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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8744/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8744/2021 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) personalmente e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale delle figlie minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Patrizia Parte_3 C.F._4 di Nunno, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia via Vittorio
Veneto n. 108
Attori
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
Gianluca Vicini elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Malta
n. 16
Convenuto
Conclusioni
1 Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2021, e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle Parte_2 figlie minori e , convenivano in giudizio Per_1 Pt_3 Controparte_1 deducendo di essere stati vittime di reiterate condotte moleste, diffamatorie e persecutorie da parte del convenuto, a seguito dell'acquisto, nel maggio 2020, di un appartamento sito in Brescia via Carducci n. 68 al piano terzo del CP_2
sovrastante l'unità immobiliare dello stesso CP_3 Pt_1
Gli attori esponevano che, ancor prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e sino alla vendita dello stesso, il convenuto aveva posto in essere una pluralità di condotte moleste e vessatorie, consistite in colpi inferti al soffitto, indebite intrusioni nei locali oggetto di lavori, contestazioni pretestuose relative al cantiere e agli orari di esecuzione, offese e frasi denigratorie in sede assembleare, nonché ripetuti ed immotivati ricorsi all'intervento delle forze dell'ordine.
Deducevano, inoltre, che tali comportamenti avevano determinato gravi ripercussioni sulla loro vita familiare, incidendo negativamente anche sulla sfera psico-fisica delle figlie minori, costrette a vivere in un ambiente costantemente ostile.
Sulla base di tali premesse, domandavano che fosse accertata l'illiceità delle condotte perpetrate dal convenuto e dichiarata la sua responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., nonché, per quanto rilevante in sede civile, ai sensi dell'art. 185 c.p. con riferimento agli artt. 660, 595, 612-bis e 610 c.p.
2 Chiedevano, altresì, che il fosse condannato al risarcimento, in favore degli CP_1 attori, sia a titolo personale che nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi quelli morali, esistenziali e biologici, nella misura da accertarsi in corso di causa ovvero, in difetto, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo soddisfo, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, con comparsa del 10 Controparte_1 novembre 2021, contestava integralmente la ricostruzione attorea piuttosto deducendo di essere stato egli stesso vittima di una condotta molesta e lesiva da parte dei coniugi e in conseguenza dei lavori di ristrutturazione per Pt_1 Pt_2 la realizzazione di un secondo bagno svolti nel loro appartamento.
Esponeva, in particolare, che le opere edili avevano provocato gravi disagi abitativi e danni materiali, tra cui infiltrazioni d'acqua, guasti alla guaina del balcone, rotture al soffitto e gorgoglii agli scarichi, oltre a odori sgradevoli provenienti dalla colonna condominiale, nonché di essere stato destinatario di provvedimenti amministrativi arbitrari e di carattere vessatorio, percepiti come atti persecutori.
Assumeva che tali eventi, documentati mediante relazioni tecniche e accertamenti fotografici, avevano inciso negativamente sul suo stato di salute.
Domandava, quindi, in via principale, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate.
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli attori per le condotte illegittime e/o illecite, riconducibili agli artt. 594, 595,
610, 612-bis e 659 c.p.
Chiedeva, quindi, la condanna dei coniugi e anche in solido tra loro, Pt_1 Pt_2 al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi ex art. 185 c.p., in combinato disposto con gli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.
Il risarcimento veniva invocato tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale, ivi compresi il danno morale e il danno biologico, nella misura
3 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e comunque entro il limite complessivo di euro 25.000,00.
Concludeva infine, per la condanna degli attori alla rifusione delle spese del giudizio.
All'esito dell'attività istruttoria, articolata mediante prova per testi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine all'introduzione, da parte attrice, della domanda di risarcimento CP_1 del danno patrimoniale soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avendo l'atto di citazione circoscritto le pretese risarcitorie ai soli danni morale, esistenziale e biologico.
Tale ampliamento del petitum non può essere qualificato come mera precisazione o specificazione della domanda originaria, integrando domanda nuova, proposta tardivamente e, come tale, inammissibile.
Ed invero, le memorie integrative consentono unicamente di chiarire o puntualizzare quanto già dedotto, ma non di mutare l'oggetto della pretesa risarcitoria, estendendo il pregiudizio allegato oltre i limiti inizialmente prospettati.
Nel caso di specie, l'introduzione della voce di danno patrimoniale ha inciso in modo sostanziale sul thema decidendum, prospettando una tipologia di pregiudizio diversa da quella originariamente allegata e in assenza di qualsivoglia riferimento nell'atto introduttivo.
Ciò ha comportato altresì la lesione del diritto di difesa della controparte, impedita a predisporre un'adeguata attività difensiva sul punto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
L'eccezione sollevata dal convenuto, pertanto, deve essere accolta e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dichiarata inammissibile, con la conseguenza che l'oggetto della decisione rimane limitato alle sole voci di danno non patrimoniale originariamente dedotte nell'atto di citazione.
4 Devono essere disattese, invece, le eccezioni sollevate, rispettivamente, dal convenuto di tardività del deposito della comparsa conclusionale attorea, asseritamente effettuato oltre il termine stabilito con provvedimento del
28.06.2023, e dagli attori circa di inammissibilità dei documenti contrassegnati ai nn. 35-38 prodotti dalla controparte.
La prima eccezione, infatti, non può trovare accoglimento atteso che, con successivo provvedimento del 30.04.2025, il giudice ha espressamente concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La seconda va parimenti respinta, poiché la documentazione contestata deve ritenersi ammissibile in quanto destinata a contrastare le deduzioni e le produzioni attoree contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
4. Dall'istruttoria espletata è emerso, a mezzo di prova documentale e testimoniale, che il convenuto, nella duplice veste di condomino e amministratore del condominio di via Carducci n. 68 in Brescia, ha posto in essere, sin dal luglio 2020, una pluralità di condotte reiterate, moleste, emulative e vessatorie in danno degli attori e del loro nucleo familiare.
Le allegazioni attoree sul punto risultano integralmente suffragate dagli atti versati in causa e dalle deposizioni assunte, in un quadro probatorio univoco, coerente e privo di discrasie.
In primo luogo, risulta provato che il convenuto, già anteriormente all'apertura del cantiere, lamentava la presenza di odori provenienti dall'unità immobiliare acquistata dagli attori, imputandone la responsabilità a questi ultimi.
Dette rimostranze trovano riscontro nelle deposizioni istruttorie: l'arch. Per_2 ha dichiarato che il gli riferiva che “Ancor prima di iniziare il
[...] CP_1 cantiere… si sentivano cattivi odori provenire dalla colonna verticale condominiale.
Ed… ho trovato una braga di innesto nella colonna verticale incrinata”; l'idraulico ha confermato che “il signor prima dell'inizio dei lavori si Persona_3 CP_1 era lamentato degli odori… ma non avevamo ancora iniziato i lavori e non poteva essere causa nostra”; l'imprenditore edile ha, a sua volta, Controparte_4
5 precisato che “[il si lamentava di odori che però non erano stati causati dal CP_1 nostro lavoro”, evidenziando che il vizio atteneva alla colonna condominiale, successivamente sostituita “a spese degli attori… era un problema che c'era già da prima”.
E' certo, inoltre, che il convenuto fosse a conoscenza della natura condominiale del problema;
tale circostanza emerge chiaramente dalle sue stesse dichiarazioni, dalle quali risulta che egli aveva individuato l'origine delle immissioni maleodoranti nei vizi degli impianti comuni e nei pregressi interventi dell'amministrazione condominiale.
Così, nel messaggio del 31.07.2020 lo stesso affermava: “il lavoro sulla colonna è stato fatto in quel modo dall'amministrazione precedente… se non avesse dovuto intervenire nel rifare il bagno saremmo intervenuti come amministrazione” (cfr. doc.
13 attori); analogamente, nella e-mail del 01.08.2020 indirizzata all'arch. Per_2 scriveva: “… avendo preso contezza solo adesso di una riparazione errata effettuata al terzo piano dall'amministrazione condominiale precedente sugli impianti comuni, la presente per avvisarla che ho necessità che vengano eliminati DA SUBITO le immissioni maleodoranti…” (cfr. doc. 15 parte attrice); ed ancora, in un proprio post pubblicato su Facebook dava atto della presenza di “immissioni maleodoranti nelle murature di un appartamento posto al 2° piano dovute ad un innesto errato di una braga di un bagno posto al 3° piano: riparazione errata fatta dall'amministrazione precedente” (cfr. doc. 14 parte attrice).
Accanto a tali doglianze, il convenuto ha altresì assunto atteggiamenti di costante intralcio e molestia durante l'esecuzione dei lavori, formulando contestazioni pretestuose circa la regolarità del cartello di cantiere e degli orari di lavoro, nonché adducendo danni al campanello e al citofono. Anche sotto questo profilo le prove testimoniali sono convergenti: l'arch. ha riferito che il convenuto “si è Per_2 lamentato che il cartello di cantiere non era completato” e “che il citofono era stato rovinato”; il teste ha aggiunto che “si è introdotto parecchie volte Per_3 nell'appartamento… la porta era accostata e ce lo trovavamo lì nel cantiere”.
6 Successivamente alla presa di possesso dell'immobile avvenuta dopo la metà di ottobre 2020, il convenuto ha perseverato in lagnanze sui gorgoglii degli scarichi.
L'arch. ha confermato: “Dopo l'ingresso… il sig. si è lamentato dei Per_2 CP_1 continui gorgoglii… ho effettuato sopralluogo con impresa e idraulico ma nulla è emerso”, soggiungendo che “l'attore, a proprie spese, ha anche sostituito una parte di colonna verticale condominiale”. Le verifiche tecniche descritte dal teste Per_3 attestano che “il gorgoglio si sentiva nel sifone del lavabo del signor non Per_4
c'era l'esalazione sul tetto… il rumore era dovuto… a un problema condominiale”; il medesimo ha rimarcato che il rumore era “molto basso” scaricando dal nuovo bagno degli attori e più marcato con lo scarico dell'unità sovrastante.
La teste ha riferito che i rumori “si sentono tutt'oggi… anche con Testimone_1 la cassetta dell'ultimo piano… il rumore si sentiva ma era molto inferiore”, confermando, in sostanza, l'assenza di un nesso esclusivo con l'intervento degli attori.
È parimenti emerso che il convenuto ha fatto ricorso in maniera immotivata all'intervento delle forze dell'ordine, chiamando, all'una di notte del 9.03.2021 la
Polizia di Stato per presunti schiamazzi che, all'esito del sopralluogo, risultavano insussistenti.
Il giorno successivo, a fronte di un ulteriore episodio, erano gli stessi attori a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; in tale occasione la minore (di Per_1 otto anni) veniva colta da un attacco di panico, con conseguente accesso al Pronto
Soccorso dell'ASST Spedali Riuniti di Brescia, ove veniva diagnosticato un
“verosimile attacco di panico” e prescritta terapia ansiolitica (cfr. doc. 6 parte attrice). Seguivano altresì segnalazioni da parte delle insegnanti circa il perdurante malessere psicologico della minore e la conseguente necessità di supporto specialistico (cfr. doc. 7 parte attrice).
In proposito, la relazione redatta dalla psicologa dott.ssa (cfr. doc. 8 parte Per_5 attrice) riconosceva il nesso eziologico tra le condotte del convenuto e lo stato di prostrazione lamentato non solo dai genitori ma, soprattutto, dalla minore , Per_1 evidenziandone la particolare sofferenza psichica.
7 Risulta, inoltre, provato l'abuso della funzione di amministratore.
Il 14.5.2021 il convenuto indiceva una riunione ristretta a soli 5 condomini
(interessati dai presunti rumori provenienti dallo scarico degli attori) su 23, negando l'accesso all'idraulico degli stessi che voleva spiegarne i motivi, nonché la possibile risoluzione, impedendone l'intervento. Il consigliere Giancarlo Migliore, presidente dell'assemblea, con mail 15.7.2021 (doc. 18 att.) evidenziava testualmente “non aver consentito, per suo volere, all'idraulico… la partecipazione al dibattito… fatto molto grave”, rilevando che il verbale redatto dal convenuto era
“arricchito di affermazioni di parte e contraddittorie” e omissivo dell'esposizione tecnica “corredata da foto”. Il consigliere (mail 19.7.2021, doc. Testimone_2
18 parte attrice) ha condiviso le osservazioni di Migliore, stigmatizzando la parzialità del verbale;
alle legittime rimostranze, il convenuto replicava (mail 16–20.7.2021, doc. 18 parte attrice) minimizzando il ruolo dei consiglieri e invitandoli a “farsi da parte”.
Nel medesimo contesto si collocano ulteriori condotte emulative e diffusive: colpi ripetuti provenienti dall'unità del convenuto (in data 18.5.2021 e in data 28.5.2021) con turbamento delle minori;
lettera dell'1.3.2021 dal titolo “Rumori molesti… in ore notturne” (cfr. doc. 16 parte attrice) con prospettazione di querele;
scambio mail 16–
17.7.2021 (cfr. doc. 17 parte attrice) sull'asserito malfunzionamento del contatore acqua degli attori e preannuncio di addebiti fondati su mera percezione soggettiva;
comunicazioni a contenuto ingiurioso/pretestuoso (docc. 11, 13)
A tali iniziative si aggiunge anche la telefonata che il convenuto indirizzava a
[...]
già amministratrice del condominio nel quale gli attori risiedevano in Per_6 precedenza, al fine di acquisire informazioni sulla loro condotta abitativa.
Tale comportamento, privo di giustificazione e connotato da finalità meramente denigratorie, integra a sua volta una condotta molesta e lesiva, idonea ad aggravare il clima persecutorio già descritto.
Quanto ai pretesi riscontri del convenuto sui rumori ascritti agli attori, le deposizioni e confermano percezioni soggettive Tes_3 Testimone_1
(“rumori notturni… trascinamento sedie… colpi”), ma non offrono prova tecnica
8 idonea ad imputare agli attori condotte antigiuridiche;
per converso, l'A.T.P. da lui promosso si è concluso con inammissibilità, e la documentazione prodotta non supera la soglia probatoria richiesta.
In definitiva, la convergenza delle fonti di prova consente di affermare che il convenuto ha posto in essere, con sistematicità e intenzionalità, una condotta persecutoria e strumentale al ruolo, caratterizzata da molestie, abusi di potere amministrativo, diffusione di accuse infondate e sollecitazioni immotivate alle forze dell'ordine, generando un clima di ostilità e turbamento tale da incidere in modo grave sulla vita familiare degli attori.
Ne sono derivate lesioni all'integrità psichica delle vittime inevitabilmente connesse all'ansia ingenerata dalle continue arbitrarie intrusioni e molestie nella sfera privata, con conseguente turbamento delle quotidiane abitudini di vita e della loro serenità psicologica (cfr attacco di panico della minore, successivo percorso di supporto psicologico: cfr. docc. 6–8 parte attrice) sino a culminare nella decisione di alienare l'immobile e trasferirsi altrove (cfr. doc. 21 parte attrice).
5. Le condotte del convenute, nei termini sopra accertati senz'altro integrano gli estremi riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 660, 595, 610, 612-bis c.p., nella loro reiterazione senz'altro integrano la figura dello stalking condominiale.
In particolare, integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi, attraverso una pluralità di atti molesti o prevaricatori maturati nell'ambito dei rapporti di vicinato o di gestione condominiale, cagioni alle vittime un perdurante stato di ansia o paura, ovvero le costringa ad alterare in modo significativo le proprie abitudini di vita (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2017, n. 20895; Cass. pen., sez. V, 22 gennaio
2021, n. 2568).
Nel caso concreto, tutti gli elementi tipici risultano integrati:
i) la reiterazione delle condotte è attestata da un arco temporale di mesi e da una molteplicità di episodi convergenti (contestazioni pretestuose, rumori, colpi, lettere, convocazioni, telefonate, contatti denigratori con terzi);
9 ii) l'idoneità offensiva è desumibile dalla natura umiliante e denigratoria delle iniziative, dalla compressione dei diritti di partecipazione condominiale, dalla manipolazione della verità documentale e dalla pressione esercitata anche in presenza delle figlie minori;
iii) l'evento tipico si è realizzato, poiché gli attori hanno subito un grave stato di ansia e prostrazione, comprovato clinicamente (cfr. docc. 6–8 parte attrice), e sono stati costretti, per tutelare la salute delle figlie e la serenità familiare, ad abbandonare l'abitazione (cfr. doc. 21 parte attrice), con alterazione radicale della loro vita quotidiana.
È dunque evidente come il contegno del convenuto non si sia esaurito in meri conflitti condominiali o in legittime rimostranze, ma abbia assunto i connotati di una vera e propria campagna persecutoria di fatto rivelatasi idonea ad ingenerare ansia e a costringere la famiglia a lasciare il condominio. Pt_1
Ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi della responsabilità civile da reato ex artt. 2043, 2059 c.c. (ossia la condotta illecita, il danno ingiusto e il nesso causale), invocata dagli attori a sostegno della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (sofferenza psichica, turbamento, perdita di serenità familiare).
6. Quanto al risarcimento, si richiama il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale, in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, è risarcibile nella sua “più ampia accezione” (Cass. SS.UU. n. 26972/2008) e può includere qualsiasi pregiudizio derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona.
Tale indirizzo riconosce che il legislatore, anche per via interpretativa costituzionalmente orientata, ha esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre il tradizionale “danno morale soggettivo”, includendo pregiudizi più ampi legati alla persona, alla salute psicofisica, alla libertà di autodeterminazione e alla serenità familiare. È stato affermato, infatti, che “il danno morale non è che uno degli aspetti del danno non patrimoniale unitario” e che la sua risarcibilità non si
10 esaurisce nell'ipotesi di reato, ma si estende alle lesioni di interessi fondamentali tutelati costituzionalmente.
Nel caso di specie, le condotte persecutorie poste in essere dal convenuto hanno leso diritti e interessi inviolabili sui quali non è tollerabile alcuna compressione: la serenità domestica, la libertà di vivere la propria casa in spazi comuni, la salute psicofisica dei membri più fragili della famiglia. Ciò ha determinato una situazione di grave tensione e alterazione della quotidianità, inducendo gli attori a vendere l'abitazione per preservare l'equilibrio familiare, con costi emotivi rilevantissimi.
In linea con i suesposti principi, considerata la durata e l'intensità delle condotte
(oltre un anno di persecuzioni continue, con reiterate molestie in ambito domestico), nonché l'età e la vulnerabilità delle figlie minori, applicato l'art. 1226 c.c., si stima congruo il risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori nelle seguenti misure:
i) alla figlia , € 10.000,00, tenuto conto della sua età evolutiva, della patologia Per_1 ansiosa già diagnosticata e dal disagio emotivo acuto subito;
ii) ai restanti tre componenti del nucleo familiare (genitori e Parte_1
e figlia minore ), € 6.000,00 ciascuno, in ragione della Parte_2 Pt_3 pressione psicologica condominiale, della limitazione nella partecipazione alla vita condominiale e del turbamento interiore continuato.
Il convenuto, dunque va condannato a risarcire agli attori complessivamente €
28.000.
Trattandosi di debito di valore, devono essere corrisposti gli interessi compensativi sul predetto importo devalutato alla data di consumazione del reato di stalking
(ossia al compimento dell'ultimo atto della sequenza criminosa) e di anno in anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7. La domanda riconvenzionale formulata dal volta ad attribuire agli attori CP_1 la responsabilità in merito a condotte persecutorie sussumibili nell'alveo dell'art. 11 612-bis c.p. e comunque nei reati di ingiuria, minaccia e molestie, non può essere accolta.
In primo luogo, essa difetta già sotto il profilo della tipicità della condotta. Come noto, perché possa configurarsi il delitto di atti persecutori è necessario che ricorrano plurimi comportamenti reiterati, aventi carattere oggettivamente molesto e persecutorio, tali da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da costringerla ad alterare in modo significativo le proprie abitudini di vita.
Orbene, nel caso di specie, i rumori lamentati – come confermato dai testi escussi
( “si sentivano rumori di scarichi e spostamenti di mobili nelle Testimone_1 prime ore del mattino e alla sera” e “ho sentito anch'io rumori Persona_7 provenienti dall'appartamento degli attori, riconducibili a trascinamento di sedie e colpi”, sono compatibili con la normale vita domestica (colazione, cena, utilizzo dei servizi igienici). Non si tratta quindi di condotte intenzionalmente persecutorie, bensì di fenomeni fisiologici di convivenza condominiale, che non superano la soglia minima di tollerabilità richiesta dall'ordinamento per assumere rilevanza giuridica.
In secondo luogo, non risulta dimostrato alcun evento tipico in capo al convenuto: nessuna prova è stata fornita circa un grave stato d'ansia, né sono stati prodotti certificati medici all'infuori che la prescrizione di un ansiolitico (cfr. doc. 14 parte convenuta), o altri riscontri documentali atti a comprovare un effettivo turbamento psichico o un'alterazione delle abitudini di vita.
Al contrario, l'istruttoria ha evidenziato come i pregiudizi lamentati dal CP_1 siano conseguenze dei lavori di ristrutturazione nel sovrastante appartamento
(infiltrazioni, allagamenti, piccoli danni), peraltro tempestivamente risolti e risarciti dagli attori o dalle ditte esecutrici, come riferito dai testimoni e CP_4 Per_2
Difetta, infine, l'elemento soggettivo del reato.
Non vi è prova che gli attori abbiano mai agito con la volontà di perseguitare il convenuto, né con l'intenzione di provocargli ansia o timore: al contrario, la condotta degli stessi si è caratterizzata in un atteggiamento collaborativo, avendo essi assecondato anche richieste non dovute (come l'intervento sugli scarichi di
12 competenza condominiale), con il dichiarato intento di favorire rapporti di buon vicinato.
Per completezza, va evidenziata l'irrilevanza delle questioni dedotte dal convenuto in relazione ai provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti
(ammonimento del Questore, sospensione e divieto di detenzione di armi). Tali misure, infatti, sebbene conseguenti a segnalazioni e richieste avanzate dagli attori alle competenti autorità al fine di tutelare la loro serenità familiare, non sono state oggetto di impugnazione da parte del destinatario e devono pertanto ritenersi legittimamente emesse.
Del pari priva di rilievo, ai fini della presente controversia, è la circostanza che il abbia deciso di non proseguire nell'incarico di amministratore. Non è CP_1 emersa, infatti, prova della riconducibilità di tale scelta al comportamento degli attori, e non piuttosto ad un generale conflittualità tra l'amministratore di condominio e gli altri condomini componenti del consiglio di condominio.
In definitiva, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere rigettata.
8. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico di Parte_4 nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori
[...] medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a 52.000,00), nella misura, di euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione, euro 2.905,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
e personalmente e quali genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sulle figlie minori e della somma complessiva di Per_1 Parte_3
13 € 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo così suddivisa: in favore di l'importo di € 6.000; Parte_1 in favore di l'importo di € 6.000; Parte_2 in favore di l'importo di € 6.000; Parte_3 in favore di l'importo di € 10.000. Persona_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da e che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 4 settembre 2025. Il
Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8744/2021 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) personalmente e quali genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale delle figlie minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Patrizia Parte_3 C.F._4 di Nunno, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia via Vittorio
Veneto n. 108
Attori
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
Gianluca Vicini elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via Malta
n. 16
Convenuto
Conclusioni
1 Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 24.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2021, e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle Parte_2 figlie minori e , convenivano in giudizio Per_1 Pt_3 Controparte_1 deducendo di essere stati vittime di reiterate condotte moleste, diffamatorie e persecutorie da parte del convenuto, a seguito dell'acquisto, nel maggio 2020, di un appartamento sito in Brescia via Carducci n. 68 al piano terzo del CP_2
sovrastante l'unità immobiliare dello stesso CP_3 Pt_1
Gli attori esponevano che, ancor prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e sino alla vendita dello stesso, il convenuto aveva posto in essere una pluralità di condotte moleste e vessatorie, consistite in colpi inferti al soffitto, indebite intrusioni nei locali oggetto di lavori, contestazioni pretestuose relative al cantiere e agli orari di esecuzione, offese e frasi denigratorie in sede assembleare, nonché ripetuti ed immotivati ricorsi all'intervento delle forze dell'ordine.
Deducevano, inoltre, che tali comportamenti avevano determinato gravi ripercussioni sulla loro vita familiare, incidendo negativamente anche sulla sfera psico-fisica delle figlie minori, costrette a vivere in un ambiente costantemente ostile.
Sulla base di tali premesse, domandavano che fosse accertata l'illiceità delle condotte perpetrate dal convenuto e dichiarata la sua responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., nonché, per quanto rilevante in sede civile, ai sensi dell'art. 185 c.p. con riferimento agli artt. 660, 595, 612-bis e 610 c.p.
2 Chiedevano, altresì, che il fosse condannato al risarcimento, in favore degli CP_1 attori, sia a titolo personale che nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compresi quelli morali, esistenziali e biologici, nella misura da accertarsi in corso di causa ovvero, in difetto, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo soddisfo, con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, con comparsa del 10 Controparte_1 novembre 2021, contestava integralmente la ricostruzione attorea piuttosto deducendo di essere stato egli stesso vittima di una condotta molesta e lesiva da parte dei coniugi e in conseguenza dei lavori di ristrutturazione per Pt_1 Pt_2 la realizzazione di un secondo bagno svolti nel loro appartamento.
Esponeva, in particolare, che le opere edili avevano provocato gravi disagi abitativi e danni materiali, tra cui infiltrazioni d'acqua, guasti alla guaina del balcone, rotture al soffitto e gorgoglii agli scarichi, oltre a odori sgradevoli provenienti dalla colonna condominiale, nonché di essere stato destinatario di provvedimenti amministrativi arbitrari e di carattere vessatorio, percepiti come atti persecutori.
Assumeva che tali eventi, documentati mediante relazioni tecniche e accertamenti fotografici, avevano inciso negativamente sul suo stato di salute.
Domandava, quindi, in via principale, il rigetto delle domande attoree, ritenute infondate.
In via riconvenzionale, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità degli attori per le condotte illegittime e/o illecite, riconducibili agli artt. 594, 595,
610, 612-bis e 659 c.p.
Chiedeva, quindi, la condanna dei coniugi e anche in solido tra loro, Pt_1 Pt_2 al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi ex art. 185 c.p., in combinato disposto con gli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.
Il risarcimento veniva invocato tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale, ivi compresi il danno morale e il danno biologico, nella misura
3 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, e comunque entro il limite complessivo di euro 25.000,00.
Concludeva infine, per la condanna degli attori alla rifusione delle spese del giudizio.
All'esito dell'attività istruttoria, articolata mediante prova per testi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine all'introduzione, da parte attrice, della domanda di risarcimento CP_1 del danno patrimoniale soltanto con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avendo l'atto di citazione circoscritto le pretese risarcitorie ai soli danni morale, esistenziale e biologico.
Tale ampliamento del petitum non può essere qualificato come mera precisazione o specificazione della domanda originaria, integrando domanda nuova, proposta tardivamente e, come tale, inammissibile.
Ed invero, le memorie integrative consentono unicamente di chiarire o puntualizzare quanto già dedotto, ma non di mutare l'oggetto della pretesa risarcitoria, estendendo il pregiudizio allegato oltre i limiti inizialmente prospettati.
Nel caso di specie, l'introduzione della voce di danno patrimoniale ha inciso in modo sostanziale sul thema decidendum, prospettando una tipologia di pregiudizio diversa da quella originariamente allegata e in assenza di qualsivoglia riferimento nell'atto introduttivo.
Ciò ha comportato altresì la lesione del diritto di difesa della controparte, impedita a predisporre un'adeguata attività difensiva sul punto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
L'eccezione sollevata dal convenuto, pertanto, deve essere accolta e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dichiarata inammissibile, con la conseguenza che l'oggetto della decisione rimane limitato alle sole voci di danno non patrimoniale originariamente dedotte nell'atto di citazione.
4 Devono essere disattese, invece, le eccezioni sollevate, rispettivamente, dal convenuto di tardività del deposito della comparsa conclusionale attorea, asseritamente effettuato oltre il termine stabilito con provvedimento del
28.06.2023, e dagli attori circa di inammissibilità dei documenti contrassegnati ai nn. 35-38 prodotti dalla controparte.
La prima eccezione, infatti, non può trovare accoglimento atteso che, con successivo provvedimento del 30.04.2025, il giudice ha espressamente concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La seconda va parimenti respinta, poiché la documentazione contestata deve ritenersi ammissibile in quanto destinata a contrastare le deduzioni e le produzioni attoree contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
4. Dall'istruttoria espletata è emerso, a mezzo di prova documentale e testimoniale, che il convenuto, nella duplice veste di condomino e amministratore del condominio di via Carducci n. 68 in Brescia, ha posto in essere, sin dal luglio 2020, una pluralità di condotte reiterate, moleste, emulative e vessatorie in danno degli attori e del loro nucleo familiare.
Le allegazioni attoree sul punto risultano integralmente suffragate dagli atti versati in causa e dalle deposizioni assunte, in un quadro probatorio univoco, coerente e privo di discrasie.
In primo luogo, risulta provato che il convenuto, già anteriormente all'apertura del cantiere, lamentava la presenza di odori provenienti dall'unità immobiliare acquistata dagli attori, imputandone la responsabilità a questi ultimi.
Dette rimostranze trovano riscontro nelle deposizioni istruttorie: l'arch. Per_2 ha dichiarato che il gli riferiva che “Ancor prima di iniziare il
[...] CP_1 cantiere… si sentivano cattivi odori provenire dalla colonna verticale condominiale.
Ed… ho trovato una braga di innesto nella colonna verticale incrinata”; l'idraulico ha confermato che “il signor prima dell'inizio dei lavori si Persona_3 CP_1 era lamentato degli odori… ma non avevamo ancora iniziato i lavori e non poteva essere causa nostra”; l'imprenditore edile ha, a sua volta, Controparte_4
5 precisato che “[il si lamentava di odori che però non erano stati causati dal CP_1 nostro lavoro”, evidenziando che il vizio atteneva alla colonna condominiale, successivamente sostituita “a spese degli attori… era un problema che c'era già da prima”.
E' certo, inoltre, che il convenuto fosse a conoscenza della natura condominiale del problema;
tale circostanza emerge chiaramente dalle sue stesse dichiarazioni, dalle quali risulta che egli aveva individuato l'origine delle immissioni maleodoranti nei vizi degli impianti comuni e nei pregressi interventi dell'amministrazione condominiale.
Così, nel messaggio del 31.07.2020 lo stesso affermava: “il lavoro sulla colonna è stato fatto in quel modo dall'amministrazione precedente… se non avesse dovuto intervenire nel rifare il bagno saremmo intervenuti come amministrazione” (cfr. doc.
13 attori); analogamente, nella e-mail del 01.08.2020 indirizzata all'arch. Per_2 scriveva: “… avendo preso contezza solo adesso di una riparazione errata effettuata al terzo piano dall'amministrazione condominiale precedente sugli impianti comuni, la presente per avvisarla che ho necessità che vengano eliminati DA SUBITO le immissioni maleodoranti…” (cfr. doc. 15 parte attrice); ed ancora, in un proprio post pubblicato su Facebook dava atto della presenza di “immissioni maleodoranti nelle murature di un appartamento posto al 2° piano dovute ad un innesto errato di una braga di un bagno posto al 3° piano: riparazione errata fatta dall'amministrazione precedente” (cfr. doc. 14 parte attrice).
Accanto a tali doglianze, il convenuto ha altresì assunto atteggiamenti di costante intralcio e molestia durante l'esecuzione dei lavori, formulando contestazioni pretestuose circa la regolarità del cartello di cantiere e degli orari di lavoro, nonché adducendo danni al campanello e al citofono. Anche sotto questo profilo le prove testimoniali sono convergenti: l'arch. ha riferito che il convenuto “si è Per_2 lamentato che il cartello di cantiere non era completato” e “che il citofono era stato rovinato”; il teste ha aggiunto che “si è introdotto parecchie volte Per_3 nell'appartamento… la porta era accostata e ce lo trovavamo lì nel cantiere”.
6 Successivamente alla presa di possesso dell'immobile avvenuta dopo la metà di ottobre 2020, il convenuto ha perseverato in lagnanze sui gorgoglii degli scarichi.
L'arch. ha confermato: “Dopo l'ingresso… il sig. si è lamentato dei Per_2 CP_1 continui gorgoglii… ho effettuato sopralluogo con impresa e idraulico ma nulla è emerso”, soggiungendo che “l'attore, a proprie spese, ha anche sostituito una parte di colonna verticale condominiale”. Le verifiche tecniche descritte dal teste Per_3 attestano che “il gorgoglio si sentiva nel sifone del lavabo del signor non Per_4
c'era l'esalazione sul tetto… il rumore era dovuto… a un problema condominiale”; il medesimo ha rimarcato che il rumore era “molto basso” scaricando dal nuovo bagno degli attori e più marcato con lo scarico dell'unità sovrastante.
La teste ha riferito che i rumori “si sentono tutt'oggi… anche con Testimone_1 la cassetta dell'ultimo piano… il rumore si sentiva ma era molto inferiore”, confermando, in sostanza, l'assenza di un nesso esclusivo con l'intervento degli attori.
È parimenti emerso che il convenuto ha fatto ricorso in maniera immotivata all'intervento delle forze dell'ordine, chiamando, all'una di notte del 9.03.2021 la
Polizia di Stato per presunti schiamazzi che, all'esito del sopralluogo, risultavano insussistenti.
Il giorno successivo, a fronte di un ulteriore episodio, erano gli stessi attori a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine; in tale occasione la minore (di Per_1 otto anni) veniva colta da un attacco di panico, con conseguente accesso al Pronto
Soccorso dell'ASST Spedali Riuniti di Brescia, ove veniva diagnosticato un
“verosimile attacco di panico” e prescritta terapia ansiolitica (cfr. doc. 6 parte attrice). Seguivano altresì segnalazioni da parte delle insegnanti circa il perdurante malessere psicologico della minore e la conseguente necessità di supporto specialistico (cfr. doc. 7 parte attrice).
In proposito, la relazione redatta dalla psicologa dott.ssa (cfr. doc. 8 parte Per_5 attrice) riconosceva il nesso eziologico tra le condotte del convenuto e lo stato di prostrazione lamentato non solo dai genitori ma, soprattutto, dalla minore , Per_1 evidenziandone la particolare sofferenza psichica.
7 Risulta, inoltre, provato l'abuso della funzione di amministratore.
Il 14.5.2021 il convenuto indiceva una riunione ristretta a soli 5 condomini
(interessati dai presunti rumori provenienti dallo scarico degli attori) su 23, negando l'accesso all'idraulico degli stessi che voleva spiegarne i motivi, nonché la possibile risoluzione, impedendone l'intervento. Il consigliere Giancarlo Migliore, presidente dell'assemblea, con mail 15.7.2021 (doc. 18 att.) evidenziava testualmente “non aver consentito, per suo volere, all'idraulico… la partecipazione al dibattito… fatto molto grave”, rilevando che il verbale redatto dal convenuto era
“arricchito di affermazioni di parte e contraddittorie” e omissivo dell'esposizione tecnica “corredata da foto”. Il consigliere (mail 19.7.2021, doc. Testimone_2
18 parte attrice) ha condiviso le osservazioni di Migliore, stigmatizzando la parzialità del verbale;
alle legittime rimostranze, il convenuto replicava (mail 16–20.7.2021, doc. 18 parte attrice) minimizzando il ruolo dei consiglieri e invitandoli a “farsi da parte”.
Nel medesimo contesto si collocano ulteriori condotte emulative e diffusive: colpi ripetuti provenienti dall'unità del convenuto (in data 18.5.2021 e in data 28.5.2021) con turbamento delle minori;
lettera dell'1.3.2021 dal titolo “Rumori molesti… in ore notturne” (cfr. doc. 16 parte attrice) con prospettazione di querele;
scambio mail 16–
17.7.2021 (cfr. doc. 17 parte attrice) sull'asserito malfunzionamento del contatore acqua degli attori e preannuncio di addebiti fondati su mera percezione soggettiva;
comunicazioni a contenuto ingiurioso/pretestuoso (docc. 11, 13)
A tali iniziative si aggiunge anche la telefonata che il convenuto indirizzava a
[...]
già amministratrice del condominio nel quale gli attori risiedevano in Per_6 precedenza, al fine di acquisire informazioni sulla loro condotta abitativa.
Tale comportamento, privo di giustificazione e connotato da finalità meramente denigratorie, integra a sua volta una condotta molesta e lesiva, idonea ad aggravare il clima persecutorio già descritto.
Quanto ai pretesi riscontri del convenuto sui rumori ascritti agli attori, le deposizioni e confermano percezioni soggettive Tes_3 Testimone_1
(“rumori notturni… trascinamento sedie… colpi”), ma non offrono prova tecnica
8 idonea ad imputare agli attori condotte antigiuridiche;
per converso, l'A.T.P. da lui promosso si è concluso con inammissibilità, e la documentazione prodotta non supera la soglia probatoria richiesta.
In definitiva, la convergenza delle fonti di prova consente di affermare che il convenuto ha posto in essere, con sistematicità e intenzionalità, una condotta persecutoria e strumentale al ruolo, caratterizzata da molestie, abusi di potere amministrativo, diffusione di accuse infondate e sollecitazioni immotivate alle forze dell'ordine, generando un clima di ostilità e turbamento tale da incidere in modo grave sulla vita familiare degli attori.
Ne sono derivate lesioni all'integrità psichica delle vittime inevitabilmente connesse all'ansia ingenerata dalle continue arbitrarie intrusioni e molestie nella sfera privata, con conseguente turbamento delle quotidiane abitudini di vita e della loro serenità psicologica (cfr attacco di panico della minore, successivo percorso di supporto psicologico: cfr. docc. 6–8 parte attrice) sino a culminare nella decisione di alienare l'immobile e trasferirsi altrove (cfr. doc. 21 parte attrice).
5. Le condotte del convenute, nei termini sopra accertati senz'altro integrano gli estremi riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 660, 595, 610, 612-bis c.p., nella loro reiterazione senz'altro integrano la figura dello stalking condominiale.
In particolare, integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi, attraverso una pluralità di atti molesti o prevaricatori maturati nell'ambito dei rapporti di vicinato o di gestione condominiale, cagioni alle vittime un perdurante stato di ansia o paura, ovvero le costringa ad alterare in modo significativo le proprie abitudini di vita (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2017, n. 20895; Cass. pen., sez. V, 22 gennaio
2021, n. 2568).
Nel caso concreto, tutti gli elementi tipici risultano integrati:
i) la reiterazione delle condotte è attestata da un arco temporale di mesi e da una molteplicità di episodi convergenti (contestazioni pretestuose, rumori, colpi, lettere, convocazioni, telefonate, contatti denigratori con terzi);
9 ii) l'idoneità offensiva è desumibile dalla natura umiliante e denigratoria delle iniziative, dalla compressione dei diritti di partecipazione condominiale, dalla manipolazione della verità documentale e dalla pressione esercitata anche in presenza delle figlie minori;
iii) l'evento tipico si è realizzato, poiché gli attori hanno subito un grave stato di ansia e prostrazione, comprovato clinicamente (cfr. docc. 6–8 parte attrice), e sono stati costretti, per tutelare la salute delle figlie e la serenità familiare, ad abbandonare l'abitazione (cfr. doc. 21 parte attrice), con alterazione radicale della loro vita quotidiana.
È dunque evidente come il contegno del convenuto non si sia esaurito in meri conflitti condominiali o in legittime rimostranze, ma abbia assunto i connotati di una vera e propria campagna persecutoria di fatto rivelatasi idonea ad ingenerare ansia e a costringere la famiglia a lasciare il condominio. Pt_1
Ricorrono, dunque, gli elementi costitutivi della responsabilità civile da reato ex artt. 2043, 2059 c.c. (ossia la condotta illecita, il danno ingiusto e il nesso causale), invocata dagli attori a sostegno della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (sofferenza psichica, turbamento, perdita di serenità familiare).
6. Quanto al risarcimento, si richiama il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale, in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, è risarcibile nella sua “più ampia accezione” (Cass. SS.UU. n. 26972/2008) e può includere qualsiasi pregiudizio derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona.
Tale indirizzo riconosce che il legislatore, anche per via interpretativa costituzionalmente orientata, ha esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre il tradizionale “danno morale soggettivo”, includendo pregiudizi più ampi legati alla persona, alla salute psicofisica, alla libertà di autodeterminazione e alla serenità familiare. È stato affermato, infatti, che “il danno morale non è che uno degli aspetti del danno non patrimoniale unitario” e che la sua risarcibilità non si
10 esaurisce nell'ipotesi di reato, ma si estende alle lesioni di interessi fondamentali tutelati costituzionalmente.
Nel caso di specie, le condotte persecutorie poste in essere dal convenuto hanno leso diritti e interessi inviolabili sui quali non è tollerabile alcuna compressione: la serenità domestica, la libertà di vivere la propria casa in spazi comuni, la salute psicofisica dei membri più fragili della famiglia. Ciò ha determinato una situazione di grave tensione e alterazione della quotidianità, inducendo gli attori a vendere l'abitazione per preservare l'equilibrio familiare, con costi emotivi rilevantissimi.
In linea con i suesposti principi, considerata la durata e l'intensità delle condotte
(oltre un anno di persecuzioni continue, con reiterate molestie in ambito domestico), nonché l'età e la vulnerabilità delle figlie minori, applicato l'art. 1226 c.c., si stima congruo il risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori nelle seguenti misure:
i) alla figlia , € 10.000,00, tenuto conto della sua età evolutiva, della patologia Per_1 ansiosa già diagnosticata e dal disagio emotivo acuto subito;
ii) ai restanti tre componenti del nucleo familiare (genitori e Parte_1
e figlia minore ), € 6.000,00 ciascuno, in ragione della Parte_2 Pt_3 pressione psicologica condominiale, della limitazione nella partecipazione alla vita condominiale e del turbamento interiore continuato.
Il convenuto, dunque va condannato a risarcire agli attori complessivamente €
28.000.
Trattandosi di debito di valore, devono essere corrisposti gli interessi compensativi sul predetto importo devalutato alla data di consumazione del reato di stalking
(ossia al compimento dell'ultimo atto della sequenza criminosa) e di anno in anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
7. La domanda riconvenzionale formulata dal volta ad attribuire agli attori CP_1 la responsabilità in merito a condotte persecutorie sussumibili nell'alveo dell'art. 11 612-bis c.p. e comunque nei reati di ingiuria, minaccia e molestie, non può essere accolta.
In primo luogo, essa difetta già sotto il profilo della tipicità della condotta. Come noto, perché possa configurarsi il delitto di atti persecutori è necessario che ricorrano plurimi comportamenti reiterati, aventi carattere oggettivamente molesto e persecutorio, tali da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da costringerla ad alterare in modo significativo le proprie abitudini di vita.
Orbene, nel caso di specie, i rumori lamentati – come confermato dai testi escussi
( “si sentivano rumori di scarichi e spostamenti di mobili nelle Testimone_1 prime ore del mattino e alla sera” e “ho sentito anch'io rumori Persona_7 provenienti dall'appartamento degli attori, riconducibili a trascinamento di sedie e colpi”, sono compatibili con la normale vita domestica (colazione, cena, utilizzo dei servizi igienici). Non si tratta quindi di condotte intenzionalmente persecutorie, bensì di fenomeni fisiologici di convivenza condominiale, che non superano la soglia minima di tollerabilità richiesta dall'ordinamento per assumere rilevanza giuridica.
In secondo luogo, non risulta dimostrato alcun evento tipico in capo al convenuto: nessuna prova è stata fornita circa un grave stato d'ansia, né sono stati prodotti certificati medici all'infuori che la prescrizione di un ansiolitico (cfr. doc. 14 parte convenuta), o altri riscontri documentali atti a comprovare un effettivo turbamento psichico o un'alterazione delle abitudini di vita.
Al contrario, l'istruttoria ha evidenziato come i pregiudizi lamentati dal CP_1 siano conseguenze dei lavori di ristrutturazione nel sovrastante appartamento
(infiltrazioni, allagamenti, piccoli danni), peraltro tempestivamente risolti e risarciti dagli attori o dalle ditte esecutrici, come riferito dai testimoni e CP_4 Per_2
Difetta, infine, l'elemento soggettivo del reato.
Non vi è prova che gli attori abbiano mai agito con la volontà di perseguitare il convenuto, né con l'intenzione di provocargli ansia o timore: al contrario, la condotta degli stessi si è caratterizzata in un atteggiamento collaborativo, avendo essi assecondato anche richieste non dovute (come l'intervento sugli scarichi di
12 competenza condominiale), con il dichiarato intento di favorire rapporti di buon vicinato.
Per completezza, va evidenziata l'irrilevanza delle questioni dedotte dal convenuto in relazione ai provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti
(ammonimento del Questore, sospensione e divieto di detenzione di armi). Tali misure, infatti, sebbene conseguenti a segnalazioni e richieste avanzate dagli attori alle competenti autorità al fine di tutelare la loro serenità familiare, non sono state oggetto di impugnazione da parte del destinatario e devono pertanto ritenersi legittimamente emesse.
Del pari priva di rilievo, ai fini della presente controversia, è la circostanza che il abbia deciso di non proseguire nell'incarico di amministratore. Non è CP_1 emersa, infatti, prova della riconducibilità di tale scelta al comportamento degli attori, e non piuttosto ad un generale conflittualità tra l'amministratore di condominio e gli altri condomini componenti del consiglio di condominio.
In definitiva, la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere rigettata.
8. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico di Parte_4 nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti approssimati ai valori
[...] medi in ragione della mancanza di questioni di rilievo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a 52.000,00), nella misura, di euro 1.701,00 per fase studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione, euro 2.905,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- Accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
e personalmente e quali genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sulle figlie minori e della somma complessiva di Per_1 Parte_3
13 € 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo così suddivisa: in favore di l'importo di € 6.000; Parte_1 in favore di l'importo di € 6.000; Parte_2 in favore di l'importo di € 6.000; Parte_3 in favore di l'importo di € 10.000. Persona_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da e che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 4 settembre 2025. Il
Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
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