa delle relative differenze retributive a titolo di lavoro supplementare, 13° e 14° mensilità, ferie e permessi non goduti, TFR.
In ordine al secondo periodo lavorativo, invece, il ricorrente eccepisce la illegittimità della sua collocazione in C.I.G. Covid-19 con decorrenza dal 1.11.2020, in ragione del fatto che la società avrebbe assunto altra dipendente in sua sostituzione, tale con SO
conseguente pretesa alle relative differenze retributive.
Il dipendente si duole, infine, del fatto che nell'esercizio commerciale KONILA risultavano installate telecamere dirette alla ripresa dei luoghi occupati sia dalla clientela che
5 dal personale, senza che nulla venisse richiesto e comunicato al lavoratore, né che fosse stata comunicata l'installazione della videoripresa all'Ispettorato del Lavoro, rivendicando un non meglio precisato risarcimento del danno.
Stante la diversità delle pretese vantate le stesse saranno oggetto di trattazione separata.
Periodo lavorativo dal 25.02.17 al 15.11.17
3. Come sopra esposto, il ricorrente sostiene di aver iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze della società resistente, presso l'unità locale di San Nicolò a NO di
Teramo, denominata “Bar Palace Cafè”, a far data dal 25.02.17, ancorchè formalmente assunto solo in data 8.3.2017, e di aver espletato le proprie mansioni con un orario di lavoro di almeno 8-9 ore al giorno, a fronte delle 18 ore settimanali previste per contratto, lavorando anche nei giorni del sabato e della domenica. Rivendica, dunque, il diritto alle differenze retributive da lavoro supplementare, da lavoro festivo con maggiorazione al 10%, oltre alla
13° e 14° mensilità, ferie e permessi non goduti e TFR.
Tanto premesso, in punto di diritto è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod.Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432
Cod.Proc.Civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
Risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società CP_1
in data 8.3.2017, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con
[...]
scadenza il 7.4.2017, per lo svolgimento delle mansioni di cameriere e bar, con
6 inquadramento al 6° livello del CCNL Turismo-Pubblici Esercizi. Il luogo di lavoro veniva individuato nella sede di Teramo, via Galileo Galilei 20, S. Nicolò a NO.
L'orario di lavoro era stabilito in 18 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con possibilità di flessibilità e di compensazione.
Il rapporto di lavoro subiva evidentemente una proroga per essere poi risolto in data
11.11.2017 per effetto delle dimissioni volontarie del ricorrente.
Dall'esame delle buste paga riferite al suddetto periodo lavorativo, emerge che la CP_4
resistente corrispondeva mensilmente acconti di 13° e 14° mensilità, oltre a corrispondere, per alcune mensilità, la retribuzione maturata per le festività godute e nella mensilità di ottobre
2017 la maggiorazione per lavoro supplementare.
Rimanendo nell'ambito della valutazione della prova documentale disponibile, appare anche utile sottolineare che, a seguito di richiesta di intervento da parte del ricorrente all'Ispettorato del lavoro, tale ufficio ha ritenuto di non poter riscontare alcuna delle inadempienze denunciate.
In ordine, invece, all'asserito prospetto orario depositato dal ricorrente, se ne deve riscontare la mancanza di rilievo probatorio, in quanto, da un lato, risultano del tutto mancanti le giornate lavorative o le date di riferimento, mentre dall'altro lato, viene indicato solo l'orario di inizio e non anche l'orario di fine turno, sicchè non appare utile per dimostrare l'effettiva durata giornaliera della prestazione lavorativa.
Passando, invece, all'esame della prova testimoniale, si ritiene che le dichiarazioni acquisite non siano state in alcun modo in grado di confermare la modulazione oraria prospettata dal ricorrente, atteso che nessuno dei testi escussi ha saputo riferire circa il preciso orario di lavoro del dipendente, rendendo dichiarazioni estremamente generiche ed indeterminate, come tali prive di valore probatorio.
Quanto poi al preteso periodo di lavoro irregolare, la circostanza fattuale dedotta dal ricorrente non ha trovato alcun supporto probatorio.
Il teste di parte ricorrente, dipendente di , addetto Testimone_1 Parte_3 alla tabaccheria sita all'interno del Bar Palace Cafè, dove prestava attività lavorativa il ricorrente, pur avendo confermato di aver visto lavorare al bar negli stessi turni di Pt_1
lavoro della tabaccheria, ha poi riferito che gli orari sono cambiati nel tempo (quelli dei dipendenti della tabaccheria), non potendo ricordare con precisione quelli osservati al bar:
“Dopo il 2019 abbiamo cambiato il contratto, lavoravo n36 ore settimanali, 6 ore al giorno per 6 giorni. Il ricorrente ha lavorato all'interno del bar, con precisione non ricordo le date, per un periodo in cui io ero lì dentro continuamente. Il ricorrente stava al bancone del bar,
7 gli orari erano gli stessi miei, però al bar era diverso perché c'era una figura in più che copriva la mattina, dall'apertura a mezzogiorno, poi sono cambiati gli orari e quindi non sono sicura. Non ricordo quando è arrivata quella persona in più, non posso rispondere in ordine agli orari del ricorrente, perché non ne sono sicuro.”…. L'anno non lo ricordo e neppure il periodo, sugli orari di lavoro come detto sopra non sono sicuro su quando al ber è stata assunta una nuova dipendente ed hanno cambiato gli orari. Il doc. 12 è un modello tabella che utilizzavamo anche noi dipendenti della tabaccheria, lì non c'è scritto il mio nome…”.
Il teste ha anche esaminato il documento 12 dichiarando di non conoscerlo e sottolineando come fosse indicato solo l'orario di inizio: “Nella tabella è indicato solo l'orario di inizio e non è indicata neppure la data”; ha poi confermato che il bar fosse aperto anche la domenica e che quindi anche il ricorrente ha lavorato in tale giornata: “3. “Vero che, il Sig. Parte_1
, nei periodi sopra indicati ha prestato lavoro dipendente anche nelle giornate del
[...] sabato e della domenica”; “Nel periodo in cui lavorava a S. Nicolò sicuramente si, come detto non ricordo il periodo. Il bar Palace non è mai stato chiuso la domenica.” Adr. Avv.to
CAPONI: “Non ricordo se quando è arrivato il ricorrente ha svolto il mio stesso lavoro, come detto gli orari sono stati cambiati nel corso del tempo e quindi non posso ricordare.
Sono stato sentito diverse volte dall'ispettorato del lavoro, dichiarando le medesime circostanze”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte ricorrente:
- TE : “Non ricordo le date con precisione, posso confermare Testimone_2
che ha lavorato con me, come barista anche lui, si lavorava in base a turni di lavoro più o meno i turni di lavoro erano gli stessi, ma non ricordo con precisione
l'estensione orarie dei turni di lavoro, ricordo che attaccavo alle 17.00/17.30, in base al turno, il pomeriggio anche alle 14.00/14.30, non ricordo di preciso. Non ricordo neppure i turni di lavoro del ricorrente di preciso. Facevamo i turni ricordo, per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo, a giro, capitava raramente ma è capitato anche di riposare la domenica. Il prospetto di cui al documento 12 non riguarda me, perché non vi è il mio nome, non sono stato sentito dall'ispettorato, o forse si ma tanti anni fa, credo che parlai con l' non con l'ispettorato, non CP_3 ricordo.” Il teste ha anche precisato che il giorno di riposo settimanale era soggetto a rotazione e che quindi poteva capitare di lavorare anche la domenica: “Quando abbiamo lavorato insieme, c'era un giorno di riposo settimanale che ruotava e poteva capire che riposasse anche il sabato o la domenica, a me è capitato quindi credo anche
8 a lui…Nel periodo in cui abbiamo lavorato non so dire nulla su ferie e permessi. Io ho usufruito di ferie ogni anno, di permessi no”.
- Il teste , dipendente della tabaccheria, ha dichiarato: “Il mio Testimone_3
orario era articolato su due turni, uno la mattina dalle 5.00/6.00 alle 14.00/15.00 o il pomeriggio l'orario del turno o terminava alle 24.00 oppure alle 21.00 negli ultimi periodi. Non lavoravo comunque 10 ore al giorno, non ricordo con precisione gli orari, ne ho cambiati diversi, sono passato da 8 ore al giorno di lavoro, a 7 ore di lavoro al giorno, quindi non posso essere preciso sui miei turni di lavoro. Lavoravo con un giorno libero a settimana che poteva capitare casualmente in ogni giorno della settimana, non era mai uguale. Non so di preciso l'orario di lavoro del ricorrente ma credo più o meno lo stesso, è capitato che la sera andassimo via insieme, ma non so di preciso, il riposo settimanale lo avevamo tutti. Penso che c'erano i turni anche per il ricorrente ma non so di preciso quali fossero, dalla mattina credo dalle 5.00/6.00 alle
14.00 o dalle 14.00 alle 24.00 o 21.00, ma non sono sicuro, posso solo dire che la mattina c'era un barista, il pomeriggio un altro, non posso dire altro di preciso.” Sul lavoro domenicale ha dichiarato: “Al Palace si lavorava anche il sabato e la domenica,
a seconda del giorno di riposo settimanale che non era fisso, alle festività lavoravamo sempre, ovvero il bar lavorava. L'esercizio era aperto, poi in base alla turnazione
c'era chi lavorava o meno il giorno della festività, che nel caso di espletamento veniva pagata”;
- Il teste , ex dipendente della società resistente, ha dichiarato: “Ho Tes_4
lavorato per la società resistente per quasi un anno, 10 mesi, 7-8 anni fa forse, lavoravo al Bar Palace Caffè, come barista. Per un primo periodo ho lavorato con il ricorrente, poi lui è andato via ed io sono rimasto qualche mese in più. L'orario di lavoro non lo ricordo di preciso, c'erano dei turni, chi faceva la mattina chi il pomeriggio. Al bar eravamo io, il ricorrente ed un'altra persona, la ragazza che apriva la mattina, . Precisamente non lo ricordo. Eravamo uno per turno, ma Per_2
non lo ricordo perché sono passati troppi anni, non ricordo quante ore al giorno lavoravamo. Ricordo che quando sono andato via ho firmato un foglio di non vaer nulla a pretendere, proprio perché avevo ricevuto tutto quello che mi spettava, sia a livello retributivo che lavorativo, non ricordo i turni, ma non ricordo che c'erano stravolgimenti di orari. Straordinari o indennità non pagate. Perlomeno per quanto mi riguarda. Non ricordo se avevamo un giorno di riposo settimanale, o di più, ricordo che veniva rispettato l'orario di lavoro richiesto, altrimenti non avrei firmato nulla”
9 Sull'orario domenicale ha dichiarato: “Il bar era aperto il sabato e la domenica, ricordo che parecchie domeniche non lavoravo, quindi credo che vi fosse una turnazione”.
Ebbene, esaminando le sole dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non è possibile ritenere dimostrata la prospettazione difensiva posta a sostegno della domanda, non avendo i testi saputo riferire circa il preciso orario di lavoro di avendo, peraltro, tutti Pt_1
sostanzialmente escluso che vi fossero delle situazioni di straordinario o di lavoro supplementare non pagato.
In tal senso, le evidenze istruttorie si pongono in termini di continuità e contiguità rispetto alle conclusioni già raggiunte in sede ispettiva, nell'ambito delle quali l'Ispettorato ha, infatti, ritenuto di non dover sollevare alcuna contestazione alla società resistente.
Quanto al lavoro domenicale e, quindi, alla pretesa del ricorrente di lavoro festivo, i testi escussi hanno dichiarato che la prestazione lavorativa nel giorno di domenica avveniva in base alla turnazione settimanale, sicchè appare del tutto incerto ed indeterminato definire con compiutezza in quali domeniche il ricorrente abbia effettivamente prestato attività lavorativa ed in quali no. Senza considerare che, invece, la teste ha dichiarato che il Testimone_5
ricorrente lavorasse solo il sabato e non la domenica.
Tale incertezza nelle risultanze probatorie non può che determinare, quale regola di giudizio, la valutazione di insufficiente dimostrazione della fondatezza della domanda, il cui onere probatorio è posto a carico della parte attrice.
In ordine, infine, alle ferie e permessi non goduti, non vi è alcuna prova al riguardo, ma anzi, esaminando le buste paga, tali emolumenti risultano regolarmente liquidati.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda relativa al primo periodo lavorativo non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Periodo lavorativo dal 30.9.2020 ed il 31.12.2020
4. Risulta per tabulas che il ricorrente è stato nuovamente assunto dalla società CP_1
[... in data 30.9.2020, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, con scadenza il 31.12.2020, con mansioni di barista ed inquadramento al 5° livello del CCNL
Turismo Pubblici Esercizi.
Questa volta il luogo di lavoro era individuato nella sede di Teramo, viale Bovio, al fine di prestare attività lavorativa presso il bar denominato “KONILA KAFE”.
In relazione a tale periodo lavorativo, il ricorrente rivendica le differenze retributive, pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria asseritamente dovuta e l'assegno corrisposto a
10 titolo di Cassa Integrazione Covid-19, assumendo la illegittimità della sua collocazione in
Cassa Integrazione a fra data dall'1.11.2020, in ragione dell'assunzione di altro personale, da parte della società resistente, tale assunta in data 9.11.2020. SO
Ebbene, dalle buste paga in atti risulta che nei mesi di novembre e dicembre 2020 il ricorrente ha percepito l'assegno ordinario/di solidarietà, così come i suoi colleghi di lavoro, adibiti al medesimo esercizio commerciale.
Al riguardo, è bene sottolineare che il ricorrente non è stato posto in Cassa Integrazione
Guadagni, ma ha percepito l'assegno Ordinario - Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con causale Covid-19, come previsto dagli articoli da 19 a 21 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come novellati dal decreto-legge n.
34/2020 e in relazione alle successive disposizioni in deroga introdotte dal decreto-legge n.
52/2020 D.L. n. 104/20, D.L. n. 137/20, L. 178/20 ecc).
Ciò posto, l'azienda resistente non aveva l'obbligo di indicare i criteri di scelta e le modalità di rotazione dei lavoratori fruitori dell'assegno ordinario (FIS), né di accordo sindacale sul punto.
Assume, peraltro, valenza dirimente la circostanza rappresentate dai testi escussi secondo cui nel periodo in oggetto (novembre-dicembre 2020) tutti i lavoratori addetti al bar
“KONILA KAFE” hanno beneficiato dell'assegno sociale, tanto è vero, che a parte un breve periodo in cui il bar ha tentato di lavorare con attività di asporto, è stato sostanzialmente sempre chiuso, per essere poi definitivamente cessato.
Sul punto si veda quanto dichiarato dalla teste , ex collega di lavoro Testimone_6 del ricorrente presso il bar KONILA KAFE, la quale ha dichiarato: “Ho lavorato per il
[...]
a Teramo nel 2020, dal 30.9. fino alla sua chiusura, non ricordo la data, ero barista Pt_4
cameriera. Ho lavorato per un piccolo periodo insieme al ricorrente presso il bar Konila, il ricorrente era barista cameriere come me… Si è vero, il turno era quello, la domenica era il giorno di chiusura del bar. Ci alternavamo su due turno, uno la mattina dalle 6.00 e la sera si chiudeva alle 18.00 perché era il periodo del Covid e non si poteva stare aperti di più. A volte
è capitato di aver lavorato nello stesso turno, oppure ci alternavamo. Dal 30.9. posso confermare che abbia iniziato a lavorare fino a quando, causa covid, siamo stati chiusi, abbiamo fatto poso asporto ma praticamente quasi nulla…. Adr: “ non ha SO
mai lavorato al Konila, perlomeno il periodo in cui ci ho lavorato io. Al bar eravamo soli in tre, io il ricorrente e ….. Non lo so, però con un periodo così breve di lavoro, Persona_3 le ferie non sono maturate credo.”….. “Al Konila Caffè non è stato assunto nessuno. Io ho ricevuto l'assegno ordinario dal 2.11.2020, siamo stati tutti collocati in CIG ed il bar è stato
11 chiuso, poi c'era la possibilità per il bar di fare l'asporto ma abbiamo lavorato poco e niente.
Quando vi è stata la possibilità di fare asporto io sono stata richiamata, quando abbiamo riparto il bar, dopo che è cessata la zona rossa. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 il bar
è stato chiuso, ha riaperto dopo per tentare l'asporto, ma è andato male il tentat ivo e quindi poi ha chiuso di nuovo, non ricordo con precisione quando. Il bar attualmente è chiuso, non esiste più, ha cessato definitivamente. Quando è stato aperto il bar per tentare l'asporto sono stata richiamata solo io per 4-5 ore la mattina, solo per la colazione breve, ma è durato poco.”
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla suddetta teste emerge, dunque, che tutti i dipendenti del KONILA KAFE presso cui lavorava il ricorrente, sono stati sospesi dallo svolgimento della prestazione lavorativa nei mesi di novembre e dicembre 2020, tanto è vero che il Bar è stato chiuso, salvo svolgere saltuaria attività di asporto, in via del tutto sporadica.
Il ricorrente sostiene la illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni in quanto nello stesso periodo la società avrebbe assunto altra dipendente, tale SO
per sostituirlo.
Tale assunto non appare fondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la società resistente non ha fatto ricorso alla CIGO Covid-19, ma ha richiesto il pagamento diretto dell'assegno ordinario di solidarietà - Fondo di Integrazione
Salariale (FIS) (cfr. buste paga del ricorrente e degli altri lavoratori depositati in atti).
In secondo luogo, è stato dimostrato che nel periodo in esame, ovvero nei mesi di novembre e dicembre 2020, la dipendente veniva assunta in data 9.11.2020 SO
per prestare attività lavorativa, non presso il Konila, in cui lavorava il ricorrente, ma presso il bar Palace posto a S. Nicolò a NO, sicchè non appare confermato quanto assunto da a sostegno della propria pretesa. Pt_1
Al riguardo è sufficiente richiamare quanto affermato dalla teste , ex Testimone_6 collega di lavoro del ricorrente presso il bar KONILA KAFE: “Adr: “ non SO
ha mai lavorato al Konila, perlomeno il periodo in cui ci ho lavorato io. Al bar eravamo soli in tre, io il ricorrente e ….. Non lo so, però con un periodo così breve di Persona_3 lavoro, le ferie non sono maturate credo.”….. “Al Konila Caffè non è stato assunto nessuno”.
Nei medesimi termini anche la stessa teste : “Io sono stata assunta SO nel peridio della pandemia, in cui si faceva l'asporto, per lavorare presso al bar Palace, non ho lavorato al Konila. Per la società resistente non abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente. Io vivo a San Nicolo e in quel periodo si faceva solo l'asporto e i bar chiudevano alle 18.00. In merito al messaggio che mi viene mostrato preciso di aver riferito che lavoravo
12 poco perché c'era la pandemia, lavoravo quando c'era bisogno per l'attività dell'asporto a
San Nicolo. Loro mi facevano lavorare solo qualche giorno quando serviva. Non ricordo se fossi in cassa integrazione o meno. Comunque, ho lavorato solo a San Nicolo e nel periodo della pandemia solo quando serviva e lavoro a San Nicolo tutt'ora sempre per la stessa società. Io ho lavorato solo al Palace e non al Konila.”
Il ricorrente contesta la veridicità delle dichiarazioni rese dalla teste SO
, richiamando quanto affermato dalla lavoratrice in sede di
[...] Persona_3 accertamento ispettivo, in cui la stessa dichiarava quanto segue: “Lavoro presso il Bar
KONILA KAFE da ottobre 2020, ho firmato il contratto, dapprima era tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato. Lavoro sei ore al giorno per sei giorni a settimana o dalle 6 alle 12 o dalle 12 alle 18. Svolgo la mansione di barista. Dopo l'inizio del rapporto sono stata dei giorni in cassa integrazione COVID-19. A gennaio 2021 sono stata in Cassa integrazione per alcuni giorni e a febbraio lo scorso mercoledì che era il 16. Oltre me lavoravano qui altre due persone che si chiamavano e Testimone_6 Parte_5
o vista al cambio turno. Attualmente lavora presso il Bar di
[...] SO
San Nicolò”
Ebbene, il fatto che la faccia riferimento a e Per_3 Testimone_6 SO
quali colleghe di lavoro al KONILA KAFE dimostra, inevitabilmente, come non
[...]
possa che fare riferimento ad un periodo lavorativo in cui non prestava attività lavorativa il ricorrente, altrimenti, diversamente, lo avrebbe nominato come collega di lavoro, ancorchè in
CIG. La lavoratrice, peraltro, precisa di essere stata collocata in Cassa integrazione Covid-19 dopo l'inizio del rapporto di lavoro (avvenuto ad ottobre 2020), e poi ancora nel gennaio e febbraio 2021, ad ulteriore dimostrazione di come tutti i dipendenti abbiano subito la sospensione lavorativa, per poi aggiungere che all'epoca della dichiarazione rilasciata,
[...]
lavorasse presso il bar di S. Nicolò a NO. Quanto dalla stessa dichiarato in Per_1
ordine alla presenza di (anche se in periodo logicamente successivo o SO
comunque diverso a quello in cui lavorava il ricorrente) al KONILA KAFE non si conforma perfettamente, però, a quanto dichiarato dalla teste , che ha invece Testimone_6
escluso che la lavorasse al KONILA KAFE, quantomeno nel periodo di durata del suo Per_1
rapporto di lavoro.
A fronte di tale parziale discrasia, non è possibile dubitare dell'attendibilità della teste
, così come di quella di che, però, a differenza della Testimone_6 Persona_3
, non è stata escussa nel presente giudizio, nel contradditorio delle parti. Ne Tes_6
consegue che deve essere privilegiato quanto dichiarato dalla prima teste, rispetto a quanto
13 affermato da , in quanto, a parità di attendibili, la prima dipendente è stata Persona_3
escussa nel contradditorio delle parti. Ad ogni modo, come già sottolineato, ha Persona_3
indicato la come collega di lavoro al KONILA KAFE, facendo logicamente riferimento Per_1
ad un periodo lavorativo diverso da quello in cui ha lavorato il ricorrente, sicchè ogni considerazione sul punto appare irrilevante.
In altri termini, è provato e dimostrato che non è stata assunta per SO
sostituire il ricorrente al KONILA KAFE e tanto basta per rendere infondate le doglianze del dipendente, a prescindere dal fatto che nel periodo successivo al 31.12.2020 la stessa vi abbia effettivamente lavorato.
In definitiva sintesi, anche sotto tale profilo la domanda non merita accoglimento. impianto di video sorveglianza
5. Il ricorrente si duole, infine, del fatto che la società resistente abbia installato delle telecamere di sicurezza all'interno del bar KONILA KAFE, senza il rispetto delle dovute prescrizione di legge, eccependo, in particolare la violazione dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 e rivendicando il conseguente risarcimento del danno.
Ebbene, a prescindere dalla fondatezza dell'inadempienza contestata, e quindi della effettiva violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, appare dirimente la circostanza che nel caso di specie manca del tutto l'allegazione della natura del danno subito, essendo del tutto generica ed indeterminata la domanda, così come formulata.
Il momento della violazione degli obblighi contrattuali va, infatti, distinto da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo solo eventuale, per l'ovvia considerazione che il danno non é sempre conseguenza della violazione di un dovere.
Ne discende che, in forza dei principi generali di cui agli artt. 1223 e 2697 e c.c., é sempre necessario individuare un effetto della violazione dell'obbligo contrattuale incidente su un determinato bene della vita affinché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla sua liquidazione, eventualmente anche in via equitativa.
La domanda di risarcimento deve, quindi, essere sorretta da allegazioni che non possono limitarsi alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, così da porre la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento del relativo onere probatorio (cfr. anche Cass. civ. nn. 691/2012 e 5590/2016).
14 Nel caso di specie manca del tutto l'allegazione dell'asserito danno subito, non potendo di certo sussistere, ex se, per la configurazione dell'inadempimento contestato.
La domanda, anche sotto tale profilo, appare infondata.
In conclusione, si ritiene che le prospettazioni difensive poste a fondamento delle pretese economiche vantate dal ricorrente non abbia trovato idoneo riscontro probatorio, con la conseguenza che il ricorso va rigettato nella sua interezza.
6. Ai fini delle spese di lite si ritiene che sussistano elementi e circostanze fattuali che ne giustificano la compensazione integrale. In particolare, si ritiene che la non completa informazione da parte del datore di lavoro circa la natura di ammortizzatore sociale riconosciuto abbia indotto lo stesso ad azionare il presente giudizio, e lo stesso può ritenersi in relazione alla contestata omissione di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, senza considerare, in ordine alle differenze retributive invocate, che è comunque emerso, anche se in maniera non estremamente precisa e chiara, che, ancorchè a rotazione, il ricorrente lavorasse, nel primo periodo, anche nella giornata di domenica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 880/2022 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 2.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15