Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7693.2024 R.A.C.L., promossa da:
Daniela Caputo Con il proc. avv. Manni Zompì
Contro
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, in data 26.6.24, questo Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione notificatale in data 27.5.24 di cui chiede dichiararsi la nullità, illegittimità ed inefficacia per omessa notifica dell'atto presupposto e per violazione dell'art.14 l.689.81 e comunque la prescrizione del credito azionato ed in ulteriore subordine per sproporzione della sanzione rispetto al dovuto con conseguente richiesta di rideterminazione della sanzione nel rispetto del dl 4.5.23 n.48; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere stata amministratore unico di Rambla srls dal 24.9.13 all'8.3.18 allorchè ha ceduto l'intera quota di partecipazione con atto pubblico;
come la notifica dell'o.i. non sia stata preceduta dalla notifica alla ricorrente del sotteso avviso di accertamento e come sarebbe irrilevante la relativa notifica alla società in un periodo in cui la ricorrente non ne era più l.r.; come risulti violato il termine ex art.14 l.689.1981 e come sia maturata la prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni amministrative.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia come:
-l'atto di accertamento sia stato notificato in data 26.2.19;
-il termine ex art.14 l.689.1981 non si applichi alle violazioni in esame disciplinate dall'art.2 co.1bis dl.463.1983;
-come non sia maturata alcuna prescrizione considerato il termine di sospensione di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento ex art.2 co.1 quater dl 463.1983 e la sospensione dal 23.2.20 al 31.5.20 ex art.103 co. 6bis dl 18.20;
-come le sanzioni siano state liquidate ex art.23 dl 48.2023 considerato che nel quinquennio antecedente si sono registrati illeciti per il 2016 (sedi di Casarano e Modena) e 2014 e 2015 (sede di Modena)..
Ritenuta l'applicabilità alle sanzioni de quibus dell'art.14 l.689.1981 [arg. Cass.27.3.25
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Spese compensate. Lecce, 20/05/2025
Lorenzo Bellanova