Art. 917. Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare 1. La sospensione precauzionale puo' essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravita' da cui possa derivare la perdita del grado. 2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 puo' essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa e' revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato il provvedimento di sospensione.
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9 ottobre 2010
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
L'inadempimento delle obbligazioni al tempo del coronavirus: prime riflessioni. Pubblicato il 24/04/20 02:00 [Articolo 917]
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Giurisprudenza • 235
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