Decreto cautelare 2 marzo 2022
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10800 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale a firma del Comandante Colonnello -OMISSIS- datato 21.12.2021, M_D ATV001 REG2021 -OMISSIS-, con conseguente sospensione dal servizio;
- della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- della Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;
ivi compreso l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
- nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
- previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determina -OMISSIS-, notificata il 08.04.2022, emessa dall'Aeronautica Militare 51°Stormo, a firma del Comandante Col. A.A.r.n.n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la sospensione dal servizio dal 21.12.2021 fino al 24.03.2022;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare e la relativa condanna dell'Amministrazione a corrispondere tali somme quale risarcimento del danno subito dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti in epigrafe richiamati;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti, per il periodo di sospensione, la maturazione di classi e scatti economici, la maturazione della licenza ordinaria, gli effetti pensionistici, gli accantonamenti contributivi, i trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori, i compensi indennitari e l'accertamento della validità del periodo di sospensione ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento;
- nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso il reparto 51° Stormo con sede a Istrana (TV), ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021, e le circolari ad esso presupposte.
2. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono.
I. Violazione ed errata applicazione degli artt. 885–877-878-893 –914 -915 –916 –917 –920–922 -936e 1352 del codice dell’ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 15.03.2020 – violazione ed errata applicazione dell’art. 4 legge n. 17 del 25.01.1982 e dell’art. 4 della legge n. 97 del27.03.2001 – violazione del decreto legge 127/2021 - violazione del decreto legge n. 44/2021 –violazione della legge n. 76/2021 – violazione della legge n. 106/2021 -violazione dei principi di imparzialita’ e proporzionalita’ dell’azione amministrativa – eccesso di potere - illogicita’ ed ingiustizia manifesta.
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che l’introduzione della sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale avrebbe surrettiziamente introdotto nell’ordinamento una nuova e inammissibile ipotesi di sanzione di stato al di là di quanto stabilito dall’art. 893 cod. ord. mil.; il provvedimento di sospensione sarebbe poi illegittimo perché adottato dal Comandante della sede ove il militare era in servizio e non, invece, come previsto dall’art. 920 cod. ord. mil., dal vertice politico del Ministero della Difesa.
Viene censurato altresì l’eccesso di potere per carenza di proporzionalità, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che, ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo.
II. Illegittimità costituzionale del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, per violazione degli artt. 2 -3 –4 -13 -32 –35 -36 –117 della Costituzione –violazione degli artt. 3 e21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –violazione dell’art. 14 della Convenzione dei diritti dell’uomo – violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali – violazione del Regolamento UE 953/2021 – violazione della dichiarazione di Helsinki.
In secondo luogo, viene sostenuta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 172/2021 che hanno introdotto l’obbligo vaccinale per asserita contrarietà alle norme costituzionali, europee e della CEDU che tutelano il diritto alla salute.
3. Si è costituito il Ministero intimato, il quale, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza territoriale in favore del TAR Veneto, in quanto la sede di servizio del ricorrente è nella provincia di Treviso e l’atto amministrativo impugnato è stato emanato proprio dal Comandante del 51° Stormo con sede presso l’Aeroporto militare di Istrana; nel merito, è chiesto il rigetto del ricorso, sostenendosi la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
4. Con memorie del 10/03/2022 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
5. Con motivi aggiunti notificati in data 06/06/2022 e depositati in data 04/07/2022, il ricorrente ha impugnato la determina con cui è stata disposta la sospensione “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 21/12/2021 fino al 24/03/2022, per la durata di 94 giorni ” con la precisazione che “…le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione…L’interessato subisce una detrazione d’anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico”.
Secondo la tesi attorea, l’atto gravato sarebbe sia viziato da illegittimità derivata sia illegittimo nella parte in cui decreta la detrazione d’anzianità con integrale inutilità del periodo di sospensione ai fini pensionistici perché in contrasto con l’art. 920 cod. ord. mil., disposizione che per fatti gravi come la sospensione inflitta per motivi penali o disciplinari prevede comunque che, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
6. Con memorie del 21/03/2025, parte ricorrente insiste per l’accoglimento del gravame, osservando, quanto alla censura riguardante la detrazione d’anzianità, come tale misura abbia carattere afflittivo e non sia prevista né dall’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 né dal codice dell’ordinamento militare, il quale contempla ipotesi tipiche e tassative di detrazione dell’anzianità.
7. All’udienza pubblica del 23/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’Avvocatura; l’eccezione è infondata perché parte ricorrente ha espressamente impugnato, formulando precipue censure, non solo il provvedimento di sospensione a lui riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali, nel precisare e dettagliare gli obblighi in materia di vaccinazione anti-Covid, hanno una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
9. Passando ad esaminare il ricorso introduttivo, il Collegio rileva quanto segue.
10. Principiando per ragioni di ordine logico-giuridico dalla censura con cui è stata contestata la competenza del Comandante della sede di servizio del ricorrente ad adottare l’atto di sospensione, il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”. Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “ I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “ la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
11. Ciò posto, con riguardo alle ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, è sufficiente osservare che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari e quindi con l’atto di sospensione, ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto legge n. 172/2021.
Il primo motivo di diritto è pertanto infondato.
12. Con riguardo alle censure formulate nel secondo motivo di ricorso con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”. Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” , come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
13. Quanto alla compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ritiene che esso non “ sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” , come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
14. Riguardo alla dedotta violazione dell’art. 8 della CEDU, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la disposizione in esame non è affatto incompatibile con l’imposizione di un obbligo vaccinale allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca). La Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, Pasquinelli e altri c. San Marino, nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
15. Per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato.
16. Passando all’esame dei motivi aggiunti il Collegio rileva quanto segue.
17. Innanzitutto, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo, il provvedimento impugnato non può essere ritenuto viziato per invalidità derivata.
Deve, quindi, essere confermata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 21/12/2021 fino al 24/03/2022, per la durata di 94 giorni.
18. Con riguardo, invece, alla parte del provvedimento in cui è stata disposta la detrazione d’anzianità, il Collegio ritiene che la censura sia fondata.
Sul punto, invero, il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione con sentenza n. 744 del 16/01/2025 nella quale si afferma che “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”
Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.
8. In conclusione, il presente gravame deve essere accolto nei limiti appena indicati, dovendosi quindi annullare il provvedimento nr. M_D AB05933 REG2022 0722906 del 5.12.2022 di decurtazione dell'anzianità per il periodo di sospensione ex lege del lavoratore non vaccinato”.
19. Da quanto detto, discende che i motivi aggiunti devono essere parzialmente accolti, con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione gravato nella sola parte in cui viene disposta la detrazione d’anzianità.
20. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e accoglie in parte i motivi aggiunti, come specificato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.