Art. 920.
(Norme applicabili).
Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
(Norme applicabili).
Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.