Articolo 920 del Codice civile
Articolo 919Articolo 921
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19 aprile 1942
Art. 920.

(Norme applicabili).

Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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